Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1265
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Sentenza 15 febbraio 1999

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La lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - può desumersi il suo arrivo a destinazione. Al contrario, il ricorso a diverse forme di comunicazioni esige che sia altrimenti ed idoneamente provata l'effettiva spedizione dell'atto, nel senso che il mero invio del plico non è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza. La prova suddetta può essere fornita con mezzi idonei anche mediante presunzioni, purché queste siano caratterizzate dai requisiti della gravità, della precisione, e della concordanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1265
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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