Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 12727
CASS
Sentenza 6 marzo 2014

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In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, e di assenza di specifica doglianza, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva quantificato la pena per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a droghe "leggere" avendo riguardo al limite edittale previsto dalla disposizione nel testo vigente "ex lege" 21 febbraio 2006, n. 49, in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per effetto della quale è divenuta applicabile la più favorevole disciplina precedente).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 12727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12727
Data del deposito : 6 marzo 2014

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