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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Annalisa Lo Cascio, rappresentante e difensore
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Guido Romano, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 19/5/2025 ed il
26/5/2025 per l'udienza del 28/5/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 7/6/2010 a Palermo, e di essere separati in forza di decreto di omologa del 10-
30/6/2022 del Tribunale di Palermo, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 28 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 7/6/2010 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 10-
30/6/2022.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, consistenti nella parziale conferma delle condizioni di separazione, come di seguito integralmente trasposte:
“I) IN MERITO ALLA SOLUZIONE ABITATIVA PER IL FIGLIO MINORE.
La SI.ra , dopo la separazione, si è trasferita unitamente al figlio Controparte_1 Persona_1
a Villabate (PA), via Giovanna D'Arco n. 14, presso un immobile condotto in locazione ed
[...] ove attualmente risiede con il figlio. Il figlio continuerà ad abitare presso la suddetta Per_1 abitazione insieme alla madre.
II) IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E CONDIZIONI
PERSONALI DEL MINORE.
Il figlio oggi di anni 13, viene affidato ad entrambi i genitori con previsione di collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre. Circa le condizioni personali del minore ci si richiama a tutto quanto indicato nell'allegato piano genitoriale, da considerarsi parte integrante del presente atto e da intendersi interamente trascritto e ripetuto (cfr. all. 6).
Il figlio continuerà, dunque, ad abitare con la madre presso l'abitazione dalla stessa condotta Per_1 in locazione sita a Villabate (PA), via Giovanna D'Arco n. 14 e sarà riconosciuto al padre il diritto ad avere un rapporto equilibrato con il figlio, potendolo vedere e stare con lui in ogni momento dell'anno, previo accordo con la madre e, in ogni caso, dietro stessa richiesta e desiderio del figlio minorenne. Quanto sopra considerato che il SI. allo stato risiede presso il diverso Parte_1 comune di San Vito Lo Capo (TP).
Alla luce della distanza geografica tra i comuni di residenza del padre e del figlio minore, dunque,
i ricorrenti concorderanno di volta in volta e per tempo un regime di incontri infrasettimanale che tenga principalmente conto delle eSIenze ed impegni del minore e che garantisca il rapporto costante
2 del medesimo con entrambe le figure genitoriali.
In ogni caso, fatto salvo il regime di frequenza infrasettimanale che verrà di volta in volta regolato come sopra, i coniugi stabiliscono sin d'ora che il SI. potrà incontrare e tenere Parte_1 con sé il figlio minore, compatibilmente con le eSIenze scolastiche dello stesso e fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra le parti, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, nel fine settimana, dal termine delle lezioni scolastiche nella giornata del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie anche presso la residenza del SI. Parte_1
- per quindici giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo e per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie ad anni alterni ed, ancora, per tre giorni nel periodo di Pasqua ad anni alterni ed, ancora, durante tutte le restanti festività, civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni, con facoltà di pernottamento anche presso la residenza del SI. con Parte_1 modalità da concordare tra le parti almeno quindici giorni prima, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di farlo comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Il suddetto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore.
Inoltre, il figlio potrà vedere e frequentare il padre ogni qualvolta ne avrà desiderio e soggiornare anche presso la sua residenza.
III) IN MERITO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO.
Per quanto attiene al mantenimento del figlio le parti, considerata la loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare stabiliscono che il SI. dovrà versare entro il giorno 7 Parte_1 di ogni mese la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minorenne importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da Persona_1 corrispondere sino a che il figlio non sia da intendersi economicamente indipendente.
Le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute verranno divise al 50%, anche in assenza di preventivo accordo, purché le stesse riguardino: a) le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, Tickets sanitari;
b) le spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a tempo prolungato,
3 prescuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Per tutte le altre spese straordinarie, invece, il rimborso è condizionato al preventivo accordo fra i coniugi ed all'esibizione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta. In ogni caso sul punto i ricorrenti si riportano alle espresse previsioni di cui al vigente Protocollo del
Tribunale di Palermo.
Le parti stabiliscono altresì espressamente che l'importo a titolo di assegno unico venga percepito interamente al 100% dalla sola SI.ra ; quanto sopra sino a Controparte_1 quando non muterà il regime di frequentazione padre-figlio ed aumenteranno gli effettivi tempi di permanenza del minore con il padre.
Il contributo per il mantenimento del figlio verrà cessato non appena lo stesso diventerà economicamente autosufficiente e/o quando costituirà un proprio nucleo familiare autonomo rispetto a quello della madre.
IV) IN MERITO AL MANTENIMENTO DELLA SI.RA . CP_1
Le parti, considerata la loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare stabiliscono che il SI. dovrà versare entro il giorno 7 di ogni mese la somma di € 100,00 mensili a Parte_1 titolo di assegno divorzile in favore della SI.ra . Controparte_1
Quanto sopra considerato che la SI.ra , così come al momento della separazione, a CP_1 tutt'oggi continua ad essere priva di occupazione lavorativa e che il SI. negli ultimi Parte_1 tre anni ha svolto attività lavorativa solo saltuariamente e, comunque, stagionalmente nel solo periodo estivo nel settore turistico alberghiero e/o ristorativo presso il comune di San Vito Lo Capo.
Sul punto per completezza espositiva si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi del SI.
(cfr. all.ti 7, 8 e 9). Parte_1
V) COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA E O DIMORA
I SI.ri e , nel caso di cambio di residenza e o dimora, provvederanno Parte_1 CP_1 tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni, a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio e dunque il nuovo indirizzo.
VI) RILASCIO DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO ED ESPRESSO CONSENSO
PER ATTI DI QUOTIDIANA AMMINISTRAZIONE.
I SI.ri e si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo Parte_1 CP_1 dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti del minore e degli altri documenti di espatrio.
In ragione della crescita e dell'attività sportiva svolta dal minore e considerata la diversa residenza del padre rispetto al figlio, sin d'ora il SI. presta il proprio consenso affinché la SI.ra Parte_1
4 possa in via esclusiva sottoscrivere autorizzazioni e/o moduli per gite scolastiche, per CP_1 attività organizzate a livello scolastico e/o spostamenti e trasferte organizzate dalla palestra frequentata dal figlio. Resta inteso che le relative spese dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate con il SI. e che la SI.ra dovrà, comunque, comunicare Parte_1 CP_1 tempestivamente e con un preavviso di almeno 10 giorni al padre gli eventuali spostamenti del minore.
VII) ULTERIORI PENDENZE TRA LE PARTI.
I SI.ri e dichiarano di non avere altre reciproche pendenze economiche, Parte_1 CP_1 avendo provveduto a dividere bonariamente tutti i beni comuni ed avendo soddisfatto le ragioni di credito pregresse.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 7/6/2010 a Palermo da
, nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
30/12/1977, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2010 al n.
39, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il .29 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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