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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 833 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 05.12.2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Mimola, in virtù di procure C.F._2
allegate agli atti di citazione, attori;
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. ti Aleandro Controparte_1 P.IVA_1
Equizi e Gregorio Equizi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Gino Di Mascio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
e
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
convenuto contumace;
Oggetto: risarcimento del danno Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13.11.2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 30 maggio 2022, iscritti a ruolo ai nn. 833/2022 R.G. e
834/2022 R.G., i IG. e convenivano in giudizio i IG.ri Parte_1 Parte_2
e , esponendo quanto segue. Controparte_2 Controparte_3
Il 14 aprile 2020 i IG.ri e si trovavano Parte_1 Parte_2
rispettivamente sul sedile anteriore del passeggero e sul sedile posteriore dell'autovettura
OPEL ASTRA GTC, targata EP492DG, di proprietà della IG.ra , condotta Controparte_2
dal IG. e assicurata con la Giunti all'altezza Controparte_3 Controparte_4
dell'intersezione tra Via Collesalardo e Via Sant'Antonio, nel Comune di Palena, il IG.
, a causa dell'eccessiva velocità e della condotta di guida inappropriata, perdeva il CP_3
controllo del veicolo andando ad urtare contro un muro di cinta.
A seguito del sinistro entrambi i trasportati riportavano lesioni personali refertate dal
P.S. dell'Ospedale di Castel di Sangro. Al IG. veniva diagnosticato “trauma Parte_1
contusivo accidentale gomito e braccio dx con frattura scomposta dell'omero omolaterale” con prognosi di 30 giorni e contestuale ricovero presso la Clinica Ortopedica dell'O.C. di Sulmona
per intervento chirurgico, mentre alla IG.ra veniva accertato “trauma Parte_2
facciale accidentale con frattura delle ossa nasali” con previsione di intervento chirurgico di riduzione e contenzione di frattura, eseguito in data 17.04.2020.
Gli attori sostenevano, pertanto, la responsabilità del IG. per le Controparte_3
lesioni subite, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in € 43.522,92 per il IG.
[...]
ed € 21.997,50 per la IG.ra . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta la IG.ra contestava le domande CP_2
attoree nell'an e nel quantum, esponendo che causa esclusiva del danno fosse il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei due trasportati, contrariamente al conducente del mezzo, il quale rimaneva illeso.
2 Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande, ovvero, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati con sostanziale riduzione del risarcimento. In via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'obbligo in capo ad di Controparte_1
manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi pretesa attorea.
Si costituiva in giudizio la resistendo alle domande degli attori e, Controparte_1
relativamente alla chiamata da parte della IG.ra alla domanda di manleva da questa CP_2
formulata. Eccepiva, preliminarmente, la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c., per ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell'assicurata e, nel merito, contestava l'an e il quantum ex adverso richiesto nonché il nesso di causalità fra i danni lamentati dagli attori e l'evento di cui è causa.
Sulla scorta di tali deduzioni, la concludeva in via preliminare per la Controparte_1
decadenza del diritto all'indennizzo e, nel merito, per il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati, con esclusione del risarcimento richiesto ovvero diminuzione in misura dell'80%. In via subordinata chiedeva la rideterminazione del quantum dovuto in relazione al danno non patrimoniale, con esclusione dell'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno e di danno morale.
, invece, rimaneva contumace. Controparte_3
In data 26.10.2022 si procedeva alla riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 834/2022 R.G., trattandosi di cause connesse sia per identità delle parti sia per la natura dell'oggetto.
All'esito della C.T.U. medica la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali, appaiono incontestate la verificazione del sinistro e la dinamica dello stesso.
In ordine alla dinamica, dagli atti e dai documenti acquisiti, nonché dalla CTU espletata,
è emerso che in data 14.04.2020 il IG. perdeva il controllo del veicolo Controparte_3
OPEL ASTRA GTC, sul quale viaggiava unitamente ai IG.ri e Parte_1 Parte_2
, andando a collidere contro un muro di cinta. A seguito dell'urto, entrambi i passeggeri
[...]
3 trasportati, riportavano lesioni personali, per le quali hanno successivamente proposto domanda di risarcimento.
Quella fatta valere dagli attori configura un'ipotesi di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., la quale si estende anche al proprietario non conducente e all'assicuratore, tenuto a rispondere per il fatto illecito riconducibile al sinistro nei limiti del contratto di assicurazione.
Nel caso in cui il sinistro abbia coinvolto unicamente il veicolo a bordo del quale si trovava il trasportato danneggiato, come nella presente fattispecie, trova applicazione l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, che attribuisce al danneggiato il diritto di proporre azione diretta contro l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile (Cass. SS.UU. sent.
n. 35318/2022).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dagli attori dal sinistro, acclarata sulla scorta della documentazione medica prodotta e dalla C.T.U. espletata dal dott. pur a fronte Persona_1
di una iniziale versione dei fatti non coerente.
In particolare, si rileva che i giovani coinvolti nell'evento, nell'immediatezza del fatto, fornivano ai sanitari del Pronto Soccorso e ai propri genitori una ricostruzione non veritiera, riferendo di aver riportato le lesioni a seguito di un incidente domestico, nel chiaro intento di evitare sanzioni amministrative per aver violato le restrizioni imposte dalla normativa emergenziale sul c.d. "lockdown" durante la pandemia di COVID-19. Tale comportamento,
sebbene censurabile, non appare sufficiente a interrompere o escludere il nesso eziologico tra l'incidente e le lesioni riportate, atteso che i referti medici e la CTU medico-legale risultano convergenti nel ricondurre l'origine traumatica delle lesioni all'evento stradale occorso.
Sotto il profilo della liquidazione del danno, è opportuno soffermarsi sull'utilizzo delle misure di ritenzione da parte dei trasportati in quanto l'omissione, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., impone di valutare il concorso colposo della vittima nella produzione o nell'aggravamento del pregiudizio patito, con conseguente possibile riduzione proporzionale del risarcimento spettante.
4 Il mancato impiego delle cinture di sicurezza integra un comportamento colposo concorrente, che legittima la riduzione dell'indennizzo in ragione del nesso di causalità tra omissione e aggravamento delle lesioni.
Nonostante ciò, il comportamento colpevole del danneggiato non consente di ritenere interrotto il nesso causale tra il danno la condotta del conducente, responsabile anch'egli dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri (Cass. civ., sez. III, n 2531/2019).
In punto concorso di colpa tra conducente e trasportato è opportuno ribadire che, benché il passeggero accetti il rischio della circolazione non premurandosi di allacciare le cinture, il conducente deve comunque controllare che la marcia avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza.
Il codice della strada impone un generico obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, non effettuando distinzioni tra i passeggeri seduti sui sedili anteriori e quelli seduti sui sedili posteriori.
Nel caso di specie, la C.T.U espletata in corso di causa ha ritenuto la dinamica dell'evento adeguata a produrre le lesioni riscontrate in entrambi gli attori, in quanto dotata di idonea efficienza lesiva;
mentre è pervenuta a distinte conclusioni circa l'utilizzo dei dispositivi di ritenuta da parte dei trasportati.
Quanto alla IG.ra il C.T.U. dott. ha concluso per Parte_2 Per_1
l'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente: “Il tipo di lesioni e il tipo di dinamica permettono di considerare altamente
improbabile l'uso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Più in particolare, è da ritenersi altamente improbabile che il volto di un passeggero posteriore dell'auto in questione
possa entrare in collisione con il sedile anteriore in caso di collisione se il bacino è ancorato
alla seduta dalla cintura di sicurezza. Ne' può essere considerato più probabile l'urto del naso contro il finestrino laterale” (pag. 4 C.T.U. Sig.ra ). Parte_2
Mentre, in relazione al IG. , collocato sul sedile anteriore del veicolo, Parte_1
la C.T.U non ha escluso la compatibilità delle lesioni con un corretto impiego dei dispositivi di ritenzione. Nello specifico, il dott. evidenzia che “Il tipo di lesioni e il tipo di dinamica Per_1
non permettono di considerare improbabile l'uso della cintura di sicurezza al momento
dell'incidente. Più in particolare, è da ritenersi possibile l'urto violento del gomito dx di un
5 passeggero anteriore dx di un'auto contro la portiera o il suo finestrino in occasione di un impatto violento dell'auto, specie se lo stesso arto superiore dx è utilizzato per aggrapparsi
con forza alla maniglia” (pag. 5, C.T.U. Sig. ). Inoltre, a chiarimento delle Parte_1 osservazioni del C.T.P., il dott. specifica che “appare del tutto possibile che in un impatto Per_1
importante con il corpo che subisce IGnificative proiezioni nell'abitacolo, anche con la cintura di sicurezza allacciata si possa verificare un trauma contusivo del gomito contro la
portiera, verosimilmente per contraccolpo nel caso di specie, come ipotizzato dallo stesso
Dott. , ancor di più se la mano dx è aggrappata con forza alla maniglia alta. E non Per_2
appare necessario, a parere dello scrivente, che il trauma del gomito sia preceduto da un urto
del capo contro il parabrezza (omissis) né appare indispensabile che si produca la rottura del finestrino ne' che si attivi l'airbag a tendina”.
Condividendosi così le conclusioni della consulenza, in quanto logica, coerente e motivata, può ritenersi sussistente il concorso di colpa del terzo trasportato per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza unicamente in capo alla IG.ra . Parte_2
Prive di rilievo sono le considerazioni delle convenute in merito alle conclusioni della
C.T.U. in riferimento al IG. , dal momento che è intervenuta la confutazione Parte_1
delle osservazioni di parte formulate dai C.T.P.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. Civ., sent. n.
12195/2024).
Tuttavia, in ossequio ai principi di completezza e trasparenza del procedimento decisionale, si ritiene opportuno procedere a un'ulteriore disamina delle contestazioni sollevate nei confronti della CTU.
In primo luogo, con riferimento alla lesione riscontrata sul parabrezza, giova rilevare come l'estensione e la ramificazione della stessa inducano a dubitare della compatibilità con un impatto riconducibile al gomito del passeggero trasportato. Una simile evenienza, avuto
6 riguardo alla natura dell'arto e alla presumibile entità della forza d'urto esercitabile, avrebbe verosimilmente determinato una frattura di minore ampiezza, con caratteristiche maggiormente circoscritte e localizzate.
In secondo luogo, quanto alla presunta assenza di trauma toracoaddominale, è
incontestato che si tratta unicamente di quanto riferito dall'attore, come riportato nel certificato del P.S. dell'Ospedale di Castel di Sangro del 14.04.2020: “il IG. (…) nega Parte_1 trauma cranico e/o perdita di coscienza, nega trauma toracicoaddominale”. Orbene, è ragionevole ritenere che tale affermazione fosse finalizzata a suffragare la mendace versione dell'incidente domestico, riferita per sottrarsi a eventuali conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione delle misure restrittive imposte in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti all'epoca dei fatti.
Gli attori hanno quindi fornito una prova più che adeguata della derivazione causale delle lesioni riportate dal sinistro stradale, la cui responsabilità causativa è da attribuirsi al conducente , che, perdendo il controllo del proprio veicolo, ha determinato Controparte_3
le lesioni per cui è causa ai propri trasportati.
Ciò posto in ordine all'an e venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che gli attori, negli atti introduttivi dei giudizi successivamente riuniti, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, occorsi al IG. Parte_1
e alla IG.ra .
[...] Parte_3
In merito al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr.
Cassazione civile , sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
L'alterazione dell'integrità psicofisica del soggetto non è passibile di una reintegrazione in forma specifica o in natura, per cui il risarcimento del danno biologico non può che avvenire per equivalente, ovvero con una prestazione patrimoniale atta a reintegrare il valore non patrimoniale leso, da determinarsi con criteri di natura equitativa, informati da un lato ad una uniformità pecuniaria di base (a parità di lesioni, tutti avranno un risarcimento di una certa entità) e, dall'altro, ad elasticità e flessibilità, onde adeguare la liquidazione in ogni singolo caso all'effettiva incidenza nel contesto delle funzioni esistenziali perdute dal
7 danneggiato (per un'autorevole affermazione ditali principi, Corte Cost., 14 luglio 1986 n.
184).
Ciò premesso, nella specie, i danni allegati possono essere verificati sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, con particolare riferimento ai referti stilati nell'immediatezza del fatto e dall'esame svolto dal consulente tecnico di ufficio, dott. le cui Persona_1
conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
Ebbene il C.T.U. ha avuto modo di accertare che il IG. , in seguito ad Parte_1
incidente stradale occorso il 14.04.2020, ha riportato lesioni consistenti in “frattura
pluriframmentaria e scomposta diafisi distale omero dx con stupor nervo radiale in destrimane”.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, il consulente ha quantificato un periodo di invalidità temporanea per giorni 120, di cui 30 in forma totale, 30 in forma parziale al 75%, 30 in forma parziale al 50% e 30 in forma parziale al 25%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, l'ausiliare del giudice ha ritenuto di dover riconoscere tale danno nella misura complessiva dell'8%.
Con riferimento al danno morale esso va pure riconosciuto, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù della lesione di un valore costituzionalmente riconosciuto, quale quello relativo alla integrità morale della persona (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13
gennaio 2009, n. 479). Tuttavia, dovendo, come si è detto, il danno non patrimoniale essere risarcito come un unicum, non potendo esso venire suddiviso in diverse poste risarcitorie,
possono essere utilizzate al fine della quantificazione del danno non patrimoniale le apposite tabelle elaborate con riferimento (non al solo danno biologico, ma) al complessivo danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, già comprensive cioè di un aumento del danno biologico corrispondente al risarcimento del danno morale, maggiormente aderente alla presumibile reale entità del pregiudizio morale subito dal soggetto poiché il relativo aumento percentuale è commisurato anche alla età del soggetto, oltre che alla percentuale degli esisti permanenti residuati. Del resto “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
8 tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., sez. III, n. 12408/2011).
In relazione al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale non può che ricorrersi, in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, alle cd. tabelle del
Tribunale di Milano, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo cd. tabellare (cfr. Cass. n. 6023/2001; Cass. N. 5910/2001).
Pertanto, applicando i criteri di liquidazione di cui sopra, pubblicati per l'anno 2024, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (24), il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale (€ 115 x 30 gg)
€ 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (115 x 75% x 30 gg)
€ 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (115 x 50% x 30 gg)
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% (115 x 25% x 30 gg)
€16.030,00 per danno non patrimoniale;
€ 267,92 per spese mediche documentate
Pertanto, il danno complessivo subito dal IG. va quantificato in Parte_1 complessivi € 24.922,92 con esclusione di personalizzazione del danno in difetto di allegazioni idonee a far ritenere che le conseguenze pregiudizievoli si siano manifestate in modo particolarmente grave o anomalo, tale da eccedere quelle ordinariamente considerate e già integralmente compensate attraverso l'applicazione dei criteri tabellari di liquidazione.
Non risultano provate, in modo specifico e documentato, le circostanze dedotte da parte attrice circa l'incidenza dei postumi permanenti sulla possibilità di continuare la pratica sportiva del calcio. In particolare, la mera allegazione secondo cui l'attore avrebbe
“ingiustamente e bruscamente interrotto l'attività calcistica, fonte di realizzazione personale”, non risulta suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la concreta impossibilità o IGnificativa limitazione nell'esercizio futuro della medesima.
Né, d'altro canto, è stato dimostrato che la lesione al gomito riportata in occasione del sinistro sia tale da precludere, per natura ed entità, la prosecuzione dell'attività calcistica, non risultando acquisita alcuna evidenza medica o testimoniale specifica al riguardo. Deve pertanto
9 escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno non patrimoniale correlata alla dedotta perdita di una rilevante sfera esistenziale dell'attore, atteso che la lesione non appare idonea, per caratteristiche e conseguenze, a incidere in modo apprezzabile su tale specifico aspetto della sua vita personale.
Giova evidenziare che, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta alla parte interessata l'onere di allegare e dimostrare, in coerenza con le risultanze istruttorie e argomentative maturate nel corso del giudizio, l'esistenza di elementi concreti e specifici che rendano il danno subito eccedente rispetto a quello già contemplato nella liquidazione tabellare. Tali circostanze, per poter legittimare un incremento personalizzato della liquidazione, devono consistere in fatti peculiari, obiettivamente riscontrabili, che abbiano inciso in modo particolarmente intenso o atipico sulla sfera personale, familiare,
lavorativa o relazionale del soggetto leso, e che pertanto siano idonei a giustificare un discostamento in aumento rispetto ai valori ordinari, che altrimenti si presumono esaustivi. “In
difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione
forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione
in aumento del risarcimento” (Cass. civ., ord. n. 1508/2019).
Passando ad esaminare la posizione della IG.ra , il C.T.U. ha avuto Parte_3
modo di accertare “trauma cranio facciale non commotivo con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali e trauma distorsivo del rachide cervicale”.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, il consulente ha quantificato un periodo di invalidità temporanea per giorni 23, di cui 1 in forma totale e 22 in forma parziale al 75%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, l'ausiliare del giudice ha ritenuto di dover riconoscere tale danno nella misura complessiva dell'4%.
Applicando i criteri di liquidazione di cui sopra, pubblicati per l'anno 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (17), il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 115,00 per invalidità temporanea totale (€ 115 x 1 gg);
€ 1.897,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (115 x 75% x 22 gg);
10 € 6.089,00 per danno non patrimoniale;
Le considerazioni già svolte in ordine alla liquidazione del danno morale soggettivo e personalizzazione del danno devono ritenersi integralmente applicabili anche alla posizione della trasportata In particolare, anche con riguardo a quest'ultima non Parte_2
risulta fornita idonea prova della dedotta incidenza della residua difformità del profilo nasale sulla vita di relazione dell'attrice, tale da giustificare una personalizzazione del danno biologico. La mera allegazione secondo cui tale esito cicatriziale avrebbe “innegabilmente inciso, pregiudicandola, sulla vita di relazione” resta priva di riscontri oggettivi o elementi probatori concreti, sia di natura documentale, sia in termini di effettivo pregiudizio sociale o relazionale.
