Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 2
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, e di assenza di specifica doglianza, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a droghe "leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo vigente "ex lege" 21 febbraio 2006, n. 49, in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per effetto della quale è divenuta applicabile la più favorevole disciplina precedente).
Commentari • 2
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 12727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12727 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NI - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LANZA GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 274
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 30545/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SE N. IL 20/02/1977;
IE CO N. IL 27/05/1975;
ES AG N. IL 10/05/1972;
CI UI N. IL 30/07/1960;
IC IN N. IL 08/01/1976;
ON CO N. IL 24/08/1977;
GL RO N. IL 19/06/1973;
NZ HR N. IL 13/06/1982;
CI AT N. IL 04/11/1980;
OZ DA N. IL 01/01/1974;
IC CO N. IL 20/03/1989;
IN FA N. IL 01/01/1975;
AV IC N. IL 10/08/1976;
avverso la sentenza n. 1900/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 13/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per tutte le posizioni limitatamente alla rideterminazione delle pene e rigetto nel resto;
Uditi i difensori:
avv.to Lojacono SC in sostituzione dell'avv. Staiano AL (difensore di RU RG e TA NI) che insiste nell'accoglimento dei ricorsi;
avv.to Viscomi Gregorio difensore di LL SC, SE BI, IC NC, OG RO, ZI ID, CC AR e TA NI e anche in sostituzione dell'avv. DI NI (difensore di AC AL e RU AN) si riporta a motivi dei ricorsi insistendo nell'accoglimento degli stessi;
avv.to Polselli Gianfranco difensore di EL GI chiede l'accoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni del P.G.;
avv.to Pittelli Giancarlo e avv. RG Cola difensori di SE BI e ZI ID insistono nell'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.2.2013 la Corte di appello di Catanzaro - a seguito di gravame interposto dagli imputati avverso la sentenza emessa il 29.3.2012 dal GIP del Tribunale di Catanzaro - in riforma di detta sentenza, tra gli altri:
ha assolto IN RG dai reati a lui ascritti ai capi 2), 4), 5) e 9) della rubrica perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla riconosciuta responsabilità per i delitti di cui ai capi 1), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 17) e 18) in anni 12 di reclusione;
ha assolto CI GI dal reato a lui ascritto al capo 16) della rubrica, per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, in relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine ai capi 1), 8), 10), 11) e 13) ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi otto di reclusione;
ha assolto OZ ID e ES BI dai reati loro ascritti ai capi 9), 14) e 24) della rubrica perché il fatto non sussiste, ed in relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine ai capi 1), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18) e 19) ha rideterminato la pena inflitta in anni 12 e mesi otto di reclusione;
ha assolto CI AL dai reati a lui ascritti ai capi 14) e 24) della rubrica perché il fatto non sussiste, ed in relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine ai capi 1) e 15) ha rideterminato la pena, riconoscendo la continuazione con il reato già giudicato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30.11.2009, in anni otto e mesi quattro di reclusione;
ha assolto AV NI dal reato di cui al capo 20) della rubrica, limitatamente all'episodio del 26.6.2009 ed ha rideterminato la pena in quella di mesi sei di reclusione oltre la multa;
ha riconosciuto nei confronti di NZ IS il vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo 1) e quello oggetto di sentenza passata in giudicato emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza il 4.2.2009, ed ha rideterminato la pena in complessivi anni quattro e mesi dieci di reclusione;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di IE SC responsabile del capo 10), ON SC responsabile del capo 13), GL RO responsabile dei capi 1), 11),13), 15) e 16), IN AN responsabile dei capi 1), 12) e 17), IC AR responsabile dei capi 1), 11), 15), 16) e 19) e di IC NC responsabile dei capi 1) e 13).
2. La vicenda processuale ha ad oggetto l'esistenza e l'operatività di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish, operante nella città di Catanzaro, quale epicentro del traffico, ma con contatti anche nella provincia di Crotone, con fonti di approvvigionamento nella zona di Napoli e nella città di Terracina. La principale fonte di prova è costituita dall'esito delle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di registrare i contatti tra i soggetti controllati, finalizzati alla realizzazione del traffico illecito e che hanno trovato riscontro negli esiti dei numerosi interventi effettuati a seguito dei servizi di osservazione e controllo, alcuni dei quali hanno consentito di sequestrare cospicui quantitativi di droga per un peso complessivo di oltre 93 kilogrammi e l'arresto in flagranza dei corrieri. Gli esiti investigativi emersi nell'ambito dell'originario procedimento (c.d. Overland) hanno portato ad individuare il ruolo di IN RG, fornitore di soggetti operanti nel crotonese e dei suoi fornitori ES BI, OZ ID e CI GI, nonché di coloro che svolgevano il ruolo di corrieri della droga e di spacciatori al minuto. Gli stessi fornitori del IN risultavano avere stabili contatti in territorio catanzarese con ZA ME (separatamente giudicato) che, a sua volta, aveva una propria rete di spaccio servendosi del nipote CI AL e di IC AR che svolgevano anche il ruolo di corrieri della sostanza acquistata in Campania.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati personalmente o a mezzo dei difensori.
4. Nell'interesse di IN RG si deduce:
4.1. Violazione degli artt. 270, 271 e 191 c.p.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità degli esiti intercettivi per violazione del diritto di difesa alla quale era stato negato il rilascio della decretazione afferente ai RITI 909/06 e 481/07 emessi nel procedimento c.d. Overland (p.p. n. 3856/06) del quale il presente procedimento costituiva uno stralcio. Invero, i decreti genetici afferenti all'attività intercettiva svolta in questo procedimento ed afferenti al RIT 366/08 risultano rientrare in una sequenza intercettiva pregressa, in particolare facente capo ai decreti prima citati, che però non risultavano allegati al processo in esame, come da attestazione della segreteria del PM procedente che non ha proceduto al suo rilascio richiesto dalla difesa, così manifestando un diniego pregiudizievole alla verifica difensiva dei presupposti intercettivi. Errata sarebbe la risposta resa dalla sentenza gravata che fa leva sulla diversità dell'attuale procedimento, non ravvisabile nella specie sulla base della connessione e collegamento delle indagini sotto il profilo oggettivo e finalistico e non del criterio della mera diversa iscrizione procedimenTA ex art. 335 c.p.p.. 4.2. violazione dell'art. 192 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla inidoneità dei sequestri di sostanza stupefacente operati in capo ad individuati coimputati a costituire la indiscussa prova di nesso eziologico con specifici contatti telefonici avuti con il IN. In particolare: - in relazione al capo 1) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) si rappresentavano episodi scollegati di condotte ritenute illecite e considerando che il IN RG così come quasi tutti gli altri presunti partecipi avevano la gestione ed il contatto diretto con i ritenuti fornitori palesando una sostanziale autonomia. Inoltre, non si è considerato che il fallimento condiviso dal Giudice in ordine alla lettura di numerosi episodi secondo l'ipotesi di accusa fa venir meno il preteso tenore criptico delle conversazioni. Inoltre il giudizio confermativo della esistenza della organizzazione si svolge sulla base di riferimenti probatori errati in ordine all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente - in realtà mai contestato - e al limitato ambito temporale di investigazione - in realtà biennale ( dal 2007 al 2009). Generica ed apodittica sarebbe l'affermazione di frequentazioni, ripetitività di comportamenti, sostituzioni di schede telefoniche, uso di linguaggio criptico e, quindi, ad una continuità criminosa che non concretizzerebbe la esistenza di un gruppo organizzato. Palese è l'assenza di motivazione in ordine al ruolo apicale ascritto al ricorrente che non poteva desumersi dalle singole contestazioni, tenuto anche conto delle numerose assoluzioni sin dal primo giudizio. In particolare, nonostante le conclusioni assolutorie si sarebbe in congruamente mantenuto l'assunto in ordine alla disponibilità di droga in capo al IN (vedi capi 2, 4, 5 e 9) che sarebbe poi assunto a base della prova di responsabilità in relazione alle altre ipotesi. Inoltre, nessun riscontro vi sarebbe in ordine alla sostanza drogante ed al superamento della c.d. soglia drogante. Quanto ai capi 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 17) e 18) ascritti al IN si deduce:
in relazione al capo 6) l'affermazione di responsabilità sarebbe in contraddizione con la assoluzione per il capo 5) valorizzandosi una asintomatica frequentazione tra il IN ed il FU ed una captazione che non necessariamente si riferisce alla droga sequestrata al FU.
In relazione al capo 7) la Corte non avrebbe risposto alle deduzioni difensive in ordine al difetto di prova dell'ascrivibilità al IN della droga sequestrata a IL AN ed altri, dandosi per scontata una disponibilità che invece doveva essere provata. E non poteva esserlo sulla base del sequestro ad altri ne' sulla base del compendio intercettivo che palesava una situazione debitoria del IL AN, rispetto al IN priva di causale irragionevolmente ascritta ai traffici illeciti in assenza di accertati rapporti illeciti pregressi tra i due;
in particolare, non era stata considerata la circostanza secondo la quale il ON CO si era recato a Crotone il giorno prima del sequestro della droga per risolvere il problema debitorio, risolto solo successivamente il che rendeva implausibile la consegna di droga da parte del IN al IL AN.
In relazione al capo 8) sarebbe contraddittoria la cessione al IN della droga da parte dei coniugi ES AG - OZ DA con la rilevata mancanza di prove certe dell'avvenuto viaggio.
In relazione al capo 10) mancherebbe la prova, ritenuta decisiva per il coinvolgimento del ricorrente, dei contatti tenuti dal IN dopo la presunta consegna della droga effettuata dal AR. In relazione al capo 11) le captazioni, ritenute apoditticamente criptiche, non fornirebbero una ricostruzione riconducibile alla condotta prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 mancando la prova dell'avvenuto acquisto della droga che mai è pervenuta ai destinatari siccome sequestrata al presunto corriere;
in ogni caso, si verserebbe in una forma tentata del reato.
Analogamente in relazione al capo 12) laddove paradossalmente il IN non porta con sè la droga che avrebbe comprato ma consegnerebbe soltanto la propria macchina ai coniugi ES perché altri la scendessero in Calabria.
4.3. Violazione dell'art. 133 c.p. per erroneità della determinazione della pena siccome la riduzione di un terzo per le riconosciute generiche imponeva la riduzione almeno ad anni 13 (e non 15 o 14) comportando una ulteriore riduzione della pena finale.
5. Nell'interesse di IE SC si deduce:
5.1. illogicità e carenza della motivazione in ordine alla chiave di decriptazione delle intercettazioni sulla base delle quali è stata affermata la responsabilità del ricorrente e carenza di motivazione in ordine alla finalità dell'acquisto della sostanza da parte di quest'ultimo. In particolare, come emergerebbe dalla documentazione versata in atti ma negletta dalla Corte di merito, il ricorrente ha sempre lavorato nel campo del commercio di abbigliamento così rendendo privo di cripticità l'uso del termine "magliette" usato nel corso delle captazioni. In ogni caso, nessun positivo elemento sarebbe stato addotto dall'accusa - che ne aveva l'onere - in ordine alla pretesa valenza criptica del termine. Anche il riferimento del AR a TA SC in relazione ad un cambio di "macchina" è ingiustificatamente attribuito al ricorrente e, comunque, in contraddizione con il disprezzo manifestato dallo AR che, invece, del ricorrente era amico. In ogni caso, la destinazione dello stupefacente allo spaccio sarebbe contraddittoria rispetto al riconoscimento della qualità di consumatore del ricorrente.
5.2. illogicità e mancanza di motivazione in ordine al trattamento punitivo e, in particolare, al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 siccome, in assenza di prova alcuna della quantità della sostanza se ne doveva presumere la modicità, anche in considerazione della espressione "dieci magliettine" utilizzata nelle captazioni, della destinazione almeno in parte personale della medesima sostanza e della limitatissima presenza del ricorrente nell'ambito della più complessa indagine. A tal riguardo non si giustificherebbero i riferimenti alla capillarità dello spaccio ed agli stabili collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata.
5.3. Con motivi nuovi ha dedotto la necessità di rideterminare "in melius" la pena alla luce della sentenza costituzionale n. 32/2014.
6. Nell'interesse di ES BI e OZ ID si deduce:
6.1. violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e motivazione apparente essendosi la Corte di appello, per tutti i reati - fine contestati, limitata a richiamare unicamente il risultato del compendio intercettivo;
violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo. In particolare:
in relazione al capo 8) la Corte avrebbe errato nell'attribuire valore criptico al riferimento ad una autovettura avendo negletto la documentazione prodotta difesa che aveva provato che nel periodo in questione i coniugi ES AG - OZ DA erano in trattativa per l'acquisto di una autovettura, poi effettivamente avvenuto. A conforto della fallacia della ascritta valenza v'è l'assenza di rinvenimento di sostanza stupefacente nonostante i controlli e le perquisizioni sul tratto calabrese della A3 illogicamente sterilizzato nella sua valenza favorevole dall'apodittico ruolo di "staffetta" svolto dai ricorrenti. In relazione al capo 10) le intercettazioni telefoniche non consentirebbero di ritenere la responsabilità dei ricorrenti. In relazione al capo 11) la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo considerato che il AR, al quale erano stati sequestrati i 21 kg di hashish, aveva indicato al GIP il CI GI quale soggetto presso il quale aveva effettuato l'acquisto. In relazione al capo 12) l'affermazione di responsabilità farebbe capo a mere illazioni e congetture. In particolare, quanto alla OZ DA, essa sarebbe stata ritenuta responsabile per il solo fatto di aver incontrato a Napoli i coimputati IN RG e RU AN e ON SC e nonostante tra detto momento (ore 16/17) ed il successivo fermo del corriere SI AL (ore 0,30) non fossero registrate conversazioni d'interesse. In relazione al capo 13) ed al compendio intercettivo che è stato ritenuto idoneo ad attribuire ai ricorrenti il carico di droga sequestrato a NZ IS, è impossibile che la droga sequestrata nel tardo pomeriggio del 3 dicembre 2008 a LI (Cs) si trovasse alle ore 16,36 del medesimo giorno ancora nei pressi di Casoria (NA), data la notevole distanza, e che fosse ancora aperta la trattativa sul prezzo della stessa. Cosicché la droga di cui parlavano i ricorrenti con il CI UI non era quella sequestrata al NZ HR.
In relazione ai capi 15), 16), 17) e 18) la Corte si sarebbe limitata a richiamare il contenuto intercettivo senza palesare le ragioni di fatto dalle quali ha desunto il proprio convincimento di colpevolezza. In relazione al capo 19) la affermazione di responsabilità dei ricorrenti si fonderebbe su mere illazioni secondo le quali essi sarebbero coinvolti perché alcuni presunti acquirenti avevano inviato degli sms al IC CO in possesso di stupefacente procuratogli dai ricorrenti e nonostante l'esito negativo di controlli subiti nello stesso giorno dagli stessi ricorrenti, essendo del tutto insignificante il solo indicato messaggio inviato dalla OZ DA al IC CO richiamato dalla sentenza. In relazione al capo 1) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) la Corte avrebbe erroneamente desunto la sussistenza del reato associativo solo sulla base della frequenza delle cessioni che i ricorrenti avrebbero effettuato al IN ovvero al ZA ME, senza esaminare il necessario profilo della consapevolezza e volontà di aderire ad un'unica associazione. Nè sarebbe vero l'assunto secondo il quale i ricorrenti tenevano stretti ed assidui contatti con tutti i sodali e con altri soggetti coinvolti nelle transazioni, risultando, invece, solo contatti con il IN e il ZA ME e mai con gli acquirenti finali, rispetto al quale tratto alcuna ingerenza vi era da parte di coloro che erano solo fornitori. Contrastava, inoltre, con la ritenuta ipotesi associativa la contrapposizione al gruppo del IN del gruppo gestito dal ZA ME. Cosicché alcuna valenza associativa poteva conferirsi all'occasionale fornitura svolta dai ricorrenti in relazione ai due gruppi.
6.2. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 in ordine alla quale la Corte non avrebbe speso una sola considerazione anche rispetto al gravame proposto che aveva evidenziato l'assenza di individuazione come sodali dei cessionari della droga da parte del IN.
6.3. contrada ittoria ed illogica motivazione in ordine alla configurabilità in capo ai ricorrenti della qualità di capi e promotori del sodalizio, che astrattamente legata ad una condotta imprescindibile per la realizzazione degli scopi della consorteria, nella specie sarebbe negata per i numerosi canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente di cui il IN si sarebbe potuto servire, pertanto, a prescindere dai ricorrenti che pure avevano, a loro volta, più volte cambiato fornitori.
6.4. Con memoria depositata in data 1.3.2014 è stata allegata la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5.7.2013 nei confronti di coimputati giudicati con rito ordinario evidenziandosi la valenza favorevole di alcune assoluzioni (in particolare, del ZA ME in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 1) oltre che per i capi 11) e 19) e del ON
NI in relazione ai capi 1), 8) e 11)) e sollecitando le valutazioni più favorevoli in ordine alla dosimetria della pena che deriverebbero dalla sentenza costituzionale n. 32/2014.
7. Nell'interesse di CI GI si deduce:
7.1. violazione dell'art. 441 c.p.p. in relazione alla acquisizione della nota operata dai CC avendo la Corte di merito avallato una non prevista funzione suppletiva del primo Giudice in ordine a carenze nell'attività delle parti.
7.2. illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati. In particolare, la Corte avrebbe rinviato alla prima sentenza senza tenere conto delle doglianze difensive ritenendo dimostrata la partecipazione associativa del ricorrente senza considerare i contatti dello stesso con altri soggetti nell'ambito dei quali non si è realizzata quella convergenza del consenso sugli elementi essenziali della transazione. Peraltro la sentenza considera solo i contatti con alcuni dei soggetti e senza che sia seguito il sequestro della sostanza.
7.3. violazione dell'art. 132 c.p. e art. 62 bis c.p. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per ave negato al ricorrente le attenuanti generiche nella massima estensione.
8. Nell'interesse di IC NC si deduce:
8.1. illogicità e carenza della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo 13) della rubrica essendo stato attribuito al ricorrente il ruolo di staffetta rispetto al carico trasportato dal NZ HR che risulterebbe incongruo rispetto alla circostanza che la vettura del IC IN è stata fermata oltre 20 chilometri più avanti dal luogo in cui è stato bloccato il NZ HR, così permettendo che la autovettura con il carico di droga di cui avrebbe dovuto avere la cura viaggiasse senza di questa per diverse decine di chilometri. Nè il ritrovamento del numero telefonico del NZ HR sulla memoria del telefonino del ricorrente assumerebbe un qualche significato, senza la verificazione di continui contatti tra le due utenze.
8.2. illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in relazione al capo 1);
violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'abbandono della presunta auto da tutelare già dimostrerebbe l'assenza di qualsiasi affectio societatis da parte del ricorrente che non poteva essere provato, in ogni caso, dall'unico ed occasionale episodio in cui risulterebbe coinvolto. Nè TA adesione potrebbe poggiarsi su di un incontro al quale avrebbe presuntamente partecipato il ricorrente con il IN, il ES AG e la OZ DA, comunque avvenuto due giorni prima del sequestro della droga.
8.3. omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena assolutamente sproporzionata rispetto all'unico episodio ed a quella irrogata ad altri coimputati maggiormente gravati, non essendosi stato risposto alle deduzioni difensive al riguardo.
8.4. Con motivi nuovi, in relazione al secondo motivo, si allega l'assoluzione avvenuta in sede di rito ordinario dei coimputati ON CO e ZA ME per l'analoga sporadicità degli episodi che li avrebbero visti coinvolti.
8.5. Si deduce, inoltre, la necessità di rivedere la dosimetria della pena a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014 e si censura la portata minima delle riconosciute attenuanti generiche contraddittoria rispetto alle ragioni che ne hanno giustificato lo stesso riconoscimento e silente rispetto alla doglianze in appello.
9. Nell'interesse di ON SC si deduce:
9.1. violazione e falsa applicazione dell'art. 533 c.p.p. e art. 192 c.p.p. in ordine alla affermazione di responsabilità penale essendo attribuita la condotta di "staffetta" in relazione al trasporto di stupefacente trovato su altra autovettura con il cui conducente il ricorrente non ha mai avuto contatti e senza che sia desumibile un collegamento tra le vetture in funzione della protezione del trasporto.
9.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità rispetto alla deduzione difensiva secondo cui il "modus procedendi" delle autovetture - quella in cui fu trovato lo stupefacente e quella occupata dal ricorrente - non rivelerebbe un ruolo di protezione e che sarebbe incongrua l'ipotesi di accusa rispetto all'abbandono della vettura scortata. La Corte territoriale non avrebbe considerato l'insignificanza della condotta della vettura del ricorrente, nulla avrebbe detto sull'abbandono della vettura scortata come pure sulla differenziata posizione del ON CO che non ha alcun contatto con NZ HR o con altri.
9.3. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 essendosi limitata la Corte a considerare il solo dato ponderale e non anche i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione.
9.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per le stesse ragioni sub 9.3.
10. Nell'interesse di GL RO si deduce:
10.1. assoluta carenza di motivazione in ordine alle censure difensive mosse in appello in relazione al capo 1) e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in ordine alla sussistenza della fattispecie avendo la Corte territoriale omesso di considerare la deduzione difensiva circa l'occasionalità del contributo ascrivibile al ricorrente in contatto con alcuni altri imputati nel solo limitato periodo temporale a cavallo tra il novembre ed il dicembre 2008, rispetto ad una vicenda associativa di circa quattro anni. 10.2. carenza assoluta di motivazione in ordine alle censure difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub capo 11). A fronte del sequestro di droga a carico del AR a bordo di una Peugeot 206 si è attribuita la responsabilità al GL RO che avrebbe procurato l'autovettura opportunamente preparata e modificata, sulla base di una captazione che tratta, invece, di una FIAT 600.
10.3. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relativa alla ricostruzione dei fatti sub 13) risultando dalle captazioni che il ricorrente non fosse occupato a preparare l'autovettura per il successivo trasporto di droga e comunque nessun collegamento vi fosse tra la vettura citata nella captazione ed il successivo trasporto del NZ HR.
10.4. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub 15) e 16) avendo la Corte di merito ribadito il contenuto della prima decisione senza nulla dire in ordine alla eccepita mancanza di elementi per decriptare le conversazioni captate nel senso voluto dall'accusa ed in mancanza di qualsivoglia particolare abilità rispetto alle modalità di occultamento della droga, scoperta con il semplice distacco di un rivestimento interno dell'auto. Inoltre, nessuna risposta sarebbe stata data alla deduzione in ordine al presunto noleggio dell'autovettura utilizzata a nome dei familiari del GL RO, che evidentemente non vi era stato.
10.5. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relativa alla modulazione della pena non essendovi alcun cenno al riguardo.
11. Nell'interesse di NZ IS si deduce:
11.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 essendosi affermata la partecipazione associativa sulla base di mere congetture fondate sulla scorta del precedente del 2009 a carico del NZ HR in ordine al trasporto dei 15 kg di hashish del 3 dicembre 2008 in occasione del quale fu arrestato, risultando, invece, l'occasionalità di TA condotta e la mera conoscenza con il ON CO e il IC IN ai quali non poteva riconoscersi il ruolo di staffettisti. Nè potendosi ascrivere al compendio probatorio la sola informazione fornita dal IC IN al IN dell'avvenuto arresto del NZ HR in assenza di contatti tra il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nell'associazione. La Corte avrebbe ribadito il primo convincimento omettendo di considerare l'eccepito difetto di dolo e la mancanza di ruolo specifico funzionale all'associazione in assenza di reiterazione delle condotte.
11.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Fermo restando la erronea collocazione temporale della vicenda che non si collocherebbe oltre l'intercettazione del 27.2.2009 nulla è detto in sentenza in ordine alle deduzioni difensive secondo le quali il tenore delle captazioni non era idoneo a configurare indici di partecipazione associativa del ricorrente non essendo significativo in TA senso il richiesto aiuto economico rivolto dalla madre del NZ HR alla OZ DA trattandosi di un episodio isolato e non comune ad altri sodali. La Corte, inoltre, avrebbe ripetuto l'errore interpretativo della captazione n. 4047 del 10.2.2009 non potendo il NZ HR convocare in carcere la OZ DA alla quale non era permesso l'accesso.
11.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e artt. 112 c.p. e ss. non essendovi alcun cenno all'entità della cooperazione fornita dal ricorrente alla consumazione del reato che avrebbe dovuto far riconoscere l'attenuante ex art. 114 c.p.. 11.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e quello già oggetto di condanna definitiva essendosi omesso di applicare anche all'incremento dovuto per la continuazione la diminuzione ex art. 442 c.p.p. essendo anche la prima sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.
12. Nell'interesse di CI AL si deduce:
12.1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova.
12.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p. in materia di valutazione della prova e dell'art. 62 bis c.p. in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
In particolare, la Corte si sarebbe limitata a ribadire il primo giudizio apoditticamente affermando l'esistenza del sodalizio e della partecipazione ad esso del ricorrente sulla base di una sola captazione, quella n. 4207 del 7.12.2008, del tutto generica, nonostante la negatività di quattro controlli nel corso di due anni con altri soggetti e del solo episodio relativo all'arresto del 18.12.2008 del CI AT per detenzione di 16 kg di hashish, omettendosi di considerare il limitatissimo lasso temporale di 11 giorni in cui si sarebbe esplicata la partecipazione associativa come pure il contrasto manifestatosi tra il duo CI AT - ZA ME ed i coniugi ES, fino a negare il pagamento della fornitura di scarsissima qualità. Quanto al capo 15), vi sarebbe incertezza sulla attribuibilità della utenza 331 9347877 al ricorrente non risolta dalla sentenza gravata e, in ogni caso, inidoneo sarebbe il contenuto della conversazione n. 518 del 15.12.2008 sulla quale si appunta la affermazione di responsabilità siccome riferito ad una autovettura. Quanto agli altri contatti telefonici valorizzati, a parte l'incertezza sugli effettivi interlocutori, rileverebbe la natura truffaldina della cessione operata dai ES e, in ogni caso, l'assenza di cointeressenze associative.
Immotivato sarebbe il diniego delle attenuanti generiche senza dare contezza della gravità dei precedenti evocati e della prognosi di pericolosità sociale dell'imputato.
13. Nell'interesse di IC AR si deduce:
13.1. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub 11) essendosi osservato che la condotta del ricorrente si sarebbe fermata ad un momento antecedente alla possibile commissione di un reato in quanto, secondo il compendio intercettivo, la presunta trattativa risalente al 5 novembre con i coniugi ES ed il AR per l'acquisto dello stupefacente non si sarebbe conclusa neanche con il IN, tanto da doversi rinnovare l'organizzazione del trasporto con stupefacente, questa volta di buona qualità, senza che a TA fase abbia partecipato ne' IC CO ne' ZA ME. Cosicché erronee sarebbero le conclusioni che ricollegano il ricorrente all'arresto del AR il 14 novembre non potendosi neanche ritenere che TA carico fosse destinato al duo ZA ME - IC CO.
13.2. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub 15) ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non essendo affatto provato che interlocutore del ES AG nella indicata intercettazione attribuibile ad uno zio di CI AT fosse il ZA ME che con il CI AT, in ogni caso, non aveva alcuna parentela ne' potendosi al ZA ME attribuire il nome SI con il quale il ES AG saluta il suo interlocutore. Nulla giustificherebbe la coincidenza tra il ZA ME e "zio SI" e verrebbe meno il collegamento con il IC CO che è indicato come collaboratore del ZA ME.
13.3. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub 16) che avevano sottolineato la insufficienza del contenuto intercettivo relativo a informazioni sul CI AT, nel frattempo arrestato, a coinvolgere il IC CO nel fatto di reato contestato. 13.4. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti sub 19) risultando omessa ogni considerazione dell'incongruenza dell'accusa - che assumeva l'esito negativo della perquisizione ai coniugi ES AG essere frutto delle informazioni date dal IC CO - rispetto alla verificazione della perquisizione e delle intercettazioni successive ad essa in relazione al presunto incontro dei fornitori con gli acquirenti in quanto la perquisizione negativa dimostrerebbe che i coniugi ES non recavano con loro lo stupefacente. In particolare, le conversazioni intercettate non erano altro che indicazioni stradali ai ES per far raggiungere il posto ove si trovava il IC CO per un incontro, come altri, privo di qualsiasi connotazione illecita.
13.5. erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e violazione di legge a riguardo della sussistenza associativa mancando nel gruppo "ZA", costituito dai soli ZA ME e IC CO, il numero minimo per la esistenza associativa e limitandosi i reati fine a soli due episodi da considerarsi quali meri acquisti di stupefacente da altri soggetti, nei confronti dei quali, peraltro, si manifestano contrasti.
13.6. assoluta carenza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla modulazione della pena nessuna considerazione avendo avuto la censura difensiva circa il mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche e l'eccessivo incremento per la continuazione.
13.7. Con motivi nuovi si allega, in relazione al quinto precedente motivo, la assoluzione del coimputato ZA ME da parte del Tribunale di Catanzaro in sede di giudizio ordinario in ordine alla accusa associativa. Assoluzione che, a maggior ragione, dovrebbe coinvolgere il IC CO suo riconosciuto subalterno. 13.8. Si sollecita la rideterminazione "in melius" della pena a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014. 14. Nell'interesse di IN AN si deduce con unico ed articolato motivo illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con particolare riguardo al riconosciuto ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione nonostante lo stesso ricorrente sia descritto come corriere di stupefacente, pur con contatti con il fratello IN RG e con i presunti fornitori ES AG E OZ ID. Generico sarebbe il riferimento alla ripetitività degli episodi che, in realtà, sono solo due in un arco di tempo molto inferiore all'anno e mezzo e non sarebbe valutata correttamente la disponibilità del ricorrente nei confronti del fratello. Ingiustificata sarebbe la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto agli altri associati come pure sarebbe data per scontata la valenza criptica del contenuto intercettivo.
15. Nell'interesse di AV NI si deduce:
15.1. Violazione degli artt. 270, 271 e 191 c.p.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità degli esiti intercettivi per violazione del diritto di difesa alla quale era stato negato il rilascio della decretazione afferente ai RIT 909/06 e 481/07 emessi nel procedimento c.d. "Overland" (p.p. n. 3856/06) del quale il presente procedimento costituiva uno stralcio. Invero, i decreti genetici afferenti all'attività intercettiva svolta in questo procedimento ed afferenti al RIT 366/08 risultano rientrare in una sequenza intercettiva pregressa, in particolare facente capo ai decreti prima citati, che però non risultavano allegati al processo in esame, come da attestazione della segreteria del PM procedente che non ha proceduto al suo rilascio richiesto dalla difesa, così manifestando un diniego pregiudizievole alla verifica difensiva dei presupposti intercettivi. Errata sarebbe la risposta resa dalla sentenza gravata che fa leva sulla diversità dell'attuale procedimento, nella specie - invece - non ravvisabile sulla base della mera diversa iscrizione procedimenTA ex art. 335 c.p.p. ma solo quando le indagini non siano connesse e collegate sotto il profilo oggettivo e finalistico.
15.2. violazione dell'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alla cessione di stupefacente trovata in possesso di D'LI IA CR il 19.11.2009 deducendosi in appello la mancanza di prova in ordine ad un incontro della D'LI con il AV IC nonché, in assenza di un esame tossicologico della sostanza, l'assenza di un apprezzabile grado di offensività nel fatto. Sarebbe, in particolare, contraddittoria la spiegazione del valore indiziario del contatto telefonico di quel giorno alla stregua di altri risalenti cinque mesi prima e già ritenuti non probanti e non ritenendo ragionevole che i due si fossero incontrati per spartirsi la marijuana di cui erano entrambi assuntori. Incomprensibile sarebbe, poi, la risposta relativa alla mancata valutazione del principio attivo alla luce dei principi giurisprudenziali in materia ed soglia drogante.
15.3. violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena in misura eccessiva.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Ricorso nell'interesse di IN RG.
1.1. Il primo motivo è in diritto manifestamente infondato.
1.1.1.. Secondo costante insegnamento di questa Corte, che questo Collegio condivide, in forza del principio "vitiatur, sed non vitiat", la sanzione processuale dell'inutilizzabilita di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite (nella specie, intercettazioni telefoniche) e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (nella specie, la rappresentazione oggettiva del colloquio intercettato eseguita da uno dei colloquianti nel corso dell'interrogatorio) (Sez. 1^, Sentenza n. 21923 del 30/01/2007 Rv. 236694 Imputato: IR e altri); ancora, in tema di prova, non sussiste l'inutilizzabilità derivata qualora siano disposte intercettazioni all'esito di intercettazioni inutilizzabili, in quanto ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi, correttamente adottati e che, pertanto, non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 5^, Sentenza n. 4951 del 05/11/2010 Rv. 249240 Imputato: Galasso). Orientamento che si fonda sulla decisiva ragione secondo la quale il principio stabilito dall'art. 185 c.p.p., comma 1 secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex multis Sez. 2^, Sentenza n. 44877 del 29/11/2011 Rv. 251361 Imputato:
IN; Sez. 2^, Sentenza n. 6316 del 14/11/1997 Rv. 209149 PM in proc. Meriani;
Sez. 2^, Sentenza n. 6360 del 24/01/1996 Rv. 205373 Imputato: TI ed altri;
Sez. 1^, Sentenza n. 1988 del 22/12/1997 Rv. 209844 P.M. e Nikolic ed altri).
1.1.2. Cosicché correttamente, per rigettare l'analoga doglianza oggi riproposta, è stata richiamata dalla Corte di merito l'autonomia dei decreti intercettivi emanati nell'ambito del presente procedimento - dei quali è stata considerata la rituale adozione - e ritenuta infondata l'asserita violazione del diritto di difesa per l'omessa ostensione dei decreti intercettivi emessi nell'ambito del precedente procedimento c.d. "Overland". Invero, l'asserito ostacolo sarebbe stato posto ad una attività difensiva volta a fare eventualmente valere una inutilizzabilità derivata delle intercettazioni svolte nell'ambito del presente processo che, secondo il richiamato insegnamento di legittimità, l'ordinamento processuale non prevede.
1.1.3. Criterio decisivo che, pertanto, assorbe ogni questione sulla diversità o meno del presente procedimento rispetto a quello nell'ambito del quale le originarie attività captative furono svolte.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile sollecitando, attraverso il formale motivo azionato, una rivisitazione del fatto improponibile in questa sede laddove la sua ricostruzione, come nella specie, sia sorretta da corretta valutazione giuridica ed esente da vizi logici.
1.2.1. In ordine alla prima va ribadito che al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:
a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. (Sez. 1^, Sentenza n. 10758 del 18/02/2009 Rv. 242897 Imputato: Urio).
1.2.2. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, ne' la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 6^, Sentenza n. 3509 del 10/01/2012 Rv. 251574 Imputato: OS e altri;
v. anche Sez. 6^ sentenza n. 456 del 21.2.2012 Rv 254225, Cena ed altri in fattispecie relativa ad imputato che aveva, in plurime occasioni, commissionato forniture dello stupefacente oggetto della contestazione).
1.2.3. In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. (Sez. 6^, Sentenza n. 44102 del 21/10/2008 Rv. 242397 Imputato: ZO e altri.), tanto che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 2^, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010 RV 246441, Imputato: YN e altri).
1.2.4. Ebbene, in relazione all'ipotesi associativa sub 1) la Corte territoriale si è posta nell'alveo di legittimità richiamato confermando senza vizi logici la esistenza ed operatività della associazione in parola - secondo il lasso temporale dal giugno 2008 al novembre 2009 individuato dalla prima sentenza (v. ivi a pg. 100) - sulla base di plurimi convergenti indici quali l'uso sistematico di un linguaggio criptico nelle conversazioni captate, gli stabili rapporti di frequentazione, il consistente numero di delitti-fine, il rilevante lasso temporale pari ad almeno un anno e mezzo, la ripetitività delle condotte, l'approvvigionamento attraverso i medesimi canali come pure la stabilità della rete di spacciatori al minuto, l'attento comune monitoraggio durante i trasporti per evitare i controlli delle forze dell'ordine, la periodica continua sostituzione delle schede di telefonia mobile in uso ai sodali.
1.2.5. Quanto al ruolo partecipativo del ricorrente, individuata la fonte di approvvigionamento campana costituita dai coniugi ES AG- OZ DA, a sua volta rifornita dai canali attivati dal CI GI, egli si è dimostrato programmato destinatario di quelle partite di droga che, attraverso una propria rete di spacciatori, distribuiva nel catanzarese. Il IN è risultato finanziatore ed acquirente di numerose notevoli partite di droga trasportate dalla Campania alla Calabria, organizzandone lo smercio sulla piazza catanzarese. Tanto era provato dai numerosi episodi per i quali è stata affermata la sua partecipazione, inseriti in un rapporto di stretta cooperazione criminosa con i coniugi partenopei e con altri soggetti organici al gruppo.
1.2.6. Ebbene, rispetto alla ricostruzione posta a base della affermazione di responsabilità associativa generiche ed inammissibili sono le deduzioni difensive che fanno leva sull'assenza di collegamento tra gli episodi e l'autonomia di riferimento del IN rispetto ai fornitori come pure le intervenute assoluzioni per alcuni degli episodi contestati. Manifestamente infondata è la eccepita contraddittorietà per la mancata contestazione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, rispetto alla - comunque - notevole entità delle partite di droga ascritte al IN (che va fino ad oltre venti chilogrammi) sintomatica dello spessore dei rapporti sui quali i traffici si innestavano come pure quella afferente al periodo temporale considerato significativo della durata dei rapporti criminosi e del "pactum sceleris" che stava alla base.
1.2.7. Anche la funzione apicale ascritta al IN, ineccepibilmente giustificata sulla base del ruolo centrale di programmazione, finanziamento ed organizzazione assunto dal ricorrente nell'ambito del gruppo sul versante catanzarese e dei traffici correlati, è attaccata da doglianze inevitabilmente in fatto allorquando fanno ancora leva - peraltro genericamente - su alcune assoluzioni dalle quali sarebbero stati comunque desunti elementi a carico del ricorrente e senza accertare la c.d. soglia drogante dello stupefacente detenuto.
1.2.8. Quanto alle doglianze relative ai reati-fine deve affermarsene la inammissibilità, quando non per la genericità, siccome volte a prospettare, facendo di volta in volta leva su singoli elementi in fatto, una diversa ricostruzione probatoria.
1.2.8.1. In relazione al capo 6) è privo di vizi logici il collegamento tra il contenuto intercettivo tra il FU ed il IN, attuale ricorrente - espressivo di una richiesta quantitativa parametrata su un precedente rapporto, del secondo al primo che vi aderisce prospettandone anche un aumento - ed il successivo contestuale arresto dello stesso FU con 182 grammi di hashish, ascrivendosi al IN la fornitura di TA partita di stupefacente. Non vale, invero, ad inficiare la tenuta logica di detta ricostruzione il giudizio di insufficienza del contatto telefonico relativo ai giorni precedenti siccome relativo ad altre occasioni rispetto alle quali non è risultato il riscontro del rinvenimento dello stupefacente.
1.2.8.2. In relazione al capo 7) la partita di oltre 2 kg di hashish sequestrata in occasione del loro arresto a IL AN, VE AN e UC NC in una borgata di CROTONE il 26.6.2008 è ineccepibilmente collegata ad una fornitura del ricorrente sulla base dei contatti tenuti da questi precedenti e successivi all'arresto: i primi con lo stesso IL AN ed i secondi alla ricerca di quest'ultimo direttamente e con chiaro riferimento al viaggio in cui era impegnato. Il IN, non avuta risposta, effettuava la ricerca attraverso il ON CO al quale, dopo aver appreso dell'arresto, chiedeva di incontrarsi di persona. Non inficia la logica ricostruzione dei fatti il riferimento alla precedente azione di recupero da parte del ON CO delle consistenti somme dovute dal IL AN, considerata solo sullo sfondo dei rapporti tra il IN ed il IL AN il cui giudizio di verosimile illiceità è comunque incensurabile in fatto laddove logicamente affermato in ragione dell'abituale attività illecita del IN e del rapporto fiduciario palesato nei confronti del IL AN affidandogli il delicato carico.
1.2.8.3. In relazione al capo 8) la dedotta contrarietà è inammissibilmente prospettata accostando un passo della motivazione resa su TA capo, relativo a fatti del mese di luglio 2009, ad altro passo della motivazione resa in relazione al successivo capo 9), relativo - invece - ad un episodio del successivo mese di settembre.
1.2.8.4. in relazione al capo 10) privo di vizi logici è il collegamento tra la consegna della droga (indicata cripticamente con l'espressione "macchina buona") da parte del corriere dei ES, AR, al padre del IN stante la sua assenza, e l'immediata successiva attività di contatto svolta dallo stesso IN con vari soggetti invitati altrettanto cripticamente "a mangiare". Del resto, la doglianza non considera anche la complessiva valutazione svolta dalla Corte territoriale con la parallela e contestuale vicenda che aveva interessato IE SC al quale lo stesso AR aveva consegnato droga ("magliette"), della cui qualità si era poi lamentato non riuscendola a vendere e ricevendo assicurazione della sostituzione ("cambio di gomme") tramite il ES AG che, a sua volta, aveva interloquito con il fornitore CI UI.
1.2.8.5. in relazione al capo 11) generica è la deduzione in ordine alla non intelligibilità del compendio intercettivo posto a base della affermazione di responsabilità, rispetto ad una motivazione che - senza vizi logici - considera i colloqui tra i coniugi ES ed il IN volti ad un nuovo approvvigionamento di droga e che confermano - prima - l'invio da parte del IN, tramite il AR, di denaro ai predetti coniugi nonché una successiva consegna di ulteriore denaro agli stessi in attesa della contropartita in droga che doveva provenire dal CI UI ("macchina piccola" per "fare una decina di chilometri"). Dopo alcune vicissitudini e la consegna al IN di una campionatura rivelatasi di scarsa qualità si giungeva al reperimento da parte del CI UI della partita di droga - in relazione alla quale erano chiesti altri soldi al IN assicurandogli la particolare bontà della merce - ed alla predisposizione del viaggio verso la Calabria ad opera dello stesso AR che veniva arrestato in Catanzaro con oltre 21 kg di hashish i cui panetti erano contrassegnati con "W" a bordo di una Peugeot 206 opportunamente adattata per il trasporto illecito.
Arresto che provocava l'immediato intervento dei coniugi ES presso il IN invitato a verificare quello che era successo.
