Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 652 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2024
PROMOSSA DA
, ammessa al PSS con delibera del 15/03/2022, con l'Avv. FULVIO Parte_1
BERRERA ed elettivamente domiciliata in VIA MONTEBELLO, 7/2 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
con l'Avv. VITTORIANO MASCIULLO ed elettivamente RT domiciliato in PIAZZA GALILEO GALILEI, 6 - BOLOGNA
-Appellato-
, con l'Avv. NICOLA STANGOLINI ed elettivamente domiciliata in GALLERIA CP
UGO BASSI, 1 – BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 512/2022, depositata il 24/02/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e il al fine di Parte_1 CP_3 RT vederne accertata e dichiarata la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043
c.c., con loro conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni fisici e morali subiti dall'attrice, nonché delle spese mediche sostenute.
In particolare parte attrice rappresentava che, il giorno 10.1.2018, verso le ore 12.45 circa, mentre passeggiava lungo Via Codivilla con direzione Via San Mamolo, “giunta all'altezza del chiosco denominato 'Codivilla 10', nell'area verde che lo circonda, poggiava il piede su un cordolo, completamente nascosto da un tappeto di foglie, e del tutto inaspettatamente uno dei mattoni del predetto rialzo si staccava facendola cadere rovinosamente a terra”; soccorsa dal personale del 118, veniva immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell' ed ivi Controparte_4 ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico.
A seguito del sinistro, parte attrice subiva lesioni fisiche di cui chiedeva il risarcimento nei confronti degli odierni convenuti, il quale ente proprietario dell'area verde e del chiosco, CP_1 quale soggetto tenuto alla manutenzione in virtù di apposita convenzione che, CP tuttavia, in tesi attorea, non aveva, comunque, comportato il totale trasferimento a quest'ultima del potere di fatto sull'area verde in cui si era verificato il sinistro, richiesta svolta sia ex art. 2051 c.c. che, in subordine, ex art. 2043 c.c., atteso che, secondo parte attrice, il cordolo in questione costituiva un pericolo occulto, non visibile, né evitabile, tale da costituire insidia o trabocchetto. Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo, in via preliminare, di accertare e CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al con conseguente sua RT estromissione dal giudizio;
nel merito, di respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate e non provate;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c., con conseguente, proporzionale, riduzione dell'eventuale risarcimento dovuto dal RT
Si costituiva, altresì, chiedendo dichiararsi che l'infortunio oggetto di causa si CP era verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attrice e/o comunque per caso fortuito, con conseguente rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto infondate;
in subordine chiedeva che venisse ridotto il danno a quanto di Giustizia, ovvero, previa applicazione del concorso di colpa dell'attrice, anche ex art. 1227 c.c., la condanna del a rimborsare - ex art. 2055 Cod. Civ. - RT alla quanto questa fosse in ipotesi tenuta a pagare alla ricorrente in eccedenza, CP rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità e/o competenza, in forza del vincolo solidale e/o dei reciproci obblighi di Legge. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda attorea per difetto di idonea prova in ordine alla dinamica ed alla concatenazione causale degli eventi.
Osservava, infatti, il primo Giudice che, come ammesso dalla stessa parte attrice, la zona dove avvenne la caduta era coperta da fogliame a differenza di altre parti dell'area oggetto della citata convenzione o comunque contigue, le quali consentivano di essere percorse ed erano anzi a ciò deputate (mentre tale non era la destinazione dell'area specifica in cui il sinistro era avvenuto che era quella di delimitazione tra due aree).
Inoltre, sempre parte attrice aveva riferito che uno dei mattoni del cordolo si era distaccato proprio nel momento in cui ella, asseritamente, vi poggiava il piede.
Quindi, già a livello di allegazione emergeva l'istantaneità e repentinità dell'evento, circostanze idonee a sussumerlo nella fattispecie del caso fortuito (imprevedibile da parte del custode/proprietario) e, quindi, ad interrompere il nesso di causalità e/o a rappresentare il sintomo di assenza di colpa, presupposti dell'invocata responsabilità dei convenuti, atteso che la rottura non era preesistente all'episodio specifico, ma ad esso contestuale e, dunque, non poteva ritenersi ex se sintomatica di carente manutenzione o inerzia da parte dei convenuti;
peraltro il chiosco, visto il periodo invernale, era chiuso, seppur temporaneamente. Inoltre andava considerato che in capo ai fruitori dei beni pubblici e demaniali grava un dovere di diligenza, che, nel caso in esame, non pareva sussistente, visto il quadro indiziario in senso contrario: passaggio assolutamente non necessitato su zona non destinata a calpestio, ma destinata a delimitare proprio per tramite del cordolo due aree, quella verde e quella pavimentata, coperta da fogliame sotto alberature, dovuto a fenomeno, prevedibile, di copiosa e frequente, se non addirittura continua caduta di foglie, in periodo invernale e richiedente, in maniera palese e visibile, particolare attenzione, in quanto per natura idonea a nascondere eventuali e prevedibili insidie, ben potendo, inoltre, il fogliame stesso rappresentate superficie ''prevedibilmente" scivolosa, tenuto anche conto che l'evento era avvenuto in pieno giorno, con condizioni di visibilità ottimali. Né la dinamica degli eventi, compresa la modalità (non irrilevante) dell'asserito appoggio del piede ed il distacco del mattone del cordolo, erano stati specificamente descritti e provati, tenuto conto che i testi indicati erano tutti sopraggiunti in loco successivamente all'evento, così come le fotografie in atti erano riferibili allo stato dei luoghi dopo l'evento, peraltro ivi rappresentato solo parzialmente, tutte circostanze che, sul piano dell'evidenza, non consentivano di ritenere provati il nesso di causa e la dinamica dei fatti, con violazione dell'onere della prova incombente in capo a parte attrice ex artt. 2051, 2043 e 2697 c.c. Da ciò il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1 l'accoglimento delle proprie domande. Si costituivano in giudizio il e , chiedendo il rigetto RT CP del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza, reiterando le conclusioni già svolte in primo grado.
Con Ordinanza del 18.10.2022, questa Corte, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 283 cpc per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dagli appellanti, atteso che i motivi di gravame non potevano dirsi, prima facie, privi di fondamento, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta dall'appellante e ritenuto, altresì, necessario disporsi
CTU ai fini dell'accertamento dei danni riportati dall'appellante in conseguenza del sinistro per cui
è causa, ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'appellante nonché CTU medico legale ed, all'esito delle stesse e degli ulteriori incombenti processuali, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante ritiene che sussistano una serie di elementi validi e concordanti che consentirebbero di ricostruire la dinamica dell'evento ricorrendo alla regola della
“preponderanza dell'evidenza” e che il Giudice di primo grado non ha in alcun modo preso in considerazione, così pregiudicando le ragioni della parte danneggiata, benchè il Giudice medesimo avesse la facoltà di affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" (Cass. 22.10.13 n. 23933). In particolare, le foto prodotte, scattate dalla teste mezz'ora dopo l'evento, Tes_1 mostravano la destinazione esclusivamente pedonale dell'area del sinistro, i mattoni staccati coperti da fogliame e l'attrice ancora riversa a terra e soccorsa dagli operatori del 118, non essendo verosimile che si possano scattare immagini durante la caduta, così come è parimenti improbabile che un teste possa descrivere “le modalità di appoggio del piede e il distacco del mattone”. Un teste, ancorchè presente, non potrà mai riferire come l'attrice abbia appoggiato il piede né come abbia ceduto il mattone, peraltro coperto dal fogliame. Inoltre, non sarebbe vero che la zona in cui il sinistro è avvenuto era quella di delimitazione di due aree, essendo vero esattamente il contrario: la Via Codvilla si biforca proprio per delimitare l'area verde pedonale, al centro della quale è collocato il chiosco di , e la biforcazione CP_3 consente agli utenti di parcheggiare i veicoli e recarsi a piedi nei giardinetti. La sola presenza del chiosco e di panchine nel giardinetto che lo circonda comprova che l'area in cui si è verificato il sinistro è esclusivamente adibita al passaggio pedonale.
Né il né hanno dimostrato la contestualità della rottura del mattone nel CP_1 CP_3 momento preciso del calpestio da parte dell'attrice. Peraltro, mattoni di cordoli/marciapiedi, per loro stessa struttura e funzionalità, sono ovviamente saldamente fissi ed ancorati al terreno, onde permettere il calpestio dell'utenza. Se al passaggio dell'attrice un mattone ha ceduto significa che il mattone stesso era già instabile. In sostanza il carattere della preesistente instabilità del mattone è dimostrata in re ipsa dal suo cedimento, appunto perché il distacco improvviso era impossibile se questo fosse stato saldamente ancorato al terreno. Sono, quindi, ravvisabili precise responsabilità sia a carico di che non ha CP_3 adempiuto all'impegno contrattualmente previsto di conservare l'area verde “nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza...”, non avendo rimosso l'abbondante fogliame depositato a terra, che ha letteralmente nascosto il cordolo, sia a carico del CP_1
che conservava l'obbligo di manutenzione delle opere cementizie (cordolo), ma che
[...] soprattutto non si è mai spogliato ed anzi ha assunto contrattualmente l'obbligo di vigilanza e controllo sull'area in questione.
Inoltre, il affermava di aver eseguito la pulizia della strada pubblica contigua ai CP_1 giardinetti ove si verificava il sinistro “il giorno stesso dell'occorso per cui è causa, ossia il 10.1.18 dalle ore 00.00 alle ore 06.00”. Ergo la P.A. aveva piena contezza dello stato dei luoghi come emerge dalle fotografie prodotte, ossia che l'area in cui si verificò il sinistro era coperta da uno spesso tappeto di foglie che nascondeva letteralmente il suolo e le opere ivi insistenti.
Riguardo, infine, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., le foto prodotte confermano che il cordolo ove si verificò il sinistro costituiva un pericolo occulto, non essendo visibile né evitabile e non essendo segnalato. In tali condizioni anche la presenza dell'illuminazione diurna non avrebbe consentito all'attrice di avvedersi del dissesto ed evitare la caduta.
Il ed avevano l'obbligo di vigilare la zona interessata e di RT CP_3 mantenere il controllo o quantomeno di apprestare apposita segnalazione nei pressi del dissesto, in modo da impedire eventuali danni a terzi. Ciò omettendo i convenuti creavano una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità tale da costituire insidia o trabocchetto. Ritiene, quindi, l'appellante, che le parti convenute non abbiano fornito la prova liberatoria del fortuito, ossia di quel fattore imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, consistente in una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa contestuale all'evento dannoso, tanto da rendere impossibile ai medesimi soggetti la rimozione, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza, della suddetta situazione di pericolo.
Invero, proprio l'evidente assenza di adeguata manutenzione della pavimentazione rendeva assolutamente prevedibile la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.
I convenuti non hanno neppure dimostrato che la caduta sia stata dovuta al comportamento negligente dell'attrice. In merito alle lesioni fisiche subite, l'attrice si riporta alla quantificazione e alle conclusioni medico legali della perizia prodotta, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado ed ivi reiterate. L'appello è parzialmente fondato. In tema di responsabilità per cose in custodia, al danneggiato è sufficiente dimostrare il danno ed il nesso di causalità, rimanendo in capo al custode la prova liberatoria per caso fortuito, essendo anche vero che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità
(Cass. n. 2660/2013). Posto, quindi, che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.”, è anche vero che “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550)” (Cass. n. 15761/2016). In tal senso si erano già espresse anche le Sezioni Unite con la Sent. del 13/1/2005 n. 564:
«In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056
c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)».
Fatte queste premesse, ed applicati i relativi principi al caso di specie, va rilevato che il primo Giudice si è limitato a valutare il comportamento della danneggiata, mentre avrebbe dovuto procedere ad un duplice accertamento: che la vittima avesse tenuto o meno una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile da parte del custode. Dalle prove acquisite agli atti emerge chiaramente che non ha fatto un Parte_1 uso anomalo, abnorme od imprevedibile del bene, limitandosi a percorrere l'area pedonale, essendo altresì provata l'intrinseca pericolosità della stessa.
Invero, dalle fotografie in atti e dalla deposizione della teste è dato evincere in Tes_1 maniera certa, sia la circostanza che l'area in cui è avvenuto il sinistro era un'area assolutamente pedonale, ove insistevano diverse panchine, sia che la stessa era interamente coperta da fogliame, tanto che il cordolo di pietre (nere) risultava appena visibile.
Inoltre - e su questa circostanza non si può in alcun modo condividere l'impostazione del primo Giudice e delle difese convenute – il fatto che uno dei mattoni abbia ceduto al passaggio di parte attrice non può essere visto come un caso fortuito. Illuminate, in proposito, è una pronuncia della Suprema Corte, che ben delinea i principi fondamentali in tema di responsabilità e di caso fortuito: “Il codice civile non dà la definizione di
“caso fortuito”: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Già un rescritto dell'imperatore , inviato ai prefetti del pretorio e Per_1 Per_2
(e tramandato dal Codex Iustiniani, Libro IV, Titolo XXIV, p. 6, De casu fortuito) sancì che Per_3 quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint (…), nullo bonae idei judicio praestantur. Il precetto passò tal quale nel diritto intermedio (casus fortuitus non est sperandus, et nemo tenetur divinare), e da questo pervenne immutato all'età delle codificazioni, ed ai codici attuali. In questi, tuttavia, fu conservato il precetto ma se ne obliò la giustificazione (il “cum praevideri non potuerint” del rescritto augusteo), probabilmente perché ritenuta dal legislatore ovvia e scontata. “Caso fortuito”, dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto). Ed al caso fortuito è equiparata la forza maggiore, ovvero l'evento che, pur prevedibile, non può essere evitato (ad esempio, un evento atmosferico). La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n.
18317 del 18/09/2015)».
Ma «una condotta imprevedibile della vittima non è necessariamente una condotta colposa, né è vero il contrario. I giudizi di “negligenza” della vittima, e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.
Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. Potremo dunque avere condotte del danneggiato prudenti e imprevedibili, prudenti e prevedibili, imprudenti ed imprevedibili, imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la colpa del custode;
la terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi può escluderla in parte. La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (Cass. Civ., Sez. III, 31/10/2017, n. 25837, Rel. Rossetti).
Ciò posto, non vi è chi non veda come la condotta della non sia stata in alcun Parte_1 modo imprevedibile, eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima o inattesa da una persona sensata, tenuto conto che la stessa si è limitata a camminare in una zona prettamente pedonale.
Il distacco del mattone del cordolo non è, quindi, un evento fortuito ma un indice della scarsa manutenzione della zona pedonale, di cui non può certo farsi carico l'attrice. Il cordolo in mattoni era posto all'interno della zona pedonale e, specificamente, nella parte in cui erano collocate le panchine, per cui non vi era alcun motivo per cui una persona non dovesse passarci sopra per raggiungere tale area, né è stato provato che esistessero cartelli o divieti in tal senso.
A ciò si aggiunga che in loco, come evincibile nelle foto prodotte ed evidenziato dallo stesso vi erano diversi blocchetti di legno, visivamente della stessa forma e misura RT dei mattoni del cordolo e posti lungo la direzione dello stesso, inoltre, come ammesso dal medesimo il cordolo stesso presentava “quelle fisiologiche irregolarità e fessurazioni che – specie in CP_1 un'area verde – è normale attendersi e cui è doveroso porre attenzione”. Infine è altrettanto pacifico che l'intera area fosse quasi totalmente ricoperta da foglie secche.
La presenza del cordolo in mattoni di tufo, di irregolarità e fessurazioni, di diversi grossi blocchi di legno, situazione già di per sé pericolosa, veniva aggrava dalla presenza di una esagerata coltre di foglie secche che occultavano i pericoli, mimetizzandoli. La destinazione pedonale dell'area rende evidente che la caduta dell'attrice – almeno in parte, come si dirà del prosieguo - non può che essere addebitata all'incuria ed all'omessa manutenzione dell'area da parte degli enti preposti: del che certamente, in RT quanto proprietario dell'area, avrebbe dovuto curare e manutenere le strutture fisse (il cordolo in mattoni di tufo) e di in quanto, come concessionaria dell'area, ne avrebbe dovuto CP curare la manutenzione ordinaria. Erra, infatti, quest'ultima, allorquando sostiene che, a proprio carico, non sussisterebbe l'obbligo di togliere dal suolo tutte le foglie cadute dagli alberi d'inverno, trattandosi di impresa ardua ed anzi impossibile, essendo la caduta del fogliame continua e copiosa. L'assunto è incondivisibile. Premesso, infatti, che le foto in atti dimostrano che la quantità di fogliame presente in loco era davvero abnorme e che, comunque, on ha fornito prova di aver mai provveduto alla CP pulizia dell'area, in ogni caso, se fosse vero quanto affermato dalla predetta convenuta, le strade di ogni città dovrebbero essere perennemente coperte di foglie per tutti i mesi autunnali ed invernali, cosa che non è, in quanto la pulizia delle strade deve essere sempre eseguita con regolarità e, se del caso, intensificata nei periodi di maggiore accumulo di materiale sulla strada. E' evidente che tenendo aperto il chiosco solo in modo temporaneo e stagionale CP
(primavera – estate), come dalla stessa dichiarato, non aveva alcun interesse a manutenere l'area nel periodo di chiusura.
Tuttavia, come dimostrato dal Comune di la predetta società aveva chiesto e CP_1 ottenuto la trasformazione dell'attività da stagionale ad annuale, circostanza espressamente richiamata nella concessione.
Quindi, quella di chiudere nel periodo invernale è una scelta gestionale del concessionario che non sospende, ovviamente, gli obblighi da questo assunti con la concessione e la convenzione, primo fra tutti la manutenzione dell'area per tutta la durata della concessione. Tutto quanto fin qui detto, tuttavia, non fa venir meno la chiara corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno. Il fatto che l'area in questione fosse quasi completamente ricoperta da fogliame secco e la parziale visibilità del cordolo in tufo ivi presente, dovevano, comunque, indurre la ad Parte_1 una particolare diligenza e cautela, proprio perché, trattandosi di un percorso sterrato, la coltre di foglie poteva comunque nascondere dei pericoli o delle insidie.
In tal senso sarebbe stato più prudente procedere lungo il viottolo pavimentato e meno coperto dal fogliame (dove sono le ruote della barella, nella foto 5), piuttosto che addentrarsi all'interno dell'aiuola completamente ricoperta dalle foglie. E' evidente che tale scelta è stata dettata dal fatto che l'attrice stava passeggiando con il proprio cane (come affermato dal legale della nel doc. 19 del proprio fascicolo e mai Parte_1 smentito in atti), tuttavia, ciò non elideva il suo dovere di prudenza e di generale accortezza: “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. Civ., SS.UU.,
Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943).
In definitiva, la responsabilità del sinistro può equitativamente attribuirsi, per il 50% all'attrice e, per il residuo 50%, alle parti convenute in solido. Riguardo alla quantificazione del danno, la CTU svolta nel presente grado ha stabilito che
, 42enne all'epoca dei fatti, riportò la frattura biossea scomposta della gamba Parte_1 sinistra, trattata chirurgicamente attraverso riduzione ed osteosintesi della tibia sinistra con chiodo endomidollare T2 bloccato mediante viti prossimali e distali.
Le predette lesioni, compatibili con la dinamica degli eventi descritta, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale per 6 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% per ulteriori 30 giorni, di inabilità temporanea parziale al 50% per successivi 30 giorni e di inabilità temporanea parziale al 25% per altri 30 giorni, con postumi complessivamente valutabili nella misura del 7% di invalidità permanente.
Le spese mediche sostenute e documentate in atti, pari complessivamente ad € 969,10, sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue alla fattispecie, mentre non sono prevedibili future spese mediche, stante l'avvenuta stabilizzazione con postumi della malattia traumatica. Di conseguenza il danno nel suo complesso è così quantificabile:
Danno biologico permanente € 8.116,47
ITT € 331,44
ITP al 75% € 1.242,90
ITP al 50% € 828,60
ITP al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 2.817,24
Spese mediche € 969,10
TOTALE GENERALE: € 11.902,81
Somma che va ridotta del 50%, stante l'accertato concorso di colpa, per un totale definitivo di € 5.951,40. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, mancando qualsiasi prova – ed in realtà anche qualsivoglia allegazione – al riguardo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra liquidata, devalutata all'epoca del fatto, sono dovuti la rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro a quello della pubblicazione della presente Sentenza, e gli interessi nella misura legale per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 1712/1995. Sulla somma così calcolata (comprensiva dell'equivalente monetario del danno rivalutato ad oggi e del danno da ritardo), sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sino al saldo, in forza del principio secondo il quale i debiti di valore, quando sono accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta. Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese processuali di entrambe i gradi vanno compensate nella stessa misura dell'accertato concorso di colpa, ponendo il residuo 50% a carico delle parti appellate, in solido. Ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, con il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Analogamente, le spese relative alla CTU sono poste per il 50% a carico di parte attrice e per il residuo a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
AL PSS CON DELIBERA DEL 15/03/2022 nei confronti di
[...] CP_1
e , avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 512/2022, così
[...] CP dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accertata la concorsuale e paritaria responsabilità delle parti in causa nella determinazione del sinistro per cui è giudizio, dichiara tenute e condanna e RT
, in solido, al pagamento, in favore di , della CP Parte_1 somma di € 5.951,40, devalutata all'epoca del fatto, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quello della pubblicazione della presente Sentenza ed interessi legali per lo stesso periodo, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così calcolata, sono dovuti gli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione fino al saldo.
B) Condanna e , in solido, al pagamento, in favore di RT CP
, del 50% delle spese di entrambe i gradi del giudizio, che Parte_1 liquida, già effettuata la compensazione, quanto al primo grado, in € 2.500 e, quanto al presente grado, in € 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. C) Visto l'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, dispone che il pagamento delle spese processuali liquidate a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio sia eseguito a favore dello
Stato.
D) Le spese di CTU sono definitivamente poste per il 50% a carico di parte attrice e per il residuo a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Bologna il 15.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei