Ordinanza 31 luglio 2018
Massime • 1
La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo).
Commentari • 6
- 1. Bonifica ambientale: obbligo di rimborso al Comune delle spese, giurisdizione ordinaria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
- 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in primo grado la società MEC 3 s.r.l. ha impugnato il decreto n. 12638 del 13 marzo 2023 emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del contributo concesso alla predetta società con il decreto n. 12148 del 21 maggio 2018 di importo pari ad euro 23.152,10, con contestuale recupero dell'intero importo già erogato. In particolare, in data 19 febbraio 2018, la MEC 3 s.r.l. ha presentato alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. domanda per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 41436 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 23/12/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 23/12/2021), n.41436 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE STEFANO Franco – Presidente – Dott. VALLE Cristiano – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 9896 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da: P.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Massimiliano De Luca (C.F.: DLC MSM 66M01 H5010) e Stefano Scarfi (C.F.: SCR SFN 68T27 E463S); …
Leggi di più… - 5. Il riparto di giurisdizione nelle controversie relative allo “scorrimento” delle graduatorieRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 6 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20350 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2018 |
Testo completo
20350-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente - REGOLAMENTO DI GIOVANNI MAMMONE · Presidente Sezione - GIURIŞDIZIONE AURELIO CAPPABIANCA - Ud. 05/06/2018 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - CC BIAGIO VIRGILIO Presidente Sezione - R.G.N. 11582/2017 Con 20350 Rep. -Rel. Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO ем. ANTONIO GRECO - Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11582-2017 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ARNAUD, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI ed ALDO PENAZZI;
- ricorrente -
7
contro
COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO VIVIANI;
- controricorrente -
- 290 78 nonchè
contro
REGIONE LOMBARDIA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 74038/2011 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia affermare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Milano), assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
DI s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Comune di Rho, chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e di bonifica, posta in essere dal Comune nella zona del territorio comunale denominata « ex Chimica Bianchi»; le domande sono state formulate in duplice versione, a seconda della prospettazione della lettera del Comune del 18/10/2011 quale atto di ingiunzione ex r.d. 14/4/1910 n.639 ovvero quale mera messa in mora, e la società ha fatto valere il difetto di legittimazione attiva, di legittimazione passiva, e nel merito l' insussistenza di ogni diritto di credito del Comune in relazione alla pretesa fatta valere. Nei fatti, DI aveva in precedenza impugnato davanti al Tar Lombardia, tra gli altri, il provvedimento dell'11/7/2000, con cui il Comune aveva intimato alla società di provvedere nel termine di gg.30 ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale di detta zona;
il Tar, con sentenza n. ricorso limitatamente all'annullamento dell'ordinanza dell'11/7/2000, h 1808 del 7/7/2011, aveva accolto il solo secondo motivo del primo Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- perché non preceduta dal prescritto avviso procedimentale, dichiarando nel resto inammissibili o infondati i ricorsi riuniti. Successivamente, il Comune aveva comunicato, con lettera in data 18/10/2011, di avere sostenuto la complessiva spesa di euro 1.860.375,68 per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area, che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla DI, come responsabile dell'inquinamento, e ne aveva intimato il pagamento entro gg.30 dal ricevimento della lettera. Nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, DI, premesso che l'astratta pretesa di rivalsa del Comune, secondo l'abrogato art. 17 d.lgs. 5/2/1997 n. 22, e ora artt. 239 e ss. d.lgs. 3/4/2006, n.152, presuppone un ordine valido, nella specie annullato e quindi insussistente, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere soggetto diverso dalla «Chimica Bianchi», la prescrizione ed ha articolato le difese di merito sotto plurimi profili. Il Comune ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento positivo dell'obbligo di rimborso e, conseguentemente, la condanna di DI al rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza e bonifica della zona, facendo valere la proprie richiesta dell'11/7/2000 e la sentenza del Tar Lombardia 1808/2011. In giudizio, la Regione Lombardia ha spiegato intervento ad adiuvandum del Comune di Rho. Il giudizio è stato sospeso ex art.295 cod. proc. civ., in attesa della decisione del Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo, costituente antecedente logico-giuridico della causa civile;
passata in giudicato la pronuncia del Consiglio di Stato n.3165/2014, il Comune ha richiesto la prosecuzione del giudizio;
precisate le conclusioni all'udienza del 12/7/2016, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 13/12/2016, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo CTU, e con la successiva ordinanza del 25/1/2017, ha h Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- richiesto specificamente al Consulente d'ufficio di accertare le cause dell'inquinamento, se in tutto o in parte riconducibile alla mancata tenuta della struttura di incapsulamento, la congruità ed entità delle somme pagate dal Comune per la messa in sicurezza e per la bonifica. Ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione DI s.p.a., prospettando l'esercizio da parte del Giudice civile di poteri spettanti esclusivamente alla Pubblica amministrazione ed al Giudice amministrativo, ed in concreto dagli stessi esercitati, in relazione alle cause dell'inquinamento della zona in oggetto ed alla individuazione del preteso responsabile. La società sostiene che, alla stregua della normativa in materia (d.lgs. 5/2/1997 n.22 e d.m. 25/10/1999 n.471 applicabili ratione temporis e, a seguito dell'abrogazione di detta normativa, il d.lgs. 3/4/2006 n.152, specie art.244), deve ritenersi attribuito in via esclusiva alla PA il potere di individuare il fatto dell'inquinamento, la causa ed il responsabile, a cui ordinare la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree e degli impianti, e spetta al giudice amministrativo il sindacato di legittimità sugli atti posti in essere dalla PA, mentre il giudice ordinario ha la potestas iudicandi solo in relazione alle questioni di natura patrimoniale;
che nel caso, il giudice ha violato il riparto di giurisdizione con le ordinanze del 23/12/2016 e del 25/1/2017, esercitando, sotto la forma del potere istruttorio, sindacato diretto di legittimità sul provvedimento del Comune dell'11/7/2000 (disapplicando l'atto, che ha accertato che la causa dell'inquinamento è la sopravvenuta inidoneità del dispositivo di incapsulamento della vasca posta in loco, accertamento ribadito nel giudizio amministrativo e divenuto definitivo), sindacato di merito e nel contempo si è attribuito il potere che spettava al Comune, e dallo stesso effettivamente esercitato col provvedimento dell'11/7/2000. h Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- Si difende con controricorso il solo Comune di Rho, eccependo la carenza di interesse di DI alla proposizione del regolamento, di non avere mai sostenuto che la causa dell'inquinamento fosse da alla sopraggiunta inidoneità del dispositivo attribuirsi d'incapsulamento, e che Montedison ne fosse il soggetto costruttore, ma che, come accertato dal Comune e dal giudice amministrativo, l'effettiva causa è da ricercarsi nelle precedenti lavorazioni industriali poste in essere dalla Montedison, oggi DI, sino al 30/9/1979, come risulta dalla natura e dalla provenienza delle sostanze inquinanti. La Regione non svolge difese. Il P.G. ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario, chiedendo l'assunzione dei provvedimenti ex art.382 cod.proc.civ. DI s.p.a. ha depositato memoria, ex art.380 ter, comma 2, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Premesso che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'avere il Giudice fatto precisare le conclusioni ed assunto la causa in decisione, per poi rimetterla sul ruolo, ritenendo necessario disporre accertamento tecnico d'ufficio, così venendo meno la correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa ( e sul principio, in generale si richiamano, tra le altre, le pronunce Sez. U. 29/1/2018 n. 2144, dell'11/4/2017 n. 9283 e del7/3/2005, n. 4805), va rilevato come nella specie si palesi la ragione assorbente di inammissibilità del regolamento preventivo per la carenza in radice della stessa «questione di giurisdizione», come tale preclusiva anche dell'eccezione di difetto di interesse della ricorrente, sollevata in limine dal Comune, sul rilievo che lo stesso ed il giudice amministrativo non hanno individuato la causa dell'inquinamento nella sopravvenuta inidoneità del dispositivo di incapsulamento della vasca posta in loco a trattenere le sostanze Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5- inquinanti provenienti dalle lavorazioni industriali, ma bensì nelle attività industriali, poste in essere dalla Montedison, oggi DI, sino al 30/9/1979. La questione di giurisdizione», come affermato tra le ultime nella pronuncia Sez.U. 27/4/2018, n. 10265,« non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice»; tale principio si pone nel solco della pronuncia Sez.U. 16/5/2008 n. 12378, che molto chiaramente ha affermato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie, la controversia tra le parti attiene alla debenza o meno da parte di DI del rimborso al Comune di Rho delle spese per l'attività di messa in sicurezza e bonifica dell'area in oggetto, secondo il disposto di cui all'art.17 del d.lgs. 5/2/1997 n.22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi)e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al d.m. 25/10/1999 n.471; si tratta quindi di controversia di carattere meramente patrimoniale, conseguente all'esercizio di un potere amministrativo, sulla cui legittimità si è formato l'accertamento giudiziale definitivo a seguito della sentenza del Cons. Stato 3165/2014 (tant'è che il giudizio civile Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -6- è stato sospeso ex art. 295 cod. proc. civ., per pregiudizialità necessaria del giudizio amministrativo). Ora, la ricorrente tenta di introdurre in giudizio la questione di giurisdizione, estranea alla causa petendi ed alla pronuncia richiesta, in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza istruttoria, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da profili decisorietà. Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 100,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5/6/2018 Il Presidente Ekrem mom DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 31 LUG 2018 Il Funzionario Giudiziario Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Sabrina PACIFI ser Pocica Dott.ssa Sabrina Packi Selve Pecuti -7-Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018