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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4645/2022 in data 25/07/2022, promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Diego Casonato
ricorrente contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Ivana CP_1 C.F._2
Taschin
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili - trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante
l'attuale situazione economica e fisica dell'odierno ricorrente,
determinare nella somma pari ad € 300,00 indicizzabili annualmente
l'assegno divorzile che la IG.ra verserà al IG. CP_1
mensilmente quale contributo al suo Parte_1
mantenimento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre
al rimborso delle spese nella misura del 15%, IVA e cpa e successive
occorrende”, anche istruttorie: “In via istruttoria,
a)ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Vero che il IG. , essendo affetto da diabete Parte_1
mellito, fatica a provvedere al proprio sostentamento?
Vero che il IG. è seguito dai Servizi Parte_1
Sociali del Comune di Cavaso del Tomba (TV)?
Dica il teste in cosa consistono gli aiuti del Comune di Cavaso
Del Tomba nei confronti del IG. Parte_1
Vero che le gravissime condizioni di salute del IG. Parte_1
impediscono allo stesso di avere un lavoro?
[...]
Vero che il IG. è dichiarato invalido Parte_1
nella misura del 70% ed è pertanto impossibilitato a fruire
dell'assegno di invalidità che viene erogato solo con una
percentuale di invalidità del 73%? Vero che in tante occasioni Le è capitato di vedere la IG.ra
alla guida dell'auto BMW recante targa sammarinese CP_1
L5519, di cui alla fotografia che Le si rammostra (doc. n. 13)?
Si indicano quali testi:
IG. , residente in [...] – 31034 Testimone_1
Cavaso Del Tomba (TV);
Dott. presso il Servizio Sociale del Comune di Tes_2
Cavaso Del Tomba (TV) sito in Via S. Pio X – 31034 Cavaso Del
Tomba (TV);
Ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del CUD al IG.
[...]
”. R_
Per la resistente:
“L'avv.to Ivana Taschin, in nome, per conto e nell'interesse della
SI.ra , precisa le seguenti conclusioni: CP_1
- Nel merito: Voglia l'III.mo Tribunale di Treviso, contrariis
rejectis, a conferma delle statuizioni stabilite in sede di
separazione con sentenza n. 2083/09 del Tribunale di Treviso e,
conseguentemente, disporre che nulla verrà versato a titolo di
assegno divorzile a favore del SI. per mancanza Parte_1
in toto dei presupposti in fatto e in diritto.
In via istruttoria: chiede l'ammissione delle prove per testi
indicate nella memoria di data 11.10.2023 a cui integralmente si
riporta.
In particolare, si insiste per la CTU medico-legale atta ad accertare
le reali condizioni di salute e psicofisiche del SI. Parte_1 e l'eventuale presenza di condizioni invalidanti nonché
[...]
l'eventuale riduzione della capacità lavorativa in capo allo stesso.
Al fine di comprendere la situazione reddituale del ricorrente, si
chiede che venga ordinata l'esibizione di tutte le dichiarazioni
fiscali presentate negli ultimi tre anni ovvero le dichiarazioni dei
redditi e/o modelli assimilabili.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari integralmente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il SI. ha Parte_1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.1982 con la SI.ra ; CP_1
unione dalla quale sono nati i figli (il 30.06.1983) e Per_2 R_
(il 27.03.1990).
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- che a definizione del procedimento n. 1000/2009 - istaurato in data 06.02.2009 dalla SI.ra e in cui egli è rimasto contumace- CP_1
il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale tra le parti, nulla prevedendo quanto alla regolamentazione degli aspetti economici (sent. n. 2083/2009);
- di essere affetto da diabete mellito, malattia che ha compromesso in maniera permanente la sua cenestesi dal 2014, quando egli è stato colto da infarto e perciò sottoposto ad angioplastica;
di recente il diabete si è pericolosamente scompensato richiedendo l'utilizzo della terapia insulinica;
inoltre stanno emergendo patologie ortopediche come la gonartrosi;
- di non poter svolgere attività lavorativa a causa dei problemi di salute, mentre la resistente è insegnante elementare di ruolo con stipendio mensile presumibilmente pari ad € 1.400;
Ha chiesto quindi il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300 mensili.
All'udienza presidenziale del 14.04.2023, svoltasi nella contumacia della resistente, il ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 500 mensili e di aver una invalidità del 70%,
per la quale ha presentato domanda di “accompagnatoria”.
Il Presidente, all'esito dell'udienza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'attribuzione, in via provvisoria ed urgente, di un assegno divorzile, considerate le entrate del ricorrente e il fatto che questi dall'epoca della separazione ha comunque dimostrato di essere economicamente autosufficiente.
Con memoria depositata in data 30/06/2023, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale contestava la richiesta attorea in ragione CP_1
della propria condizione reddituale e della capacità lavorativa del ricorrente.
Con sentenza non definitiva del 19.12.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La causa, rimessa in istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
*** 1.Sull'assegno divorzile
In merito va preliminarmente menzionato l'orientamento delle Sezioni
unite secondo cui: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi
dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per
decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
ed all'età dell'avente diritto”.
In linea generale, quindi, in considerazione della funzione composita dell'assegno divorzile e sulla base dei criteri indicati dalla predetta pronuncia, l'iter logico da seguire per l'attribuzione dell'assegno in esame è il seguente. In primo luogo,
il giudice deve verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti, con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio. Se non vi è squilibrio, non sussiste alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente, mentre, in caso contrario si dovrà comprendere quale ne sia la causa. Se questa dipende anche dai sacrifici e delle rinunce compiute da uno dei coniugi per la realizzazione del benessere familiare, l'assegno è
dovuto al fine di ristorare la parte, che sulla base delle scelte della coppia e dei ruoli condivisi durante il matrimonio, si trova in una situazione di debolezza economica.
Viceversa, qualora non emerga tale apporto alla conduzione della vita familiare, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà
di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nella sola ipotesi in cui questo non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); ma in questo caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le eSIenze minime di vita.
Orbene, con riguardo alla situazione economica delle parti, si evidenzia di seguito quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
Il SI. ha depositato certificazione unica riferita Parte_1
all'anno 2022 che riporta un reddito frontaliero annuo di € 6.350;
egli inoltre non è più percettore del reddito di cittadinanza
(comunicazione Inps del 29.05.2023- doc. 7 di parte attrice), non avendo risieduto in Italia in modo continuativo negli ultimi due anni (la domanda è stata infatti presentata in data 29.09.2021).
Il resistente ha poi dato atto che è stata rigettata la richiesta di fruizione di indennità per la propria invalidità (stabilita nella misura del 70%) poiché non raggiunge la soglia minima del 73%
prevista dalla legge;
pertanto, ha presentato ricorso per l'innalzamento della soglia riconosciuta.
L'attore ha altresì prodotto in giudizio documentazione che attesta l'intervento da parte dei Servizi sociali di Cavaso del Tomba,
consistente nella fornitura da giugno 2023 del servizio di pasti a domicilio con cadenza quotidiana (con spesa coperta internamente dall'ente comunale) e nell'erogazione di un contributo economico per il sostegno al reddito.
Infine, il SI. ha allegato certificazione medica Parte_1
comprovante un sensibile peggioramento delle condizioni di salute nel corso dell'anno 2023 (docc.10 e 15).
La SI.ra , contrariamente a quanto sostenuto da controparte, CP_1
non è insegnate di ruolo bensì supplente di scuola primaria con stipendio di circa € 1.100; durante il periodo estivo e in attesa della convocazione da parte degli istituti scolastici, usufruisce della Naspi che è pari a circa € 800 (doc.13 parte convenuta).
La resiste inoltre contribuisce al mantenimento del figlio R_
(economicamente autosufficiente al momento della separazione), che,
a seguito di un incidente stradale avvenuto a dicembre 2020, ha una notevole limitazione all'arto superiore sinistro e una sindrome depressiva grave (docc. 8 e 11 di parte convenuta).
Ciò premesso, il Collegio ritiene non sussistente una situazione di
SInificativo squilibrio delle condizioni economiche tra le parti per le seguenti ragioni. Il SI. , nonostante l'insorgere nel 2014 dei problemi di Parte_1
salute, ha provveduto nel corso degli anni al proprio sostentamento riuscendo a svolgere attività lavorativa;
attività che ha esercitato fino al 2022, anche in zone distanti dal luogo di residenza, come risulta da documentazione fiscale in atti, che qualifica i redditi prodotti dal ricorrente come redditi frontalieri.
Il mutamento delle condizioni economiche del SI. IN si è
verificato nell'anno 2023 con la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e con il peggioramento delle condizioni di salute.
Tuttavia, va evidenziato che l'attore nel corso del 2023 è stato aiutato dagli assistenti sociali, i quali gli hanno fornito un sostegno anche di tipo economico, di cui egli non ha specificato né
il quantum né la durata.
Inoltre, e ciò è dirimente nel caso in esame, il ricorrente ha presentato ricorso per l'innalzamento della soglia di invalidità-
che stante la maggiorazione richiesta (3%) e l'aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla data del deposito del riscorso-
verrà molto probabilmente accolto.
La SI.ra ha un reddito incerto, derivante dalla professione CP_1
di insegnate supplente, reddito che varia da € 800 a € 1.100, con il quale deve fare fronte, oltre al proprio sostentamento, al mantenimento del figlio.
2. Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza, considerato che
“l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare
allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a
pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (Cassazione Civile
13/11/2020, n. 25653).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4645/2022:
1. rigetta la domanda di di riconoscimento in Parte_1
suo favore di un assegno divorzile;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di;
spese che si liquidano in euro 3.207 nel CP_1
loro complessivo ammontare per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 28.01.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 4645/2022 in data 25/07/2022, promossa da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Diego Casonato
ricorrente contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Ivana CP_1 C.F._2
Taschin
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili - trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, stante
l'attuale situazione economica e fisica dell'odierno ricorrente,
determinare nella somma pari ad € 300,00 indicizzabili annualmente
l'assegno divorzile che la IG.ra verserà al IG. CP_1
mensilmente quale contributo al suo Parte_1
mantenimento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre
al rimborso delle spese nella misura del 15%, IVA e cpa e successive
occorrende”, anche istruttorie: “In via istruttoria,
a)ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Vero che il IG. , essendo affetto da diabete Parte_1
mellito, fatica a provvedere al proprio sostentamento?
Vero che il IG. è seguito dai Servizi Parte_1
Sociali del Comune di Cavaso del Tomba (TV)?
Dica il teste in cosa consistono gli aiuti del Comune di Cavaso
Del Tomba nei confronti del IG. Parte_1
Vero che le gravissime condizioni di salute del IG. Parte_1
impediscono allo stesso di avere un lavoro?
[...]
Vero che il IG. è dichiarato invalido Parte_1
nella misura del 70% ed è pertanto impossibilitato a fruire
dell'assegno di invalidità che viene erogato solo con una
percentuale di invalidità del 73%? Vero che in tante occasioni Le è capitato di vedere la IG.ra
alla guida dell'auto BMW recante targa sammarinese CP_1
L5519, di cui alla fotografia che Le si rammostra (doc. n. 13)?
Si indicano quali testi:
IG. , residente in [...] – 31034 Testimone_1
Cavaso Del Tomba (TV);
Dott. presso il Servizio Sociale del Comune di Tes_2
Cavaso Del Tomba (TV) sito in Via S. Pio X – 31034 Cavaso Del
Tomba (TV);
Ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del CUD al IG.
[...]
”. R_
Per la resistente:
“L'avv.to Ivana Taschin, in nome, per conto e nell'interesse della
SI.ra , precisa le seguenti conclusioni: CP_1
- Nel merito: Voglia l'III.mo Tribunale di Treviso, contrariis
rejectis, a conferma delle statuizioni stabilite in sede di
separazione con sentenza n. 2083/09 del Tribunale di Treviso e,
conseguentemente, disporre che nulla verrà versato a titolo di
assegno divorzile a favore del SI. per mancanza Parte_1
in toto dei presupposti in fatto e in diritto.
