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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11303 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
IA IO Presidente
EL di LI IU
Corrado Bile IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Alvaro C.F.: C.F._1
, nei confronti della Questura di Roma – rappresentata ex lege dall'Avvocatura C.F._2
Generale dello Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 4/03/2025 l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 16/07/2024 e notificato il 26/02/2025 con cui la Questura di Roma ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Questura, nell'emettere il diniego, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa, dei legami familiari e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando disporsi il rinvio dell'udienza “non avendo ricevuto alcuna CP_1 informazione da parte dell'Amministrazione competente” e, in subordine, il rigetto del ricorso.
In diritto
Il ricorso è fondato. Il Collegio, tenuto anche conto di quanto emerge dalla documentazione depositata, ritiene che non possa essere accolta la richiesta di rinvio e che debba procedersi ad una definizione della controversia nel merito.
In via preliminare, si osserva che circa la situazione presente nel Paese di origine, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente, che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile (cfr., ACLED, strumento Explorer, Political Violence, periodi a confronto: 01/01/2023 – 31/12/2023; 01/01/2024 – 31/12/2024; 01/01/2025 – 31/03/2025, Nigeria –
Edo State, https://acleddata.com/explorer/; Nigeria Watch, Edo State, periodi a confronto: 01/01/2023
– 31/12/2023; 01/01/2024 – 31/12/2024; 01/01/2025 – 31/03/2025, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList) si mantengono su livelli contenuti e nettamente inferiori rispetto a quelli riscontrabili in alcune aree del nord del Paese.
Le informazioni consultate riportano principalmente eventi di natura criminale, come scontri tra organizzazioni cultiste, rapimenti mirati e azioni di vigilantismo (cfr., BBC News, 'How I survived
Nigeria attack that killed my 16 friends', 4 aprile 2025, https://www.bbc.co.uk/news/articles/cgrgwxxw2kro; CG , CrisisWatch Controparte_2
2025 – March Trends and April Alerts – Africa, aprile 2025, https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/crisiswatch/crisiswatch-march-2025-africa.pdf, p. 18)
EUAA - European Union Agency for Asylum, Nigeria - Country Focus, luglio 2024, pp. 48-51, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus. pdf;
(Germania), Briefing Notes (KW12/2025), Controparte_3
17 marzo 2025 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/ briefingnotes-kw12-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2, p. 6)
Il Collegio ha, infine, consultato ulteriori fonti, compresi i principali e più autorevoli report sulla
Nigeria pubblicati nell'ultimo periodo (CG - International Crisis Group, CrisisWatch Database –
Nigeria, HRW - Human Rights Watch, World Report 2025 - Nigeria, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120043.html; for Migration and Controparte_3
Refugees (Germani), Briefing Notes Summary, 31 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120386/NGA_July-December2024_en.pdf; EUAA - European
Union Agency for Asylum, Nigeria - Country Focus, luglio 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus. pdf;
The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 aprile 2024, Controparte_4 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; Freedom in the World 2024 - CP_5 Nigeria, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; USDOS - US Department of State,
2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html) e non ha rinvenuto ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'analisi sulla situazione della sicurezza nell'Edo State.
Il Collegio ritiene pertanto che, dalle informazioni consultate relativamente alla zona di provenienza del ricorrente, Edo State in Nigeria, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona nell'ipotesi di rimpatrio.
Ciò detto, il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di magazziniere presso l'azienda GESTIONE
LOGISTICA DEPOSITI SRL, con sede a Roma, con relativo contratto a tempo indeterminato, comunicazione UniLav e copia delle buste paga.
Inoltre, ha depositato copia di un contratto di locazione abitativa relativo ad un immobile sito nel
Comune di Tivoli Terme, Tutti insieme al nucleo familiare composto dalla moglie e da un figlio minore.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una soluzione abitativa e la presenza dei familiari conviventi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Vengono, infatti in evidenza anche i diritti garantiti dall'art. 8 della Cedu poiché il rimpatrio comporterebbe una disgregazione del nucleo famigliare stabilmente convivente sul territorio italiano e un grave pregiudizio per la prole.
Ciò anche alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
La giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; c. Per_1
Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC]) (cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Deve pertanto essere riconosciuta alla parte ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 32, comma
3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del d.lgs. 286/98, con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], CF: Parte_1
, il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al C.F._1
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d. l. 130/2020.
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2025
La Presidente
IA IO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
IA IO Presidente
EL di LI IU
Corrado Bile IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...] il [...], CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Alvaro C.F.: C.F._1
, nei confronti della Questura di Roma – rappresentata ex lege dall'Avvocatura C.F._2
Generale dello Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 4/03/2025 l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del 16/07/2024 e notificato il 26/02/2025 con cui la Questura di Roma ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Questura, nell'emettere il diniego, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa, dei legami familiari e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando disporsi il rinvio dell'udienza “non avendo ricevuto alcuna CP_1 informazione da parte dell'Amministrazione competente” e, in subordine, il rigetto del ricorso.
In diritto
Il ricorso è fondato. Il Collegio, tenuto anche conto di quanto emerge dalla documentazione depositata, ritiene che non possa essere accolta la richiesta di rinvio e che debba procedersi ad una definizione della controversia nel merito.
In via preliminare, si osserva che circa la situazione presente nel Paese di origine, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente, che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile (cfr., ACLED, strumento Explorer, Political Violence, periodi a confronto: 01/01/2023 – 31/12/2023; 01/01/2024 – 31/12/2024; 01/01/2025 – 31/03/2025, Nigeria –
Edo State, https://acleddata.com/explorer/; Nigeria Watch, Edo State, periodi a confronto: 01/01/2023
– 31/12/2023; 01/01/2024 – 31/12/2024; 01/01/2025 – 31/03/2025, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList) si mantengono su livelli contenuti e nettamente inferiori rispetto a quelli riscontrabili in alcune aree del nord del Paese.
Le informazioni consultate riportano principalmente eventi di natura criminale, come scontri tra organizzazioni cultiste, rapimenti mirati e azioni di vigilantismo (cfr., BBC News, 'How I survived
Nigeria attack that killed my 16 friends', 4 aprile 2025, https://www.bbc.co.uk/news/articles/cgrgwxxw2kro; CG , CrisisWatch Controparte_2
2025 – March Trends and April Alerts – Africa, aprile 2025, https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/crisiswatch/crisiswatch-march-2025-africa.pdf, p. 18)
EUAA - European Union Agency for Asylum, Nigeria - Country Focus, luglio 2024, pp. 48-51, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus. pdf;
(Germania), Briefing Notes (KW12/2025), Controparte_3
17 marzo 2025 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2025/ briefingnotes-kw12-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2, p. 6)
Il Collegio ha, infine, consultato ulteriori fonti, compresi i principali e più autorevoli report sulla
Nigeria pubblicati nell'ultimo periodo (CG - International Crisis Group, CrisisWatch Database –
Nigeria, HRW - Human Rights Watch, World Report 2025 - Nigeria, 16 gennaio 2025, https://www.ecoi.net/en/document/2120043.html; for Migration and Controparte_3
Refugees (Germani), Briefing Notes Summary, 31 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120386/NGA_July-December2024_en.pdf; EUAA - European
Union Agency for Asylum, Nigeria - Country Focus, luglio 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus. pdf;
The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 aprile 2024, Controparte_4 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; Freedom in the World 2024 - CP_5 Nigeria, 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; USDOS - US Department of State,
2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 23 aprile 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html) e non ha rinvenuto ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'analisi sulla situazione della sicurezza nell'Edo State.
Il Collegio ritiene pertanto che, dalle informazioni consultate relativamente alla zona di provenienza del ricorrente, Edo State in Nigeria, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona nell'ipotesi di rimpatrio.
Ciò detto, il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di magazziniere presso l'azienda GESTIONE
LOGISTICA DEPOSITI SRL, con sede a Roma, con relativo contratto a tempo indeterminato, comunicazione UniLav e copia delle buste paga.
Inoltre, ha depositato copia di un contratto di locazione abitativa relativo ad un immobile sito nel
Comune di Tivoli Terme, Tutti insieme al nucleo familiare composto dalla moglie e da un figlio minore.
Il considerevole tempo trascorso sul territorio nazionale, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una soluzione abitativa e la presenza dei familiari conviventi costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Vengono, infatti in evidenza anche i diritti garantiti dall'art. 8 della Cedu poiché il rimpatrio comporterebbe una disgregazione del nucleo famigliare stabilmente convivente sul territorio italiano e un grave pregiudizio per la prole.
Ciò anche alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone
“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
La giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; c. Per_1
Svizzera,), nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC]) (cfr. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ).
Deve pertanto essere riconosciuta alla parte ricorrente la protezione speciale di cui all'art. 32, comma
3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del d.lgs. 286/98, con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
-il Tribunale riconosce a nato in [...] il [...], CF: Parte_1
, il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al C.F._1
Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/08 come modificato dal d. l. 130/2020.
- Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.100,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2025
La Presidente
IA IO