Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4317/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4317/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DE BELLIS VALENTINA
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BERARDI PAOLA
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio civile celebrato in Cienfuegos, Cuba, in data
21.04.2000 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Neive al n. 9, parte II, serie C, anno 2000);
3. assegnare l'abitazione già coniugale, di proprietà del GN , sita in Neive (CN), Parte_1
Via S. Maria del Piano n.26/A ed identificata al Catasto Fabbricato del medesimo Comune al Foglio
17, particella 700, subalterni 6 e 5 (abitazione ed autorimessa) alla GN , che Controparte_1
continuerà a vivervi con i figli e;
Per_1 Per_2
4. stabilire che la GN si farà carico di tutte le utenze domestiche, come il gas, Controparte_1
la luce, l'acqua, il riscaldamento, i rifiuti, la rete internet, i canoni e gli abbonamenti televisivi e che, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, dovrà provvedere ad intestare a suo nome le utenze che ancora risultano in capo al marito;
5. disporre che il GN , a far data dal mese di gennaio 2025, verserà alla moglie, Parte_1
quale contributo al mantenimento della stessa ed entro il giorno dieci di ciascun mese, un assegno mensile di euro 1.500,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6. stabilire che, entro e non oltre 30 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi, ovvero, dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti dovranno provvedere alla voltura a favore della GN , dell'autoveicolo targato EL816FP, Controparte_1 di proprietà del marito ma attualmente in uso a quest'ultima;
7. disporre che il GN , a far data dal mese di gennaio 2025, verserà alla moglie, Parte_1
quale contributo al mantenimento della IG , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente ed entro il giorno quindici di ciascun mese, un assegno mensile di euro 800,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (con la precisazione che, fintanto che durerà
l'intenzione della IG di dimorare fuori casa e fintanto che la stessa non ultimerà le scuole superiori, in tale importo devono ritenersi incluse tutte le spese ordinarie e gli esborsi necessari al sostentamento della stessa, vitto, alloggio e utenze compresi);
8. stabilire che i versamenti dei contributi al mantenimento della moglie e della IG relativi Per_2
alla mensilità di gennaio 2025 verranno effettuati dal GN mediante accredito Parte_1
sulla carta prepagata n. 5305 **** **** 0941 Intesa Sanpaolo di cui il medesimo è titolare e attualmente in uso alla GN e che quest'ultima, entro e non oltre il 31 gennaio Controparte_1
2025 dovrà restituire detta carta prepagata, contestualmente comunicando al marito proprie coordinate bancarie sulle quali effettuare, dal mese di febbraio 2025 in avanti, i relativi pagamenti;
9. quanto alle spese straordinarie anticipate nell'interesse della IG , come individuate e Per_2
disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Asti, da intendersi qui richiamato, disporre che il padre vi contribuisca nella misura del 70% e la madre nella misura del 30%, salvo alcune voci di spesa di particolare entità (ad esempio tasse universitarie) per le quali i coniugi riservano di eventualmente concordare diversamente;
10. dare atto che ciascun coniuge si farà carico degli onorari del proprio legale, senza reciproca responsabilità solidale, mentre il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della procedura sarà a carico del GN;
Parte_1
11. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Neive perché provveda alle annotazioni di rito nonché ad ogni altra ulteriore incombenza di legge.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
15/02/1983, celebrato in CIENFUEGOS (CUBA) in data 21/04/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di NEIVE al n. 9, Parte II, Serie C, Anno 2000
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti. Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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