Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
Il giudicato amministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2014, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21699-2007 proposto da:
SIGNORILE RI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUGAZZOLA FRANCESCO;
- ricorrente -
contro
S.G. LEASING S.P.A. (06422900156)già DEUTSCHE BANK LEASING SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALA CLAUDIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 471/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato Michele SPROVIERI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GIOVE Stefano, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato CUONZO Renzo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato GATTAMELATA Stefano, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 13.4.1999 Signorile FE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo la TS NK EA SP (dante causa della SG EA SP, odierna controricorrente), deducendo che la convenuta aveva proceduto all'ampliamento del confinante fabbricato di sua proprietà in violazione delle norme sulle distanze legali previste dagli strumenti urbanistici allora vigenti, per cui chiedeva in via principale la condanna della medesima al risarcimento del danno mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento di una somma di danaro da stabilirsi in corso di causa. Si costituiva la società convenuta invocando il giudicato circa la legittimità della concessione edilizia riguardante la costruzione in questione, ciò a seguito della sentenza del Consiglio di Stato resa inter partes depositata in data 13 gennaio 1988 e divenuta irrevocabile.
L'adito Tribunale di Bergamo, previo espletamento di CTU, con sentenza in data 2 aprile 2003, accoglieva la domanda attrice, sul presupposto che la costruzione ristrutturata avesse violato le norme del regolamento edilizio in tema di distanze tra fabbricati e dal confine.
A seguito di appello della società convenuta, l'adita Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 471/06 in accoglimento del proposto gravame, rigettava la domanda attrice. Secondo la corte di merito si era formato il giudicato circa la legittimità della licenza edilizia in forza della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, rilevando peraltro che non risultavano violate altre norme edilizie - peraltro neppure indicate dall'appellante - oltre a quelle in materia di distanze legali tra fabbricati su cui si era pronunciato il giudice amministrativo.
Avverso tale pronuncia il Signorile propone ricorso per cassazione sulla base di n. 2 mezzi;
resiste con controricorso la SG EA SP (già IN EA LI s.p.a., già TS NK EA SP)". Le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il 1 motivo, la ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto di cui all'art. 113 c.p.c. e art. 2697 c.c. (violazione del principio iura novit curia) Deduce che la corte distrettuale ha ritenuto di rigettare le domande di esso esponente, come accolte dal tribunale in prime cure, in quanto egli non sarebbe stato in grado di indicare l'ulteriore, eventuale norma giuridica che sarebbe stata violata dall'odierna intimata, oltre a quelle in materia di distanze legali che sono state oggetto di statuizione da parte del giudice amministrativo. Invero, le norme giuridiche violate in forza del detto principio iura novit curia devono essere individuate dallo stesso giudice e non dalla parte che agisce o resiste in giudizio. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
"il giudice deve considerarsi tenuto,in base al principio iura novit curia, ad acquisire la conoscenza delle norme giuridiche applicabili, comprese le prescrizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, indipendentemente da un'attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi di ogni mezzo utile". La doglianza non ha pregio. Va osservato in primo luogo che il quesito di diritto testè riportato, appare inammissibile per genericità ed inconferenza rispetto all'art. 2697 c.c. che nel motivo si assume violato. Deve inoltre precisarsi che la sentenza non ha affatto disapplicato il principio iura novit curia, in quanto si è limitata ad affermare che neppure l'attore era stato in grado d'indicare quale ulteriore norma sulle distanze sarebbe stata violata dalla costruzione della convenuta, oltre quelle esaminate in precedenza.
2- Con il 2 motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 116 c.p.c. oltre al vizio di motivazione. Osserva
che il vincolo del giudicato scaturente dalla sentenza del Consiglio di Stato può riguardare solo interessi legittimi e non può estendersi ai diritti soggettivi, che possono essere ugualmente lesi anche nel caso sia legittimo il provvedimento impugnato. Il motivo è corredato dal seguente principio di diritto:
"il giudicato amministrativo intervenuto tra le medesime parti, mentre impedisce al giudice ordinario di disapplicare il provvedimento ritenuto legittimo, non può di per sè solo, portare al rigetto delle domande proposte, avanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 2909 c.c., intese alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e ciò attesa la diversità di petitum e causa petendi - interesse legittimo e diritto soggettivo - tra i due giudizi;
il giudice ordinario è chiamato comunque a fornire adeguata motivazione circa i riflessi che il giudicato amministrativo, avente ad oggetto interessi legittimi, comporta sul giudizio ordinario, avente ad oggetto il diritto soggettivo delle parti, al fine del rigetto delle domande della parte".
La censura non è fondata.
Invero, occorre precisare che anche le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale hanno efficacia di giudicato nei limiti previsti per le sentenze del giudice ordinario a norma dell'art. 2909 c.c., nel caso in cui le parti abbiano partecipato al relativo giudizio (Cass. Sez. U,
"In considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio). Ne consegue che la questione della legittimità della concessione edilizia riguardante la costruzione in esame , risolta in modo definitivo dal Consiglio di Stato, non può essere più messa in dubbio o diversamente valutata dal giudice ordinario. Conclusivamente il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014