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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/04/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
l'11/05/1981, e
(C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(BG) il 30/06/1980, entrambi con il proc. dom. avv. MAINO' PAOLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/12/2016 a Presezzo (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Ponte San Pietro il 15/07/2020). Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come parzialmente modificate nella nota depositata in data 10/07/2025, ove quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare (v. nota depositata).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto diretto della minore viene omesso in quanto non necessario ex art. 473- bis.4 c.p.c.
Il Tribunale osserva, poi, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni di seguito riportate: Parte_2
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento e residenza presso l'abitazione della madre: i genitori si occuperanno della sua cura, educazione ed istruzione di comune accordo, in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa,
2 concordando gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che la minore trascorrerà non accompagnata dai genitori, le cure mediche straordinarie, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) rilascerà a la casa coniugale, con tutti i mobili e Parte_1 Parte_2 gli arredi ivi presenti (ad eccezione di quelli che la moglie potrà asportare previo accordo col marito) che si intenderanno quindi di sua esclusiva proprietà, non appena reperirà una nuova abitazione dove si trasferirà con la figlia e, Per_1 comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione. è in ogni caso autorizzata a lasciare, insieme alla figlia Parte_1
, la casa coniugale a far data dal deposito del presente ricorso, facendosi Per_1 carico di tutti gli oneri relativi alla nuova abitazione che reperirà, senza alcun obbligo di contribuzione in capo a Nell'ambito della definizione Parte_2 dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali conseguenti alla separazione personale, si obbliga ad acquistare la quota di proprietà del 50% Parte_2 di della casa coniugale sita a Presezzo (Bergamo), via Leonardo da Parte_1
Vinci n. 15, lettera D, interno 1, contraddistinta al NCEU del predetto Comune come segue: Fg. 4, mapp. 156 subb 705 e 711 per il corrispettivo complessivo di
Euro 112.500,00.= (già al netto dei costi e delle spese di estinzione del mutuo fondiario); la coniuge si obbliga, a sua volta, alla vendita di quel bene per la quota del 50% di sua proprietà. L'atto notarile di compravendita dell'immobile, le cui spese e imposte saranno interamente a carico dell'acquirente, verrà stipulato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza di separazione dei coniugi, fatto salvo l'eventuale ritardo dovuto ai tempi necessari all'erogazione del mutuo fondiario che il coniuge domanderà per finanziare l'acquisto. Il trasferimento della proprietà dell'immobile è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare ed alla definizione dei rapporti tra coniugi. Per tale ragione l'operazione di cui sopra godrà dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987. Avendo sottoscritto, in 18 aprile 2025, contratto preliminare di acquisto di un Parte_1 immobile dove si trasferirà, secondo le intese, con la figlia e dovendo Per_1 stipulare il relativo rogito entro e non oltre il 15 ottobre 2025, si Parte_2
3 impegna ad acquistare la quota del 50% della casa coniugale per il corrispettivo sopra indicato entro il termine del 10 ottobre 2025, con eventuale rinuncia – ove la sentenza di separazione non fosse ancora stata depositata – alle sopra citate agevolazioni.
4) ha versato a in data 14 giugno 2025, la somma di Parte_2 Parte_1
Euro 40.000,00.=, in un'unica soluzione, ai fini della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dallo scioglimento della comunione le parti, quale rimborso della quota di sua competenza delle spese sostenute dai coniugi con le risorse della comunione per l'acquisto dei mobili della casa coniugale e di altri beni (anche di valore) la cui proprietà viene definitivamente trasferita al
Parte_2
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà fare visita alla figlia e tenerla con sé, quando lo desideri, previo avviso e accordo con la madre, e comunque: - a fine settimana alternati: a partire dal venerdì alle ore 19.00, quando la preleverà dalla casa della madre, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà, nel periodo scolastico, alla scuola materna ovvero presso la madre. - un pernotto alla settimana in concomitanza dei due giorni nei quali dovrà recarsi a Milano per l'intera giornata lavorativa. In quei Parte_1 giorni il padre preleverà la bambina dall'abitazione materna alle ore 7.30, dove la ricondurrà alle ore 20.30 di giorno successivo, dopo averla fatta cenare;
- il giorno nella quale dovrà recarsi a Milano per svolgere la propria Parte_1 attività lavorativa in orario ridotto, il padre la preleverà dalla casa materna alle ore 7.30 e la madre potrà ritirarla, a seconda del suo rientro dal lavoro e di dove si troverà la figlia, presso la scuola materna, l'abitazione del padre o dei nonni paterni. Inoltre: - durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre e la madre, con alternanza annuale, il giorno di Natale e di Santo ST (deve intendersi un giorno con il padre e uno con la madre). E che le altre vacanze natalizie saranno suddivise in modo paritario tra i due genitori, sempre con alternanza annuale;
- allo stesso modo, i due genitori alterneranno, di anno in anno, tra loro il giorno dell'Immacolata e tutte le festività infrasettimanali (da intendersi quelle che cadono nei giorni infrasettimanali); - nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
le altre vacanze pasquali saranno
4 suddivise in modo paritario tra i due genitori, sempre con alternanza annuale;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio, con obbligo di comunicare all'altro genitore dove e con chi passeranno quel periodo;
- in ogni caso in cui un genitore pernotti fuori dalla propria abitazione la minore dovrà comunicare all'altro preventivamente il luogo in cui la bambina si recherà e le persone con cui soggiornerà; - i genitori potranno avere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno;
mentre la minore trascorrerà parte della giornata con il padre e parte con la madre il giorno del loro compleanno (salvo accordo di condivisione della festa da parte dei genitori); - obbligo del genitore con il quale la minore si trova di garantire almeno un colloquio telefonico al giorno con l'altro. Inoltre, il genitore con cui si troverà la figlia dovrà farsi carico di garantire un contatto telefonico quotidiano con l'altro.
6) verserà a a decorrere dalla sua uscita dalla casa Parte_2 Parte_1 coniugale, la somma di Euro 250,00.= mensili, da corrispondere entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
il predetto contributo al Per_1 mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia sarà economicamente autonoma e indipendente.
7) Ciascun genitore - preso atto che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per la figlia, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché
5 prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad Euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i
7 genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8) L'assegno unico relativo alla figlia, e/o qualsivoglia analoga misura economica sostitutiva e/o integrativa di detta misura assistenziale, sarà interamente percepito da Parte_1
9) dà atto che l'autovettura Nissan Micra, targata FP963RC, Parte_2 intestata a è di proprietà esclusiva della moglie nonostante sia stata Parte_1 acquistata in regime di comunione dei beni.
10) Le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio della minore, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale.
11) Le parti precisano che, al momento del deposito delle presenti note, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi precedenti, ogni aspetto di carattere economico/patrimoniale pendente fra le stesse è già stato interamente regolato e, pertanto, nulla hanno a che ulteriormente pretendere l'una dall'altra, per qualunque titolo, ragione e/o causa, anche di natura restitutoria, eccezion fatta delle pattuizioni qui contenute.
12) Le spese legali del procedimento saranno a carico delle parti in pari quota, col vincolo della solidarietà”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Presezzo (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 02/04/2025, da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
l'11/05/1981, e
(C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(BG) il 30/06/1980, entrambi con il proc. dom. avv. MAINO' PAOLA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/12/2016 a Presezzo (BG), in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. a Ponte San Pietro il 15/07/2020). Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
15/07/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come parzialmente modificate nella nota depositata in data 10/07/2025, ove quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare (v. nota depositata).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto diretto della minore viene omesso in quanto non necessario ex art. 473- bis.4 c.p.c.
Il Tribunale osserva, poi, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni di seguito riportate: Parte_2
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento e residenza presso l'abitazione della madre: i genitori si occuperanno della sua cura, educazione ed istruzione di comune accordo, in considerazione delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa,
2 concordando gli indirizzi educativi, il percorso scolastico, le attività sportive, le attività ludiche, le vacanze, comprese quelle che la minore trascorrerà non accompagnata dai genitori, le cure mediche straordinarie, e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) rilascerà a la casa coniugale, con tutti i mobili e Parte_1 Parte_2 gli arredi ivi presenti (ad eccezione di quelli che la moglie potrà asportare previo accordo col marito) che si intenderanno quindi di sua esclusiva proprietà, non appena reperirà una nuova abitazione dove si trasferirà con la figlia e, Per_1 comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della sentenza di separazione. è in ogni caso autorizzata a lasciare, insieme alla figlia Parte_1
, la casa coniugale a far data dal deposito del presente ricorso, facendosi Per_1 carico di tutti gli oneri relativi alla nuova abitazione che reperirà, senza alcun obbligo di contribuzione in capo a Nell'ambito della definizione Parte_2 dei rispettivi rapporti economici e patrimoniali conseguenti alla separazione personale, si obbliga ad acquistare la quota di proprietà del 50% Parte_2 di della casa coniugale sita a Presezzo (Bergamo), via Leonardo da Parte_1
Vinci n. 15, lettera D, interno 1, contraddistinta al NCEU del predetto Comune come segue: Fg. 4, mapp. 156 subb 705 e 711 per il corrispettivo complessivo di
Euro 112.500,00.= (già al netto dei costi e delle spese di estinzione del mutuo fondiario); la coniuge si obbliga, a sua volta, alla vendita di quel bene per la quota del 50% di sua proprietà. L'atto notarile di compravendita dell'immobile, le cui spese e imposte saranno interamente a carico dell'acquirente, verrà stipulato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza di separazione dei coniugi, fatto salvo l'eventuale ritardo dovuto ai tempi necessari all'erogazione del mutuo fondiario che il coniuge domanderà per finanziare l'acquisto. Il trasferimento della proprietà dell'immobile è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare ed alla definizione dei rapporti tra coniugi. Per tale ragione l'operazione di cui sopra godrà dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987. Avendo sottoscritto, in 18 aprile 2025, contratto preliminare di acquisto di un Parte_1 immobile dove si trasferirà, secondo le intese, con la figlia e dovendo Per_1 stipulare il relativo rogito entro e non oltre il 15 ottobre 2025, si Parte_2
3 impegna ad acquistare la quota del 50% della casa coniugale per il corrispettivo sopra indicato entro il termine del 10 ottobre 2025, con eventuale rinuncia – ove la sentenza di separazione non fosse ancora stata depositata – alle sopra citate agevolazioni.
4) ha versato a in data 14 giugno 2025, la somma di Parte_2 Parte_1
Euro 40.000,00.=, in un'unica soluzione, ai fini della regolamentazione dei rapporti economici derivanti dallo scioglimento della comunione le parti, quale rimborso della quota di sua competenza delle spese sostenute dai coniugi con le risorse della comunione per l'acquisto dei mobili della casa coniugale e di altri beni (anche di valore) la cui proprietà viene definitivamente trasferita al
Parte_2
5) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà fare visita alla figlia e tenerla con sé, quando lo desideri, previo avviso e accordo con la madre, e comunque: - a fine settimana alternati: a partire dal venerdì alle ore 19.00, quando la preleverà dalla casa della madre, sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà, nel periodo scolastico, alla scuola materna ovvero presso la madre. - un pernotto alla settimana in concomitanza dei due giorni nei quali dovrà recarsi a Milano per l'intera giornata lavorativa. In quei Parte_1 giorni il padre preleverà la bambina dall'abitazione materna alle ore 7.30, dove la ricondurrà alle ore 20.30 di giorno successivo, dopo averla fatta cenare;
- il giorno nella quale dovrà recarsi a Milano per svolgere la propria Parte_1 attività lavorativa in orario ridotto, il padre la preleverà dalla casa materna alle ore 7.30 e la madre potrà ritirarla, a seconda del suo rientro dal lavoro e di dove si troverà la figlia, presso la scuola materna, l'abitazione del padre o dei nonni paterni. Inoltre: - durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà con il padre e la madre, con alternanza annuale, il giorno di Natale e di Santo ST (deve intendersi un giorno con il padre e uno con la madre). E che le altre vacanze natalizie saranno suddivise in modo paritario tra i due genitori, sempre con alternanza annuale;
- allo stesso modo, i due genitori alterneranno, di anno in anno, tra loro il giorno dell'Immacolata e tutte le festività infrasettimanali (da intendersi quelle che cadono nei giorni infrasettimanali); - nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e viceversa;
le altre vacanze pasquali saranno
4 suddivise in modo paritario tra i due genitori, sempre con alternanza annuale;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio, con obbligo di comunicare all'altro genitore dove e con chi passeranno quel periodo;
- in ogni caso in cui un genitore pernotti fuori dalla propria abitazione la minore dovrà comunicare all'altro preventivamente il luogo in cui la bambina si recherà e le persone con cui soggiornerà; - i genitori potranno avere con sé la figlia il giorno del proprio compleanno;
mentre la minore trascorrerà parte della giornata con il padre e parte con la madre il giorno del loro compleanno (salvo accordo di condivisione della festa da parte dei genitori); - obbligo del genitore con il quale la minore si trova di garantire almeno un colloquio telefonico al giorno con l'altro. Inoltre, il genitore con cui si troverà la figlia dovrà farsi carico di garantire un contatto telefonico quotidiano con l'altro.
6) verserà a a decorrere dalla sua uscita dalla casa Parte_2 Parte_1 coniugale, la somma di Euro 250,00.= mensili, da corrispondere entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
il predetto contributo al Per_1 mantenimento verrà versato alla madre sino a che la figlia sarà economicamente autonoma e indipendente.
7) Ciascun genitore - preso atto che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per la figlia, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché
5 prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad Euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
6 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i
7 genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8) L'assegno unico relativo alla figlia, e/o qualsivoglia analoga misura economica sostitutiva e/o integrativa di detta misura assistenziale, sarà interamente percepito da Parte_1
9) dà atto che l'autovettura Nissan Micra, targata FP963RC, Parte_2 intestata a è di proprietà esclusiva della moglie nonostante sia stata Parte_1 acquistata in regime di comunione dei beni.
10) Le parti esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documento di identità valido per l'espatrio della minore, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale.
11) Le parti precisano che, al momento del deposito delle presenti note, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi precedenti, ogni aspetto di carattere economico/patrimoniale pendente fra le stesse è già stato interamente regolato e, pertanto, nulla hanno a che ulteriormente pretendere l'una dall'altra, per qualunque titolo, ragione e/o causa, anche di natura restitutoria, eccezion fatta delle pattuizioni qui contenute.
12) Le spese legali del procedimento saranno a carico delle parti in pari quota, col vincolo della solidarietà”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Presezzo (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2016, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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