Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/04/2026, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10578 del 2024, proposto da IA LE Modafferi, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mim, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per Gli Ord Scolastici, La V, Mim, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ufficio V, Dott. Fabrizio Manca, Dott.Ssa Giulia Vinciguerra, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. del provvedimento n. 31266 del 15.7.2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite cui la parte pubblica, nel concludere il procedimento amministrativo, prevede il diniego al riconoscimento del titolo estero conseguito in Romania dalla odierna parte ricorrente per le classi di concorso di proprio interesse;
2. nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ivi compreso ove occorra il preavviso di rigetto e qualunque altro atto facente parte del medesimo procedimento anche dal protocollo non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
Con dichiarazione del 17 marzo 2026 la ricorrente ha evidenziato che nelle more è sopravvenuto il decreto n. 1630/2025, già depositato in data 26/06/2025, mediante cui l’amministrazione ha riconosciuto parzialmente il bene della vita anelato dalla ricorrente ed oggetto di giudizio.
Inoltre, deduce sempre la ricorrente, il predetto decreto sopravvenuto, riconoscendo il titolo estero conseguito in Romania dalla odierna parte ricorrente solo per una delle classi di concorso di proprio interesse, come si può evincere da quanto riportato nello stesso, annulla e sostituisce il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo. Tale nuovo decreto non è stato impugnato dalla parte ricorrente né con ricorso autonomo e né con motivi aggiunti, e pertanto, non è più possibile caducare il decreto originario, poiché questo è già stato annullato dall’amministrazione con l’emanazione del nuovo decreto.
Per le ragioni che precedono la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ritiene di dover prendere atto della menzionata dichiarazione, considerando anche l’assenza di deduzioni in senso contrario delle altre parti del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR OL, Presidente FF
IO TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | IA AR OL |
IL SEGRETARIO