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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies e
350-bis c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Claudia Bonaduce
-appellante- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Franco Rampa CP_1 C.F._1
-appellata- avverso la sentenza n. 530/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1337/2019, pubblicata in data 14/10/2019.
***
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare - in accoglimento del presente appello - la sentenza impugnata e per l'effetto: IN VIA
PRELIMINARE accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio incoato innanzi al GdP di Teramo
pagina 1 di 5 in quanto - malgrado l'espressa adesione manifestata da - non risulta esperita la procedura di Parte_1 negoziazione assistita di cui alla L. n. 162/2014 obbligatoriamente prevista per la materia oggetto di causa
(controversia di valore inferiore a € 50.000,00); IN VIA PRINCIPALE rigettare, per i motivi esposti in narrativa, tutte le richieste formulate dalla IG.ra ; IN VIA SUBORDINATA nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi che venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante, limitare il risarcimento del danno alla somma di € 534,79 corrispondente all'importo che era stato preventivato per la riparazione del guasto e chiesto con nota di invito alla procedura di negoziazione assistita. Con vittoria di spese e competenze - oltre a I.V.A. e C.P.A. - del doppio grado di giudizio”;
- PER L'APPELLATA: “Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo – Giudice Unico designato_, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare inammisibilità dell'appello proposta dalla Pt_1
[.. in persona del suo legale rapp.te P.T., contro la sentenza emessa dla Giudice di Pace di Teramo in data
14.10.2019 per le ragioni sopra dettagliatamente specificate, e , nel merito rigettare in toto il detto appello poiché infondato in fatto e in diritoo, per le motivazioni riportate in narrativa, ponendo interamente a carico dell'appellante le spese e i compensi professionali del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da , al fine di CP_1 ottenere la condanna di (di seguito anche solo “ ”) al pagamento della somma di euro Parte_1 Pt_1
834,41.
L'originaria attrice, infatti, ha dedotto di aver acquistato da in data 07/08/2017 il veicolo usato Pt_1 tg. DZ558SK e che, nel maggio 2018, lo stesso aveva presentato difetto di funzionamento nel cambio, denunciati prontamente ad , al fine dell'attivazione della relativa garanzia. Poiché quest'ultima Pt_1 aveva formulato un preventivo di spesa per euro 534,79, sostenendo l'inoperatività della garanzia, la si era rivolta ad altra officina, sostenendo la spesa di euro 694,41 per il ripristino, oltre ad euro CP_1
140,00 per l'uso di un veicolo sostitutivo.
I-1.1. Il primo giudice, sulla scorta della ritenuta operatività della garanzia, e invocando gli artt. 1490 e
1491 c.c., ha concluso per la sussistenza della responsabilità di , condannandola al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 694,41 per la riparazione, escludendo quello per il veicolo sostitutivo, in difetto di prova, oltre alla refusione delle spese di lite del primo grado.
pagina 2 di 5 I-2. Avverso la sentenza n. 530/2019 ha interposto appello , affidando il gravame ai motivi di Pt_1 seguito sintetizzati:
I. Erronea statuizione in ordine alla procedibilità della domanda: rileva come, Pt_1 contrariamente a quanto statuito in sentenza, la procedura di negoziazione assistita non si sia conclusa, non avendo l'originaria attrice dato seguito all'adesione prestata da (cfr. doc. n. Pt_1
7 – fascicolo di primo grado di ); Pt_1
II. Erronea statuizione in ordine alla operatività della garanzia: deduce in proposito che la Pt_1 problematica riscontrata dalla è riferibile alla normale usura e all'impiego del veicolo CP_1 usato;
in ogni caso, la garanzia non opererebbe anche tenuto conto dell'esclusione di cui all'art. 2, comma 7, delle condizioni generali, poiché la avrebbe dovuto comunque far riparare CP_1 il veicolo da;
Pt_1
III. Erronea quantificazione dell'importo dovuto per la riparazione: ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe in ogni caso dovuto limitare la condanna alla minor somma di euro 534,79, preventivata da nel maggio 2018. Pt_1
I-3. Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte appellata, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Ella ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113, comma 2 e 339, comma
3, c.p.c. Nel merito ha svolto confutazioni ai motivi di gravame.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 19/11/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno 28/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, tenuto conto che il presente giudizio verte pacificamente su rapporto contrattuale concluso mediante la tecnica di cui all'art. 1342 c.c., sicché la sentenza gravata non risulta rientrare nell'alveo della equità necessaria, con conseguente esclusione dell'operatività dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
II-6. Il primo motivo di gravame è infondato.
Sia sufficiente rilevare come l'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 escluda espressamente che l'attivazione della negoziazione assistita sia condizione di procedibilità con riferimento alle
“controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
II-7. Il secondo motivo di appello è fondato.
Occorre anzitutto procedere all'enucleazione delle pertinenti disposizioni di legge, tenuto conto che il pagina 3 di 5 bene per cui è causa è stato acquistato in data 07/08/2017, con la conseguenza che è alla disciplina vigente a quella data che occorre far riferimento.
Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- art. 128, comma 3, cod. cons.: “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”;
- art. 130, comma 1, cod. cons.: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”;
- art. 132, comma 3, cod. cons.: “Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Risulta assorbente la circostanza che, presentatosi il malfunzionamento al cambio successivamente ai sei mesi dalla consegna della vettura, non opera la presunzione relativa di sussistenza della difformità al momento della consegna.
Ne consegue l'operatività del normale criterio di riparto dell'onus probandi, in base al quale è il consumatore a dover dimostrare la sussistenza della difformità al momento della consegna (v. CGUE,
Sez. I, sent. n. 497 del 04/06/2015 in C-497/13, secondo cui “Nel sistema di responsabilità predisposto dalla direttiva 1999/44, mentre l'articolo 2, paragrafo 2, di quest'ultima sancisce una presunzione iuris tantum di conformità al contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Dall'applicazione del combinato disposto di tali disposizioni si evince che, in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest'ultimo esisteva alla data di consegna del bene”, richiamata in parte motiva da Cass. civ., Sez. Un., n. 11748 del
03/05/2019 che, nello stabilire analogo principio nel contesto delle c.d. azioni edilizie, ha osservato come “la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all'analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea.
Nonostante che la garanzia di conformità al contratto prevista dalla disciplina consumeristica di matrice Europea presenti importanti differenze, per i suoi contenuti e per rimedi che offre al consumatore, rispetto alla garanzia per i vizi della cosa venduta regolata dal codice civile, anche il diritto dell'Unione Europea addossa all'acquirente l'onere di provare la difformità della cosa dalla relativa descrizione contrattuale”).
Tale onere risulta affatto assolto dalla la quale, sin dal libello introduttivo si è limitata alla mera CP_1 deduzione del malfunzionamento, avvertito nel mese di maggio 2018, senza neppure allegare la pagina 4 di 5 circostanza che la difformità fosse presente già al momento dell'acquisto.
Dal canto suo, invece, ha svolto precise deduzioni in ordine alla compatibilità della problematica Pt_1 emersa con la normale usura dell'autovettura, acquistata usata, con 64.000 km già percorsi e fabbricata ben 8 anni prima dei fatti di causa.
II-7.1. Per le esposte ragioni, le domande originariamente spiegate dalla non risultano CP_1 meritevoli di accoglimento.
II-8. L'esame delle ulteriori doglianze resta assorbito.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. In integrale riforma della sentenza impugnata, le domande della vanno rigettate. CP_1
III-10. Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma
1, d.m. cit. tenuto conto della non particolare complessità dell'affare e della limitata attività concretamente svolta nel secondo grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- RIGETTA le domande di;
CP_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 doppio grado, che si liquidano in euro 91,50 per esborsi e in euro 677,00 per compensi (di cui euro 346,00 per il primo grado ed euro 331,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies e
350-bis c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Claudia Bonaduce
-appellante- contro
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Franco Rampa CP_1 C.F._1
-appellata- avverso la sentenza n. 530/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1337/2019, pubblicata in data 14/10/2019.
***
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare - in accoglimento del presente appello - la sentenza impugnata e per l'effetto: IN VIA
PRELIMINARE accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio incoato innanzi al GdP di Teramo
pagina 1 di 5 in quanto - malgrado l'espressa adesione manifestata da - non risulta esperita la procedura di Parte_1 negoziazione assistita di cui alla L. n. 162/2014 obbligatoriamente prevista per la materia oggetto di causa
(controversia di valore inferiore a € 50.000,00); IN VIA PRINCIPALE rigettare, per i motivi esposti in narrativa, tutte le richieste formulate dalla IG.ra ; IN VIA SUBORDINATA nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi che venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante, limitare il risarcimento del danno alla somma di € 534,79 corrispondente all'importo che era stato preventivato per la riparazione del guasto e chiesto con nota di invito alla procedura di negoziazione assistita. Con vittoria di spese e competenze - oltre a I.V.A. e C.P.A. - del doppio grado di giudizio”;
- PER L'APPELLATA: “Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo – Giudice Unico designato_, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare inammisibilità dell'appello proposta dalla Pt_1
[.. in persona del suo legale rapp.te P.T., contro la sentenza emessa dla Giudice di Pace di Teramo in data
14.10.2019 per le ragioni sopra dettagliatamente specificate, e , nel merito rigettare in toto il detto appello poiché infondato in fatto e in diritoo, per le motivazioni riportate in narrativa, ponendo interamente a carico dell'appellante le spese e i compensi professionali del giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da , al fine di CP_1 ottenere la condanna di (di seguito anche solo “ ”) al pagamento della somma di euro Parte_1 Pt_1
834,41.
L'originaria attrice, infatti, ha dedotto di aver acquistato da in data 07/08/2017 il veicolo usato Pt_1 tg. DZ558SK e che, nel maggio 2018, lo stesso aveva presentato difetto di funzionamento nel cambio, denunciati prontamente ad , al fine dell'attivazione della relativa garanzia. Poiché quest'ultima Pt_1 aveva formulato un preventivo di spesa per euro 534,79, sostenendo l'inoperatività della garanzia, la si era rivolta ad altra officina, sostenendo la spesa di euro 694,41 per il ripristino, oltre ad euro CP_1
140,00 per l'uso di un veicolo sostitutivo.
I-1.1. Il primo giudice, sulla scorta della ritenuta operatività della garanzia, e invocando gli artt. 1490 e
1491 c.c., ha concluso per la sussistenza della responsabilità di , condannandola al pagamento Pt_1 dell'importo di euro 694,41 per la riparazione, escludendo quello per il veicolo sostitutivo, in difetto di prova, oltre alla refusione delle spese di lite del primo grado.
pagina 2 di 5 I-2. Avverso la sentenza n. 530/2019 ha interposto appello , affidando il gravame ai motivi di Pt_1 seguito sintetizzati:
I. Erronea statuizione in ordine alla procedibilità della domanda: rileva come, Pt_1 contrariamente a quanto statuito in sentenza, la procedura di negoziazione assistita non si sia conclusa, non avendo l'originaria attrice dato seguito all'adesione prestata da (cfr. doc. n. Pt_1
7 – fascicolo di primo grado di ); Pt_1
II. Erronea statuizione in ordine alla operatività della garanzia: deduce in proposito che la Pt_1 problematica riscontrata dalla è riferibile alla normale usura e all'impiego del veicolo CP_1 usato;
in ogni caso, la garanzia non opererebbe anche tenuto conto dell'esclusione di cui all'art. 2, comma 7, delle condizioni generali, poiché la avrebbe dovuto comunque far riparare CP_1 il veicolo da;
Pt_1
III. Erronea quantificazione dell'importo dovuto per la riparazione: ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe in ogni caso dovuto limitare la condanna alla minor somma di euro 534,79, preventivata da nel maggio 2018. Pt_1
I-3. Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte appellata, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Ella ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 113, comma 2 e 339, comma
3, c.p.c. Nel merito ha svolto confutazioni ai motivi di gravame.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 19/11/2025 al cui esito, con ordinanza del giorno 28/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata, tenuto conto che il presente giudizio verte pacificamente su rapporto contrattuale concluso mediante la tecnica di cui all'art. 1342 c.c., sicché la sentenza gravata non risulta rientrare nell'alveo della equità necessaria, con conseguente esclusione dell'operatività dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
II-6. Il primo motivo di gravame è infondato.
