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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 382/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Mario Maggiolo;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Margherita Matarazzo;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in OS RI (LI) il 07.07.2019 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 11/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di OS RI (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in OS RI (LI) il 07.07.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 25 P. 1 anno 2019.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita in OS M.mo (LI), via Don Bosco Educatore n. 3, di proprietà del padre della sig.ra concessa in comodato d'uso alla sig.ra CP_1 CP_1 resterà nella sua piena disponibilità e continuerà ad abitarla con le figlie avute dal
[...] precedente matrimonio.
3) Il cane boxer di nome intestato al sig. , resterà collocato nell'abitazione CP_2 Parte_1 della sig.ra e le spese necessarie al suo mantenimento ed alla sua cura verranno CP_1 ripartite al 50%.
4) Il sig. , per agevolare la sig.ra ella gestione, provvederà a comunicare Parte_1 CP_1 con almeno un giorno di anticipo, quando si recherà presso l'abitazione a ritirare il cane ME. 5) Le parti dichiarano di definire le questioni patrimoniali come segue:
a) la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 pagamento dei finanziamenti contratti durante il matrimonio, la somma di euro 150,00 mensile entro il giorno 4 di ogni mese con versamento sul c/c n. 106996923 CP_3 cointestato aperto sulla filiale di OS M.mo (LI), fino alla estinzione del debito DO (2032) o nel caso di rinegoziazione con altro istituto bancario fino alla data di scadenza fissata;
b) Il conto corrente n. 106996923 cointestato, all'esito dell'addebito della rata CP_3
DO (5 febbraio), verrà chiuso e le spese di chiusura ripartite al 50%;
c) a partire dal mese di marzo 2025 la sig.ra verserà la rata di euro 150,00 sul c/c CP_1 intestato al sig. al seguente iban: CP_3 Parte_1
[...];
d) il sig. , d'accordo con la sig.ra si impegna a rinegoziare il debito Parte_1 CP_1
DO entro un anno dalla sottoscrizione della separazione, impegnandosi altresì ad escludere la sig.ra quale garante;
CP_1
e) la sig.ra con la sottoscrizione della separazione, rinuncia alla richiesta di CP_1 pagamento al , accollandosi il pagamento in proprio, dei costi delle utenze Parte_1 pregresse relative al periodo di convivenza così specificate: Tari (€ 399,00), Gas-Eni DE (€ 67,07) ed NE (€ 354,72);
f) l'auto Ford Focus trg FS787JY resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig.
e la sig.ra e autorizza sin da ora la vendita e/o l'eventuale permuta;
Parte_1 CP_1
g) i ricorrenti dichiarano di aver diviso i regali di nozze e di non aver a pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 382/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Mario Maggiolo;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Margherita Matarazzo;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in OS RI (LI) il 07.07.2019 e che dalla loro unione non sono nati figli. Con provvedimento in data 11/02/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 24.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di OS RI (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in OS RI (LI) il 07.07.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 25 P. 1 anno 2019.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare sita in OS M.mo (LI), via Don Bosco Educatore n. 3, di proprietà del padre della sig.ra concessa in comodato d'uso alla sig.ra CP_1 CP_1 resterà nella sua piena disponibilità e continuerà ad abitarla con le figlie avute dal
[...] precedente matrimonio.
3) Il cane boxer di nome intestato al sig. , resterà collocato nell'abitazione CP_2 Parte_1 della sig.ra e le spese necessarie al suo mantenimento ed alla sua cura verranno CP_1 ripartite al 50%.
4) Il sig. , per agevolare la sig.ra ella gestione, provvederà a comunicare Parte_1 CP_1 con almeno un giorno di anticipo, quando si recherà presso l'abitazione a ritirare il cane ME. 5) Le parti dichiarano di definire le questioni patrimoniali come segue:
a) la sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 pagamento dei finanziamenti contratti durante il matrimonio, la somma di euro 150,00 mensile entro il giorno 4 di ogni mese con versamento sul c/c n. 106996923 CP_3 cointestato aperto sulla filiale di OS M.mo (LI), fino alla estinzione del debito DO (2032) o nel caso di rinegoziazione con altro istituto bancario fino alla data di scadenza fissata;
b) Il conto corrente n. 106996923 cointestato, all'esito dell'addebito della rata CP_3
DO (5 febbraio), verrà chiuso e le spese di chiusura ripartite al 50%;
c) a partire dal mese di marzo 2025 la sig.ra verserà la rata di euro 150,00 sul c/c CP_1 intestato al sig. al seguente iban: CP_3 Parte_1
[...];
d) il sig. , d'accordo con la sig.ra si impegna a rinegoziare il debito Parte_1 CP_1
DO entro un anno dalla sottoscrizione della separazione, impegnandosi altresì ad escludere la sig.ra quale garante;
CP_1
e) la sig.ra con la sottoscrizione della separazione, rinuncia alla richiesta di CP_1 pagamento al , accollandosi il pagamento in proprio, dei costi delle utenze Parte_1 pregresse relative al periodo di convivenza così specificate: Tari (€ 399,00), Gas-Eni DE (€ 67,07) ed NE (€ 354,72);
f) l'auto Ford Focus trg FS787JY resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del sig.
e la sig.ra e autorizza sin da ora la vendita e/o l'eventuale permuta;
Parte_1 CP_1
g) i ricorrenti dichiarano di aver diviso i regali di nozze e di non aver a pretendere alcunché l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 28.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai