Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 922/2022 R.G., vertente TRA
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t. anche quale mandatario di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., ex art. 13 L 448/1998 e procura a rogito notaio di Tivoli rep. Persona_1 37521 racc. 5762 del 03.07.2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti,
[...]
– , dell'Avvocatura C.F._1 Email_1 dell' , giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Pt_1 [...] rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Reggio di Per_2 Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 Pt_1 appellante CONTRO
CF nato in [...] il Controparte_2 C.F._2
05.01.1976, residente in [...], in Contrada Conturella, n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Taccone, CF - fax 0966.610511 C.F._3 E_3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito Email_4 in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16 appellato E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 29.05.2020 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
proponeva opposizione a ruolo con riferimento agli avvisi di addebito n. CP_2
39420130000751169000 e n. 39420130001879002000 – aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione datori di lavoro agricoli, per gli anni dal 2010 al 2012 – deducendo la prescrizione quinquennale del credito maturata successivamente alla data di notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Costituitosi, l , in proprio e quale mandatario della eccepiva, in via Pt_1 CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per illecito frazionamento del credito, nonché
per carenza di interesse ad agire, anche alla luce del sopravvenuto art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146, conv. in L. n. 215/2021. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti afferenti la procedura di riscossione, nonché la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Sosteneva, infine, che il credito era stato tempestivamente iscritto a ruolo e gli avvisi ritualmente notificati;
in ogni caso, essendo onere dell'agente della riscossione provare l'interruzione del termine di prescrizione, nessuna responsabilità era ascrivibile all'istituto, neppure ai fini delle spese. Restava contumace l' . Controparte_3
2. La sentenza emessa dal Tribunale Con sentenza n. 1423/2022 pubblicata il 08/07/2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Dichiara la contumacia di;
Dichiara Controparte_3 il difetto di legittimazione passiva di e della Controparte_3 CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione del credito contributivo portato
[...] dagli avvisi di addebito n. 39420130000751169000 e n. 39420130001879002000; Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.245,00, oltre IVA e Pt_1 CPA se dovuti, € 43,00 per spese di c.u. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Osservava il Tribunale che, nella fattispecie in esame, ricorreva un'azione che investiva il merito della pretesa previdenziale: non si faceva questione di regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiedeva al giudice era l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, andava affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011). Di contro, alla luce del recentissimo arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) andava dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_3 Andava, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_1 quanto, come dichiarato dall' , i crediti non erano stati ceduti. Pt_1 Rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire, avendo parte ricorrente fatto istanza di sgravio/discarico rimasta inevasa dall' . Pt_1 Non poteva inoltre invocarsi l'applicabilità nell'odierno giudizio della sopravvenuta norma di cui all'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv. con modifiche dalla L. n. 215/2021, in quanto, in mancanza di elementi testuali che deponessero per la sua efficacia retroattiva, doveva ritenersi operante solo nelle cause iscritte successivamente alla sua entrata in vigore. Con riferimento alla dedotta inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D. Lgs. n. 46/1999, essa non incorreva in decadenza la parte, ove intendesse dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non erano soggette a termine di decadenza. L' aveva dato prova della notifica postale degli avvisi di addebito, mediante Pt_1 produzione di copia dell'atto e del corrispondente avviso di ricevimento della raccomandata a/r. Quanto alla prova della notifica andava evidenziato che la produzione dell'avviso di ricevimento era sufficiente, in quanto consentiva facilmente ed inequivocabilmente 3
l'identificazione dell'atto spedito atteso che sull'avviso di addebito era indicato il corrispondente numero della raccomandata a.r.. Tenuto conto che gli avvisi di addebito risultavano notificati tra il 18.04.2013 e il 26.11.2013, era evidente che alla data di deposito del ricorso (29.05.2020), in assenza di altri comprovati atti interruttivi, era già maturata la prescrizione quinquennale del credito. Pertanto, in accoglimento del ricorso, andava dichiarata la prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 39420130000751169000 e n. 39420130001879002000. Le spese di lite seguivano la soccombenza. Nulla per le spese per l'Agenzia rimasta contumace.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , che affermava la non impugnabilità Pt_1 dell'estratto ruolo, richiamato che lo stesso ricorrente una tale impugnazione aveva proposto ed era insussistente l'interesse ad agire. La sentenza era errata per non aver applicato le disposizioni contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendo il comma 4-bis, aveva previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. La norma, in mancanza di disposizioni transitorie, era immediatamente applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti.. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, in cui ha inserito il comma 4 bis), in materia di impugnazione di estratto ruolo, erano intervenute, con la sentenza n. 26283 del 19.07.2022, affermando l'immediata applicabilità della norma ai procedimenti pendenti, ragion per cui l'originario ricorso, doveva essere dichiarato inammissibile anche per carenza di interesse ad agire..
