Ordinanza 19 settembre 2022
Massime • 1
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.
Commentari • 9
- 1. Danno da fermo tecnicohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 agosto 2023 In cosa consiste il danno da fermo tecnico dell'auto? Per il risarcimento quale prova occorre e quali sono i criteri da seguire per la sua quantificazione? Le sentenze di Cassazione anche del 2022 e 2023 si esprimono in modo non uniforme, ritenendo talvolta che il danno da fermo tecnico del veicolo sia in re ipsa e in altre occasioni che occorra una prova e una quantificazione specifica per il suo risarcimento. le più recenti sentenze del 2022 e 2023 sembrano propendere per la necessità di una prova specifica per il risarcimento del danno da fermo tecnico, pur evidenziandosi la possibilità di ricorrere a presunzioni. Danno da fermo tecnico: in cosa consiste? Il danno da …
Leggi di più… - 2. Una transazione chiude la vicenda Dieselgate: riflessioni sull’epilogo della più grande class action italianaAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 luglio 2024
- 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Cassazione: ordinanza n. 6433 del 18/03/2026. A cura della Redazione. Accertata la violazione del diritto all'oblio per omessa deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice non può negare il risarcimento con motivazione meramente apodittica. È tenuto a valutare la prova del danno anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione della notizia, contenuto offensivo e posizione sociale della vittima. Il ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse. Tale principio è stato …
Leggi di più… - 4. Occupazione sine titulohttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 19 febbraio 2025
Risarcimento del danno da occupazione senza titolo Con provvedimento n. 33645 del 15 novembre 2022 le Sezioni Unite della Cassazione compongono un contrasto insorto fra la Seconda e la Terza Sezione civile circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo: – Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. – Nel caso di …
Leggi di più… - 5. Occupazione sine titulo e danno in re ipsaRedazione · https://ildiritto.it/ · 19 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima e Ilenia Grasso Nell'ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile, al proprietario spetta, in conseguenza della perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento – diretto o indiretto – sulla cosa, il risarcimento sia del danno da perdita subita (liquidato dal giudice, ove non dimostrabile nel suo preciso ammontare, con valutazione equitativa, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato) che del danno da mancato guadagno (corrispondente a quanto lo stesso avrebbe ottenuto se avesse concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/09/2022, n. 27389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27389 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro 4 OR Assicurazioni spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo 1,01,1 Corridoni, presso lo studio dell'avv. Francesco Vaccaro, rappresentata e difesa j 1('-dagli avvocati Stefano Taurini e Maurizio Hazan, del Foro di Milano. - controricorrente Civile Ord. Sez. 3 Num. 27389 Anno 2022 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: NT SE Data pubblicazione: 19/09/2022 -intimato- avverso la sentenza del Tribunale dì Milano n. 7492/ 2019, depositata il 25.7.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2022 dal Consigliere SE NT RITENUTO CHE 1.-La società SOS Automotive ha acquistato il credito che tale OM TE AN nei confronti della OR Assicurazioni. Costui aveva subìto il fermo della sua vettura a causa dì un ìncidente causato per colpa di un automobilista, assicurato con la OR Assicurazioni, che lo aveva costretto ad una spesa dì 292,80 euro per noleggiare una vettura sostitutiva. Pertanto, tra i crediti da risarcimento che il danneggiato era venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni, vi era quello per il noleggio, che il danneggiato ha quindi ceduto alla società SOS Automotive, che, di conseguenza, ha poi preteso di riscuoterlo dalla compagnia di Assicurazione. 2.-Quest'ultima ha opposto rifiuto, e la SOS Automotive l'ha citata davanti al Giudice di Pace di Milano, che ha rigettato la domanda ritenendo quel credito non cedibile. La SOS Automotive ha proposto appello al Tribunale di Milano, che, ritenuto il credito cedibile, ha però osservato che la parte non aveva fornito "prova rigorosa che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa". 3.-La SOS Automotive impugna questa decisione con un motivo di ricorso, illustrato da memoria, di cui chiede il rigetto la OR Assicurazioni con controricorso e-rrrerper —Tai CONSIDERATO CHE 4.-In primo luogo, la controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti fissati dall'articolo 339 c.p.c., che, in caso di controversie di scarso valore decise dal Giudice di Pace, consente l'appello per motivi limitati. Nella specie, si tratta peraltro di ricorso per eassazione avverso decisione non del Giudice di Pace bensì di quello di appello, sicché il giudizio ha avuto l'ambito del giudizio di legittimità. Va d'altro canto osservato che la questione concernente l'individuazione del danno risarcibile, ed anche quella di quali siano le regole per provarlo, attiene invero ai principi informatori della materia, con quel che ne consegue in fatto di appellabilità. 2 5.-Ciò detto, la ricorrente propone un motivo di ricorso con cui denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c. La tesi è la seguente. Il giudice di appello ha sostenuto che la ricorrente non ha provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito. Invece, secondo la ricorrente, per conforme giurisprudenza, non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un'auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa. 6.-Il motivo è fondato. 7.- Ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa. Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re Osa con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene. Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo. Nella decisione impugnata si dà atto che la spesa è stata sostenuta, ma si afferma che il danneggiante "non ha affatto fornito la prova che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa". Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è PA (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. 3 Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018). Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova". Il ricorso va dunque accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di eassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Roma 10.6.2022