Note all'art. 2041:
- Il testo degli art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.»
- Per il testo dell' art. 79, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si vedano le note all'art. 1506.