Ordinanza collegiale 5 luglio 2018
Sentenza 26 giugno 2019
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 29 novembre 2024
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO DI, GI D'AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Leone in OL, viale Gramsci n.23;
NI DI, RI IA DI, IN OR DI, GI NO, AN FR RI DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Leone in OL, viale Gramsci, 23;
contro
Comune di OL, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, AN Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, OR Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, domiciliataria ex lege in OL, piazza Municipio;
U.T.G. - Prefettura di OL, non costituito in giudizio;
nei confronti
Di TO ZI, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.1599/98 della 1^ sez. della Corte di Appello di OL, depositata il 3 luglio 1998.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI IO il 3/5/2024:
per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, in parte qua, della delibera di UN Municipale n. 121 del 12 aprile 2024, che, nell'autorizzare la restituzione dell'area di proprietà degli eredi del sig. DI AN, sita in OL alla via Prospero Guidone, n. 63, contraddistinta in catasto del Comune di OL al foglio 157, p.lle 418 e 419, occupate dall'1 dicembre 1980, riconosce le somme dovute agli eredi al fine del ripristino dello stato dei luoghi quantificando l'importo in (soli) € 147.022,89, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui, in particolare: a) della nota del Servizio Strade, Viabilità e Traffico PG 2024-105630 (senza data), che ha dichiarato che la porzione di strada di via Prospero Guidone appartiene all'elenco delle strade ad uso pubblico del Comune di OL (Circoscrizione Barra – DGC n. 1396 del 27.07.2001, recepita dalla Regione Campania con decreto n. 1391 del 17.07.2002); b) della nota del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del patrimonio PG-2024-148295 del 15 febbraio 2024 e successiva integrazione PG-2024-297013 del 29.03.2024, che “ha stimato l'importo complessivo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi in € 147.022,89, qualora tra le opere, si debba procedere alla rimozione del muretto di delimitazione della proprietà privata, ovvero € 136.947,12 ove tali opere non debbano essere realizzate”; c) la proposta di delibera del Servizio Patrimonio n. 6 del 11 aprile 2024 a firma della dott.ssa ZI Di TO, che è stata recepita dalla UN municipale di OL il successivo 12 aprile. Atti, indicati con le lettere a) e b), di cui si ignora l'integrale contenuto e si chiede che siano depositati in giudizio dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 46 c.p.a. Nonché per la condanna dell'amministrazione comunale di OL al risarcimento dei danni arrecati dalla sua colpevole inerzia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IC RG il 13\6\2024:
per l’annullamento delle note:
A) del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio dell’Area Patrimonio del Comune di OL: 1) PG-2024-45293 del 15 gennaio 2024; 2) PG-2024-61933 del 19 gennaio 2024; 3) PG-2024-125592 del 6 febbraio 2024; 4) PG-2024-499643 del 31 maggio 2024 (quest’ultima meramente riepilogativa e ricognitiva dei precedenti atti emessi); B) del Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio dell’Area Patrimonio del Comune di OL: 1) PG-2024-91204 del 30 gennaio 2024; 2) PG/2024/148295 del 15 febbraio 2024;
C) del Servizio Strade, Viabilità e Traffico dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di OL: 1) PG/2024/105630 del 2 febbraio 2024, atti tutti presupposti ed anteriori alla delibera di UN Municipale n. 121 del 12 aprile 2024, impugnata con i primi motivi aggiunti di ricorso, che, nell’autorizzare la restituzione dell’area di proprietà degli eredi del sig. DI AN, sita in OL alla via Prospero Guidone, n. 63, contraddistinta in catasto del Comune di OL al foglio 157, p.lle 418 e 419, ha riconosciuto le somme dovute agli eredi, occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi, quantificando l’importo in (soli) € 147.022,89.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo iscritto al n. 1822/2008 R.G., gli odierni ricorrenti – DI NI, DI IN OR, DI RI IA, in proprio e quali eredi della madre D’AN GI, NO GI, quale vedova ed erede del defunto DI IO, e DI AN FR RI, figlio di quest’ultimo – hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di OL n. 1599/1998, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di OL n. 3687/1993, con cui il Comune di OL era stato condannato, tra l’altro, alla restituzione di un’area di proprietà dell’originario dante causa, sig. AN DI, ubicata in OL, alla via Prospero Guidone n. 63, distinta al Catasto al foglio 157, particelle 418 e 419.
Il terreno, esteso circa 3.000 mq, era stato inizialmente requisito con decreto sindacale n. 116 del 31 dicembre 1980, per fronteggiare l’emergenza abitativa conseguente al sisma del novembre 1980, e destinato all’installazione di containers per il ricovero temporaneo degli sfollati. L’occupazione, legittima fino al 31 dicembre 1984, è successivamente proseguita sine titulo. In tale contesto, il sig. DI AN aveva convenuto in giudizio il Comune di OL e il Ministero della Protezione Civile, ottenendo dapprima, con sentenza parziale n. 8128/1987, la condanna del Comune al rilascio dell’area, poi, con sentenza definitiva n. 3687/1993, il riconoscimento del risarcimento dei danni da illegittima occupazione per il periodo successivo alla scadenza della requisizione. L’appello promosso dal Comune fu rigettato con la menzionata sentenza n. 1599/1998, che confermava la condanna alla restituzione e specificava che il giudicato si era formato anche sul capo relativo al rilascio dell’immobile.
Poiché, nonostante la definitività delle pronunce, il Comune di OL si è costantemente rifiutato di restituire il fondo, i ricorrenti hanno proposto il presente giudizio d’ottemperanza, conclusosi con sentenza n. 4172/2008 di questo Tribunale, che ha accolto il ricorso e ordinato l’esecuzione del giudicato, disponendo altresì la nomina di un commissario ad acta nella persona della dott.ssa Patrizia Fiore. Quest’ultima, tuttavia, nel corso degli anni ha limitato il proprio intervento alla quantificazione dei danni da occupazione illegittima e ha sollevato dubbi interpretativi circa la portata del giudicato, ritenendo inizialmente escluso il dovere di procedere alla restituzione materiale dell’immobile.
A seguito dell’istanza di chiarimenti formulata dal Commissario, questo Tribunale, con ordinanza n. 3512 del 26 giugno 2019, ha confermato che l’obbligo restitutorio gravava sul Comune di OL, ordinando la consegna dell’area previo ripristino dello stato dei luoghi. Nonostante ciò, sono seguiti anni di inerzia, ritardi e riunioni inconcludenti, aggravati dalla pandemia da Covid-19 e dalle difficoltà personali del Commissario.
Nel corso di numerose interlocuzioni tra il Commissario, i ricorrenti e l’Amministrazione, si è preso atto che, successivamente alla cessazione della requisizione, l’area era stata trasformata dal Comune in parco giochi, parcheggio e spazio verde attrezzato, con opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. Tale circostanza ha reso più onerosa la restituzione e ha posto l’Amministrazione di fronte all’alternativa tra il ripristino dello stato dei luoghi e l’acquisizione dell’area.
In data 14 luglio 2022, il Servizio Tecnico del Patrimonio ha redatto una perizia, su sollecitazione del Commissario, quantificando in € 384.000,00 l’importo necessario per il ripristino del terreno, comprensivo della demolizione delle opere pubbliche realizzate dal Comune. L’Amministrazione, però, ha reiterato il proprio atteggiamento dilatorio e ha successivamente manifestato l’intenzione di non procedere all’acquisizione del suolo. Al contempo, i ricorrenti hanno rappresentato la propria disponibilità ad accollarsi direttamente l’esecuzione dei lavori, purché venisse loro corrisposta la somma stimata, con la restituzione piena del bene.
In un contesto di crescente impasse e a seguito delle dimissioni del Commissario ad acta nel febbraio 2024, la UN municipale ha adottato la delibera n. 121 del 12 aprile 2024, con la quale, in apparente ottemperanza al giudicato, ha disposto la restituzione dell’area ma ha riconosciuto ai ricorrenti, in luogo del ripristino integrale, la somma di soli € 147.022,89 (o, in subordine, € 136.947,12), escludendo, senza motivazione adeguata, la porzione adibita a parcheggio e il valore della casa colonica demolita. Tale determinazione è stata adottata in assenza di un formale atto di avvio del procedimento, di una nuova istruttoria tecnica aggiornata, e senza coordinamento con le conclusioni del Commissario ad acta, che aveva predisposto una bozza di delibera rimasta priva di seguito.
Ritenendo tale condotta elusiva del giudicato e lesiva dei propri diritti, i ricorrenti hanno proposto i presenti motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, in parte qua, della delibera n. 121/2024 e degli atti presupposti, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
A fondamento del gravame, i ricorrenti hanno proposto le censure di seguito descritte.
1. Violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 8128/1987 del Tribunale di OL, n. 3687/1993 dello stesso Tribunale, n. 1599/1998 della Corte d’Appello di OL e n. 4172/2008 del TAR Campania – Violazione degli artt. 112 e 114 c.p.a.
Gli atti impugnati, e in particolare la delibera di UN municipale n. 121 del 12 aprile 2024, si pongono in palese contrasto con il contenuto vincolante del giudicato formatosi tra le parti, avente ad oggetto tanto il diritto alla restituzione del fondo quanto la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima.
Come chiarito dall’ordinanza di questo Tribunale n. 3512/2019, il giudicato include inequivocabilmente anche l’obbligo della restituzione del bene, previamente liberato dalle opere abusivamente realizzate dall’Amministrazione comunale, onde garantire il pieno ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente all’occupazione.
La delibera comunale oggetto di gravame, nel disporre l’erogazione di una somma sensibilmente inferiore a quella individuata nella perizia tecnica comunale del 14 luglio 2022 (pari a € 384.000,00), e nel limitare la restituzione ad una parte dell’area originariamente occupata, esclude di fatto, senza motivazione sufficiente e senza alcuna base giuridica, il diritto degli eredi DI ad ottenere la reintegrazione piena e concreta nella disponibilità del bene.
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione si traduce, pertanto, in una forma surrettizia di rifiuto dell’ottemperanza al giudicato, tanto più grave in quanto adottata formalmente sotto le mentite spoglie di un provvedimento apparentemente esecutivo. Si è in presenza di una vera e propria elusione dell’autorità della cosa giudicata, in violazione dei fondamentali principi di legalità, effettività e certezza dell’azione amministrativa e giurisdizionale.
2. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e collaborazione amministrativa ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e carenza assoluta di motivazione.
La notevole discrepanza tra l’importo determinato nella perizia redatta dal Servizio Tecnico del Patrimonio e quello liquidato dalla UN municipale (pari ad appena € 136.947,12, elevabile a € 147.022,89 in ipotesi di rimozione del muro perimetrale) non risulta giustificata da alcun elemento oggettivo.
La delibera impugnata omette qualsivoglia analisi aggiornata dei costi reali, né si fonda su una nuova perizia tecnica che possa ritenersi sostitutiva di quella precedente. L’Amministrazione ha dunque agito in difetto assoluto di istruttoria, senza valutare i documenti tecnici già presenti agli atti, né acquisire nuovi elementi idonei a supportare la quantificazione adottata.
3. Il difetto motivazionale è ancora più rilevante nella parte in cui la UN, in modo implicito e non formalizzato, esclude dalla restituzione una porzione del fondo adibita a parcheggio, qualificandola come pertinenza stradale in ragione della sua illuminazione e della contiguità con la via pubblica. Tale ricostruzione si fonda su un erroneo presupposto di fatto e di diritto, atteso che la presenza di pali dell’illuminazione non è indice univoco della natura pubblica di un’area e, in ogni caso, non risulta che l’Amministrazione abbia mai acquisito formalmente la titolarità di tale porzione, né per espropriazione, né per usucapione, né mediante titolo idoneo.
4.- Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale – Inammissibilità della surroga comunale alla funzione commissariale – Violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990.
A seguito delle dimissioni del Commissario ad acta – soggetto investito, per espresso mandato giurisdizionale, della funzione esecutiva del giudicato – l’Amministrazione comunale ha adottato autonomamente la delibera n. 121/2024 in sostituzione della prevista attività commissariale, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’organo giudicante.
Una simile sostituzione, intervenuta senza alcuna formale remissione degli atti a questo Tribunale e al di fuori di qualsiasi procedimento giurisdizionale di modifica o integrazione del dispositivo, risulta del tutto illegittima, integrando un’invasione della funzione esecutiva riservata all’autorità giurisdizionale.
A ciò aggiungasi l’illegittima rinuncia da parte dell’Amministrazione ad eseguire l’intervento di ripristino in forma specifica, preferendo un rimborso per equivalente di entità arbitraria e non condivisa dai destinatari, in violazione delle regole sull’esecuzione dell’obbligo restitutorio e in aperto contrasto con la disponibilità manifestata dai ricorrenti a farsi carico dell’intervento, purché previa corresponsione integrale delle somme spettanti.
5.- Violazione dell’obbligo di motivazione e partecipazione procedimentale – Violazione dell’art. 7 e ss. L. n. 241/1990.
La delibera impugnata risulta altresì viziata per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990, nonché per l’omessa acquisizione del contraddittorio con gli interessati. I ricorrenti, nonostante il loro coinvolgimento diretto e la disponibilità più volte manifestata ad accettare soluzioni transattive o tecniche, non sono stati formalmente informati dell’avvio del procedimento culminato nella delibera gravata, né è stato loro concesso di formulare osservazioni in ordine alla nuova (e ridotta) quantificazione economica.
6.- Violazione dell’art. 2043 c.c. – Illegittimità dell’inerzia protratta e responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
Infine, i ricorrenti deducono la responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione per il gravissimo ritardo con cui, a distanza di oltre quarant’anni dall’occupazione, e di oltre venticinque dal passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, essa non ha ancora provveduto alla restituzione dell’area oggetto di causa. Il comportamento dilatorio, l’omissione sistematica di ogni atto utile e la persistente elusione degli obblighi giurisdizionali integrano gli estremi di una condotta gravemente colposa, idonea a fondare una responsabilità risarcitoria per il danno da ritardo e da mancata esecuzione di sentenze.
Il Comune di OL, costituito in giudizio, ha depositato memoria di replica nella quale ha preliminarmente chiarito che l’oggetto del presente giudizio non attiene (più) all’ottemperanza delle pronunce giurisdizionali civili e amministrative già esecutive, bensì all’impugnativa proposta dai ricorrenti avverso la deliberazione della UN Comunale n. 121 del 2024, avente ad oggetto l’autorizzazione alla restituzione dell’area in contestazione, sita in OL alla Via Prospero Guidone n. 63, nonché il riconoscimento delle somme necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e il relativo prelievo dal fondo di riserva.
Il Comune ha sostenuto in sostanza di aver adempiuto all’obbligo restitutorio derivante dal giudicato, adottando l’anzidetta deliberazione, con la quale ha disposto la restituzione del bene ai legittimi proprietari e l’erogazione in loro favore della somma di € 147.022,89, individuata quale occorrente per il ripristino dell’area.
In ordine alle censure mosse dai ricorrenti circa l’insufficienza e/o l’erroneità della quantificazione dell’importo, l’Amministrazione ha evidenziato che la determinazione dei costi è avvenuta sulla base delle relazioni tecniche dei competenti Servizi comunali, le cui note sono state integralmente richiamate. In particolare, ha sottolineato che la voce relativa alla rimozione dei pali per l’illuminazione è stata espunta dall’elenco delle attività da eseguire, poiché la rimozione sarà effettuata dal Servizio Strade e Viabilità; inoltre, ha precisato che le porzioni asfaltate dell’area costituiscono pertinenza della pubblica via e, pertanto, non devono essere oggetto di ripristino agricolo, mentre il manufatto in muratura e la relativa cancellata debbono essere demoliti, non ricostruiti, con conseguente rimodulazione al ribasso dell’importo necessario.
Quanto alla dedotta illegittimità della delibera per la presunta “ritenzione” della parte di area destinata a parcheggio, il Comune ha eccepito l’infondatezza di tale rilievo, osservando che la volontà dell’Amministrazione non è quella di trattenere l’area, bensì esclusivamente di ridurre il costo del ripristino, nel rispetto delle determinazioni tecniche assunte dai competenti uffici.
Infine, con riferimento alle ulteriori domande risarcitorie formulate in giudizio dai ricorrenti, il Comune ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza di correlazione con l’oggetto del presente giudizio – circoscritto alla verifica della legittimità della deliberazione impugnata – e ne ha comunque dedotto l’infondatezza, richiamando il giudicato formatosi sulle pregresse decisioni civili e amministrative che hanno già definito le spettanze risarcitorie in favore degli aventi diritto, escludendo espressamente la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati per l’occupazione illegittima dell’area nel periodo 1° gennaio 1985 – 11 agosto 1987.
Alla luce di quanto esposto, il Comune ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per la reiezione nel merito del ricorso per motivi aggiunti.
Con ulteriore atto per motivi aggiunti notificati, i ricorrenti hanno impugnato una serie di atti amministrativi adottati da diversi Servizi dell’Area Patrimonio e dell’Area Infrastrutture del Comune di OL, preordinati all’adozione della delibera n. 121 del 12 aprile 2024 della UN Municipale, con la quale è stata quantificata in € 147.022,89 (ovvero in € 136.947,12) la somma dovuta agli eredi DI per il ripristino dello stato dei luoghi.
Dagli atti di causa emerge che, a seguito dell’inerzia protrattasi per oltre un quarantennio nell’esecuzione di pronunce giurisdizionali, era stato nominato un Commissario ad acta, il quale, dopo un lungo iter istruttorio, aveva redatto uno schema di delibera che prevedeva: a) la restituzione dell’area; b) la quantificazione dell’importo occorrente al ripristino dello stato dei luoghi in € 384.000,00, importo accettato dai ricorrenti al fine di porre fine alla protratta vicenda.
Con il predetto gravame aggiuntivo, i ricorrenti hanno innanzitutto rimarcato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria – sviamento in cui sarebbe incorsa l’amministrazione comunale, poiché la riduzione dell’importo da € 384.000,00 a € 136.947,12 si fondava su valutazioni tecniche e giuridiche affette da vizi di legittimità, consistenti in un’omessa valutazione della distinta natura tra il capannone abusivo (realizzato da terzo affittuario) e la casa colonica, pacificamente esistente sin dal XIX secolo e funzionale all’uso agricolo del fondo. La demolizione della casa colonica, eseguita senza provvedimento formale, imponeva il relativo ripristino, come correttamente previsto nella stima originaria del 2022, poi inspiegabilmente abbandonata.
Inoltre, la qualificazione unilaterale dell’area destinata a parcheggio come “pertinenza stradale pubblica”, per effetto dell’installazione di pali dell’illuminazione e dello spostamento della recinzione, integrava una forzatura del dato giuridico e una surrettizia ipotesi di acquisizione pubblica del bene in assenza di titolo. Nessuna norma dell’ordinamento consente, difatti, il passaggio di proprietà di un bene immobile per effetto della sola installazione di impianti o per destinazione funzionale.
La stessa Amministrazione, nel corso del procedimento, aveva offerto versioni discordanti circa la natura dei beni insistenti sull’area e la modalità di computo degli importi, applicando infine un ribasso (del 27%) previsto per appalti di diversa natura, senza alcuna istruttoria che giustificasse la comparabilità tra le lavorazioni, in spregio ai principi di trasparenza, buon andamento e coerenza.
In definitiva, emergevano condotte dilatorie e oppositive da parte degli uffici comunali, che, lungi dal coadiuvare il Commissario nominato per l’attuazione delle decisioni giurisdizionali, avevano ostacolato l’attività dello stesso, tanto da determinarne le dimissioni.
Stante l’irriducibile contrasto tra le parti sulla individuazione e quantificazione delle poste risarcitorie dovute, con ordinanza collegiale n. 5248/2024, il Tribunale disponeva procedersi a verificazione sui luoghi di causa, affidando al nominato verificatore il seguente incarico: “1. Individui e descriva, anche mediante rilievi grafici e fotografici, tutte le opere necessarie per il rispristino dello stato dei luoghi anteriori all’illegittima occupazione, come desumibile dagli atti di causa e/o da quelli acquisibili presso il Comune; 2. Quantifichi nel dettaglio l’importo necessario per la realizzazione di ciascuna delle opere individuate, redigendo all’uopo il progetto esecutivo e il connesso computo metrico secondo i prezzi mediamente praticati per ciascuna di esse”.
Espletata la verificazione, all’esito dell’udienza del 3 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto dagli eredi DI avverso la mancata esecuzione del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 4172/2008 di questo TAR, con cui il Comune di OL era stato condannato alla restituzione del fondo sito in via Prospero Guidone, già oggetto di requisizione post-sismica (1980). Pacifico essendo, allo stato del procedimento, l’obbligo restitutorio incombente sul Comune, con motivi aggiunti e successive memorie, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della delibera di UN n. 121/2024, con cui il Comune di OL, nel determinarsi per la restituzione dell’area requisita nonché liquidando gli importi necessari per il suo rispristino, aveva, secondo l’assunta prospettazione, disposto una parziale e riduttiva ricostruzione dello stato dei luoghi, sottostimando peraltro le somme all’uopo necessarie riconosciute ai ricorrenti.
Ai fini dello scrutinio del thema decidendum della presente controversia, reputa il Collegio di dover muovere dai principi informatori delimitanti l'oggetto del giudizio di ottemperanza, nei termini individuati e perimetrati da un oramai consolidato formante giurisprudenziale.
In tema di giudizio di ottemperanza la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che:
- l'oggetto di tale giudizio è rappresentato dalla verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum", non senza obliterare che il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso (Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2024, n. 5862; sez. V, 16 giugno 2023, n. 5974; 3 giugno 2021, n. 4223; sez. II, 16 marzo 2021, n. 2248);
- al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato è necessario che la pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato (Cons. Stato, sez. VII, 21 giugno 2024, n. 5544; 13 maggio 2024, n. 5544; 11 aprile 2024, n. 3309);
- l'esecuzione del giudicato trova un limite nelle sopravvenienze di fatto intervenute dopo l'adozione del provvedimento oggetto del giudizio definito con sentenza irrevocabile di annullamento (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2883);
- in sede di esecuzione del giudicato amministrativo possono assumere rilievo anche circostanze normative o di fatto sopraggiunte, idonee a limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, che impongono al giudice in sede di ottemperanza di integrare e talora addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire; perciò, al momento dell'ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi (Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2022, n. 6429; Consiglio di Stato, sez. II, 22/10/2024, n.8442).
Applicando i riportati principi all’odierna fattispecie, appare evidente che le sopra riferite censure siano volte a stigmatizzare l’asserita violazione del giudicato da parte della summenzionata delibera giuntale n. 121/2024, atteso che quest’ultima ricorre allorquando l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato. Difatti, soltanto nel caso in cui dal giudicato scaturisca, come nella specie, un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell'ambito dello stesso.
D’altronde, nelle fattispecie di occupazione senza titolo la domanda restitutoria non può trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, c.c., in quanto:
- l'art. 2933, comma 2, è norma eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l'economia nazionale, con relativa prova a carico dell'Amministrazione resistente;
- l'art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948-951 c.c..
Pertanto, una volta caduto il presupposto della possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della p.a. possa derivare la perdita del diritto di proprietà del privato, a seguito di espunzione dal nostro ordinamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, diviene applicabile lo schema generale dei rimedi restitutori civilistici, il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene altrui su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità o di pubblico interesse, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale (anche cautelare) apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione, ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno (limitato al valore d'uso del bene), ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c., esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa (Cass., sez. un., 19 gennaio 2015 n. 735).
3.- Qualificata l’azione proposta dai ricorrenti, in considerazione del quadro giurisprudenziale sopra delineato, deve innanzitutto affermarsi il persistente inadempimento dell’amministrazione comunale rispetto al giudicato restitutorio, non deponendo in senso contrario l’impugnata delibera giuntale.
Difatti, dalla relazione depositata dal verificatore (relazione depositata in data 9.3.2025) e dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che:
il fondo (3.122 mq), identificato al foglio 157 p.lla 419, fu requisito con decreto del 31/12/1980 per realizzare un campo roulotte a favore di famiglie sfollate a causa dell’evento sismico;
la requisizione era prevista per due anni, prorogata fino al 31/12/1984;
con sentenza parziale n. 8128/1987, il Tribunale di OL ha riconosciuto l’illegittimità del mantenimento dell’area oltre la scadenza della requisizione e ha ordinato la restituzione del fondo a favore di DI AN;
la sentenza è divenuta irrevocabile (non appellata sulla parte restitutoria), con esecutività maturata il 30 ottobre 1988;
nonostante il giudicato, il Comune non ha provveduto alla restituzione effettiva dell’area, che ha nel frattempo trasformato in: parcheggio pubblico asfaltato (circa 650 mq), attrezzato con pali dell’illuminazione e cancello d’accesso; area a verde pubblico attrezzato, con impianti sportivi, giochi, pergolati, sedute e pavimentazione in gres.
La relazione di verificazione, svolta con due sopralluoghi e consultazione di atti e planimetrie, ha accertato inequivocabilmente la persistente detenzione del fondo da parte del Comune, con alterazione delle caratteristiche originarie e assenza di frazionamento catastale o trasferimenti. L’intera area, pur trasformata, è rimasta unitaria, senza alcun titolo che giustifichi, allo stato, la detenzione.
È dunque evidente la perdurante inottemperanza al giudicato da parte del Comune, che non ha provveduto alla restituzione del fondo come ordinato, ma ne ha invece modificato l’assetto in assenza di procedimento espropriativo.
A fronte di ciò, la delibera giuntale n. 121/2024 si è limitata ad autorizzare la restituzione dell’area, quantificando il costo delle opere necessarie al ripristino in misura di gran lunga inferiore rispetto a quanto stimato dal verificatore; di fatto non è intervenuta alcuna restituzione né il Comune ha in alcun modo dato seguito, mediante offerta reale, alla dichiarata volontà di risarcire il danno per equivalente monetario.
Tale delibera, invero, pur formalmente volta a dare esecuzione al giudicato, non risulta dunque sostanzialmente attuata, né contiene una valutazione conforme alle risultanze tecniche, cui occorre dare credito giacché provenienti da un terzo ausiliario del giudice, neppure validamente confutate né in giudizio né con gli atti amministrativi assunti, come detto, in senso elusivo del giudicato. Inoltre, essa non esclude affatto la destinazione a pubblico uso dell’area (che sarebbe da escludere ex se in forza del giudicato restitutorio), non disponendo concretamente né lo sgombero né la dismissione dell’attrezzatura comunale insistente in sito.
Deve dunque escludersi che la delibera abbia valore satisfattivo rispetto alla domanda azionata, né essa può giustificare una declaratoria di improcedibilità.
Ne consegue la persistente violazione del giudicato, che permane fintanto che non sia eseguita la restitutio in integrum e che impone al giudice dell’ottemperanza di disporre l’esecuzione forzata.
Come affermato dalla giurisprudenza, «la perdurante detenzione sine titulo di un bene oggetto di restituzione giudiziale da parte dell’Amministrazione integra una violazione permanente del giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice amministrativo» (Cons. St., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 2550).
In altri termini, l'occupazione sine titulo di un immobile, quale situazione nella quale rientra qualsiasi situazione originaria (apprensione del bene diretta da parte della P.A., senza alcuna previa attivazione di procedure ablatorie) o sopravvenuta (a seguito di declaratoria di illegittimità di procedure espropriative, ovvero di inefficacia delle stesse) di acquisizione della disponibilità materiale di immobili da parte della mano pubblica, costituisce un illecito permanente rientrante nel genus dell'art. 2043 c.c. fino a che perdura l'illecita apprensione dell'area.
La cessazione di ridetta permanenza consegue a specifici fatti o atti giuridici, tra i quali la restituzione del fondo al legittimo proprietario ovvero l’offerta formale di restituzione a fronte della mora credendi, la stipula di un accordo transattivo con effetti traslativi del diritto di proprietà in capo all'amministrazione agente, il maturare dell'usucapione a condizioni date (Consiglio di Stato, Sez, IV, n. 3988/2015 e n. 3346/2014; T.A.R. Campania, OL, Sez. V, n. 498/2021), ovvero l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ("Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico") che comporta il passaggio del diritto di proprietà all'amministrazione sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di: a) danno patrimoniale, da determinarsi nella misura del valore venale dell'area alla data di emissione del provvedimento di acquisizione; b) danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata).
Ne consegue l’accoglimento della domanda principale, con ordine di esecuzione del giudicato e condanna dell’Amministrazione alla reintegra dello stato dei luoghi, conformemente alle conclusioni della verificazione.
4.- In particolare, l’obbligo restitutorio con la conseguente attività ripristinatoria deve riguardare l’intero fondo originariamente requisito, non potendo essere condivisa la tesi sostenuta dalla civica amministrazione volta ad escludere dal predetto obbligo restitutorio l’area adibita a parcheggio antistante la cancellata, in quanto asseritamente costituente una pertinenza stradale della via Prospero Guidone, essendo illuminata da impianti pubblici fin dal 1993, come tale rientrante nel patrimonio viario comunale.
In merito, osserva il Collegio che l’intero compendio (3.122 mq) è ancora iscritto al Catasto al foglio 157, p.lla 419, intestato agli eredi DI, senza frazionamento o titolo traslativo.
L’installazione di pali della luce (avvenuta nel 1993) o la posa di asfalto non costituiscono titolo idoneo a mutare la natura privata del bene, costituendo viceversa evidente manifestazione dell’intervenuta illecita trasformazione del fondo in assenza di un legittimo titolo di detenzione, che costituisce la ragione di doglianza dei ricorrenti.
La giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione di un’area come pertinenza stradale richiede un atto formale di acquisizione, non potendo fondarsi su mere opere materiali realizzate in assenza di titolo.
In altri termini, l'esistenza di un diritto di uso pubblico del bene non può sorgere, come asserito dal Comune, per meri fatti concludenti, peraltro originati da attività illecita, ma presuppone un titolo idoneo a tal fine. In particolare, laddove - come nel caso in esame - la proprietà del sedime stradale non appartenga ad un soggetto pubblico, bensì ad un privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma necessariamente presuppone "un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, testamento) o l'intervento della usucapione ventennale, fermo restando che relativamente a quest'ultimo titolo di acquisto del diritto va preliminarmente accertata la riconosciuta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico" (in questi termini, espressamente, Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7831; Consiglio di Stato, sez. V, 16/10/2017, , n.4791).
La medesima giurisprudenza precisa altresì che - salva l'ipotesi dell'immemorabile -, il requisito dell'uso pubblico "insorge dall'inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni e tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto di uso della strada, palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica" (conforme, Cons. Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2864).
È dunque evidente che l’intero lotto debba essere restituito, comprendendo anche l’area parcheggio e quella adibita a verde attrezzato. Né può ritenersi avvenuta alcuna usucapione pubblica, difettando sia l’interversio possessionis, sia l’elemento temporale, essendo comunque sopravvenuto il giudicato nel 1988.
L’intera area di 3.122 mq deve quindi essere restituita, comprensiva della zona adibita a parcheggio e di quella a verde attrezzato, conformemente a quanto rilevato nella verificazione.
5.- Passando ad esaminare la questione inerente alla quantificazione delle opere necessarie per ripristinare lo status quo ante dell’area illegittimamente trasformata dall’amministrazione comunale, la parte ricorrente ha avanzato una specifica istanza per il riconoscimento delle spese necessarie alla ricostruzione della casa colonica, asseritamente preesistente sul fondo di cui si controverte, deducendo la sua legittimità urbanistica e, quindi, la demolizione illegittima da parte dell’Amministrazione in assenza di un formale provvedimento.
A sostegno della legittimità del fabbricato sono stati allegati numerosi documenti, tra cui:
• l’avviso del Cancelliere del Tribunale di OL (1976) che menziona l’esistenza del fabbricato all’epoca della vendita all’asta;
• l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate e le planimetrie catastali che evidenziano l’esistenza del manufatto sin dal 1892;
• la nota interna del Servizio Tecnico del Comune di OL del 14 luglio 2022, che conferma la presenza della casa colonica sul fondo al momento dell’occupazione comunale del 1980 e stima i costi di ricostruzione in € 141.750,00.
Nonostante tali elementi, tuttavia, il verificatore nominato dal Collegio non ha incluso nel computo metrico la ricostruzione della casa colonica, in forza di una serie di argomentazioni che il Collegio ritiene di dover condividere in ragione della loro concludenza logica e dell’addotto supporto documentale, confutativo dell’opposta soluzione.
In particolare, è stato in tal senso evidenziato che
la casa colonica, di antica origine (presente dal 1893), non esisteva più in forma funzionale al momento della requisizione del 31 dicembre 1980, essendo già stata quasi interamente demolita per ordine delle autorità (VV.FF., Carabinieri, Polizia di Stato) a causa del grave pericolo statico aggravato dal sisma del 1980. Al momento dell'immissione in possesso, eseguita il 30 dicembre 1980, sul fondo non era presente alcun fabbricato abitabile, ma un capannone abusivo costruito dall’affittuario (sig. Colombrino) usando due spezzoni di muratura superstiti;
la Corte d’Appello di OL, con sentenza n. 1599/1998, ha escluso ogni forma di risarcimento per la demolizione del capannone e degli eventuali “ruderi”, non ritenendoli né legittimi né suscettibili di generare una perdita economicamente valutabile;
la preesistente sentenza del Tribunale di OL n. 3687/1993, pur non affrontando direttamente la legittimità della casa colonica, ha escluso il risarcimento del danno per il manufatto insistente sul fondo, assimilato alla costruzione abusiva realizzata dal colono.
Parte ricorrente sostiene che il petitum del presente giudizio è diverso (costo di ricostruzione vs. risarcimento da occupazione), ma non offre un riscontro istruttorio definitivo sulla regolarità edilizia e urbanistica dell’edificio all’epoca della demolizione.
È ben noto, infatti, che, con riguardo agli immobili costruiti abusivamente o della cui regolarità urbanistica, ove non sia offerta una concludente dimostrazione, alcun risarcimento può essere riconosciuto e, quindi, la liquidazione non può avvenire sulla scorta del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste ma sulla sola area, per evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere, anche in via indiretta, ad accrescere il valore del fondo; la medesima regola vale anche per le ipotesi di c.d. espropriazione larvata previste dall'art. 46, l. 25 giugno 1865, atteso il necessario raccordo tra indennizzo previsto da tale norma e indennità di espropriazione anche se regolata da leggi speciali; questo, anche se il danno lamentato consiste proprio nella diminuzione di godimento dell'immobile abusivo, poiché è principio di carattere generale, desumibile dalla normativa sia urbanistica che espropriativa, che il proprietario non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/01/2014, n.46).
Ne consegue che la domanda di reintegra mediante ricostruzione della casa colonica, in assenza di una prova pienamente satisfattiva circa la sua legittimità edilizia, e in presenza di un quadro probatorio non univoco, non può trovare accoglimento, difettando il presupposto essenziale della certezza del diritto fatto valere.
6.- Risolte le questioni sopra esaminate, ai fini della quantificazione delle opere necessarie al ripristino dello status quo ante, il Collegio ritiene di fare pieno affidamento sulle risultanze dell’attività tecnica esperita, la quale si connota per un elevato grado di approfondimento, coerenza metodologica, logicità espositiva e puntuale riscontro dei dati di fatto e dei documenti acquisiti. In particolare:
- il verificatore ha svolto due sopralluoghi, ha esaminato la documentazione catastale, aerofotogrammetrica, urbanistica e storica, e ha ricostruito il quadro evolutivo del fondo (catasto Fg. 157, p.lle 418 e 419) sin dall’epoca anteriore alla requisizione del 31/12/1980;
- ha correttamente chiarito che, alla data della requisizione, il fondo era libero da manufatti rilevanti, a seguito della demolizione sia della casa colonica (preesistente) che del capannone abusivamente realizzato dal colono;
- ha correttamente escluso, come sopra chiarito, qualsiasi stima sul fabbricato demolito, in quanto già ritenuta ininfluente dalla sentenza civile n. 3687/1993 passata in giudicato, attenendosi rigorosamente al quesito conferitogli.
In ordine alla quantificazione dei costi di ripristino, l’elaborato del verificatore, rispondendo al secondo quesito dell’ordinanza n. 5248/2024, ha stimato in modo dettagliato, mediante computo metrico estimativo (CME), l’importo necessario per riportare l’area allo status quo ante l’illegittima occupazione, utilizzando il prezziario delle opere pubbliche della Regione Campania – anno 2024.
Il verificatore ha applicato il criterio del valore di costo, corretto alla luce del tenore del quesito, che richiede espressamente la stima "dettagliata dell’importo necessario per la realizzazione delle opere", e in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di quantificazione del danno da illegittima occupazione o trasformazione pubblica di un bene, il costo di ripristino è parametro idoneo a fondare il risarcimento, a condizione che risulti necessario e congruamente determinato” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27/03/2025, n. 589).
Il CME rispetta i canoni estimativi fissati dalla dottrina tecnica e dalla giurisprudenza, in quanto si basa:
- su misurazioni effettive dei manufatti presenti in situ;
- sulla selezione di lavorazioni compatibili con l’obiettivo del ripristino dello status quo ante;
- sulla corretta applicazione dei prezzi unitari vigenti, validati dal listino regionale.
È altresì conforme al principio di coerenza logico-tecnica dell’elaborato peritale, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa: “La perizia tecnica deve fondarsi su dati oggettivi, riferiti a fonti attendibili, ed essere immune da vizi logici o errori di metodo; in difetto, il giudice deve motivatamente disattenderla” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/02/2025, n.1166).
Nel caso di specie, l’elaborato si distingue per una completa esposizione dei criteri seguiti, delle fonti di prezzo adottate, delle quantità riscontrate e dei metodi di computazione, accompagnato da elaborati grafici, fotografici e catastali.
Pienamente condivisibile è stata poi la metodologia adottata dal verificatore, che – pur nella natura “accertativa” e non “valutativa” della verificazione – ha instaurato il contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, recependo parzialmente alcune osservazioni, laddove fondate.
In particolare:
- sono stati corretti errori materiali relativi alla duplicazione di alcune voci (es. opere in ferro, oneri di discarica);
- è stata introdotta una stima differenziata per il taglio degli alberi in base all’altezza effettiva, in aderenza al prezziario;
- è stata rivista, in parte, la quantificazione della terra di coltivo, con correzione della profondità media (0,30 m in luogo di 1,00 m), ma senza accogliere l’arbitraria riduzione proposta dalla difesa comunale.
Non sono state invece accolte le eccezioni tese a disapplicare costi essenziali quali quelli per la sicurezza di cantiere, o a sostituire i prezzi di trasporto con valori incongrui (13,83 €/mc) non corrispondenti alle reali condizioni operative di un cantiere urbano. In tal senso, la motivazione fornita si allinea al principio per cui: “Non può disconoscersi la discrezionalità tecnica del verificatore nella stima di opere edilizie, ove sia sorretta da logica valutativa e corretta applicazione dei prezziari vigenti” (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11371).
Il valore finale stimato in € 252.434,03, incluso un importo pari a € 36.278,20 per oneri di discarica, risulta congruamente determinato in relazione alla complessità e varietà delle opere necessarie.
L’intervento stimato si pone in linea con l'obiettivo di riportare il fondo alla destinazione agricola originaria, nella configurazione più prossima a quella precedente alla requisizione del 1980, nel rispetto del mandato peritale. La stima si presenta quindi “adeguata e proporzionata” in quanto fondata su parametri tecnici verificabili, come richiesto anche in sede risarcitoria: “Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per perdita dell’uso del fondo, la stima fondata su computo metrico estimativo secondo il prezziario regionale costituisce criterio idoneo e sufficientemente oggettivo” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/04/2024, n.3397).
D’altronde, è ben noto che il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Consiglio di Stato, sez. V, 15/04/2025, n. 3236; Cons. St., sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1446; id., sez. II, 26 marzo 2021, n. 2551).
Conclusivamente, in ragione degli esiti dell’espletata verificazione, il Comune di OL, oltre a dover restituire l’area illegittimamente occupata, ponendola nella materiale disponibilità dei ricorrenti, dev’essere condannato al pagamento, in loro favore, della complessiva somma di € 252.434,03 (stimata all’attualità), corrispondente al valore delle opere stimate necessarie per il rispristino dello status quo ante, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo pagamento.
Nel caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione comunale oltre il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, il Collegio nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di OL o suo delegato che provvederà, in via sostitutiva, all’attuazione della presente decisione nei termini indicati.
7.- Parte ricorrente ha, infine, domandato la condanna della civica amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’omessa tardiva esecuzione del giudicato restitutorio.
Va preliminarmente ribadito che l’art. 112, comma 3, del c.p.a. consente espressamente la proponibilità, in sede di giudizio di ottemperanza, della domanda di condanna al risarcimento del danno per violazione o elusione del giudicato. Si tratta di una disposizione di rilievo sistematico, introdotta a presidio del principio costituzionale di effettività della tutela (art. 24 Cost.), che consente al giudice amministrativo di sanzionare anche in chiave risarcitoria l’inadempimento del comando giudiziale.
Tuttavia, la proponibilità non equivale ad automatico accoglimento della domanda, che resta comunque soggetta alle ordinarie regole sulla responsabilità civile e all’onere della prova in capo alla parte attrice. In particolare, è necessario che:
- l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta qualificabile come dolosa o colposa;
- vi sia un danno effettivo e concreto, non meramente ipotetico;
- sia dimostrato il nesso di causalità diretta ed esclusiva tra la condotta inadempiente e il pregiudizio lamentato.
La responsabilità per mancata esecuzione del giudicato ha natura aquiliana e, come tale, presuppone la prova del danno effettivo, della sua riconducibilità causale alla condotta inerte della P.A. e dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo” (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2023, n. 74).
Più nel dettaglio, nella versione risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1 lett. c.c.) del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, stabilisce che "Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione".
L'esercizio dell'azione risarcitoria di cui trattasi è legato dunque a due distinti presupposti:
- il danno connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato;
- il danno derivante dalla violazione o elusione del giudicato.
Quanto al primo presupposto, per la giurisprudenza, la disposizione ha esteso, innovativamente, il rimedio risarcitorio a un danno connesso all'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica, e ciò anche per il caso in cui non si configuri un inadempimento dell'amministrazione nella forma della violazione o elusione del giudicato, così introducendo una forma di responsabilità oggettiva che prescinde dall'inadempimento imputabile alla parte tenuta a eseguire il giudicato (Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2; V, 4 gennaio 2023, n. 146; 26 maggio 2020, n. 3342). In altre parole, la giurisprudenza ha riconosciuto che la previsione normativa ha introdotto un rimedio a connotazione tipicamente compensativa, ovvero una ottemperanza per equivalente, che sostituisce l'ottemperanza in forma specifica nei casi in cui questa non sia più oggettivamente possibile, traducendo il riconoscimento del bene della vita che la parte vittoriosa, in base al giudicato, avrebbe avuto titolo di ottenere in natura nel suo equivalente in denaro.
Il secondo presupposto, per contro, non costituisce una novella: già la previgente formulazione del comma 3 dell'art. 112 cod. proc. amm. stabiliva che nel giudizio di ottemperanza "Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato".
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra statuito, in ragione anche delle risultanze dell’espletata verificazione, non viene in rilievo una impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato restitutorio, del tutto smentita dalle acquisite risultanze, per cui sul punto la domanda non può trovare accoglimento.
Parimenti, con riferimento al risarcimento del danno mancato godimento del bene per l'illegittima occupazione, la domanda dev’essere respinta in quanto non supportata dal necessario riscontro probatorio circa la sussistenza dei lamentati pregiudizi.
Anche a voler ritenere sussistente una violazione in senso lato del giudicato per ritardo nell’adempimento, difetta, nel caso in esame, la dimostrazione del danno risarcibile.
I ricorrenti, infatti:
- si sono limitati a valutazioni ipotetiche in merito al lucro cessante, fondandosi su parametri astratti (valore venale dell’area, percentuali di redditività, stime di mercato non oggettivamente validate);
- non hanno fornito alcuna documentazione relativa a mancati progetti volti a destinare l’area in questione ad attività produttive di reddito, contratti, investimenti o potenzialità reddituali compromesse;
- hanno quantificato il pregiudizio in base a parametri alternativi tra loro (valore della rendita, percentuale su valore venale, stima dell’ing. Cuccurullo), senza una base certa.
Tale metodo di calcolo si rivela privo di attendibilità probatoria, e non consente al Collegio di pervenire, neppure in via equitativa, a una liquidazione ragionevole. Come da consolidato indirizzo,
nel giudizio amministrativo, anche a fronte di inadempimento o inerzia, il danno non si presume, ma deve essere allegato e provato. La liquidazione equitativa può intervenire solo in presenza di un quadro indiziario idoneo a sorreggere la quantificazione. Il problema della prova del danno - conseguenza è logicamente diverso da quello della sua liquidazione, con la correlata precisazione che l'art. 1226 c.c. si riferisce al solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare; non certo all'an debeatur, ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente, dall'altro la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno (cfr. Cons., St., sez. VII, n. 8003 del 2023; Cons. St., ad. plen., 12 maggio 2017 n. 2).
D’altronde, anche la giurisprudenza civile ha chiarito che "In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno". (cfr. anche Cass. nn. 9304/2023 e 14947/2023; Cassazione civile, sez. II, 03/02/2025, n.2610)
In assenza di tale sostrato probatorio, il rigetto della domanda è inevitabile.
8.- Le spese del giudizio, comprese quelle dell’espletata verificazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine il Collegio, esaminate la relazione di verificazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore del verificatore Prof. NI Tirendi, per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata), la somma di € 5000,00 oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge, che pone a carico del Comune di OL, cui sono imputabile l’inottemperanza al giudicato e le conseguenti fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, OL (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, accoglie in parte il ricorso nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto:
1.- accerta la persistente inottemperanza da parte del Comune di OL al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Sezione Quinta, n. 4172/2008, relativamente all’obbligo di restituzione del fondo sito in OL, via Prospero Guidone, identificato catastalmente al foglio 157, particella 419;
2.-ordina al Comune di OL di procedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, alla restituzione integrale del bene sopra individuato, mediante ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni esistenti alla data del 31 dicembre 1980, secondo quanto descritto e stimato nella relazione di verificazione redatta dal prof. arch. NI Tirendi, depositata in atti;
3.- condanna il Comune di OL al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 252.434,03, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
4.- nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di OL, con facoltà di delega, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, all’esecuzione coattiva della presente sentenza, previo infruttuoso decorso del termine sopra indicato. Il Commissario potrà avvalersi dell’ausilio degli uffici comunali, con ulteriori oneri a carico del Comune resistente;
5.- respinge la domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.;
condanna il Comune di OL al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 6000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge;
6.- liquida in favore del verificatore Prof NI Tirendi, per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata), la somma di € 5000,00 oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge, che pone a carico del Comune di OL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | RI Abbruzzese |
IL SEGRETARIO