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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/2002, luogo di nascita Santa Cruz Do Rio Pardo - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]– Nova Ourinhos, 228 Ourinhos SP Brasile Numer_1
19907-470;
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 luogo di nascita Taguai - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_2
, residente in [...], 70 Taquarituba SP Brasile 18740- C.F._3
113;
(C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._4
31/07/1979, luogo di nascita Piraju - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_3
, residente in [...], 110 Taguaí SP Brasile 18890-005; C.F._5
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._6 luogo di nascita Taquarituba - (SP) - Brasile, documento di identità: 33.563.299-3 CPF:
, residente in [...]– Jardim Ermida II, 800, Casa 127 C.F._7
Jundiaí SP Brasile 13212-210;
(C.F. , nato in [...] il Parte_5 C.F._8
30/12/1998, luogo di nascita Taguai - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_4
, residente in [...], 170 Taquarituba SP Brasile 18740- NumeroDiCar_5
113; (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_6 C.F._9 di nascita Piraju - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: , NumeroDiC_6 NumeroDiCar_7 residente in [...], 160 Taguaí SP Brasile 18890-053;
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_7 C.F._10 luogo di nascita Marilia - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_8
, residente in [...]rio das pedras,2255, Bloco 32 apto 203 Piracicaba SP C.F._11
Brasile 13425-380;
(C.F. ), nata in [...] il [...], luogo di Parte_8 C.F._12 nascita Fartura - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]Numer_1
Brandimarte - Nova Ourinhos, 228 Ourinhos SP Brasile 19907-470;
(C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_9 C.F._13 di nascita Piraju - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]Numer_2
Gobbo - Centro, 261 Taguaí SP Brasile 18890-047, in proprio e unitamente alla signora
[...] nata in [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_10 genitoriale del loro filgio minore:
(C.F. ) minorenne, nato il [...], Parte_11 C.F._14 luogo di nascita Fartura - (SP) - Brasile, documento di identità e Firmato Da: Controparte_1
CPF: , , residente in [...]53, C.F._15 C.F._16
Taguaí, SP, CEP 18890095; rappresentati e difesi dall'avv. e dall'avv. CARIDI GIOVANNI, Controparte_1 come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] il [...] Persona_1 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nato in [...] il Persona_1 Persona_2 signor in data 24.06.1907 (all. 004), sposatosi in data 26.11.1931 con la Persona_3 sig.ra (all. 005), a sua volta padre di: A) Persona_4 Parte_12 nato in [...] il [...] (all. 006), sposatosi in Brasile in data 06.06.1970 con la signora
(all. 007), a sua volta padre di: • Controparte_3 Parte_8
(ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 008). Dall'unione tra la sig.ra Parte_8
e il sig. è nato in [...]: ➢
[...] Controparte_4 Parte_1
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 009). •
[...] Parte_13
nata in [...] il [...] (all. 010), sposatasi in Brasile in data 19.05.1990 con
[...] il sig. (all. 011), assumendo il nome di Controparte_5 Parte_14
, a sua volta madre di: ➢ (ricorrente), nata in
[...] Pt_7 Parte_7
Brasile il 04.08.1991 (all. 012), sposatasi in Brasile in data 13.12.2021 con il sig.
[...]
(all. 013). • nata in [...] il [...] Controparte_6 Controparte_7
(all. 014), sposatasi in Brasile in data 01.11.2006 con il sig. (all. 015), Persona_5
assumendo il nome di , a sua volta madre di: Controparte_8 [...]
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 016);➢ Persona_6 Pt_2
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 017) B) Parte_2 Parte_15
nato in [...] il [...] (all. 018), sposatosi in Brasile in data 24.09.1977 con
[...] la sig.ra (all. 019), a sua volta padre di: • Parte_16 [...]
(ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 020), sposatasi in Brasile in Parte_3 data 11.06.2011 con il sig. (all. 021), assumendo il nome di Persona_7
; • (ricorrente), nato Parte_3 Persona_8 in Brasile il 14.07.1983 (all. 022), sposatosi in Brasile in data 16.07.2021 con la sig.ra
(all. 023). C) nato in [...] il [...] Controparte_9 Parte_17
(all. 024), sposatosi in Brasile in data 10.05.1980 con la sig.ra Controparte_10
(all. 025), a sua volta padre di: • (ricorrente), nata in
[...] Parte_4
Brasile il 14.06.1982 (all. 026), sposatasi in Brasile in data 28.05.2011 con il sig. Per_9 [...] rente), nato in [...] il [...] (all.
[...] Parte_9
028), sposatosi in Brasile in data 17.04.2010 con la sig.ra Persona_10
(all. 029), successivamente divorziatosi in data 28.01.2021 e a sua volta padre di: ➢
[...]