Sia sufficiente rilevare come l'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 escluda espressamente che l'attivazione della negoziazione assistita sia condizione di procedibilità con riferimento alle
“controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”.
II-7. Il secondo motivo di appello è fondato.
Occorre anzitutto procedere all'enucleazione delle pertinenti disposizioni di legge, tenuto conto che il pagina 3 di 5 bene per cui è causa è stato acquistato in data 07/08/2017, con la conseguenza che è alla disciplina vigente a quella data che occorre far riferimento.
Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- art. 128, comma 3, cod. cons.: “Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”;
- art. 130, comma 1, cod. cons.: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”;
- art. 132, comma 3, cod. cons.: “Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Risulta assorbente la circostanza che, presentatosi il malfunzionamento al cambio successivamente ai sei mesi dalla consegna della vettura, non opera la presunzione relativa di sussistenza della difformità al momento della consegna.
Ne consegue l'operatività del normale criterio di riparto dell'onus probandi, in base al quale è il consumatore a dover dimostrare la sussistenza della difformità al momento della consegna (v. CGUE,
Sez. I, sent. n. 497 del 04/06/2015 in C-497/13, secondo cui “Nel sistema di responsabilità predisposto dalla direttiva 1999/44, mentre l'articolo 2, paragrafo 2, di quest'ultima sancisce una presunzione iuris tantum di conformità al contratto, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Dall'applicazione del combinato disposto di tali disposizioni si evince che, in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest'ultimo esisteva alla data di consegna del bene”, richiamata in parte motiva da Cass. civ., Sez. Un., n. 11748 del
03/05/2019 che, nello stabilire analogo principio nel contesto delle c.d. azioni edilizie, ha osservato come “la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all'analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea.
Nonostante che la garanzia di conformità al contratto prevista dalla disciplina consumeristica di matrice Europea presenti importanti differenze, per i suoi contenuti e per rimedi che offre al consumatore, rispetto alla garanzia per i vizi della cosa venduta regolata dal codice civile, anche il diritto dell'Unione Europea addossa all'acquirente l'onere di provare la difformità della cosa dalla relativa descrizione contrattuale”).
Tale onere risulta affatto assolto dalla la quale, sin dal libello introduttivo si è limitata alla mera CP_1 deduzione del malfunzionamento, avvertito nel mese di maggio 2018, senza neppure allegare la pagina 4 di 5 circostanza che la difformità fosse presente già al momento dell'acquisto.
Dal canto suo, invece, ha svolto precise deduzioni in ordine alla compatibilità della problematica Pt_1 emersa con la normale usura dell'autovettura, acquistata usata, con 64.000 km già percorsi e fabbricata ben 8 anni prima dei fatti di causa.
II-7.1. Per le esposte ragioni, le domande originariamente spiegate dalla non risultano CP_1 meritevoli di accoglimento.
II-8. L'esame delle ulteriori doglianze resta assorbito.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. In integrale riforma della sentenza impugnata, le domande della vanno rigettate. CP_1
III-10. Ne consegue la condanna della parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che vengono cumulativamente liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (per il primo grado: parametri relativi alla tabella n. 1 – Giudice di Pace, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00, valori medi per tutte le fasi;
per il secondo grado: parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma
1, d.m. cit. tenuto conto della non particolare complessità dell'affare e della limitata attività concretamente svolta nel secondo grado di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
- ACCOGLIE l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
- RIGETTA le domande di;
CP_1
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 doppio grado, che si liquidano in euro 91,50 per esborsi e in euro 677,00 per compensi (di cui euro 346,00 per il primo grado ed euro 331,00 per il grado d'appello), oltre alle spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
pagina 5 di 5