In difetto di allegazioni circostanziate e di riscontri probatori specifici circa un concreto e anomalo impatto sull'esistenza quotidiana dell'attrice, la residua difformità deve ritenersi rientrante nelle conseguenze ordinarie già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno biologico.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla IG.ra va quantificato in Parte_3
complessivi € 8.101,50, da ridurre in € 6.481,20 in ragione del grado di colpa (20%) da attribuire alla trasportata a causa dell'omesso utilizzo dei dispositivi di ritenuta. La CTU, infatti, ha evidenziato l'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso della cintura di sicurezza;
pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata (17 anni), nonché della semplicità della condotta richiesta (indossare un presidio di sicurezza obbligatorio e di uso comune), si ritiene equo quantificare la riduzione del risarcimento nella misura del 20%, a titolo di concorso colposo nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Resta ferma, per il restante 80%, la responsabilità del conducente.
Le somme sopra indicate sono liquidata all'attualità. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, vanno riconosciuti anche gli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
11 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito gli attori alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto
(aprile 2020), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Da ultimo, la domanda di manleva spiegata dalla convenuta IG.ra nei CP_2
confronti di deve essere accolta per le ragioni che seguono. Controparte_1
La ha eccepito la decadenza della IG.ra dalla garanzia ai Controparte_1 CP_2
sensi dell'art. 1913 e dell'art. 1915 c.c. per non aver tempestivamente comunicato il sinistro nelle modalità di cui all'art.
3.1 della polizza “Aviva Easy Drive” stipulata, evidenziando la sussistenza del dolo generico in tale omissione, dal momento che la condizione di assicurazione era stata espressamente accettata dall'assicurata.
Com'è noto, l'art. 1915 c.c. prevede che in caso di inadempimento da parte dell'assicurato all'obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro all'assicuratore, nei termini di cui all'art. 1913 c.c., si determinano differenti conseguenze giuridiche a seconda del profilo soggettivo della condotta omissiva. In particolare, la norma stabilisce che l'assicurato perde il diritto all'indennizzo qualora l'omissione dell'avviso sia dolosa, mentre, in caso di colpa,
l'indennità dovuta viene ridotta in misura corrispondente al pregiudizio effettivamente sofferto dall'assicuratore in conseguenza del ritardo nella comunicazione.
12 In tal senso, come chiarito dalla Corte di Cassazione con indirizzo costante: “affinché
l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare
avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso
o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi
dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le
fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass. civ., sez. III, n.
24210/2019).
Ai sensi dell'art. 1915, 1 comma, c.c., la perdita integrale del diritto all'indennizzo presuppone la sussistenza in capo all'assicurata della consapevolezza dell'obbligo giuridico di denunciare il sinistro entro i termini contrattualmente o legalmente previsti e la volontaria omissione dell'adempimento, ossia la cosciente e deliberata scelta di non osservare tale obbligo. In altri termini, la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto non può prescindere dall'accertamento del dolo generico, che deve risultare da circostanze oggettivamente rilevabili e non può essere integrato dal mero ritardo o dalla mancata comunicazione del sinistro.
Quanto all'inadempimento colposo di cui al comma 2 c.c., la riduzione dell'indennità
è proporzionale al pregiudizio effettivamente subito dall'assicuratore. Tale disposizione, di natura sanzionatoria ma mitigata rispetto al primo comma, presuppone tuttavia l'accertamento congiunto di due elementi: la colpa dell'assicurata e l'esistenza di un concreto pregiudizio derivante in via causale dall'inadempimento o dal ritardo stesso.
Ciò premesso, rilevato che la non ha fornito alcuna prova a sostegno Controparte_1
del dolo dell'assicurata o dell'eventuale danno arrecato alla compagnia assicurativa dalla condotta della IG.ra la relativa eccezione deve essere rigettata. CP_2
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda formulata dalla IG.ra di CP_2
accertamento della operatività della polizza sottoscritta con la società con Controparte_1
riferimento al sinistro occorso nel Comune di Palena in data 14.04.2020, e pertanto l'assicurazione convenuta va condannata a manlevare l'assicurata.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della domanda di maggiore entità tra quelle oggetto dei procedimenti riuniti, non potendosi procedere a sommatoria dei relativi valori, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che impone, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, di considerare il valore della domanda più elevata (Cass. civ., sez. III, n.10367/ 2024)
Giova precisare, inoltre, che, nel caso in cui la riunione dei giudizi sia resa necessaria per evitare un abuso dell'utilizzo dello strumento processuale, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico anche ai fini della liquidazione.
Pertanto, l'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, che siano attori, convenuti o terzi intervenuti, ha il diritto a ricevere un solo compenso, maggiorato, come stabilito dall'art.4, co 2 del d.m. 55/2014, anche quando le richieste degli assistiti coincidono
(Cass. civ., sez. III, n.10367/ 2024).
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la responsabilità del conducente, IG. , nella Controparte_3
causazione del sinistro, occorso in data 14.04.2020 descritto in motivazione;
- accoglie la domanda di manleva formulata dalla proprietaria del veicolo OPEL
ASTRA GTC, IG.ra , nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
- condanna la al risarcimento dei danni subiti da , e Controparte_1 Parte_1
pertanto la condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
24.922,92, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli
di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma, devalutata all'epoca del fatto (aprile2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_2
nella misura dell'80%, e pertanto la condanna al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di € 6.481,20, oltre interessi corrispondenti al rendimento
[...]
14 medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma, devalutata all'epoca del fatto (aprile 2020) e rivalutata anno per anno
secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u; Controparte_1
- condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, in favore Controparte_1 degli attori, che si quantificano in complessivi € 6.600,00 per compensi (€ 919,00 fase studio, € 777,00 introduttiva, € 1680,00 istruttoria, € 1701,00 - totale € 5077,00, aumentato del 30% per più parti aventi la medesima posizione) ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario;
- Condanna la compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta Controparte_1
le spese di lite da quest'ultima sostenute nei suoi confronti, che si Controparte_2 quantificano in complessivi € 4.300,00 per compensi (€ 919,00 fase studio, € 1.680,00 istruttoria, € 1.701,00) ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% e
CPA come per legge.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 833 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 05.12.2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Mimola, in virtù di procure C.F._2
allegate agli atti di citazione, attori;
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. ti Aleandro Controparte_1 P.IVA_1
Equizi e Gregorio Equizi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Gino Di Mascio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
e
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
convenuto contumace;
Oggetto: risarcimento del danno Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 13.11.2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 30 maggio 2022, iscritti a ruolo ai nn. 833/2022 R.G. e
834/2022 R.G., i IG. e convenivano in giudizio i IG.ri Parte_1 Parte_2
e , esponendo quanto segue. Controparte_2 Controparte_3
Il 14 aprile 2020 i IG.ri e si trovavano Parte_1 Parte_2
rispettivamente sul sedile anteriore del passeggero e sul sedile posteriore dell'autovettura
OPEL ASTRA GTC, targata EP492DG, di proprietà della IG.ra , condotta Controparte_2
dal IG. e assicurata con la Giunti all'altezza Controparte_3 Controparte_4
dell'intersezione tra Via Collesalardo e Via Sant'Antonio, nel Comune di Palena, il IG.
, a causa dell'eccessiva velocità e della condotta di guida inappropriata, perdeva il CP_3
controllo del veicolo andando ad urtare contro un muro di cinta.
A seguito del sinistro entrambi i trasportati riportavano lesioni personali refertate dal
P.S. dell'Ospedale di Castel di Sangro. Al IG. veniva diagnosticato “trauma Parte_1
contusivo accidentale gomito e braccio dx con frattura scomposta dell'omero omolaterale” con prognosi di 30 giorni e contestuale ricovero presso la Clinica Ortopedica dell'O.C. di Sulmona
per intervento chirurgico, mentre alla IG.ra veniva accertato “trauma Parte_2
facciale accidentale con frattura delle ossa nasali” con previsione di intervento chirurgico di riduzione e contenzione di frattura, eseguito in data 17.04.2020.
Gli attori sostenevano, pertanto, la responsabilità del IG. per le Controparte_3
lesioni subite, chiedendo il risarcimento dei danni quantificati in € 43.522,92 per il IG.
[...]
ed € 21.997,50 per la IG.ra . Parte_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta la IG.ra contestava le domande CP_2
attoree nell'an e nel quantum, esponendo che causa esclusiva del danno fosse il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei due trasportati, contrariamente al conducente del mezzo, il quale rimaneva illeso.
2 Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande, ovvero, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati con sostanziale riduzione del risarcimento. In via riconvenzionale domandava l'accertamento dell'obbligo in capo ad di Controparte_1
manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi pretesa attorea.
Si costituiva in giudizio la resistendo alle domande degli attori e, Controparte_1
relativamente alla chiamata da parte della IG.ra alla domanda di manleva da questa CP_2
formulata. Eccepiva, preliminarmente, la decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c., per ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell'assicurata e, nel merito, contestava l'an e il quantum ex adverso richiesto nonché il nesso di causalità fra i danni lamentati dagli attori e l'evento di cui è causa.
Sulla scorta di tali deduzioni, la concludeva in via preliminare per la Controparte_1
decadenza del diritto all'indennizzo e, nel merito, per il riconoscimento del concorso di colpa dei danneggiati, con esclusione del risarcimento richiesto ovvero diminuzione in misura dell'80%. In via subordinata chiedeva la rideterminazione del quantum dovuto in relazione al danno non patrimoniale, con esclusione dell'aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno e di danno morale.
, invece, rimaneva contumace. Controparte_3
In data 26.10.2022 si procedeva alla riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al n. 834/2022 R.G., trattandosi di cause connesse sia per identità delle parti sia per la natura dell'oggetto.
All'esito della C.T.U. medica la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali, appaiono incontestate la verificazione del sinistro e la dinamica dello stesso.
In ordine alla dinamica, dagli atti e dai documenti acquisiti, nonché dalla CTU espletata,
è emerso che in data 14.04.2020 il IG. perdeva il controllo del veicolo Controparte_3
OPEL ASTRA GTC, sul quale viaggiava unitamente ai IG.ri e Parte_1 Parte_2
, andando a collidere contro un muro di cinta. A seguito dell'urto, entrambi i passeggeri
[...]
3 trasportati, riportavano lesioni personali, per le quali hanno successivamente proposto domanda di risarcimento.
Quella fatta valere dagli attori configura un'ipotesi di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c., la quale si estende anche al proprietario non conducente e all'assicuratore, tenuto a rispondere per il fatto illecito riconducibile al sinistro nei limiti del contratto di assicurazione.
Nel caso in cui il sinistro abbia coinvolto unicamente il veicolo a bordo del quale si trovava il trasportato danneggiato, come nella presente fattispecie, trova applicazione l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, che attribuisce al danneggiato il diritto di proporre azione diretta contro l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile (Cass. SS.UU. sent.
n. 35318/2022).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dagli attori dal sinistro, acclarata sulla scorta della documentazione medica prodotta e dalla C.T.U. espletata dal dott. pur a fronte Persona_1
di una iniziale versione dei fatti non coerente.
In particolare, si rileva che i giovani coinvolti nell'evento, nell'immediatezza del fatto, fornivano ai sanitari del Pronto Soccorso e ai propri genitori una ricostruzione non veritiera, riferendo di aver riportato le lesioni a seguito di un incidente domestico, nel chiaro intento di evitare sanzioni amministrative per aver violato le restrizioni imposte dalla normativa emergenziale sul c.d. "lockdown" durante la pandemia di COVID-19. Tale comportamento,
sebbene censurabile, non appare sufficiente a interrompere o escludere il nesso eziologico tra l'incidente e le lesioni riportate, atteso che i referti medici e la CTU medico-legale risultano convergenti nel ricondurre l'origine traumatica delle lesioni all'evento stradale occorso.
Sotto il profilo della liquidazione del danno, è opportuno soffermarsi sull'utilizzo delle misure di ritenzione da parte dei trasportati in quanto l'omissione, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., impone di valutare il concorso colposo della vittima nella produzione o nell'aggravamento del pregiudizio patito, con conseguente possibile riduzione proporzionale del risarcimento spettante.
4 Il mancato impiego delle cinture di sicurezza integra un comportamento colposo concorrente, che legittima la riduzione dell'indennizzo in ragione del nesso di causalità tra omissione e aggravamento delle lesioni.
Nonostante ciò, il comportamento colpevole del danneggiato non consente di ritenere interrotto il nesso causale tra il danno la condotta del conducente, responsabile anch'egli dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri (Cass. civ., sez. III, n 2531/2019).
In punto concorso di colpa tra conducente e trasportato è opportuno ribadire che, benché il passeggero accetti il rischio della circolazione non premurandosi di allacciare le cinture, il conducente deve comunque controllare che la marcia avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza.
Il codice della strada impone un generico obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, non effettuando distinzioni tra i passeggeri seduti sui sedili anteriori e quelli seduti sui sedili posteriori.
Nel caso di specie, la C.T.U espletata in corso di causa ha ritenuto la dinamica dell'evento adeguata a produrre le lesioni riscontrate in entrambi gli attori, in quanto dotata di idonea efficienza lesiva;
mentre è pervenuta a distinte conclusioni circa l'utilizzo dei dispositivi di ritenuta da parte dei trasportati.
Quanto alla IG.ra il C.T.U. dott. ha concluso per Parte_2 Per_1
l'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente: “Il tipo di lesioni e il tipo di dinamica permettono di considerare altamente
improbabile l'uso della cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Più in particolare, è da ritenersi altamente improbabile che il volto di un passeggero posteriore dell'auto in questione
possa entrare in collisione con il sedile anteriore in caso di collisione se il bacino è ancorato
alla seduta dalla cintura di sicurezza. Ne' può essere considerato più probabile l'urto del naso contro il finestrino laterale” (pag. 4 C.T.U. Sig.ra ). Parte_2
Mentre, in relazione al IG. , collocato sul sedile anteriore del veicolo, Parte_1
la C.T.U non ha escluso la compatibilità delle lesioni con un corretto impiego dei dispositivi di ritenzione. Nello specifico, il dott. evidenzia che “Il tipo di lesioni e il tipo di dinamica Per_1
non permettono di considerare improbabile l'uso della cintura di sicurezza al momento
dell'incidente. Più in particolare, è da ritenersi possibile l'urto violento del gomito dx di un
5 passeggero anteriore dx di un'auto contro la portiera o il suo finestrino in occasione di un impatto violento dell'auto, specie se lo stesso arto superiore dx è utilizzato per aggrapparsi
con forza alla maniglia” (pag. 5, C.T.U. Sig. ). Inoltre, a chiarimento delle Parte_1 osservazioni del C.T.P., il dott. specifica che “appare del tutto possibile che in un impatto Per_1
importante con il corpo che subisce IGnificative proiezioni nell'abitacolo, anche con la cintura di sicurezza allacciata si possa verificare un trauma contusivo del gomito contro la
portiera, verosimilmente per contraccolpo nel caso di specie, come ipotizzato dallo stesso
Dott. , ancor di più se la mano dx è aggrappata con forza alla maniglia alta. E non Per_2
appare necessario, a parere dello scrivente, che il trauma del gomito sia preceduto da un urto
del capo contro il parabrezza (omissis) né appare indispensabile che si produca la rottura del finestrino ne' che si attivi l'airbag a tendina”.
Condividendosi così le conclusioni della consulenza, in quanto logica, coerente e motivata, può ritenersi sussistente il concorso di colpa del terzo trasportato per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza unicamente in capo alla IG.ra . Parte_2
Prive di rilievo sono le considerazioni delle convenute in merito alle conclusioni della
C.T.U. in riferimento al IG. , dal momento che è intervenuta la confutazione Parte_1
delle osservazioni di parte formulate dai C.T.P.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. Civ., sent. n.
12195/2024).
Tuttavia, in ossequio ai principi di completezza e trasparenza del procedimento decisionale, si ritiene opportuno procedere a un'ulteriore disamina delle contestazioni sollevate nei confronti della CTU.
In primo luogo, con riferimento alla lesione riscontrata sul parabrezza, giova rilevare come l'estensione e la ramificazione della stessa inducano a dubitare della compatibilità con un impatto riconducibile al gomito del passeggero trasportato. Una simile evenienza, avuto
6 riguardo alla natura dell'arto e alla presumibile entità della forza d'urto esercitabile, avrebbe verosimilmente determinato una frattura di minore ampiezza, con caratteristiche maggiormente circoscritte e localizzate.
In secondo luogo, quanto alla presunta assenza di trauma toracoaddominale, è
incontestato che si tratta unicamente di quanto riferito dall'attore, come riportato nel certificato del P.S. dell'Ospedale di Castel di Sangro del 14.04.2020: “il IG. (…) nega Parte_1 trauma cranico e/o perdita di coscienza, nega trauma toracicoaddominale”. Orbene, è ragionevole ritenere che tale affermazione fosse finalizzata a suffragare la mendace versione dell'incidente domestico, riferita per sottrarsi a eventuali conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione delle misure restrittive imposte in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti all'epoca dei fatti.
Gli attori hanno quindi fornito una prova più che adeguata della derivazione causale delle lesioni riportate dal sinistro stradale, la cui responsabilità causativa è da attribuirsi al conducente , che, perdendo il controllo del proprio veicolo, ha determinato Controparte_3
le lesioni per cui è causa ai propri trasportati.
Ciò posto in ordine all'an e venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che gli attori, negli atti introduttivi dei giudizi successivamente riuniti, chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, occorsi al IG. Parte_1
e alla IG.ra .
[...] Parte_3
In merito al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr.
Cassazione civile , sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum, il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
L'alterazione dell'integrità psicofisica del soggetto non è passibile di una reintegrazione in forma specifica o in natura, per cui il risarcimento del danno biologico non può che avvenire per equivalente, ovvero con una prestazione patrimoniale atta a reintegrare il valore non patrimoniale leso, da determinarsi con criteri di natura equitativa, informati da un lato ad una uniformità pecuniaria di base (a parità di lesioni, tutti avranno un risarcimento di una certa entità) e, dall'altro, ad elasticità e flessibilità, onde adeguare la liquidazione in ogni singolo caso all'effettiva incidenza nel contesto delle funzioni esistenziali perdute dal
7 danneggiato (per un'autorevole affermazione ditali principi, Corte Cost., 14 luglio 1986 n.
184).
Ciò premesso, nella specie, i danni allegati possono essere verificati sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, con particolare riferimento ai referti stilati nell'immediatezza del fatto e dall'esame svolto dal consulente tecnico di ufficio, dott. le cui Persona_1
conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
Ebbene il C.T.U. ha avuto modo di accertare che il IG. , in seguito ad Parte_1
incidente stradale occorso il 14.04.2020, ha riportato lesioni consistenti in “frattura
pluriframmentaria e scomposta diafisi distale omero dx con stupor nervo radiale in destrimane”.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, il consulente ha quantificato un periodo di invalidità temporanea per giorni 120, di cui 30 in forma totale, 30 in forma parziale al 75%, 30 in forma parziale al 50% e 30 in forma parziale al 25%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, l'ausiliare del giudice ha ritenuto di dover riconoscere tale danno nella misura complessiva dell'8%.
Con riferimento al danno morale esso va pure riconosciuto, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù della lesione di un valore costituzionalmente riconosciuto, quale quello relativo alla integrità morale della persona (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13
gennaio 2009, n. 479). Tuttavia, dovendo, come si è detto, il danno non patrimoniale essere risarcito come un unicum, non potendo esso venire suddiviso in diverse poste risarcitorie,
possono essere utilizzate al fine della quantificazione del danno non patrimoniale le apposite tabelle elaborate con riferimento (non al solo danno biologico, ma) al complessivo danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, già comprensive cioè di un aumento del danno biologico corrispondente al risarcimento del danno morale, maggiormente aderente alla presumibile reale entità del pregiudizio morale subito dal soggetto poiché il relativo aumento percentuale è commisurato anche alla età del soggetto, oltre che alla percentuale degli esisti permanenti residuati. Del resto “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
8 tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., sez. III, n. 12408/2011).
In relazione al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale non può che ricorrersi, in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, alle cd. tabelle del
Tribunale di Milano, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo cd. tabellare (cfr. Cass. n. 6023/2001; Cass. N. 5910/2001).
Pertanto, applicando i criteri di liquidazione di cui sopra, pubblicati per l'anno 2024, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (24), il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 3.450,00 per invalidità temporanea totale (€ 115 x 30 gg)
€ 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (115 x 75% x 30 gg)
€ 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (115 x 50% x 30 gg)
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25% (115 x 25% x 30 gg)
€16.030,00 per danno non patrimoniale;
€ 267,92 per spese mediche documentate
Pertanto, il danno complessivo subito dal IG. va quantificato in Parte_1 complessivi € 24.922,92 con esclusione di personalizzazione del danno in difetto di allegazioni idonee a far ritenere che le conseguenze pregiudizievoli si siano manifestate in modo particolarmente grave o anomalo, tale da eccedere quelle ordinariamente considerate e già integralmente compensate attraverso l'applicazione dei criteri tabellari di liquidazione.
Non risultano provate, in modo specifico e documentato, le circostanze dedotte da parte attrice circa l'incidenza dei postumi permanenti sulla possibilità di continuare la pratica sportiva del calcio. In particolare, la mera allegazione secondo cui l'attore avrebbe
“ingiustamente e bruscamente interrotto l'attività calcistica, fonte di realizzazione personale”, non risulta suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la concreta impossibilità o IGnificativa limitazione nell'esercizio futuro della medesima.
Né, d'altro canto, è stato dimostrato che la lesione al gomito riportata in occasione del sinistro sia tale da precludere, per natura ed entità, la prosecuzione dell'attività calcistica, non risultando acquisita alcuna evidenza medica o testimoniale specifica al riguardo. Deve pertanto
9 escludersi che sussistano i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno non patrimoniale correlata alla dedotta perdita di una rilevante sfera esistenziale dell'attore, atteso che la lesione non appare idonea, per caratteristiche e conseguenze, a incidere in modo apprezzabile su tale specifico aspetto della sua vita personale.
Giova evidenziare che, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta alla parte interessata l'onere di allegare e dimostrare, in coerenza con le risultanze istruttorie e argomentative maturate nel corso del giudizio, l'esistenza di elementi concreti e specifici che rendano il danno subito eccedente rispetto a quello già contemplato nella liquidazione tabellare. Tali circostanze, per poter legittimare un incremento personalizzato della liquidazione, devono consistere in fatti peculiari, obiettivamente riscontrabili, che abbiano inciso in modo particolarmente intenso o atipico sulla sfera personale, familiare,
lavorativa o relazionale del soggetto leso, e che pertanto siano idonei a giustificare un discostamento in aumento rispetto ai valori ordinari, che altrimenti si presumono esaustivi. “In
difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione
forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione
in aumento del risarcimento” (Cass. civ., ord. n. 1508/2019).
Passando ad esaminare la posizione della IG.ra , il C.T.U. ha avuto Parte_3
modo di accertare “trauma cranio facciale non commotivo con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali e trauma distorsivo del rachide cervicale”.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, il consulente ha quantificato un periodo di invalidità temporanea per giorni 23, di cui 1 in forma totale e 22 in forma parziale al 75%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, l'ausiliare del giudice ha ritenuto di dover riconoscere tale danno nella misura complessiva dell'4%.
Applicando i criteri di liquidazione di cui sopra, pubblicati per l'anno 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (17), il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 115,00 per invalidità temporanea totale (€ 115 x 1 gg);
€ 1.897,50 per invalidità temporanea parziale al 75% (115 x 75% x 22 gg);
10 € 6.089,00 per danno non patrimoniale;
Le considerazioni già svolte in ordine alla liquidazione del danno morale soggettivo e personalizzazione del danno devono ritenersi integralmente applicabili anche alla posizione della trasportata In particolare, anche con riguardo a quest'ultima non Parte_2
risulta fornita idonea prova della dedotta incidenza della residua difformità del profilo nasale sulla vita di relazione dell'attrice, tale da giustificare una personalizzazione del danno biologico. La mera allegazione secondo cui tale esito cicatriziale avrebbe “innegabilmente inciso, pregiudicandola, sulla vita di relazione” resta priva di riscontri oggettivi o elementi probatori concreti, sia di natura documentale, sia in termini di effettivo pregiudizio sociale o relazionale.
In difetto di allegazioni circostanziate e di riscontri probatori specifici circa un concreto e anomalo impatto sull'esistenza quotidiana dell'attrice, la residua difformità deve ritenersi rientrante nelle conseguenze ordinarie già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno biologico.
Pertanto, il danno complessivo subito dalla IG.ra va quantificato in Parte_3
complessivi € 8.101,50, da ridurre in € 6.481,20 in ragione del grado di colpa (20%) da attribuire alla trasportata a causa dell'omesso utilizzo dei dispositivi di ritenuta. La CTU, infatti, ha evidenziato l'incompatibilità delle lesioni riportate con il corretto uso della cintura di sicurezza;
pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata (17 anni), nonché della semplicità della condotta richiesta (indossare un presidio di sicurezza obbligatorio e di uso comune), si ritiene equo quantificare la riduzione del risarcimento nella misura del 20%, a titolo di concorso colposo nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Resta ferma, per il restante 80%, la responsabilità del conducente.
Le somme sopra indicate sono liquidata all'attualità. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, vanno riconosciuti anche gli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
11 In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito gli attori alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto
(aprile 2020), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Da ultimo, la domanda di manleva spiegata dalla convenuta IG.ra nei CP_2
confronti di deve essere accolta per le ragioni che seguono. Controparte_1
La ha eccepito la decadenza della IG.ra dalla garanzia ai Controparte_1 CP_2
sensi dell'art. 1913 e dell'art. 1915 c.c. per non aver tempestivamente comunicato il sinistro nelle modalità di cui all'art.
3.1 della polizza “Aviva Easy Drive” stipulata, evidenziando la sussistenza del dolo generico in tale omissione, dal momento che la condizione di assicurazione era stata espressamente accettata dall'assicurata.
Com'è noto, l'art. 1915 c.c. prevede che in caso di inadempimento da parte dell'assicurato all'obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro all'assicuratore, nei termini di cui all'art. 1913 c.c., si determinano differenti conseguenze giuridiche a seconda del profilo soggettivo della condotta omissiva. In particolare, la norma stabilisce che l'assicurato perde il diritto all'indennizzo qualora l'omissione dell'avviso sia dolosa, mentre, in caso di colpa,
l'indennità dovuta viene ridotta in misura corrispondente al pregiudizio effettivamente sofferto dall'assicuratore in conseguenza del ritardo nella comunicazione.
12 In tal senso, come chiarito dalla Corte di Cassazione con indirizzo costante: “affinché
l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare
avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso
o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi
dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le
fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass. civ., sez. III, n.
24210/2019).
Ai sensi dell'art. 1915, 1 comma, c.c., la perdita integrale del diritto all'indennizzo presuppone la sussistenza in capo all'assicurata della consapevolezza dell'obbligo giuridico di denunciare il sinistro entro i termini contrattualmente o legalmente previsti e la volontaria omissione dell'adempimento, ossia la cosciente e deliberata scelta di non osservare tale obbligo. In altri termini, la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto non può prescindere dall'accertamento del dolo generico, che deve risultare da circostanze oggettivamente rilevabili e non può essere integrato dal mero ritardo o dalla mancata comunicazione del sinistro.
Quanto all'inadempimento colposo di cui al comma 2 c.c., la riduzione dell'indennità
è proporzionale al pregiudizio effettivamente subito dall'assicuratore. Tale disposizione, di natura sanzionatoria ma mitigata rispetto al primo comma, presuppone tuttavia l'accertamento congiunto di due elementi: la colpa dell'assicurata e l'esistenza di un concreto pregiudizio derivante in via causale dall'inadempimento o dal ritardo stesso.
Ciò premesso, rilevato che la non ha fornito alcuna prova a sostegno Controparte_1
del dolo dell'assicurata o dell'eventuale danno arrecato alla compagnia assicurativa dalla condotta della IG.ra la relativa eccezione deve essere rigettata. CP_2
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda formulata dalla IG.ra di CP_2
accertamento della operatività della polizza sottoscritta con la società con Controparte_1
riferimento al sinistro occorso nel Comune di Palena in data 14.04.2020, e pertanto l'assicurazione convenuta va condannata a manlevare l'assicurata.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della domanda di maggiore entità tra quelle oggetto dei procedimenti riuniti, non potendosi procedere a sommatoria dei relativi valori, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che impone, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, di considerare il valore della domanda più elevata (Cass. civ., sez. III, n.10367/ 2024)
Giova precisare, inoltre, che, nel caso in cui la riunione dei giudizi sia resa necessaria per evitare un abuso dell'utilizzo dello strumento processuale, il procedimento abusivamente frazionato con distinti ricorsi di uguali contenuti, depositati contestualmente dal medesimo difensore, deve considerarsi come unico anche ai fini della liquidazione.
Pertanto, l'avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, che siano attori, convenuti o terzi intervenuti, ha il diritto a ricevere un solo compenso, maggiorato, come stabilito dall'art.4, co 2 del d.m. 55/2014, anche quando le richieste degli assistiti coincidono
(Cass. civ., sez. III, n.10367/ 2024).
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara la responsabilità del conducente, IG. , nella Controparte_3
causazione del sinistro, occorso in data 14.04.2020 descritto in motivazione;
- accoglie la domanda di manleva formulata dalla proprietaria del veicolo OPEL
ASTRA GTC, IG.ra , nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
- condanna la al risarcimento dei danni subiti da , e Controparte_1 Parte_1
pertanto la condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
24.922,92, oltre interessi corrispondenti al rendimento medio degli interessi sui titoli
di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma, devalutata all'epoca del fatto (aprile2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_2
nella misura dell'80%, e pertanto la condanna al pagamento, in favore di Parte_2
, della somma di € 6.481,20, oltre interessi corrispondenti al rendimento
[...]
14 medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma, devalutata all'epoca del fatto (aprile 2020) e rivalutata anno per anno
secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u; Controparte_1
- condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, in favore Controparte_1 degli attori, che si quantificano in complessivi € 6.600,00 per compensi (€ 919,00 fase studio, € 777,00 introduttiva, € 1680,00 istruttoria, € 1701,00 - totale € 5077,00, aumentato del 30% per più parti aventi la medesima posizione) ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario;
- Condanna la compagnia assicuratrice a rifondere alla convenuta Controparte_1
le spese di lite da quest'ultima sostenute nei suoi confronti, che si Controparte_2 quantificano in complessivi € 4.300,00 per compensi (€ 919,00 fase studio, € 1.680,00 istruttoria, € 1.701,00) ed € 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% e
CPA come per legge.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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