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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 277 del 2024 R. Gen., promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Carcassa Parte_1 C.F._1 e dall'avv. Daniela Bonacina, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Maddalena, via Italia 8,
Parte ricorrente
CONTRO
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Modde ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Piazza Regina Margherita angolo Via Fausania
3,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 16.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti ed il giudice disponeva la remissione della causa al Collegio per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.2.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in La Maddalena il 25.10.2014 con che dall'unione era nato, CP_1
l'8.2.2014, il figlio , e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto in data Persona_1
30.6.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio la resistente, che non si opponeva all'accoglimento della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese del ricorrente, e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in La Maddalena il 25.10.2014, e di aver ottenuto in data 30.6.2022 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
È altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in La
Maddalena il 25.10.2014 tra e con il conseguente ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La maddalena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Considerato poi che il ricorrente, militare di carriere, percepisce un reddito pari a circa €. 2.000,00 netti mensili, mentre la resistente svolge attività lavorativa a tempo determinato per soli tre mesi l'anno, con una retribuzione netta pari ad €. 1.100,00 mensili circa, ed €. 700,00 circa a titolo di NASPI, appare opportuno confermare l'obbligo assunto dal ricorrente in sede di separazione di versare alla a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di €. 200,00 mensili. CP_1
Ritiene poi il Collegio che, alla luce delle incontestate produzioni del ricorrente, da cui emerge che l'importo della rata da pagare per l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale, di proprietà delle parti per la quota di un mezzo pro indiviso per ciascuna, è aumentato nel tempo di circa €. 200,00 mensili, ed è oggi pari ad €. 777,00 circa mensili, sia opportuno disporre che la resistente contribuisca al pagamento per l' importo di €. 50,00 mensili.
2 Non essendovi contestazioni tra le parti, devono infine confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione in ordine all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di visita nei confronti del figlio
. Persona_1
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in La Maddalena il 25.10.2014 tra e trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 alla parte 2, serie B, atto n. 6; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Maddalena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone che la resistente contribuisca al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale per l'importo di €. 50,00 mensili;
respinge la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della resistente;
conferma le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 277 del 2024 R. Gen., promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Carcassa Parte_1 C.F._1 e dall'avv. Daniela Bonacina, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Maddalena, via Italia 8,
Parte ricorrente
CONTRO
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Modde ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Piazza Regina Margherita angolo Via Fausania
3,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 16.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti ed il giudice disponeva la remissione della causa al Collegio per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.2.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in La Maddalena il 25.10.2014 con che dall'unione era nato, CP_1
l'8.2.2014, il figlio , e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto in data Persona_1
30.6.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio la resistente, che non si opponeva all'accoglimento della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese del ricorrente, e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in La Maddalena il 25.10.2014, e di aver ottenuto in data 30.6.2022 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
È altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in La
Maddalena il 25.10.2014 tra e con il conseguente ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La maddalena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Considerato poi che il ricorrente, militare di carriere, percepisce un reddito pari a circa €. 2.000,00 netti mensili, mentre la resistente svolge attività lavorativa a tempo determinato per soli tre mesi l'anno, con una retribuzione netta pari ad €. 1.100,00 mensili circa, ed €. 700,00 circa a titolo di NASPI, appare opportuno confermare l'obbligo assunto dal ricorrente in sede di separazione di versare alla a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di €. 200,00 mensili. CP_1
Ritiene poi il Collegio che, alla luce delle incontestate produzioni del ricorrente, da cui emerge che l'importo della rata da pagare per l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale, di proprietà delle parti per la quota di un mezzo pro indiviso per ciascuna, è aumentato nel tempo di circa €. 200,00 mensili, ed è oggi pari ad €. 777,00 circa mensili, sia opportuno disporre che la resistente contribuisca al pagamento per l' importo di €. 50,00 mensili.
2 Non essendovi contestazioni tra le parti, devono infine confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione in ordine all'affidamento, al mantenimento ed al diritto di visita nei confronti del figlio
. Persona_1
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in La Maddalena il 25.10.2014 tra e trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014 alla parte 2, serie B, atto n. 6; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Maddalena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone che la resistente contribuisca al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale per l'importo di €. 50,00 mensili;
respinge la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della resistente;
conferma le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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