1.2.8.6. Ed alla stregua della ricostruzione effettuata dai giudici di merito è del tutto infondata anche la subordinata prospettazione dell'ipotesi del tentativo in quanto l'acquisto della stupefacente non si consuma con la sua "traditio" ma con l'accordo tra il cedente ed il cessionario, nella specie pacificamente avvenuto.
1.2.8.7. La doglianza relativa al capo 12) è del tutto generica sulla base della dedotta inverosimiglianza della ipotesi di un viaggio del IN senza portare con sè la droga acquistata, quando, invece, in modo logicamente ineccepibile è stata accertato che il IN, previ appositi contatti telefonici, ebbe a consegnare personalmente ai coniugi ES la Audi A3 a bordo della quale, all'indomani, furono trovati 23 kg di hashish e tratto in arresto il conducente, SI AL, che trasportava la droga verso la Calabria.
1.2.8.8. Nessuna specifica doglianza è dato rinvenire in ordine ai capi 13) e 18) solo indicati al termine del motivo precedentemente esaminato.
1.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 133 c.p. relativamente alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, essa è manifestamente infondata non essendo stata applicata la massima estensione nella diminuzione conseguente al riconoscimento delle predette attenuanti.
1.4. Quanto alla incidenza sul trattamento sanzionatorio della sentenza costituzionale n. 32/2014 richiesta dal P.G. e sollecitata dalla difesa - anche di altri ricorrenti - deve dirsi quanto segue.
1.4.1. Con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte delle leggi ha dichiarato la "l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, all'art. 1, comma 1", precisando in motivazione che "una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 73 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate".
1.4.2. Si assume dalla difesa che, la riapplicazione della più favorevole forbice editTA prevista dal testo originario del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alle "droghe leggere", quali quelle oggetto della presente vicenda, sia destinata ad incidere sulla determinazione degli aumenti inflitti per la ritenuta continuazione dei reati c.d. satellite.
1.4.3. Nella specie, al IN - ma come si avrà modo di considerare la sua posizione è del tutto analoga agli altri ricorrenti per i quali è stata affermata la responsabilità per il reato associativo - la pena è stata determinata sulla base del reato più grave di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 applicando, in relazione a ciascun delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, l'aumento per la continuazione, commisurata attraverso la indicazione della pena di sei mesi per ciascuno dei reati "satellite".
1.4.4. Osserva questa Corte che, a tal riguardo, deve considerarsi la considerazione unitaria del reato continuato agli effetti della determinazione della pena secondo la quale, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" (Sez. U, Sentenza n. 4901 del 27/03/1992 Rv. 191129 P.M. e Cardarilli;
Sez. 1^, Sentenza n. 13003 del 10/03/2009 Rv. 243140, Licciardello e altro). Il più recente ed autorevole arresto in materia di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 2013) ha ribadito, in linea con TA assunto, che una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento sanzionatorio confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti. Costituisce, infatti, una pena legale non solo quella stabilita dalle singole fattispecie incriminatrici, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato (Sez. U, n. 4901 del 26/11/1997, Varnelli, cit.; Sez. U., n. 748 del 12/10/1993, Cassata, cit;
Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit.; Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149259- 149263).
1.4.5. Pertanto, deve ritenersi che il trattamento sanzionatorio determinato in capo al ricorrente sulla base della pena prevista per il reato associativo - ancorché l'unitario aumento per la continuazione previsto dall'art. 81 c.p., commi 1 e 2 sia stato frazionato in relazione ai singoli reati - non sciolga l'unitarietà dell'incremento stabilito per la continuazione mantenendo la sua completa autonomia rispetto alla pena editTA per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e rimanendo così insensibile alla recentissima vicenda costituzionale che ha riguardato TA ultima fattispecie. Vicenda che - è bene a tal riguardo ricordarlo - è stata determinata per la violazione dell'art. 77 Cost., comma 2 da parte della novella introdotta nel 2006 e non per censure costituzionali in ordine alla distinzione ai fini sanzionatori tra droghe "leggere" e droghe "pesanti". Cosicché non può ascriversi neanche sotto TA aspetto assiologico alla recentissima decisione costituzionale una incidenza sulla dosimetria della pena in tema di continuazione in relazione a condotte relative a droghe "leggere".
1.4.6. Pertanto, la determinazione dell'incremento applicato nella specie per la continuazione tra reato associativo e delitti-fine non ha ragione di essere riesaminata.
1.5. Per quanto si dirà in relazione alle posizioni di CI AL, NZ IS, IC AR e IC NC e per effetto estensivo della impugnazione proposta sul punto dai coimputati ES AG e OZ DA, la sentenza nei confronti del IN va annullata limitatamente al riconoscimento della ipotesi aggravata dal numero di persone D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 3, in relazione alla quale la
Corte del rinvio effettuerà nuovo giudizio e la eventuale rideterminazione della pena.
2. Il ricorso nell'interesse di IE SC.
2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, attraverso il motivo formalmente azionato, deduce una sostanziale rivalutazione delle allegazioni difensive circa l'attività svolta dal ricorrente quale commesso nel settore dell'abbigliamento, volta ad assegnare un diverso significato al contenuto intercettivo posto a base della affermazione di responsabilità. In ordine alle quali allegazioni la sentenza, senza alcun vizio logico, ha correttamente escluso che si potesse intendere l'uso proprio del termine "magliette" - da un lato - nelle pressanti richieste nei confronti di chi come il IN ed il AR non risulta avessero mai commerciato tali indumenti e - dall'altro - perché le lamentele dell'IE CO al AR in ordine alla fornitura cambiavano riferimento indicandosi una "macchina" nei successivi contatti di quest'ultimo con il CI UI. Anche in ordine alla destinazione dello stupefacente la sentenza ineccepibilmente, per rigettare la prospettazione difensiva circa la destinazione personale dello stupefacente, valorizza il contenuto intercettivo nell'ambito del quale lo stesso IE CO palesa la difficoltà nella vendita della fornitura acquisita per la sua pessima qualità.
2.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile svolgendo delle deduzioni volte a contestare il valore sintomatico negativo dell'episodio ascritto al ricorrente, affermato alla base del diniego dell'ipotesi D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 senza vizi logici e giuridici considerando le connotazioni del fatto ed i rapporti fiduciari che esso palesa in un allarmante contesto che vede il ricorrente rifornito di droga dal territorio campano e, successivamente, assicurato della sostituzione della partita risultata non commerciabile.
2.3. Purtuttavia la sentenza deve essere annullata in punto di determinazione della pena a seguito della richiamata sentenza costituzionale, anche in assenza di relativa doglianza in quanto la nuova disciplina risultante dall'intervento della Corte costituzionale si applica anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che sia necessario che gli originari motivi di ricorso siano integrati da motivi nuovi aggiunti, non potendo il giudice di legittimità non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima, ed essendo, invece, sufficiente che i motivi originari abbiano investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione (Sez. 6^, 19 luglio 2012, n. 37102, Checcucci, Rv. 253471; Sez. 3^, 8 marzo 1999, n. 3091, Cangelosi, Rv. 213574). Il ricorrente, invero, risponde del reato D.P.R. n. 309 del 1990,, ex art. 73 in relazione a stupefacente di tipo hashish essendo la relativa pena commisurata sulla base del più grave limite editTA di anni sei di reclusione previsto dalla norma dichiarata incostituzionale.
Cosicché si rende necessario rimettere il nuovo giudizio alla Corte di merito affinché determini la pena da infliggere al ricorrente secondo i più miti limiti edittali (da due a sei anni di reclusione oltre la multa) previsti per la tipologia di stupefacente oggetto della imputazione dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, che torna a vigere secondo la formulazione precedente alla novella dichiarata incostituzionale.
3. Ricorso nell'interesse di ES BI e OZ ID.
3.1. In ordine al primo motivo relativo alla affermazione di responsabilità per i reati - fine va detto quanto segue.
3.1.1. In relazione al capo 8), la doglianza in ordine alla effettiva valenza del termine "macchina" utilizzato nelle captazioni è meramente ripropositiva della medesima questione già sottoposta al giudice di appello il quale già rilevava l'incongruenza del significato proprio di TA termine per indicare le cose da consegnare con la sua sostituzione con altri termini non coerenti con esso. Pertanto il motivo è sostanzialmente inammissibile non confrontandosi con la complessa ed articolata motivazione resa dalla sentenza circa il coinvolgimento dei ricorrenti nell'episodio in esame e del suo oggetto illecito trattandosi della fornitura di droga dagli stessi procurata tramite il CI UI e trasferita al IN ed agli altri sodali che provvedevano, a loro volta, a smerciarla ad altri. La effettiva natura dell'oggetto trattato è stata correttamente desunta dal tenore del contenuto intercettivo che - del tutto analogamente ad altri episodi - si avvaleva di termini criptici per indicare TA oggetto ("macchina buona", "moto"), la sua quantità ("per una decina di persone"), la contropartita in denaro ("i documenti"); desumendosi la sua consegna in Calabria - dopo un viaggio dei due coniugi ai quali erano rinvenuti anche numerosi telefoni cellulari opportunamente disattivati e palesandosi il contestuale contatto con il corriere che li assicurava del buon esito del trasporto - dai contatti attivati dal IN RG nei giorni successivi all'arrivo.
3.1.2. Il motivo a riguardo del capo 10) è palesemente inammissibile per genericità non confrontandosi con la motivazione resa dalla sentenza, limitandosi a negare la idoneità delle intercettazioni a fondare la affermazione di responsabilità.
3.1.3. Anche in relazione al capo 11) si versa in una inammissibile valorizzazione di una parte del compendio probatorio - le dichiarazioni accusatorie del AR nei confronti del CI UI - senza tener conto della articolata motivazione che sulla base della corretta valutazione del compendio intercettivo coinvolge anche gli attuali ricorrenti che dal CI UI si sono forniti della notevole partita di droga poi sequestrata al AR nella flagranza del trasporto da lui effettuato.
3.1.4. Inammissibili deduzioni in fatto segnano anche il motivo di ricorso a riguardo del capo 12) rispetto ad una motivazione resa dalla sentenza che collega - senza alcun vizio logico e giuridico - il notevole carico di droga sequestrato al SI AL agli attuali ricorrenti tramite il compendio intercettivo della mattinata del 17 novembre 2008 attraverso il quale IN RG preannunziava il suo arrivo con altri a ES BI con soliti riferimenti criptici, l'osservazione degli spostamenti verso nord in data 17.11.2008 dei IN con il ON CO a bordo di un AUDI A3, l'incontro nel pomeriggio di quel giorno a Napoli di questi con la OZ DA alla quale era consegnata l'AUDI A3 - circostanza nell'ambito della quale emerge anche il ES AG che si occupa di ovviare ai problemi di accensione della vettura - e con la quale doveva essere effettuato il trasporto, come si riscontrerà con l'arresto del SI AT, fermato alle 0.30 del 18.11 con detta vettura stipata con 23 chilogrammi di hashish in panetti.
3.1.5. Anche le doglianze a riguardo del capo 13) sono affette da inammissibile valorizzazione di parcellizzati elementi di fatto - in particolare una espressione attribuita alla captazione n. 1552 - al fine di avallare una diversa ricostruzione volta a scollegare la partita di droga sequestrata al NZ IS dalle precedenti attività dei ricorrenti aventi ad oggetto una fornitura di droga. Mentre la sentenza impugnata senza alcun vizio logico coinvolge gli attuali ricorrenti tramite i contatti tenuti dagli stessi con il NZ HR la mattina del suo arresto quando si recavano dal CI UI a prelevare la partita di droga cripticamente indicata e che sarà trovata al NZ HR a bordo della autovettura opportunamente predisposta all'occultamento. Non mancandosi di considerare che dell'esito del viaggio del NZ HR si preoccuperanno lo stesso ES AG ed il IN fino alla comunicazione da parte di uno "staffettista" (IC IN) dell'arresto, notizia che provocherà il giorno dopo il viaggio dei ES in Calabria per verificare con IC IN e IN cosa sia effettivamente successo, apprendendo dal GL RO alcune notizie sul fermo del NZ HR in LI.
3.1.6. Capi 15), 16), 17) e 18). Le doglianze a riguardo sono inammissibilmente generiche per difetto di correlazione con la motivazione resa dalla sentenza, limitandosi indistintamente a censurare l'asserito mero rinvio alle captazioni negando "tout court" la esistenza di argomentazioni valutative a base dell'affermazione di responsabilità.
3.1.7. In relazione al capo 19) deve riconoscersi - anche tenendo conto estensivamente di quanto si dirà in ordine alle doglianze mosse sulla medesima vicenda dalla difesa del IC CO - la carenza del ragionamento della Corte per la acritica letterale adesione all'assunto della prima sentenza che collega in modo decisivo la effettuazione del trasporto di droga a quello che è solo ripetitivamente considerato quale effetto di "avvertimenti" del IC CO ai coniugi napoletani. Questi avrebbero determinato l'esito negativo della perquisizione dei coniugi rispetto ad una partita di droga che non si comprende quale strada alternativa abbia potuto prendere. E TA omessa decisiva considerazione non è superata dalla riedizione del successivo "SMS" mandato dalla OZ DA al IC CO che non si comprende a quale incontro si riferisca e come possa giustificare il "buon esito" della vicenda, posto che anche i contatti telefonici di vario contenuto tenuti dal IC CO con soggetti in gran parte non identificati (il cui contenuto è meglio esplicitato nella prima sentenza - v. pg. 87/88) soffrono di una analisi del tutto generica proprio sull'attribuito significato indiziante dell'acquisizione dello stupefacente da parte del IC CO. Su TA vicenda, pertanto, la decisione va annullata con rinvio.
3.2. La censura secondo la quale l'affermazione di responsabilità in ordine all'ipotesi associativa sub 1) si poggerebbe sull'illegittima valorizzazione della sola frequenza degli episodi di cessione di droga che esulerebbe dalla prova del "pactum sceleris" e della consapevolezza adesiva dei ricorrenti è inammissibile perché non tiene conto della articolata motivazione a riguardo.
3.2.1. La quale si pone nell'alveo dell'orientamento di legittimità già richiamato quando - ricalcando la disamina sul punto svolta dalla prima sentenza che dedica una ampia esposizione al tema ed alla sua verifica in concreto - considera la predisposizione di mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso comune a tutti gli associati nonché la stabilità ed organicità che l'assetto organizzativo riesce a darsi. Così individua le stabili dinamiche di approvvigionamento - tramite il CI UI ed i coniugi ES - dalla Campania e quelle di successiva destinazione al mercato calabro - attraverso il IN nella consapevolezza del reciproco ausilio delle rispettive condotte. Nè vale ad inficiare la legittimità della motivazione resa la dedotta estraneità dei coniugi ricorrenti alla commercializzazione dello stupefacente ceduto in territorio catanzarese per l'assenza di contatti con gli "acquirenti finali" con i quali i rapporti erano tenuti esclusivamente dal IN posto che non è necessario che ciascun sodale abbia rapporti con ciascuno e tutti gli altri sodali e conosca ogni articolazione del gruppo associativo cointeressandosi rispetto ad ogni fase della dinamica. Come pure non inficia la ricostruzione associativa la considerazione della contemporanea fornitura a due gruppi, quello del IN e quello del ZA ME, asseritamente contrapposti. Sul punto la sentenza impugnata, rispondendo alle analoghe doglianze difensive, ha correttamente motivato sulla esistenza di una associazione unitaria richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità.
3.3. Quanto all'aggravante del numero di persone, ancorché secondo una prospettiva diversa da quella proposta dai ricorrenti (che faceva leva sulla mancata individuazione degli acquirenti del IN), e per quanto si è già detto sub 1.5. in relazione alla posizione del IN, la sentenza deve essere annullata per un nuovo giudizio sul punto.
3.4. In relazione alla posizione apicale ascritta ad entrambi i ricorrenti, la sentenza riconosce il ruolo di promotori ed organizzatori del gruppo attraverso la continua attività di fornitura realizzata che garantiva le esigenze del mercato gestito dai calabresi, la organizzazione dei viaggi ed il mantenimento dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti. Ne designano l'attività organizzativa anche la preoccupazione di sostituire periodicamente le schede telefoniche, fissare i luoghi degli incontri, prezzi, quantità della sostanza trafficata e scegliendo i collaboratori. Cosicché del tutto consona ai criteri di legittimità è l'affermazione di TA ruolo apicale che non è smentito dall'esistenza di altri canali di approvvigionamento da parte dei calabresi e degli stessi coniugi ES.
3.5. Quanto alla inincidenza della sentenza costituzionale sulla determinazione della pena inflitta ai ricorrenti in ragione della continuazione tra delitto associativo e reati-fine, deve richiamarsi quanto già detto in ordine alla analoga posizione del IN.
4. Ricorso nell'interesse di CI GI.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione di doglianza già esaminata in appello essendosi in sentenza già osservato che la nota della cui acquisizione la difesa si duole era già in atti sin dalla richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal P.M. e, comunque, non ha leso alcuna prerogativa difensiva risultando legittimo esercizio di poteri demandati al giudice investito del giudizio.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato ed al limite della genericità. Invero, come già in precedenza ricordato, non è necessario al fine di ricostruire la partecipazione associativa di un soggetto che si provi il contatto di questi con ciascuno e tutti i sodali e, pertanto, del tutto idonea a fondare la partecipazione del CI UI al sodalizio sono i suoi stabili contatti con i coniugi ES ai quali forniva ripetutamente le notevoli partite di droga, a sua volta acquistate anche a credito, nella consapevolezza della successiva finale destinazione, così realizzando - come nota la prima sentenza - uno stabile apporto senza il quale non avrebbe potuto realizzarsi l'attività illecita.
4.3 La doglianza in ordine all'omesso riconoscimento nella massima estensione delle riconosciute attenuanti generiche costituisce generico motivo di critica all'esercizio del potere discrezionale della commisurazione della pena attraverso la condivisione della prima dosimetria.
4.4. Anche per il CI UI va disposto, per l'effetto estensivo della impugnazione proposta da ES AG e OZ DA e per le analoghe ragioni già esposte, l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla aggravante del numero di persone di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3. 4.5. Deve, infine, ribadirsi anche per l'attuale ricorrente l'inincidenza della sentenza costituzionale in relazione alla dosimetria della pena inflitta per la continuazione tra il delitto associativo e quelli "satellite".
5. Ricorso nell'interesse di IC NC.
5.1. Il primo motivo, afferente al capo 13), è inammissibilmente volto alla riproposizione di questioni di fatto la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità, laddove la Corte territoriale ha affrontato le analoghe doglianze difensive sul ruolo svolto dal ricorrente ritenendone la infondatezza sul rilievo di quanto risulta dal servizio di o.c.p. predisposto dalla p.g. operante che aveva avuto modo di constatare per un lungo tratto del percorso la macchina occupata dal IC IN precedere quella sulla quale viaggiava il NZ HR con lo stupefacente con la quale procedeva insieme. Valorizzandosi logicamente, al fine di giustificare il coinvolgimento del ricorrente nel trasporto illecito il collegamento tra il IC IN ed il NZ HR emergente dalla presenza sul cellulare del primo della utenza del secondo nonché dell'avviso che lo stesso IC IN ebbe a fare al "titolare" del trasporto, il IN, dell'avvenuto arresto del NZ HR. E, ancora, della preoccupazione palesata dal ES AG e dal IN nel mentre si verificavano i controlli su entrambe le vetture. Infine, era il IC IN ad incontrare in LI i coniugi ES all'indomani dell'arresto del NZ HR, per le verifiche di quanto era accaduto.
5.2. Il secondo motivo, volto a contestare l'affermata partecipazione associativa sulla base dell'unico episodio accertato, è fondato.
5.2.1. In generale, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo non può essere desunto unicamente in base alla partecipazione ai reati-fine di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative dell'adesione del soggetto al sodalizio criminoso, non potendo neppure escludersi che l'associazione utilizzi esecutori "arruolati" volta per volta, non necessariamente consapevoli della esistenza di una stabile realtà organizzativa e di operare in qualità di aderenti ad essa (nel caso di specie, il giudice di merito aveva desunto la partecipazione all'associazione sulla base di due soli episodi di cessione di sostanza stupefacente, realizzati nell'arco di due mesi) (Sez. 6^, Sentenza n. 49556 del 22/10/2003 Rv. 227826 Imputato: Marigliano). Purtuttavia, l'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato fine solo purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano stati tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (Sez. 1^, Sentenza n. 6308 del 20/01/2010 Rv. 246115 Imputato: HM e altri); ancora, l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (Sez. 3^, Sentenza n. 43822 del 16/10/2008 Rv. 241628 imputato: RO e altri). A tal fine è necessario che, affinché gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5^, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010 Rv. 247435 Imputato: Procopio).
5.2.2. La sentenza desume l'inserimento associativo sulla base della particolare gravità del reato in questione, ritenuto "viTA" rispetto alle esigenze del gruppo, e dalla tipologia dell'apporto offerto alla commissione di esso dal ricorrente, segnata dalla toTA affidabilità del soggetto che sarà coinvolto anche nelle verifiche dei ES in Calabria, successive all'arresto del NZ HR. Inoltre, considera anche il precedente documentato incontro del ricorrente a casa del IN RG - con il quale ha numerosi contatti telefonici - con i referenti napoletani ritenuto prodromico alla predisposizione del successivo viaggio valutando che l'esistenza di rapporti diretti con i vertici associativi documentasse l'intraneità del soggetto (in tutto ripreso dalla prima sentenza - v. pg. 108 e ss.).
5.2.3. Ritiene la Corte che la sentenza esuli dal richiamato orientamento di legittimità difettando della necessaria motivazione siccome non risulta individuata la peculiarità ne' giustificata - nell'ambito delle connotazioni proprie della associazione in esame - la sintomaticità della vicenda all'esito della quale fu arrestato il NZ HR e nell'ambito della quale il IC IN risulta coinvolto come "staffettista" del carico - peraltro assai analogo ad altri. Non può, invero, sovrapporsi alla prova della partecipazione associativa quella pertinente alla normale dinamica di rapporti e di contatti che presiede alla realizzazione del singolo reato concorsuale.
5.3. Il terzo motivo, così come quello correlato agli effetti della sentenza costituzionale, sono assorbiti dall'accoglimento di quello precedente.
6. Ricorso nell'interesse di ON SC.
6.1. Il primo motivo è una generica deduzione che non tiene conto della specifica motivazione sul punto già ricordata sub 5.1. in relazione alla posizione del IC IN che con il ON CO occupava la vettura destinata a fare da staffetta.
6.2. Analogamente deve dirsi in relazione al secondo motivo, posto che le dirette emergenze che coinvolgono il IC IN non escludono affatto il coinvolgimento del ON CO a bordo della medesima vettura con funzioni di staffetta.
6.3. Manifestamente infondata è la censura contenuta nel terzo e quarto motivo in ordine alla esclusione della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità è sufficiente ad escluderla la considerazione di uno degli indici previsti dalla norma. Cosicché correttamente il dato ponderale della partita trasportata ne ha giustificato l'esclusione nella specie.
6.4. Anche per il ON CO risulta rilevante la sentenza costituzionale nei termini già esposti per l'analoga posizione dell'IE CO e, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio in punto di determinazione della pena.
7. Ricorso nell'interesse di GL RO.
7.1. Il primo motivo, relativo alla partecipazione associativa, fa leva su una partecipazione occasionale sulla base di un ristretto lasso temporale di emergenza dei contatti tra il GL RO ed alcuni indagati che è inammissibile rivalutazione in fatto che non si misura con l'ampia motivazione resa dalla sentenza sul punto che - ponendosi nell'ambito del richiamato orientamenti di legittimità - analizza l'intervento del GL RO - al quale è assegnato, in particolare, il ruolo di preparatore delle vetture per il trasporto delle partite di droga - nelle vicende associative, quale emerge dalle captazioni da metà del novembre a metà del dicembre 2008, segnalandone il diretto coinvolgimento con il reperimento e la preparazione delle vetture negli episodi culminati con i sequestri del 14 novembre e 18 dicembre, fino a recarsi - in talune occasioni - a prelevare i carichi di droga, nonché l'apporto informativo svolto dallo stesso GL RO a seguito dell'arresto del NZ HR e del controllo subito dal ES AG.
7.2. In relazione al capo 11) la doglianza è inammissibile. Essa si riferisce alla sintesi del compendio intercettivo operata dalla sentenza di secondo grado mentre la consentita lettura della prima sentenza - che palesa integralmente in plurimo compendio intercettivo che coinvolge il GL RO in relazione all'episodio del 14.11.2008 (v. pg. 111 e ss.) - da invece contezza di una pluralità di macchine nell'occasione giunte al GL RO per la "preparazione" (int. n. 951) e, comunque la sostituzione di una macchina con un'altra presso RD (int. 1544). Sicché il solo riferimento della captazione del 10.11.2008 n. 763 non esaurisce il compendio che palesa la collaborazione a più livelli del GL RO all'intrapresa criminosa di cui, come nota la sentenza, è perfettamente consapevole (v. int. 1146).
7.3. Il motivo afferente al capo 13) è inammissibile perché sollecita nuova rivalutazione in fatto. La sentenza desume logicamente il coinvolgimento del GL RO dall'incarico ricevuto dal ES AG di preparare la vettura e dal successivo ruolo informativo assunto dopo l'arresto del NZ HR nei confronti dei coniugi ES. Sicché è implicitamente rigettata la doglianza difensiva sulla assenza di TA incarico che invece risulta dato il giorno prima dell'arresto del NZ HR (int. 1510) e che si salda con l'altrimenti inspiegabile attività informativa successivamente resa dal GL RO.
7.4. In relazione ai capi 15) e 16) le doglianze sono infondate. La sentenza implicitamente rigetta la posizione difensiva considerando - in relazione al capo 15) - i contatti tra il GL RO ed il corriere della droga nella fase preparatoria del trasporto laddove il secondo chiedeva al primo di attivarsi nella preparazione della vettura all'uopo destinata nell'ambio del contesto che individuava il ruolo del GL RO;
quanto al capo 16) si valorizzano i riferimenti sospettosi del ES AG palesati al GL RO dopo l'arresto del CI AT e la stessa ammissione del GL RO volta a fugarli accampando di essersi esposto avendo fatto noleggiare la vettura usata per il trasporto a nome del fratello ES.
7.5. Per le medesime ragioni esposte per il ricorrente IN, anche in relazione all'attuale ricorrente deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza in tema di aggravante del numero di persone D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 3;
profilo che assorbe il motivo afferente alla dosimetria della pena.
7.6. Anche per il GL RO, stante l'analoga determinazione della pena in continuazione, deve ribadirsi l'incidenza dell'esito della declaratoria di incostituzionalità secondo quanto già esposto al riguardo della posizione del IN.
8. Ricorso nell'interesse di NZ IS.
8.1. Il primo e secondo motivo, afferenti all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, sono fondati.
8.2. La Corte di merito l'ha desunta in base al valore sintomatico della partecipazione all'episodio sub 13) conclusosi con il suo arresto mentre trasportava oltre 15 kg di hashish. A tal uopo considerando i diretti contatti con i vertici associativi nella fase preparatoria (coniugi ES e CI GI), la dinamica del fatto che vide la compartecipazione di una auto in "staffetta", sia - infine- quanto avvenne dopo il suo arresto con la comunicazione al IN, altro esponente apicale del gruppo, ed il coinvolgimento dei coniugi ES nel seguire la vicenda giudiziaria anche sotto il profilo economico, tramite la madre del NZ HR. A tutto ciò si è aggiunto - a dimostrazione di un vincolo associativo mai reciso - l'incontro osservato il 20.1.2009 tra i coniugi ES, IC CO e ZA ME, con altri due soggetti a bordo dell'autovettura intestata alla madre del NZ HR.
8.3. Ritiene la Corte che, richiamando quanto in diritto già detto per il IC IN, il coacervo delle emergenze considerate in ordine all'unico episodio in cui è rimasto coinvolto non esprimano il valore sintomatico della intraneità associativa del NZ HR utilizzato dal gruppo quale corriere per TA unica occasione ed i cui contatti - sempre rimasti funzionali a detta occasione - non sono perciò sufficienti ad esprimere la sodalità associativa oltre alle necessità che presiedono alla commissione del reato concorsuale;
neppure la successiva cura degli oneri economico- giudiziari, siccome sempre correlata a TA unica vicenda, può significare quella mutualità propria derivante dalla affiliazione.
8.2. L'accoglimento del precedente motivo assorbe il terzo e quarto motivo, oltre alla incidenza della sentenza costituzionale.
9. Ricorso nell'interesse di CI AL.
9.1. Le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo sono fondate.
9.1.1. La Corte territoriale ha individuato il ruolo associativo del CI AT quale corriere e stretto collaboratore, unitamente al AR, del ZA ME e del IN RG, valorizzando all'uopo sia varie captazioni (tra le quali anche quella n. 4207 del 7.12.2008 - il cui testo è riportato a pg. 63 della prima sentenza sub 14) - nell'ambito della quale la OZ DA concordava con il CI AT la sua sostituzione al IN come corriere di fiducia dell'associazione), gli incontri osservati con i ES ed il ZA ME, lo stesso consentito utilizzo da parte del ricorrente del suo telefono cellulare al ZA ME per parlare con i fornitori, fino al suo arresto del 18.12.2008 mentre trasportava oltre 16 kg di hashish per conto del gruppo.
9.1.2. Ritiene questa Corte che - richiamati i principi di diritto già espressi per le posizioni del IC IN e del NZ HR - anche per il CI AT gli elementi considerati non valgano a giustificare correttamente la partecipazione associativa del ricorrente, tenuto conto del ristrettissimo periodo temporale in cui la sua posizione è emersa in rapporto ai soli due episodi in cui è stato coinvolto, nell'ambito dei quali il secondo, avvenuto il giorno dopo del primo, costituisce una sua inscindibile evoluzione ed, anche in questo caso, non potendosi affidare significato adesivo alla organizzazione, di per sè soli, ai contatti e rapporti funzionali alla realizzazione del reato concorsuale, ancorché continuato.
9.2. Quanto al capo 15), inammissibile in quanto in fatto è la generica proposizione delle questioni circa l'attribuibilità della utenza 331 9347877 al ricorrente riconosciuto partecipe delle conversazioni su TA utenza (v. in particolare pg. 67 e ss. della prima sentenza in rapporto al par.
2.2. relativo alla identificazione dei conversanti p. 31 nell'ambito della quale TA utenza è collegata al CI AT siccome si presentava attraverso le proprie generalità). Di poi, inammissibile perché in fatto è la censura che fa leva su una spiegazione alternativa del contenuto intercettivo e sulla scarsa qualità della sostanza trattata.
9.3. L'accoglimento del primo motivo assorbe quello relativo al censurato diniego delle attenuanti generiche ed agli effetti della sentenza costituzionale.
10. Ricorso nell'interesse di IC AR.
10.1. Quanto alle censure di omessa motivazione in ordine ai motivi di appello proposti sub capo 11) deve dirsi quanto segue. 10.1.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, si ha mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; ne' può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte. (Sez. 2^, Sentenza n. 4830 del 21/12/1994 Rv. 201268 Imputato:
Loisi.; Sez. 6^, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009 Rv. 244763 Imputato: Greco;
Sez. 5^, Sentenza n. 6945 del 09/05/2000 Rv. 216765 Imputato: Murante P.). È vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. È stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 6221/2005, Rv. 233082, Aglieri;
id. n. 12540/2000, Rv. 218172, Prescia). In tal caso non può certamente parlarsi di motivazione "per relationem", bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Viola ancora più gravemente TA obbligo, e perciò è nulla per mancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a copiare la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si trasforma in una apparente e fittizia garanzia per l'imputato (così, Sez. 6^, Sentenza n. 12148 del 12/02/2009 Rv. 242811 Imputato: Giustino).
10.1.2. La Corte di merito - rieditando la medesima motivazione del primo giudice - ha confermato il coinvolgimento del ricorrente, ritenendo accertata la fornitura della partita di droga da parte dei coniugi ES, a sua volta fornita dal CI UI, destinata in parte al IN ed in parte al duo ZA ME - IC CO, con il coinvolgendo quest'ultimo tramite l'incontro procuratogli con i predetti coniugi dal corriere AR nell'ambito del quale era stato recapitato il campione della sostanza stupefacente ( risultato di cattiva qualità).
10.1.3. Così facendo la sentenza ha omesso di considerare la doglianza di appello secondo la quale - tra questa ultima emergenza del 5.11.2008 e l'arresto in data 14.11.2008 del AR con il carico di droga in Catanzaro - non emergono interventi del gruppo facente capo al ZA ME, risultando solo le insistenze dei ES nei confronti del IN sull'esito del viaggio e commenti sull'arresto di non meglio individuati sodali che si riferivano al CI UI. Pertanto, la questione posta dalla difesa circa la effettiva destinazione della partita sequestrata al duo ZA ME - IC CO risultava rilevante e l'omessa sua considerazione da parte della Corte territoriale deve essere censurata comportando l'annullamento con rinvio in ordine al capo in questione.
10.2. Le doglianze in ordine al Capo 15) sono inammissibili in quanto, attraverso il formale motivo azionato, sostanzialmente propongono una rivalutazione di elementi di fatto non considerando il complesso della motivazione resa dalla sentenza impugnata. 10.2.1. Dalla sentenza impugnata emerge - innanzitutto - che la conversazione n. 31 sulla quale fa leva la difesa fa parte di un più articolato compendio intercettivo (conv. 20, 30, 31, 37 e 41 su utenza 3347181065 del CI AT) nell'ambito del quale è indiscussa la partecipazione del CI AT che si occupa del cambio della sostanza da lui precedentemente trasportata, risultata di cattiva qualità. Inoltre, è incontestato che il IC CO sin dalle prime battute era in contatto con il CI AT per la predisposizione del trasporto (conv. 518) come pure risultano le conversazioni tra la OZ DA ed il ZA ME sul finanziamento del trasporto di droga (conv. 54 riportata a pg. 69 della sentenza di primo grado) nonché la convocazione del IC CO presso la casa del CI AT dopo il rientro di questi in Calabria con il carico (conv. 799). Di qui, poi, l'emergenza dei problemi sulla qualità del carico di cui al gruppo di conversazioni prima indicato. Ebbene, la conversazione n. 31 si pone in assoluta continuità temporale e logica con la precedente n. 30 nella quale il CI AT preannunzia al ES AG che avrebbe parlato con l'interessato, il quale è "lo zio" indicato dallo stesso CI AT nella precedente conversazione n. 20 che aveva protestato sulla qualità della droga e non voleva pagarla.
Cosicché, da un lato, la responsabilità del IC CO non è legata soltanto alla conv. 31 ed alla individuazione nel ZA ME e, dall'altro, nessun dubbio sussiste circa TA individuazione.
10.3. La doglianza in ordine al capo 16), avente ad oggetto fatti immediatamente successivi a quelli oggetto del precedente capo 15), è inammissibile perché solleva questione in fatto senza considerare la più ampia articolazione della motivazione.
10.3.1. Invero, - da un lato - la sentenza considera che il IC CO si dimostra in attesa del carico (emergono proprio le preoccupazioni del IC CO e del ZA ME su dove fosse finito il CI AT di cui erano in attesa - conv. con la OZ DA nn. 110 e ss.) e - dall'altro - la doglianza non considera che presupposto storico sono le questioni sorte il giorno precedente proprio con il ZA ME in ordine alla partita sub 15) e all'esito dell'arresto del CI AT del giorno successivo.
10.4. Il motivo di ricorso in relazione al capo 19) è fondato. 10.4.1. La difesa deduce omessa risposta alle doglianze difensive in ordine all'inesistenza di un trasporto di droga in capo ai ES e di assenza di valore criptico delle conversazioni sulle indicazioni stradali offerte dal IC CO ai coniugi ES allegate all'atto di appello.
10.4.2. La sentenza considera genericamente le doglianze difensive ritenendole superate dalla complessiva emergenza probatoria e, in particolare, dal messaggio "sms" della OZ DA a IC CO e dai contatti del IC CO con vari soggetti. 10.4.3. Deve ribadirsi quanto già detto sul medesimo capo in relazione alla posizione dei coniugi ES evidenziandosi che, quanto al valore delle indicazioni telefoniche del IC CO alla OZ DA, la sentenza si limita a ribadire letteralmente l'assunto della prima decisione. Cosicché la prospettazione difensiva in appello che si era curata di allegare il compendio intercettivo integrale di quelli che erano stati interpretati dal primo giudice come "avvertimenti" efficaci del IC CO ai coniugi campani tanto da vanificare la perquisizione nei loro confronti - e che, invece secondo la difesa, erano innocue indicazioni stradali - non ha trovato nessuna considerazione da parte della sentenza sul decisivo punto della dimostrazione dell'assunto del trasporto dello stupefacente da parte degli stessi coniugi. 10.5. Quanto alle deduzioni in ordine alla riconosciuta partecipazione associativa - nel ribadire il principio di diritto che deve presiedere alla valutazione sintomatica del reato fine - la relativa valutazione deve considerare quanto statuito in ordine all'annullamento della sentenza per i capi 11) e 19), risultando - allo stato - la sola conferma del coinvolgimento nei due correlati episodi sub 15) e 16) che, a questo punto, il giudice del rinvio dovrà rivalutare nel loro valore sintomatico dell'adesione associativa in uno agli episodi per i quali è intervenuto annullamento.
10.6. L'accoglimento dei precedenti motivi assorbe la doglianza in ordine alla applicazione nel massimo delle attenuanti generiche e gli effetti della sentenza costituzionale.
11. Ricorso nell'interesse di IN AN.
11.1. Il motivo relativo alla partecipazione associativa è inammissibile perché deduce una rivalutazione in fatto improponibile in questa sede.
11.1.1. La Corte territoriale, ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato, l'ha riconosciuta sulla base della sintomaticità degli episodi che lo vedevano coinvolto. In particolare, della sostituzione - su accordo col fratello RU RG - del AR, dopo il suo arresto, nel trasporto delle partite di droga (capo 12), dei rapporti intrattenuti con altri esponenti apicali del gruppo presso i quali preleva una nuova partita destinata al fratello (capo 17) ed il rapporto confidenziale con la OZ DA allorquando apprezza il buono esito del trasporto effettuato nonostante il controllo delle FF.OO. Si considera, infine, il valore sintomatico dell'episodio sub 18) - non vagliato dalla sentenza di questa Corte resa nella fase cautelare e giudicato separatamente- nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto il ruolo di corriere di un carico di oltre 16 kg di hashish per conto del medesimo contesto. Infondata è la dedotta discrasia tra il ruolo di corriere e quello di promotore e organizzatore che non gli è stato, invece, riconosciuto. Generica è la critica alla ritenuta cripticità delle espressioni rinvenute nel corso delle captazioni.
11.2. Anche per l'attuale ricorrente deve disporsi l'annullamento della sentenza in relazione alla riconosciuta aggravante del numero delle persone, secondo quanto già detto in relazione alla posizione del IN RG e l'annullamento sul punto assorbe la doglianza sul trattamento sanzionatorio.
11.3. Così come per l'attuale ricorrente deve affermarsi l'inincidenza sul computo della pena per la continuazione tra il delitto associativo ed i reati fine secondo quanto già detto in relazione alla analoga posizione del IN RG. 12. Ricorso nell'interesse di AV NI.
12.1. Il primo motivo è inammissibile secondo quanto già detto sub 1.1. in ordine alla identica doglianza mossa nell'interesse di IN RG.
12.2. Il secondo motivo è inammissibile perché in fatto. 12.2.1. Con motivazione logica ed esente da vizi la Corte territoriale ha collocato l'episodio in esame nell'ambito delle abituali richieste della donna al AV IC, così desumendo che il rinvenimento presso la donna della droga sequestrata dopo essersi recata all'appuntamento da lei stessa richiesto al AV IC, ascriva a questi la cessione di detto stupefacente, in ordine alla cui natura la Corte esclude correttamente la necessaria analisi tossicologica in ragione della tipologia di sostanza (mariuhana) fisicamente distinguibile. Nè è contraddittorio il riferimento alle precedenti captazioni che non hanno portato alla affermazione di responsabilità per sostanziale assenza di riscontri. 12.3. Generica è la censura alla discrezionale determinazione della pena che si duole dell'omessa più ampia riduzione di essa all'esito della assoluzione per un altro episodio.
12.4. Quanto all'incidenza della sentenza costituzionale n. 32/2014, reviviscendo l'originaria formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deve individuarsi in questa la norma più
favorevole ex art. 2 c.p., comma 4. Invero, l'individuazione della disposizione più favorevole al reo che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, deve essere applicata a norma dell'art. 2 c.p., comma 3 (ora 4, n.d.e.), va operata con riferimento al caso concreto, confrontando i risultati che deriverebbero dalla applicazione delle due normative che si sono succedute (Sez. 1^, Sentenza n. 2336 del 18/05/1994 Rv. 198187, Arata;
Sez. 6^, Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Rv. 213030, Arcidiacono;
Sez. 6^, Sentenza n. 3560 del 29/09/2000 Rv. 218056, Grillo). 12.5. Nella specie, al AV IC risulta applicata la pena con riferimento alla pena base di un anno di reclusione oltre la multa prevista come minimo editTA dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 dichiarato incostituzionale. Rivivendo la precedente formulazione della stessa previsione, essa risulta più favorevole in concreto siccome prevede il minimo editTA di sei mesi di reclusione. Le successive diminuzioni - nella massima estensione per le generiche e quella del rito - consentono a questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), di rideterminare la pena in mesi due di reclusione ed Euro 458,00 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ed Euro 1.032,00 di multa, diminuita per le attenuanti generiche a mesi quattro di reclusione ed Euro 688,66 di multa, diminuita come sopra per il rito).
13. In conclusione ed in relazione ai capi e punti della sentenza per i quali è statuito annullamento con rinvio gli atti vanno rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio che si atterrà ai principi di diritto stabiliti da questa Corte. Nel resto i ricorsi degli imputati sono rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AC AL, RA IS, CC AR e IC NC limitatamente al capo 1) e quanto a CC AR anche in relazione ai capi 11) e 19). Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di RU RG, SE BI, ZI ID, EL GI, RU AN e OG RO limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 e nei confronti del SE BI e della ZI ID anche in relazione al capo 19. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti.
Annulla detta sentenza nei confronti di LL SC e TO SC limitatamente alla determinazione della pena e rigetta nel resto il ricorso dei predetti.
Rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Ridetermina la pena inflitta a TA NI in mesi due e venti giorni di reclusione e 458,00 Euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso del TA NI.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014