CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 691/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MIRARCHI MARIA GRAZIA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
IO TT e DI LE, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, chiedendo che venisse Parte_1 accertato il suo diritto alla ricostituzione per motivi contributivi dell'assegno cat IO n. 15047725, di cui era divenuto titolare sin dal marzo 2015, in virtù del riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio di leva svolto, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € CP_2
5000 a titolo di arretrati per differenze sui ratei degli ultimi 5 anni.
A fondamento della sua domanda esponeva di essere titolare di assegno cat. I.O. n. 15047725 da marzo 2015; di aver presentato in data 31/10/2019 domanda di Accredito del Servizio di Leva all' che, con pec del 02/12/2019, affermava di aver completato l'iter per l'accredito del CP_2 servizio di Leva;
che, pertanto, in data 06/11/2019, presentava domanda di ricostituzione per motivi contributivi con riferimento all'assegno cat. I.O. n. 15047725, all' che, con provvedimento del CP_2
02/12/2019 rigettava la domanda con la seguente motivazione: “la contribuzione da Lei richiesta sarà considerata al momento della trasformazione dell'assegno in vecchiaia”.
Proponeva infruttuosamente ricorso amministrativo per cui adiva il Tribunale al fine di sentire accertare il suo diritto alla retrodatazione della ricostituzione per motivi contributivi sin da marzo
2015, data in cui diventava titolare di Assegno I.O. n. 15047725 ed alla corresponsione delle integrazioni sui ratei.
Si costituiva l' contestando il ricorso ed affermando che il aveva presentato la CP_2 Pt_1 domanda di ricostituzione per motivi contributivi (06.11.2019) quando aveva già il requisito anagrafico per la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare in pensione di vecchiaia, essendo nato il [...] (67 anni e tre mesi); che il periodo del servizio di leva, pari a
66 settimane, era stato regolarmente calcolato dall' al momento della liquidazione della CP_2 pensione di vecchiaia e che comunque nessun incremento dell'importo dell'assegno ordinario sarebbe derivato dall'eventuale ricalcolo dello stesso per effetto dell'accredito della contribuzione figurativa per il periodo del servizio di leva. Concludeva affermando che il giudizio aveva finalità esplorativa e che difettava pertanto l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Reggio Calabria, con sentenza n. 717/2022 depositata in data
5.04.2022, ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse, perché ha ritenuto che il ricorrente, a fronte di una specifica contestazione da parte dell' , non avesse fornito criteri per CP_2 dimostrare l'esistenza di differenze retributive maturate dal 2015 sull'assegno IO, in considerazione delle 66 settimane di servizio di leva.
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure Pt_1 aveva ritenuto erroneamente inesistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c
Ha evidenziato, che la domanda di ricostituzione era stata presentata in data 06/11/2019 e pertanto doveva essere riferita al trattamento pensionistico di cui allora il sig. era titolare ovvero Pt_1 sull'Assegno cat. IO e che, per effetto della ricostituzione con accredito dei contributi figurativi per il servizio di leva, l'appellante avrebbe beneficiato di un rateo di assegno più elevato negli ultimi, con conseguente spettanza di una somma pari all'incirca ad € 5000,00. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 9.10.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025.
°°°°°
L'appello è infondato.
Seppur l'interesse ad agire dell'appellante in astratto sussiste e consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del rateo di assegno ordinario di invalidità, per effetto del computo delle 66 settimane di contributi figurativi del servizio di leva, la domanda del è tuttavia infondata nel Pt_1 merito, poiché né in primo grado e neppure in questa sede il medesimo ha indicato i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
L'appellante deduce che la retrodatazione dell'accredito della contribuzione figurativa alla data di riconoscimento dell'assegno cat IO avrebbe determinato un importo maggiore dei ratei di assegno, CP_ ma a fronte della contestazione di che nega che la ricostituzione avrebbe dato causa a differenze economiche sulla misura dello stesso assegno, non offre gli elementi ed i parametri (normativa di riferimento, conteggi di parte) sui quali fondare l'affermazione che l'accredito della contribuzione figurativa avrebbe inciso (ed in quale misura) sulla base di calcolo dell'importo dell'assegno. In mancanza di qualunque riferimento alle fonti regolamentari della materia l'allegazione che la contribuzione figurativa vada ad incidere, oltre che sul raggiungimento del diritto alla pensione (così CP_ come deduce , anche sull'importo dell'assegno resta su un piano di genericità ed astrattezza.
L' omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato dal non può essere Pt_1 colmata da una consulenza tecnica d'ufficio, poiché si incorrerebbe nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, dal momento che: “ in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti
– indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova ( Cass. n. 31886/2019 ).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ontro Parte_1 Controparte_1 , avverso la sentenza n. 717/2022 del Giudice del lavoro di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata in 05.04.2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 691/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MIRARCHI MARIA GRAZIA, giusta Parte_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
IO TT e DI LE, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha adito il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, chiedendo che venisse Parte_1 accertato il suo diritto alla ricostituzione per motivi contributivi dell'assegno cat IO n. 15047725, di cui era divenuto titolare sin dal marzo 2015, in virtù del riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio di leva svolto, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € CP_2
5000 a titolo di arretrati per differenze sui ratei degli ultimi 5 anni.
A fondamento della sua domanda esponeva di essere titolare di assegno cat. I.O. n. 15047725 da marzo 2015; di aver presentato in data 31/10/2019 domanda di Accredito del Servizio di Leva all' che, con pec del 02/12/2019, affermava di aver completato l'iter per l'accredito del CP_2 servizio di Leva;
che, pertanto, in data 06/11/2019, presentava domanda di ricostituzione per motivi contributivi con riferimento all'assegno cat. I.O. n. 15047725, all' che, con provvedimento del CP_2
02/12/2019 rigettava la domanda con la seguente motivazione: “la contribuzione da Lei richiesta sarà considerata al momento della trasformazione dell'assegno in vecchiaia”.
Proponeva infruttuosamente ricorso amministrativo per cui adiva il Tribunale al fine di sentire accertare il suo diritto alla retrodatazione della ricostituzione per motivi contributivi sin da marzo
2015, data in cui diventava titolare di Assegno I.O. n. 15047725 ed alla corresponsione delle integrazioni sui ratei.
Si costituiva l' contestando il ricorso ed affermando che il aveva presentato la CP_2 Pt_1 domanda di ricostituzione per motivi contributivi (06.11.2019) quando aveva già il requisito anagrafico per la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare in pensione di vecchiaia, essendo nato il [...] (67 anni e tre mesi); che il periodo del servizio di leva, pari a
66 settimane, era stato regolarmente calcolato dall' al momento della liquidazione della CP_2 pensione di vecchiaia e che comunque nessun incremento dell'importo dell'assegno ordinario sarebbe derivato dall'eventuale ricalcolo dello stesso per effetto dell'accredito della contribuzione figurativa per il periodo del servizio di leva. Concludeva affermando che il giudizio aveva finalità esplorativa e che difettava pertanto l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. CP_ Nella resistenza di il Giudice di Reggio Calabria, con sentenza n. 717/2022 depositata in data
5.04.2022, ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di interesse, perché ha ritenuto che il ricorrente, a fronte di una specifica contestazione da parte dell' , non avesse fornito criteri per CP_2 dimostrare l'esistenza di differenze retributive maturate dal 2015 sull'assegno IO, in considerazione delle 66 settimane di servizio di leva.
Ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure Pt_1 aveva ritenuto erroneamente inesistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c
Ha evidenziato, che la domanda di ricostituzione era stata presentata in data 06/11/2019 e pertanto doveva essere riferita al trattamento pensionistico di cui allora il sig. era titolare ovvero Pt_1 sull'Assegno cat. IO e che, per effetto della ricostituzione con accredito dei contributi figurativi per il servizio di leva, l'appellante avrebbe beneficiato di un rateo di assegno più elevato negli ultimi, con conseguente spettanza di una somma pari all'incirca ad € 5000,00. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato, reiterando le difese già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 9.10.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.10.2025.
°°°°°
L'appello è infondato.
Seppur l'interesse ad agire dell'appellante in astratto sussiste e consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del rateo di assegno ordinario di invalidità, per effetto del computo delle 66 settimane di contributi figurativi del servizio di leva, la domanda del è tuttavia infondata nel Pt_1 merito, poiché né in primo grado e neppure in questa sede il medesimo ha indicato i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
L'appellante deduce che la retrodatazione dell'accredito della contribuzione figurativa alla data di riconoscimento dell'assegno cat IO avrebbe determinato un importo maggiore dei ratei di assegno, CP_ ma a fronte della contestazione di che nega che la ricostituzione avrebbe dato causa a differenze economiche sulla misura dello stesso assegno, non offre gli elementi ed i parametri (normativa di riferimento, conteggi di parte) sui quali fondare l'affermazione che l'accredito della contribuzione figurativa avrebbe inciso (ed in quale misura) sulla base di calcolo dell'importo dell'assegno. In mancanza di qualunque riferimento alle fonti regolamentari della materia l'allegazione che la contribuzione figurativa vada ad incidere, oltre che sul raggiungimento del diritto alla pensione (così CP_ come deduce , anche sull'importo dell'assegno resta su un piano di genericità ed astrattezza.
L' omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato dal non può essere Pt_1 colmata da una consulenza tecnica d'ufficio, poiché si incorrerebbe nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, dal momento che: “ in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti
– indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, nè acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova ( Cass. n. 31886/2019 ).
Permangono le condizioni per l'esonero dalle spese e dal contributo, essendo stata allegata al ricorso la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ontro Parte_1 Controparte_1 , avverso la sentenza n. 717/2022 del Giudice del lavoro di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata in 05.04.2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)