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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso con ricorso depositato l'8.4.2025 da
, nato in [...] il [...], C.F. con l'avvocato Laura Ferraboschi Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Mantova il 30.5.2024 e notificato in data 11.6.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di dichiarazione della cittadinanza italiana sulle conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione della materia del contendere ha emesso la seguente sentenza
In data 1.10.2025 l'amministrazione resistente ha revocato il provvedimento impugnato.
L'interesse del ricorrente è stato spontaneamente soddisfatto dall'amministrazione resistente.
Non è necessaria una pronuncia giudiziale.
Va dichiarato il venir meno della materia del contendere.
La condotta dell'amministrazione resistente che ha revocato il provvedimento impugnato dopo l'avvio del presente giudizio, evitando in tal modo lo svolgimento di attività giudiziale, va valorizzato ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 13.11.2025
Il giudice
IA OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso con ricorso depositato l'8.4.2025 da
, nato in [...] il [...], C.F. con l'avvocato Laura Ferraboschi Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Mantova il 30.5.2024 e notificato in data 11.6.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di dichiarazione della cittadinanza italiana sulle conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione della materia del contendere ha emesso la seguente sentenza
In data 1.10.2025 l'amministrazione resistente ha revocato il provvedimento impugnato.
L'interesse del ricorrente è stato spontaneamente soddisfatto dall'amministrazione resistente.
Non è necessaria una pronuncia giudiziale.
Va dichiarato il venir meno della materia del contendere.
La condotta dell'amministrazione resistente che ha revocato il provvedimento impugnato dopo l'avvio del presente giudizio, evitando in tal modo lo svolgimento di attività giudiziale, va valorizzato ai fini dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 13.11.2025
Il giudice
IA OL