Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'ND LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, che lo difende unitamente all'avvocato RENZO BONAMICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO.SC.AR S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2691/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto
Con atto di citazione notificato il 31/1/1991 D'DR LU proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 18/12/1990 del Presidente del Tribunale di Roma con il quale gli era stato intimato di pagare alla s.r.l. SO.SC.AR la somma di lire 21.360.500. A sostegno dell'opposizione D'DR deduceva di aver estinto la sua obbligazione mediante il pagamento di lire 22.000.000 effettuato in data 6/3/1990 a mani di IA AN agente API. La società SO.SC.AR, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che dal luglio 1989 si era risolto il suo rapporto di agenzia con il IA, sicché quest'ultimo non era più leggittimato a ricevere pagamenti per conto di essa società come comunicato al D'DR con lettera del 12/7/1989. L'adito Tribunale di Roma, con sentenza del 24/4/1993, dichiarava l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Avverso la detta decisione la s.r.l. SO.SC.AR proponeva appello al quale resisteva il D'DR.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 7/9/1995, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo osservando: che l'appellante aveva prodotto l'avviso di ricevimento della notifica al D'DR del decreto ingiuntivo, eseguita a mezzo servizio postale, per cui il rapporto processuale relativo al giudizio di opposizione si era validamente costituito tra le parti: che il pagamento della somma di lire 22.000.000 da parte dell'appellato in data 6/3/1990 a mani dell'agente IA non valeva a liberare il D'DR dalle sue obbligazioni nei confronti della SO;
che la detta società aveva provato mediante la produzione della lettera raccomandata 11/7/1989 che si dal luglio 1989 il rapporto di agenzia con la IA era cessato e che di tale circostanza il D'DR era stato informato con lettera del 12/7/1989; che pertanto l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere rigettata.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da D'DR LU con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. La s.r.l. SO.SC.AR non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., il D'DR deduce che la corte di appello ha ritenuto provato il fatto della spedizione della lettera semplice ( e non raccomandata ) inviata il 12/7/1989 della SO ad esso ricorrente ed il suo ricevimento da parte del destinatario malgrado la specifica contestazione in proposito sollevata.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ex articolo 360 n. 5 c.p.c., l'omessa e l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene al riguardo il ricorrente che la corte di merito ha omesso di esaminare quanto prospettato da esso D'DR nelle sue difese in primo e in secondo grado circa il mancato ricevimento della lettera del 12/7/1989 a, quindi, circa la mancata conoscenza della cessazione del rapporto di agenzia tra la società SO ed il IA.
Le dette censure - che, per evidenti motivi di connessione e di interdipendenza, possono essere esaminate congiuntamente - sono fondate.
Come è noto l'onere della prova incombe in generale a chi da una propria affermazione, contestata dalla controparte, pretende far derivare conseguenze giuridiche a sè favorevoli.
È del pari pacifico il principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presunzione di conoscenza stabilita dell'articolo 1335 c.c. - relativa a tutte le dichiarazioni recettizie e non solo a quelle inerenti alla formazione del contratto - opera per il solo "fatto oggettivo" dell'arrivo della dichiarazione e destinazione indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dell'osservanza delle disposizioni del codice postale (tra le tante, sentenze 11/4/1990 n. 3061 ). Se invece l'arrivo della dichiarazione è contestato da parte del destinatario, la trasmissione dell'atto recettizio può essere provata con qualsiasi mezzo attendibile e concludente. In particolare la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dell'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - può desumersi il suo arrivo a destinazione ( sentenze 7/10/1993 n. 9943; 12/10/1991 n. 10751; 16/9/1986 n. 5617 ). Al contrario il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza:
la detta prova può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti legali della gravità della precisione e della concordanza ( sentenza 17/4/1985 n. 2558 ). Nel caso in esame il ricorrente ha sempre contestato sia nel giudizio di primo grado che in quello di gravame, di aver ricevuto la lettera del 12/7/1989 con la quale la società SO ha sostenuto di aver comunicato al D'DR l'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia instaurato con IA AN.
Malgrado tale specifica contestazione la corte di appello nell'impugnata sentenza ha affermato che la citata società aveva provato che della cessazione del rapporto di agenzia il "il D'DR era stato prontamente informato dalla stessa società SO con lettera del 12/7/1389". La corte territoriale, però, non ha fornito alcuna motivazione circa l'avvenuta ricezione da parte del D'DR della detta lettera, ne' ha precisato se la missiva era stata inviata con raccomandata e con avviso di ricevimento. La corte di merito, quindi, non ha tenuto conto che - stante la specifica contestazione del D'DR - spettava alla SO, a norma dell'articolo 2697 c.c., fornire la prova che la lettera del 12/7/1989 era stata inviata ed era stata ricevuta dal destinatario.
In relazione alle dette contestazioni del D'DR non risulta rispettato dalla corte di merito l'obbligo di una completa e convincente motivazione.
Occorre al riguardo osservare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sue duplice manifestazione di difatto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare in sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logico-giuridica. Le relative carenze ed insufficienze di motivazione circa un punto decisivo della controversia rendono la sentenza impugnata inficiata dai denunciati vizi e ne impongono la cassazione.
La causa va pertanto rinviata ad altra sezione della corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 Febbraio 1999