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 030).” Persona_11
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,4,6,8,9,10,12,14,16,17,18,20,22,24,26,28,30)
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. 33).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 371/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in € 1453,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
09/01/2002, luogo di nascita Santa Cruz Do Rio Pardo - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]– Nova Ourinhos, 228 Ourinhos SP Brasile Numer_1
19907-470;
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 luogo di nascita Taguai - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_2
, residente in [...], 70 Taquarituba SP Brasile 18740- C.F._3
113;
(C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._4
31/07/1979, luogo di nascita Piraju - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_3
, residente in [...], 110 Taguaí SP Brasile 18890-005; C.F._5
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_4 C.F._6 luogo di nascita Taquarituba - (SP) - Brasile, documento di identità: 33.563.299-3 CPF:
, residente in [...]– Jardim Ermida II, 800, Casa 127 C.F._7
Jundiaí SP Brasile 13212-210;
(C.F. , nato in [...] il Parte_5 C.F._8
30/12/1998, luogo di nascita Taguai - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_4
, residente in [...], 170 Taquarituba SP Brasile 18740- NumeroDiCar_5
113; (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_6 C.F._9 di nascita Piraju - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: , NumeroDiC_6 NumeroDiCar_7 residente in [...], 160 Taguaí SP Brasile 18890-053;
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_7 C.F._10 luogo di nascita Marilia - (SP) - Brasile, documento di identità: CPF: NumeroDiC_8
, residente in [...]rio das pedras,2255, Bloco 32 apto 203 Piracicaba SP C.F._11
Brasile 13425-380;
(C.F. ), nata in [...] il [...], luogo di Parte_8 C.F._12 nascita Fartura - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]Numer_1
Brandimarte - Nova Ourinhos, 228 Ourinhos SP Brasile 19907-470;
(C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_9 C.F._13 di nascita Piraju - (SP) - Brasile, numero di passaporto residente in [...]Numer_2
Gobbo - Centro, 261 Taguaí SP Brasile 18890-047, in proprio e unitamente alla signora
[...] nata in [...] il [...], nella qualità di genitori esercenti la potestà Parte_10 genitoriale del loro filgio minore:
(C.F. ) minorenne, nato il [...], Parte_11 C.F._14 luogo di nascita Fartura - (SP) - Brasile, documento di identità e Firmato Da: Controparte_1
CPF: , , residente in [...]53, C.F._15 C.F._16
Taguaí, SP, CEP 18890095; rappresentati e difesi dall'avv. e dall'avv. CARIDI GIOVANNI, Controparte_1 come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato a [...] il [...] Persona_1 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nato in [...] il Persona_1 Persona_2 signor in data 24.06.1907 (all. 004), sposatosi in data 26.11.1931 con la Persona_3 sig.ra (all. 005), a sua volta padre di: A) Persona_4 Parte_12 nato in [...] il [...] (all. 006), sposatosi in Brasile in data 06.06.1970 con la signora
(all. 007), a sua volta padre di: • Controparte_3 Parte_8
(ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 008). Dall'unione tra la sig.ra Parte_8
e il sig. è nato in [...]: ➢
[...] Controparte_4 Parte_1
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 009). •
[...] Parte_13
nata in [...] il [...] (all. 010), sposatasi in Brasile in data 19.05.1990 con
[...] il sig. (all. 011), assumendo il nome di Controparte_5 Parte_14
, a sua volta madre di: ➢ (ricorrente), nata in
[...] Pt_7 Parte_7
Brasile il 04.08.1991 (all. 012), sposatasi in Brasile in data 13.12.2021 con il sig.
[...]
(all. 013). • nata in [...] il [...] Controparte_6 Controparte_7
(all. 014), sposatasi in Brasile in data 01.11.2006 con il sig. (all. 015), Persona_5
assumendo il nome di , a sua volta madre di: Controparte_8 [...]
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 016);➢ Persona_6 Pt_2
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 017) B) Parte_2 Parte_15
nato in [...] il [...] (all. 018), sposatosi in Brasile in data 24.09.1977 con
[...] la sig.ra (all. 019), a sua volta padre di: • Parte_16 [...]
(ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 020), sposatasi in Brasile in Parte_3 data 11.06.2011 con il sig. (all. 021), assumendo il nome di Persona_7
; • (ricorrente), nato Parte_3 Persona_8 in Brasile il 14.07.1983 (all. 022), sposatosi in Brasile in data 16.07.2021 con la sig.ra
(all. 023). C) nato in [...] il [...] Controparte_9 Parte_17
(all. 024), sposatosi in Brasile in data 10.05.1980 con la sig.ra Controparte_10
(all. 025), a sua volta padre di: • (ricorrente), nata in
[...] Parte_4
Brasile il 14.06.1982 (all. 026), sposatasi in Brasile in data 28.05.2011 con il sig. Per_9 [...] rente), nato in [...] il [...] (all.
[...] Parte_9
028), sposatosi in Brasile in data 17.04.2010 con la sig.ra Persona_10
(all. 029), successivamente divorziatosi in data 28.01.2021 e a sua volta padre di: ➢
[...]
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 030).” Persona_11
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,4,6,8,9,10,12,14,16,17,18,20,22,24,26,28,30)
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. 33).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 371/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_2 giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in € 1453,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo