Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
La notificazione (nella specie: del decreto di citazione a giudizio immediato) all'imputato latitante non può che essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti. (Fattispecie nella quale l'imputata, prima di essere dichiarata latitante, aveva eletto un domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2009, n. 23590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23590 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 05/02/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 00314
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 006509/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ME BE RI, N. IL 08/08/1977;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di NG SA BE CR (latitante) avverso la sentenza in data 15.11.2005 della Corte di Appello di LI che confermava in relazione alla medesima quella emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (e non di LI, come si legge nel dispositivo) in data 14.1.2005 per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2
(Acc. in Marcianise, al casello autostradale di LI Nord il 15.8.2003).
Deduce la violazione degli artt. 161, 162, 164 e 165 c.p.p., art. 171 c.p.p., lett. d), art. 456 c.p.p., comma 2 e art. 601 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio immediato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disposta dal GIP di quel Tribunale per l'udienza del 7.12.2004 e poi per l'udienza del 14.1.2005 per il giudizio abbreviato dinanzi al GIP presso il predetto Tribunale, come anche il successivo avviso per l'udienza dinanzi alla Corte di Appello di LI per il giorno 15.11.2005 era stata erroneamente eseguita presso lo studio del difensore di fiducia (avv. Enrico Di Finizio) anziché presso il difensore e presso il luogo indicato dall'imputata e cioè presso il difensore d'ufficio Giovanni Loreto del foro di LI presso il quale l'indagata aveva eletto domicilio nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di LI (che poi emise l'ordinanza di custodia cautelare rimasta ineseguita, dopo che la donna era stata scarcerata dal Tribunale del riesame di LI che dichiarava l'inefficacia per vizi formali della prima ordinanza cautelare). DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere la censura proposta manifestamente infondata. Come riconosciuto nello stesso ricorso, la NG fu dichiarata latitante con apposito decreto, sin dal 23.1.2004, dal GIP presso il Tribunale di LI.
Orbene, a norma dell'art. 165 c.p.p., comma 1, la notificazione all'imputato latitante è effettuata mediante consegna di copia dell'atto notificando al difensore (di fiducia) che lo rappresenta ad ogni effetto.
La detta forma di notificazione è stabilita in via tassativa, non ammettendo equipollenti di sorta (cfr. Cass. pen. Sez. 1, 21.10.1991 n. 3876 Rv. 188977): quindi correttamente ed ineccepibilmente le notificazioni furono successivamente effettuate presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio inizialmente eletto presso il difensore di ufficio. Peraltro è palese, comunque, come l'NG abbia avuto piena conoscenza dell'esistenza anche della sentenza di 1^ grado e possibilità di esercitare il suo diritto di difesa, proponendo a mezzo del difensore il relativo gravame con il quale di certo non fu sollevata l'eccezione in questione bensì furono rappresentati motivi attinenti al merito.
Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali verso l'Erario e in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009