Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2008, n. 44102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44102 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 1
Sentenza: 1337 44 1 02 /08 Registro Generale n.: 39119/07
Udienza pubblica 21 ottobre 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori:
dott. Franceco Serpico Presidente
dott. FR Ippolito Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere dott. Massimo Dogliotti Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ZZ FR, nato il 26 aprile
1960, ON NA AN, nata il [...], e
RI RA, nato il [...], contro la sentenza
30 marzo 2007 della Corte di appello di IN, con la quale è stata confermata la sentenza 31 gennaio 2006 del Tribunale di
IN, nei confronti di CA ed ON, e ridotta la pena ex art. 599.4 C.P.P. nei confronti di RI.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per ON NA AN;
il rigetto del ricorso per CA FR e l'inammissibilità per
rinuncia per RI RA;
nonché il difensore di ON, avv.
Managò che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
e l'avv. Liuzzo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto.
considerato in fatto e in diritto
Il 31 gennaio 2006 i
I G.U.P. del Tribunale di IN, giudicando con rito abbreviato ha condannato: ZZ FR alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione;
ON NA AN, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti contestate, alla pena di anni 4 mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
RI RA alla pena di anni 9 di reclusione in quanto -assieme ad altri- responsabili tutti del reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. n.
309/90, assumendo il ZZ il ruolo di organizzatore e finanziatore dell'associazione e il RI il ruolo di associato.
Venivano, altresi, ritenuti responsabili: il ZZ: di diversi episodi di consegna e cessione di sostanze stupefacenti;
di ricettazione di un trattore agricolo oggetto di furto commesso da
IU MA;
di danneggiamento a mezzo incendio dell'esercizio commerciale "Alessandro elettrodomestici" di AP d'RL; di reati in tema di armi e di detenzione di banconote false;
il RI
dei reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 13 e 14. La Corte di appello di IN ha confermato la sentenza 31 gennaio 2006 del
Tribunale di IN nei confronti di CA ed ON e ridotta la pena,ex art. 599.4 C.P.P., nei confronti di RI ad anni
7 e mesi 4 di reclusione.
-
RI RA
Il RI, ricorrente per violazione di legge in relazione all'art. 129 C.P.P., con atto 14 luglio 2008 ha dichiarato di rinunciare al Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
proposto gravame. L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile per rinuncia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 300 alla
Cassa delle ammende.
ZZ FR
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del Cannizzo срё deduce la violazione dell'art.606.1 lettera b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e vizio di motivazione sul punto. Più precisamente si lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di motivare sull'indispensabile elemento intenzionale con il quale i sodali sarebbero stati partecipi del ritenere
"pactum sceleris", errando, inoltre, nel [considerare considerevole la durata del sodalizio, a fronte di una diversa valutazione del G.U.P.
che lo ha invece definito "periodo estremamente ristretto" (pag.83 sentenza I°).
Il motivo per come articolato è inammissibile. Le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono proponibili in questa sede (v. per tutte Cass.
Sez. Un. 19.6.1996, Di FR e Cass. S.U. 24 settembre 2003
Petrella), perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità":
a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula invero dal controllo della Suprema Corte, anche dopo la riforma della novella 46/2006 (Cass. Penale sez.II, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
decisione, e pertanto non costituisce vizio -comportante controllo prospettazione di una diversa e piu'di legittimita'- la mera favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. V 07569/1999 in riv. 206335-conf. asnricorso Jovino;
asn 199610751
199801354 riv. 210658-conf. asn 199707113 riv. 208241-
conf. asn 199800803 riv. 210016-conf. SS.UU. asn 199600930
riv. 203428-vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).
Su questo piano la decisione impugnata, sulla base di una motivazione che non appare né illogica, né scoordinata rispetto agli elementi a disposizione, ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, per poi riconoscerne l'adeguatezza e la congruenza attraverso un percorso argomentativo che va considerato del tutto ragionevole, correlato adeguatamente dalle risultanze processuali e rispetto alle quali il ricorso non ha indicato segni convincenti di utile criticità, limitandosi a valorizzare quegli stessi elementi che il giudice di merito ha ritenuto non appaganti dal punto di vista probatorio.
Con un secondo motivo si prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'omessa applicazione della circostanza speciale di cui al comma VII dell'art. 74 d.p.r. 309/90, entrambe da riconoscersi, avuto riguardo all'apporto causale offerto dall'imputato alla condanna dei correi.
Va premesso che la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.VI,.7707/2003 Rv.
229768,Anaclerio). Identica conclusione va assunta per l'invocata ulteriore attenuante, considerato che nella specie, il ragionamento nella motivazione, risulta essere stato analiticamente proposto nel rispetto delle regole tecniche dell'argomentare giuridico, con un esame completo di tutti gli elementi processualmente disponibili, i quali risultano correttamente interpretati con risposte esaustive alle deduzioni della parte.
Con un terzo motivo la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art.12- sexies
1.306/92, all'art.438 comma 1 c.p.p., nonche' all'art.42 costituzione, nonchè mancanza ed illogicita' della motivazione oltre che risultante dallo stesso testo del provvedimento impugnato nonche!) dai seguenti atti del processo: a) pag. 47 della informativa d.i.a. del 13/7/2005, b) copia atto in notar Paterniti del del 7/7/1983, c) copia concessione edilizia 2/5/1986, d) copia ordinanza n.138 del sindaco di AP d'RL in data 23/10/1986, e) copia domanda di sanatoria presentata il 28/2/1995, atti tutti prodotti dalla difesa nel fascicolo depositato alla udienza preliminare davanti al G.U.P. di IN (art.606 lett. e cpp). Il ricorso riprende il sesto motivo di appello, con il quale si era impugnato il capo di sentenza di primo grado col quale, ai sensi dell'art. 12 sexies della 1.306/92, il GUP era stata disposta la confisca dei beni sequestrati al ZZ con provvedimenti del GIP del 21 luglio e 19 agosto 2005.
I beni sequestrati sono costituiti da due immobili e da tre autoveicoli, ritenuti, in relazione alla valutazione fattane dalla
D.I.A., di valore sproporzionato rispetto a redditi dichiarati dall'imputato e dai suoi familiari.
Il ricorso contesta i criteri usati per pesare "il valore della Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
possidenza" ed in particolare il dato estimativo dell'immobile di
AP D'RL (costo degli interventi edilizi 250 mila €. e valore complessivo dell'immobile 1 milione di €.). Inoltre, a fronte dell'obiezione della Corte di appello che, trattandosi di rito abbreviato,tale materiale valutativo ben poteva essere utilizzato, osserva che era comunque compito del G.U.P. verificare la correttezza dei criteri di estimazione adottati, definiti dalla stessa
Corte come "stima approssimativa" e proveniente da "organo tecnico non qualificato" (pag.47 informativa).
Con motivi aggiunti, a conferma della fondatezza di tale motivo di ricorso e, pertanto, della dedotta necessità di procedere ad una determinazione certa del valore del bene immobile, la difesa produce il decreto del Tribunale di IN-sezione Misure di
Prevenzione- pronunciato in data 18-2/5-3-2008, il quale, a seguito di opportuno accertamento istruttorio, ha statuito la confiscabilita del bene in questione, in ragione di una quota pari al 45%
dell'intero. Con tale decisione, non impugnata dal Pubblico
Ministero e quindi divenuta definitiva nella parte favorevole al proposto che, invece, l'ha impugnata, il Tribunale, dopo aver correttamente disposto specifico accertamento tecnico peritale, al fine di determinare con esattezza i dati di partenza su cui operare i raffronti, ha ritenuto che il valore dell' immobile non era quello erroneamente "stimato in modo approssimativo" preso a riferimento dalla Corte ma, invece, detto valore è stato congruamente e tecnicamente determinato in misura notevolmente inferiore. Quanto alla confisca dell'immobile sito in Naso ed alle autovetture, il ricorso segnala assoluta mancanza di motivazione a Sa alla riferibilità di essi al ZZ ne alla disponibilità del bene in capo all'imputato. Il motivo è parzialmente fondato e si rende necessario l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 7
del valore alla determinazione dei beni sottoposti a confisca, con rinvio alla
Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio che valuti, sul punto, l'incidenza o meno del tenore del decreto del Tribunale di
IN-sezione Misure di Prevenzione- pronunciato in data 18-
2/5-3-2008- anche in relazione alla documentazione difensiva versata in atti ed in particolare alle produzioni difensive. delle comiderazion the precedons- підстать, alla ту wow Per il rests, il ricorro del CANNIZZO ve ri
ON NA AN
La difesa dell' ON (avv. Traclò), deduce con un unico motivo, sia violazione di legge in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90, sia carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, tenuto conto che, sia il Pubblico ministero in primo grado che il Procuratore generale in appello, avevano chiesto la sua assoluzione o per non aver commesso il fatto oppure perché il fatto non sussiste.
Il vizio della sentenza sarebbe stato quello di aver fatto confluire, nel "calderone" della partecipazione associativa ex art. 74 D.P.R. n.
309/90, due singole condotte ascrivibili alla prevenuta che avrebbero potuto, al рій, essere qualificate, l'una come favoreggiamento reale ex art. 379 c.p (l' aver provveduto al recupero delle somme di denaro di cui era debitore il defunto marito della ON nei confronti del ZZ e derivante da una pregressa attività di cessione di stupefacenti); l'altra quale favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. (aver contattato una guardia carceraria nell'interesse del detenuto ZZ).
L' errore giuridico in cui sarebbero incorsi i Giudici del merito consiste nell' aver ampliato a dismisura gli ambiti delle condotte di partecipazione associativa, laddove al contrario, la presenza più sfumata dell' elemento organizzativo imponeva la prova rigorosa dell' esistenza di un vincolo associativo, di un'affectio 11 societatis connotata dai parametri della continuità e della Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 8
stabilità.
Con ricorso presentato da diverso difensore (avv.Managò) si deduce con un primo motivo la violazione dell'art. 606.1 lettera c) per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 417, 521
e 522 C.P.P..
Ed invero, osserva il ricorso, il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90
(capo 31 della rubrica) venne contestato alla ricorrente come commesso sino alla data del 23 febbraio 2005. Peraltro, nella richiesta di rinvio a giudizio,mentre per tutti gli altri imputati, ritenuti associati, erano state specificate le singole condotte, per l'ON nessun ruolo in seno all' associazione le era stato specificamente assegnato, se non quello di essersi associata allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73.. La sentenza, peraltro, ha posto in gran parte, a fondamento della attività ritenuta illecita di essa ricorrente, la circostanza relativa ad un suo intervento presso un agente di Polizia Penitenziaria che si sarebbe dovuto mettere a disposizione del ZZ FR, ritenuto il capo dell' associazione. La sentenza, tuttavia, in ordine a questo presunto intervento sul detto agente di Polizia Penitenziaria, dedica una parte della motivazione (fogli 23 e ss.) per ritenerlo come elemento importante ai fini dell' affermazione della responsabilità ex art. 74 D.P.R. 309/90, non considerando però che l'episodio relativo al presunto intervento, effettuato sul detto agente di Polizia Penitenziaria, era emerso in una conversazione intercettata il 9 marzo 2005 e quindi in epoca successiva alla permanenza del reato associativo, contestato sino alla data del 23
febbraio 2005. L'intercettazione risulta avvenuta presso la Casa
Circondariale di IN e riguardava il coimputato ZZ
FR e la propria moglie, in cui si faceva riferimento al detto intervento su un agente di Polizia Penitenziaria. L'arresto del
ZZ risaliva al 24 febbraio 2005, per cui necessariamente la Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 9
presunta attività posta in essere dalla ricorrente doveva inquadrarsi in un' epoca successiva al 23 febbraio 2005, data ultima di contestazione del reato, cosi come tutte le altre condotte, riportate in sentenza, di presunto aiuto al ZZ come ad esempio il passaggio di informazioni sullo stato delle indagini. Trattandosi di fatti successivi alla data di contestazione del sodalizio, non potevano essere utilizzati ai fini della decisione di responsabilità della
ON.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606.1 lettera e) C.P.P. per apparente motivazione posto lo scarso rigore circa l'accertamento della prova dell'accordo trattandosi di condotte che possono essere considerate come il frutto di un aiuto episodico e tenuto conto che il comportamento della donna, dal quale non ha tratto alcun beneficio, consegue alla morte del marito (Sottile) ed alla necessità di onorarne i debiti, in un clima non solo di prostrazione ma anche di paura. In buona sostanza (pag.15 ricorso) i comportamenti della
ON, del tutto estranea ed ignara del sodalizio, potevano, tutt'al più, inquadrarsi nell'alveo del favoreggiamento reale e personale, non ma maj nell'ipotesi dell'art. 74 d.p.r. 309/90.
I motivi nell'interesse della ON sono fondati ed impongono l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio che rivaluti la condotta della donna, nei limiti cronologici della contestazione, ed alla luce dei principi che verranno ora indicati.
Come rilevato dal Procuratore generale in udienza, per gli elementi a carico dell' ARAGONA, in ordine al contestato reato di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, i Giudici di merito si sono limitati a rilevare l'episodio (unico), relativo al recupero del danaro per una partita di droga che il marito dell'imputata spacciatore, nel Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 10
frattempo deceduto (decesso in data 14 febbraio 2005), avrebbe dovuto incassare e restituire al CANNIZZO, insieme ad un panetto di hashish, e sia il danaro che l'hashish spettavano a quest' ultimo.
Si aggiungevano a tale episodio, i contatti avuti con un agente di custodia nell'interesse del CANNIZZO, detenuto, fatto, peraltro, successivo alla permanenza del reato associativo che è stato contestato-appunto-soltanto sino alla data del 23 febbraio 2005.
Questi sono gli elementi da cui si è desunta la partecipazione all' associazione. La motivazione non va oltre.
Sul punto va però osservato che in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (cfr. Cass. Penale sez.IV, 25471/2007, Rv. 237002, Girasole;
massime precedenti
Conformi: N. 4481 del 2006 Rv. 233247). In buona sostanza, la partecipazione al reato ex art. 74 d.p.r. 309/90 va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento però deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso oppure come nella specie da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto occasionale od episodico (cfr. Cass. Penale sez. V,
9457/97, Rv.209073, Caceres;
massime precedenti Conformi: N. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 11
4805 del 1993 Rv. 192648, N. 11446 del 1994 Rv. 200938, N. 5970
del 1997 Rv. 208306)
Le argomentazioni dei giudici di merito appaiono, nella vicenda,del tutto carenti sul tema della partecipazione dell'imputata al sodalizio dedito al traffico di droga, dato che esse traggono forza esclusiva da due singoli episodi criminosi, dai quali può sì teoricamente desumersi la partecipazione all' associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma a condizione che siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione, ed alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, nonchè espressione, non-occasionale, di un'adesione al sodalizio ed alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà
dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. alla Corte di Appello di Reggio Calabr 2
Si impone quindi l'annullamento con rinvio perché il nuovo giudice, con libertà di giudizio, ma nel rispetto dei criteri valutativi dianzi indicati, proceda ad un nuovo esame che dia conto della sussistenza degli elementi costitutivi del ritenuto reato associativo attribuito alla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammmissibile il ricorso di RI RA per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 300 alla Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON NA AN, nonché nei confronti di ZZ FR, limitatamente per quest'ultimo alla determinazione del valore dei beni sottopostigli a confisca e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso del ZZ. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 12
Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2008
consigliere estensore you Langs Presidente Il Presidente
FR Serpico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 NOV 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
Sele