Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10176/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 C.F._1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BARRESE FILOMENA;
− Domicilio: VIA CESARE ABBA 124 CARPENEDOLO presso lo studio dell'Avv.ta Filomena Barrese
PARTE CONVENUTA
(C.F.: 00615740370) Controparte_1 contumace
Decisa a Bologna il 20/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'operatività diretta della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita internazionale di merci, conseguentemente IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della convenuta e DICHARARE la risoluzione del contratto di vendita della macchina astucciatrice matricola PG-19552-04, intervenuto tra l'attrice e la convenuta;
CONDANNARE la convenuta a restituire all'attrice il prezzo pagato pari ad €. 122.455,00 oltre interessi dalla data di incasso di ogni singolo pagamento alla data dell'effettiva restituzione;
CONDANNARE la convenuta a risarcire all'attrice i danni patrimoniali patiti nella misura di €. 192.000,00 o nella somma maggiore
o minore che verrà accertata in corso di causa dall'On. le Giudice adito;
CONDANNARE la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, diritti e onorari, 15% rimborso forfettario, IVA e CPA;
IN VIA SUBORDINATA ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c. e conseguentemente DICHIARARE la risoluzione del contratto di vendita della macchina astucciatrice matricola PG matricola 19552-04 intercorso tra l'attrice e la convenuta;
CONDANNARE la convenuta a restituire il prezzo pari
1
CONDANNARE la convenuta a risarcire a i danni patrimoniali patiti nella misura di €. 192.000,00 o nella somma Parte_1 maggiore o minore accertata in corso di causa dall'On. le Giudice adito;
CONDANNARE la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, diritti e onorari, 15% rimborso forfettario, IVA e CPA;
IN ESTREMO SUBORDINE ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1490 c.c. e/o dell'art 1495 c.c. e/o dell'art. 1497 c.c. e DICHIARARE la risoluzione del contratto di vendita della macchina astucciatrice PG matricola 19552-04 intercorso tra l'attrice e la convenuta;
CONDANNARE la convenuta a restituire il prezzo pari ad €. 122.455,00, oltre gli interessi a decorrere dalla data di incasso di ogni singolo pagamento fino alla data dell'effettiva restituzione;
CONDANNARE la convenuta a risarcire all'attrice i danni patrimoniali patiti nella misura di €. 192.000,00
o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa dall'On. le Giudice adito”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
allega: Parte_1
oncluso con parte convenuta, mediante trattative orali esitate in conferma d'ordine del 10 luglio 2020, un contratto di fornitura avente ad oggetto una macchina astucciatrice, per il prezzo di €139.381,20, da corrispondersi con le seguenti modalità: 40% all'ordine; 50% alla consegna;
10% al collaudo, a mezzo bonifico bancario, con i costi di imballo e di trasporto a carico di Parte_1Cont
2) di aver precisato e concordato con , prima della predetta conferma d'ordine, la necessità di realizzare il macchi in acciaio inox inossidabile, in quanto destinato ad operare in contatto con prodotti alimentari, in un ambiente interno della fabbrica umido e salino ( attività di lavorazione di crostacei di acqua salata, tramite precottura, e/o cottura e/o rapido congelamento) e di aver ricevuto rassicurazioni, da parte della società italiana convenuta, sedicente esperta nel settore della vendita di macchine industriali per il settore alimentare, sull'uso costante di acciaio inox per le macchine destinate all'uso alimentare, con particolare riferimento alle parti interne del macchinario che entrano in contatto con gli alimenti;
3) di aver pagato a con bonifico del 13 luglio 2020, la fattura N.1 CP_1 dell'importo di €. 5 con bonifico bancario del 30 luglio 2020 la seconda fattura di acconto di €. 69.690,00;
4) di aver ricevuto il macchinario (PG matricola 19552-04) in data 3 agosto 2020, di aver iniziato la fase del collaudo il 6 agosto 2020, collaudo interrotto, ripreso il 13 dello stesso mese e non esitato, a causa dell'emersa ossidazione all'interno del macchinario stesso;
5) di aver immediatamente allertato del mancato buon esito del collaudo, di CP_1 aver appreso per ammissione di ima che il macchinario non era stato realizzato in acciaio inox e di aver quindi provveduto, previa indicazione dell'odierna convenuta, a rispedire, a proprie spese, il macchinario presso CP_2
(società che costruisce i macchinari per presso via Boaria n.15,
[...] CP_1
5, Pianoro (BO), sospendendo il pagamen ttura n. 3 del saldo( pari al 10% del prezzo);
6) che in data 13 giugno 2022, la dichiarava di avere assestato la macchina CP_1 con le sostituzioni necessarie inox 316) e invitava la società attrice a
2 Pianoro (BO), per visionare il macchinario e prenderlo in consegna;
tuttavia, all'incontro concordato del 21 giugno 2022, era costretta a constatare Parte_1 e contestare che la macchina non era né nu meno assestata tramite la promessa riparazione;
che, in realtà, si trattava della stessa macchina restituita il 20 agosto 2020 (che non aveva superato il collaudo), su cui erano ancora visibili tracce di ruggine e che il fascicolo tecnico richiesto per iscritto e mai consegnato, risultava collocato vicino alla macchina stessa;
7) di aver affrontato costi di manodopera per il personale destinato ad eseguire manualmente il lavoro, in luogo della macchina per cui è causa, che quantificava in circa € 192.000,00 (frutto della somma tra 1.600.000 kg di prodotto lavorato dal 2020 ad oggi, per 0,12 euro di costi di personale extra per Kg).
Pertanto, chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento di Parte_1Cont
e la prezzo pagato oltre al risarcimento del danno.
, regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_1
2.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
Parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio con riferimento con la conferma d'ordine con condizioni di consegna e pagamento esplicitati.
Che la necessità di utilizzare l'acciaio inox per la costruzione della macchina fosse stata esplicitata da parte attrice durante le trattative precedenti alla conferma d'ordine, e che fosse stata ben compresa da parte convenuta, che offriva rassicurazioni e consigli sul punto, emerge già dalla traduzione giurata del 9 marzo 2023 degli screenshot di messaggi WhatsApp in lingua spagnola risalenti al 29 maggio 2018 e 6 giugno 2018.
In ogni caso, la circostanza è stata confermata a esito della prova testimoniale (dichiarazioni di e ), da cui si ricava altresì che, Testimone_1 Testimone_2 seguendo le indicazioni della convenuta, ha rispedito l'astucciatrice in Italia, Parte_1 a proprie spese, confidando nella risoluzi lema.
Soltanto a giugno del 2022 la convenuta ha prospettato l'avvenuta riparazione del bene viziato, invitando per la consegna, ma, in realtà, alcun tipo di intervento Parte_1 risolutore era stato effettuato (dichiarazioni di Persona_1 Persona_2 e ). Testimone_2
Il Ctu, con percorso motivato e condivisibile, ha confermato l'assoluta inidoneità della macchina astucciatrice a soddisfare lo scopo a cui era destinata( imballaggio alimenti), in particolare, nella risposta al quesito, il CTU nominato si esprime nei termini che seguono: “La natura, le caratteristiche e le performance del materiale che costituisce la macchina sono tali che il materiale non soddisfa i requisiti per l'uso con alimenti stabiliti dalla norma UNI EN 1672-2:2009” e “ la macchina non può eseguire in sicurezza le operazioni di imballaggio a cui è preposta in quanto non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all'allegato I della Direttiva 2006/42/CE (D. macchine), non essendo conforme alla norma armonizzata citata”.
3 Parte convenuta, nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha fornito prova né di aver correttamente adempiuto, né tantomeno la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'adempimento.
La mancanza delle qualità promesse ed essenziali all'uso del macchinario determina il diritto di ottenere la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1497 cc.
Intervenuto lo scioglimento del rapporto negoziale, si verifica l'effetto restitutorio previsto dall'art. 1458 cc. Dalla produzione documentale offerta da emerge il Parte_1 versamento in favore dell'odierna convenuta dell'importo compless 25.442,00 (due fatture e due bonifici, rispettivamente di euro 55.752,00 ed euro 69.690,00).
Tale importo deve essere restituito, oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal giorno di ciascun pagamento, in considerazione del fatto che parte convenuta sapeva di realizzare una macchina non conforme a quanto promesso, ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda giudiziale.
3.
La domanda di risarcimento è infondata.
Il danno non emerge in quanto se, come deve ritenersi in assenza di elementi di segno contrario, il personale impiegato per supplire al difetto di funzionalità della macchina era dipendente, i costi sarebbero stati sostenuti comunque. Non è indicata l'ipotetica ripercussione di questo impiego di personale sul fatturato di parte attrice.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147 /2022.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto 10 luglio 2020 tra le parti;
2) condanna parte convenuta a restituire a parte attrice euro 125.442,00 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal giorno di ciascun pagamento ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda giudiziale;
3) rigetta la domanda di risarcimento;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 (di cui 545,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi:
5) spese di Ctu a definitivo carico di parte convenuta.
Bologna, 20/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4