Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel luogo dell'ultima dimora conosciuta, considerato che l'art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato (o l'indagato), non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal caso, neppure è esigibile un'attività di ricerca dell'imputato nello Stato d'origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5932 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2315
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 25001/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD IE ND N. IL 24/11/1987;
avverso la sentenza n. 33/2008 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 17/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado;
Udito il difensore Avv. Mercurelli Massimo.
FATTO
Con sentenza in data 17 novembre 2008 la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando la decisione assunta dalla locale Corte d'Assise, ha riconosciuto AB ND RA e IN GH IC responsabili, in concorso tra loro e con altri, dei delitti di omicidio preterintenzionale in danno di GE SI e lesioni volontarie aggravate in danno di DI D'MO, GE IM, SE IC, AN SO, EF CI e IM ET , nonché di concorso nel porto fuori dall'abitazione di una pistola semiautomatica, di bastoni e spranghe metalliche.
In fatto era accaduto che la sera del 27 novembre 2006 un folto gruppo di cittadini extracomunitari, in prevalenza rumeni, a seguito di precedenti attriti e scontri fisici con un gruppo di italiani, avesse fatto irruzione nella piazza Saxa Rubra di Roma, brandendo bastoni e tubi di ferro, e si fosse scagliato contro un gruppo di italiani, alcuni dei quali neppure erano stati coinvolti nei precedenti scontri. L'aggressione era culminata in un violento pestaggio, nel quale GE SI e D'MO DI avevano riportati lesioni di particolare gravità, donde era derivata la morte del primo in data 3 dicembre 2006.
Dalle deposizioni delle persone offese, confermative fra l'altro delle individuazioni fotografiche operate presso la polizia giudiziaria (benché solo in parte confermate in sede dibattimentale), era emerso che alla guida del gruppo di aggressori si erano posti il RA e lo IC. La diretta e certa partecipazione alla spedizione punitiva, il possesso di sbarre di ferro e di pesanti bastoni, le frasi di minaccia pronunciate all'indirizzo degli aggrediti, il ruolo trainante avuto dal RA e dallo IC, sono stati intesi dalla Corte di merito come dimostrativi di una loro partecipazione alla violenza non soltanto diretta, ma anche psichica, concretatasi nell'aver provocato e rafforzato il proposito criminoso di tutti gli aggressori. La sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti dello IC, presente all'udienza. Di contro il RA, giudicato in stato di latitanza, dopo aver ottenuto la restituzione nel termine per impugnare ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto di latitanza e delle notifiche eseguite in base ad esso, nonché di tutti gli atti conseguenti, per essersi incentrate le ricerche presso l'indirizzo di Roma, via Castelleone 13, sebbene dagli atti risultasse con certezza la mancanza di una sua fissa dimora;
lamenta che non siano state, invece, effettuate ricerche in Romania, ove egli è stato poi rintracciato a seguito della richiesta di estradizione;
eccepisce la violazione dell'art. 169 c.p.c., comma 4. Col secondo motivo il RA lamenta che si sia affermata la propria responsabilità sulla base di individuazioni fotografiche del tutto informali, eseguite senza l'osservanza delle cautele di cui all'art.213 c.p.p., e che si sia valutato come prova l'esito di tali individuazioni, piuttosto che la circostanza della loro effettuazione;
deduce, fra l'altro, la scarsa attendibilità di tali atti ricognitivi, siccome compiuti su mere fotocopie di fotografie e non confermati da successive ricognizioni in sede dibattimentale: il che era tanto più necessario in quanto te deposizioni testimoniali avevano segnato delle vistose discrasie.
Col terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta che il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti si sia arrestato all'equivalenza, sul fallace presupposto che egli si fosse sottratto al processo: mentre la mancanza di una sua volontà in tal senso è stata riconosciuta da questa Corte Suprema quale presupposto per la restituzione nel termine per impugnare.
DIRITTO
L'eccezione di nullità che informa il primo motivo non può essere accolta.
Occorre premettere che l'aver espletato le ricerche del RA, fra l'altro, nel luogo dell'ultima dimora conosciuta non ha dato luogo ad alcuna violazione di legge. In proposito va ricordato che l'art. 295 c.p.p. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva,
specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria: la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dal l'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sull'idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza (Cass. 10 aprile 2003 n. 29702; Cass. 23 luglio 1991 n. 2978). Proprio in considerazione della libertà di scelta nell'individuazione dei luoghi in cui ricercare l'imputato (o indagato), non può certamente essere censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo ove da ultimo egli aveva abitato.
Del resto non era esigibile un'attività di ricerca nello Stato d'origine (la Romania), in mancanza di qualsiasi indicazione non soltanto sulla località ove egli si sarebbe potuto recare, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio. In proposito vale la pena di ricordare che, anche nell'ambito della più rigida procedura dettata in tema di irreperibilità, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso che sussista l'obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato, qualora non sia noto il suo recapito (Cass. 23 giugno 2010 n. 27552; Cass. 18 febbraio 2010 n. 17690; Cass. 18 febbraio 2009 n. 22662). Del resto anche l'art. 169 c.p.p., comma 4, la cui inosservanza è lamentata dal ricorrente (inappropriatamente, stante la diversa area di operatività), per la sua applicazione presuppone che dagli atti risulti con certezza che il destinatario della notifica risiede o dimora all'estero: ipotesi non riscontrabile nel caso di specie. L'infondatezza del secondo motivo emerge inequivocabilmente dall'applicabilità alla fattispecie del principio a tenore del quale il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini di polizia giudiziaria, non diversamente da quello operato dal teste in dibattimento, costituisce accertamento di fatto ed è utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Cass. 29 marzo 2011 n. 17336); infatti la ricognizione formale eseguita secondo le modalità di cui all'art. 213 c.p.p., evocata dal ricorrente, non è l'unico strumento probatorio idoneo al fine (Cass. 10 gennaio 2006 n. 3635). Per le stesse ragioni non inficia la valenza probatoria dell'atto l'essersi operato il riconoscimento su una riproduzione fotostatica della fotografia, atteso che la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata al teste che si dica certo dell'individuazione (su quest'ultimo punto v. Cass. 10 febbraio 2009 n. 22612; Cass. 8 ottobre 2003 n. 46024). Immeritevole di accoglimento, infine, è la censura dedotta col terzo motivo. Indipendentemente dalla conoscenza, o meno, del processo instauratosi nei suoi confronti (in relazione alla quale l'ordinanza di restituzione in termine non si è fondata su un accertamento negativo, ma sulla mera presunzione dettata - a quei limitati fini - dall'art. 175 c.p.p., comma 2), è incontestabile che il RA si sia dato alla fuga subito dopo il fatto, abbandonando l'alloggio nei quale aveva fino ad allora abitato e rendendosi irreperibile alle ricerche dalla polizia giudiziaria. La valutazione espressa dal giudice di merito, in ordine alla comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti, ha tenuto conto di tale atteggiamento e della totale mancanza di resipiscenza così dimostrata dal RA: il che, unitamente alla gravità del fatto e alle modalità esecutive di esso, ha indotto la Corte territoriale a non spingersi oltre il giudizio di equivalenza già fatto proprio dal primo giudice. La statuizione così assunta è conforme ai criteri di legge e adeguatamente motivata, onde resiste alle critiche mosse dal ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso è privo di fondamento e va disatteso. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012