Con ordinanza del 05.10.2023, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e di . Controparte_3 Controparte_2
Costituitosi con memoria difensiva depositata il 27.01.2025, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'appello. Richiamato il disposto del comma 4 bis art. 12 D.P.R. n. 602/1973 introdotto dalla L. n. 215/2021 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 26283 del 6/09/2022, affermava che il testo della norma si riferiva alle sole ipotesi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ovvero della cartella non notificata o invalidamente notificata, laddove nella fattispecie, si controverteva di avvisi di addebito validamente notificati e di fatti estintivi successivi. L'estratto di ruolo non era stato mai considerato un “atto” impugnabile, perché esso era soltanto “un elaborato informatico formato dell'esattore, per cui, oggetto del giudizio di impugnazione erano il ruolo (atto impositivo emesso dalla amministrazione creditrice) e/o la cartella (che racchiude in sé il titolo ed il precetto) mentre l'estratto consentiva di documentare i fatti in esso rappresentati. Quando il legislatore parlava di impugnabilità diretta “del ruolo o della cartella invalidamente notificata” non poteva che fare riferimento alla impugnazione della pretesa creditoria nel merito, cioè alla impugnazione di tipo “recuperatorio” e, quindi, al diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata. 4
Ci si trovava in quella fase della riscossione che andava dalla formazione del ruolo alla definitività del credito. Infatti, l'art. 4-bis, limitava espressamente le ipotesi di impugnabilità delle cartelle in cui la notifica non è avvenuta regolarmente e, quindi, potenzialmente il credito non era divenuto definitivo. Se il legislatore avesse inteso riferirsi all'impugnazione del ruolo in ogni fase del procedimento di riscossione, ovvero anche in casi di valida notifica della cartella di pagamento, la precisazione in ordine alla “cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” sarebbe stata superflua. La portata della norma introdotta dall'art. 4-bis citato si esauriva e non si estendeva alla fase successiva, ovvero quella in cui i rimedi giurisdizionali di tipo impugnatorio/recuperatorio lasciavano spazio all'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o, più in generale, all'azione di accertamento negativo del credito. L'opposizione all'esecuzione (che non era soggetta a termine di decadenza), pur non consentendo di contestare il credito in funzione recuperatoria, permetteva di far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Inoltre, la domanda era sorretta da interesse ad agire, poiché prima di adire la competente autorità giudiziaria, era stata proposta istanza di sgravio, rimasta priva di riscontro positivo. Concludeva chiedendo: respingere l'appello proposto dall' , ritenendo ammissibile Pt_1 la domanda proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e onorari giudiziali, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei nominati procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia di , Controparte_2 costituitosi con memoria difensiva depositata il 27.01.2025. L'appello proposto dall' è fondato. Pt_1 L'art. 3 bis D.L. 146/2021 dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto 5
compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo e fra di esse non è inclusa l'istanza di sgravio.
5. Ciò posto, non è condivisibile l'interpretazione offerta dal nella memoria di CP_2 costituzione, secondo cui la norma disciplinava sole le impugnazioni di tipo “recuperatorio” e, quindi, il diritto del debitore di contestare il ruolo formato dalla pubblica amministrazione e incorporato nella cartella non ritualmente notificata, con la conseguenza che l'opposizione all'esecuzione, che non era soggetta a termine di decadenza, pur non consentendo di contestare il credito in funzione recuperatoria, permetteva di far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo. Osserva la Corte che la domanda proposta dal ricorrente non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente ha, infatti, proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, e in ciò concorda lo stesso appellato (cfr. pag. 2 memoria difensiva), non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta 6
a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Considerato che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello proposto da è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso Pt_1 proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad Controparte_2 agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 1423/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
[...] pubblicata in data 08/07/2022, così provvede:
1. Revoca la declaratoria di contumacia di . Controparte_2
2. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_2
3. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti