Art. 3.
I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria.
I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria.