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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3657/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3657/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19 febbraio 1995 e residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Casale e Diego Loffredi , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 3 luglio 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 24
[...] Parte_2
1 novembre 2017 in Guidonia Montecelio (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 10 marzo 2017) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla Persona_1 comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (9 dicembre 2020) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 2234/2020) conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione del 22 gennaio 2021 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
B) il figlio minore verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_1
e sarà collocato in maniera paritaria presso l'abitazione materna e paterna. Il minore trascorrerà una settimana con la madre e una settimana con il padre, dal lunedì alla domenica, in maniera alternata durante ciascun mese. Saranno possibili modifiche delle modalità di collocamento del minore in base ai turni di lavoro del padre, previo preavviso di almeno due giorni.
C) Le festività natalizie verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e precisamente dal giorno 24 dicembre al 26 dicembre o dal 31 dicembre al
2 gennaio, e il 6 gennaio ad anni alterni;
le festività pasquali verranno trascorse con la madre o con il padre ad anni alterni, e specificatamente il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sè il figlio per 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi tra i coniugi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno;
D) La residenza del minore sarà fissata presso l'abitazione Persona_1 materna;
E) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui quest'ultimo vivrà con lo stesso;
le spese straordinarie, così come previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Tivoli, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
F) L'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra e sarà utilizzato Parte_2 esclusivamente per le esigenze del figlio Persona_1
2 G) Le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore del figlio minorenne;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
4. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno altresì chiesto:
“Stante la non convivenza da oltre cinque anni con il marito e la nascita di un altro figlio avuto con l'attuale compagno ed anche ai fini della tutela dello stesso nascituro, la Sig.ra ha necessità urgente di convolare a nuove nozze e, Parte_2 pertanto, chiede al Giudice la dispensa a risposarsi già dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in deroga ai termini previsti dalla legge”.
Questa domanda è inammissibile in questo giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 24 novembre
[...] Parte_2
2017 in Guidonia Montecelio (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Guidonia Montecelio (RM) , atto n° 1, parte II, serie A, anno 2017.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione a contra rre nuove nozze in deroga ai termini di legge.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI CE PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE PI Presidente dott.ssa UL Costantino Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3657/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19 febbraio 1995 e residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Casale e Diego Loffredi , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 3 luglio 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 24
[...] Parte_2
1 novembre 2017 in Guidonia Montecelio (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 10 marzo 2017) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla Persona_1 comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (9 dicembre 2020) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 2234/2020) conclusosi con l'emissione del decreto di omologazione del 22 gennaio 2021 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 2 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A) le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
B) il figlio minore verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_1
e sarà collocato in maniera paritaria presso l'abitazione materna e paterna. Il minore trascorrerà una settimana con la madre e una settimana con il padre, dal lunedì alla domenica, in maniera alternata durante ciascun mese. Saranno possibili modifiche delle modalità di collocamento del minore in base ai turni di lavoro del padre, previo preavviso di almeno due giorni.
C) Le festività natalizie verranno trascorse con il padre o con la madre ad anni alterni, e precisamente dal giorno 24 dicembre al 26 dicembre o dal 31 dicembre al
2 gennaio, e il 6 gennaio ad anni alterni;
le festività pasquali verranno trascorse con la madre o con il padre ad anni alterni, e specificatamente il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo ciascun genitore potrà tenere con sè il figlio per 15 giorni consecutivi nel periodo da concordarsi tra i coniugi entro il giorno 31 Maggio di ogni anno;
D) La residenza del minore sarà fissata presso l'abitazione Persona_1 materna;
E) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui quest'ultimo vivrà con lo stesso;
le spese straordinarie, così come previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Tivoli, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
F) L'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra e sarà utilizzato Parte_2 esclusivamente per le esigenze del figlio Persona_1
2 G) Le parti si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore del figlio minorenne;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione.
4. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno altresì chiesto:
“Stante la non convivenza da oltre cinque anni con il marito e la nascita di un altro figlio avuto con l'attuale compagno ed anche ai fini della tutela dello stesso nascituro, la Sig.ra ha necessità urgente di convolare a nuove nozze e, Parte_2 pertanto, chiede al Giudice la dispensa a risposarsi già dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in deroga ai termini previsti dalla legge”.
Questa domanda è inammissibile in questo giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 24 novembre
[...] Parte_2
2017 in Guidonia Montecelio (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Guidonia Montecelio (RM) , atto n° 1, parte II, serie A, anno 2017.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione a contra rre nuove nozze in deroga ai termini di legge.
3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI CE PI
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