Art. 832. Transito per perdita di requisiti specifici 1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell' ((Arma dei trasporti e dei materiali)) dell'Esercito italiano e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute. 2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell' ((Arma dei trasporti e dei materiali)) sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Aeronautica militare fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, se conservano l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Etica, legalità e crisi d'impresa tra diritto ed economia al tempo delle riforme (una postilla) Pubblicato il 13/11/19 02:00 [Articolo 832]
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Giurisprudenza • 40
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2022, n. 33645Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 22958-2019 proposto da: S.I.A.MED. - SOCIETA' INIZIATIVE ALBERGHIERE DEL MEDITERRANEO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio del dott. FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO ed ANGELO LUMINOSO; Civile Sent. Sez. U Num. 33645 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 15/11/2022 Ric. 2019 n. 22958 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- - ricorrente - contro CONDOMINIO LA RESIDENZA SUL PORTO DI PORTO ROTONDO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo …Leggi di più...
- occupazione senza titolo di immobile·
- configurabilità·
- danno da perdita subita·
- presupposti·
- danno da perdita subita o da mancato guadagno·
- ammissibilità·
- occupazione senza titolo di un immobile·
- risarcibilità·
- conseguenze in tema di onere della prova·
- perdita concreta del diritto di godimento·
- fondamento·
- esclusione·
- liquidazione equitativa·
- oneri di allegazione e contestazione·
- facoltà di non uso