In via istruttoria: chiede l'ammissione delle prove per testi
indicate nella memoria di data 11.10.2023 a cui integralmente si
riporta.
In particolare, si insiste per la CTU medico-legale atta ad accertare
le reali condizioni di salute e psicofisiche del SI. Parte_1 e l'eventuale presenza di condizioni invalidanti nonché
[...]
l'eventuale riduzione della capacità lavorativa in capo allo stesso.
Al fine di comprendere la situazione reddituale del ricorrente, si
chiede che venga ordinata l'esibizione di tutte le dichiarazioni
fiscali presentate negli ultimi tre anni ovvero le dichiarazioni dei
redditi e/o modelli assimilabili.
In ogni caso: spese, diritti ed onorari integralmente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe indicato, il SI. ha Parte_1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.07.1982 con la SI.ra ; CP_1
unione dalla quale sono nati i figli (il 30.06.1983) e Per_2 R_
(il 27.03.1990).
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
- che a definizione del procedimento n. 1000/2009 - istaurato in data 06.02.2009 dalla SI.ra e in cui egli è rimasto contumace- CP_1
il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale tra le parti, nulla prevedendo quanto alla regolamentazione degli aspetti economici (sent. n. 2083/2009);
- di essere affetto da diabete mellito, malattia che ha compromesso in maniera permanente la sua cenestesi dal 2014, quando egli è stato colto da infarto e perciò sottoposto ad angioplastica;
di recente il diabete si è pericolosamente scompensato richiedendo l'utilizzo della terapia insulinica;
inoltre stanno emergendo patologie ortopediche come la gonartrosi;
- di non poter svolgere attività lavorativa a causa dei problemi di salute, mentre la resistente è insegnante elementare di ruolo con stipendio mensile presumibilmente pari ad € 1.400;
Ha chiesto quindi il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300 mensili.
All'udienza presidenziale del 14.04.2023, svoltasi nella contumacia della resistente, il ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per € 500 mensili e di aver una invalidità del 70%,
per la quale ha presentato domanda di “accompagnatoria”.
Il Presidente, all'esito dell'udienza, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'attribuzione, in via provvisoria ed urgente, di un assegno divorzile, considerate le entrate del ricorrente e il fatto che questi dall'epoca della separazione ha comunque dimostrato di essere economicamente autosufficiente.
Con memoria depositata in data 30/06/2023, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale contestava la richiesta attorea in ragione CP_1
della propria condizione reddituale e della capacità lavorativa del ricorrente.
Con sentenza non definitiva del 19.12.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La causa, rimessa in istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
*** 1.Sull'assegno divorzile
In merito va preliminarmente menzionato l'orientamento delle Sezioni
unite secondo cui: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in
favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi
dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante,
e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per
decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
ed all'età dell'avente diritto”.
In linea generale, quindi, in considerazione della funzione composita dell'assegno divorzile e sulla base dei criteri indicati dalla predetta pronuncia, l'iter logico da seguire per l'attribuzione dell'assegno in esame è il seguente. In primo luogo,
il giudice deve verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti, con l'esercizio di eventuali poteri istruttori d'ufficio. Se non vi è squilibrio, non sussiste alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente, mentre, in caso contrario si dovrà comprendere quale ne sia la causa. Se questa dipende anche dai sacrifici e delle rinunce compiute da uno dei coniugi per la realizzazione del benessere familiare, l'assegno è
dovuto al fine di ristorare la parte, che sulla base delle scelte della coppia e dei ruoli condivisi durante il matrimonio, si trova in una situazione di debolezza economica.
Viceversa, qualora non emerga tale apporto alla conduzione della vita familiare, la funzione assistenziale dell'istituto consentirà
di riconoscere al coniuge un assegno divorzile nella sola ipotesi in cui questo non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); ma in questo caso, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le eSIenze minime di vita.
Orbene, con riguardo alla situazione economica delle parti, si evidenzia di seguito quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
Il SI. ha depositato certificazione unica riferita Parte_1
all'anno 2022 che riporta un reddito frontaliero annuo di € 6.350;
egli inoltre non è più percettore del reddito di cittadinanza
(comunicazione Inps del 29.05.2023- doc. 7 di parte attrice), non avendo risieduto in Italia in modo continuativo negli ultimi due anni (la domanda è stata infatti presentata in data 29.09.2021).
Il resistente ha poi dato atto che è stata rigettata la richiesta di fruizione di indennità per la propria invalidità (stabilita nella misura del 70%) poiché non raggiunge la soglia minima del 73%
prevista dalla legge;
pertanto, ha presentato ricorso per l'innalzamento della soglia riconosciuta.
L'attore ha altresì prodotto in giudizio documentazione che attesta l'intervento da parte dei Servizi sociali di Cavaso del Tomba,
consistente nella fornitura da giugno 2023 del servizio di pasti a domicilio con cadenza quotidiana (con spesa coperta internamente dall'ente comunale) e nell'erogazione di un contributo economico per il sostegno al reddito.
Infine, il SI. ha allegato certificazione medica Parte_1
comprovante un sensibile peggioramento delle condizioni di salute nel corso dell'anno 2023 (docc.10 e 15).
La SI.ra , contrariamente a quanto sostenuto da controparte, CP_1
non è insegnate di ruolo bensì supplente di scuola primaria con stipendio di circa € 1.100; durante il periodo estivo e in attesa della convocazione da parte degli istituti scolastici, usufruisce della Naspi che è pari a circa € 800 (doc.13 parte convenuta).
La resiste inoltre contribuisce al mantenimento del figlio R_
(economicamente autosufficiente al momento della separazione), che,
a seguito di un incidente stradale avvenuto a dicembre 2020, ha una notevole limitazione all'arto superiore sinistro e una sindrome depressiva grave (docc. 8 e 11 di parte convenuta).
Ciò premesso, il Collegio ritiene non sussistente una situazione di
SInificativo squilibrio delle condizioni economiche tra le parti per le seguenti ragioni. Il SI. , nonostante l'insorgere nel 2014 dei problemi di Parte_1
salute, ha provveduto nel corso degli anni al proprio sostentamento riuscendo a svolgere attività lavorativa;
attività che ha esercitato fino al 2022, anche in zone distanti dal luogo di residenza, come risulta da documentazione fiscale in atti, che qualifica i redditi prodotti dal ricorrente come redditi frontalieri.
Il mutamento delle condizioni economiche del SI. IN si è
verificato nell'anno 2023 con la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza e con il peggioramento delle condizioni di salute.
Tuttavia, va evidenziato che l'attore nel corso del 2023 è stato aiutato dagli assistenti sociali, i quali gli hanno fornito un sostegno anche di tipo economico, di cui egli non ha specificato né
il quantum né la durata.
Inoltre, e ciò è dirimente nel caso in esame, il ricorrente ha presentato ricorso per l'innalzamento della soglia di invalidità-
che stante la maggiorazione richiesta (3%) e l'aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla data del deposito del riscorso-
verrà molto probabilmente accolto.
La SI.ra ha un reddito incerto, derivante dalla professione CP_1
di insegnate supplente, reddito che varia da € 800 a € 1.100, con il quale deve fare fronte, oltre al proprio sostentamento, al mantenimento del figlio.
2. Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza, considerato che
“l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare
allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a
pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (Cassazione Civile
13/11/2020, n. 25653).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4645/2022:
1. rigetta la domanda di di riconoscimento in Parte_1
suo favore di un assegno divorzile;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di;
spese che si liquidano in euro 3.207 nel CP_1
loro complessivo ammontare per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 28.01.2025
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani Dott.ssa Susanna Menegazzi