Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino.
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 47191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47191 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
47 1 9 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 27/04/2016 Sentenza n.568/2016 Registro generale n. 5382/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ANGELO TARDIO Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: EM ABELSALAH, n. il 01/01/1960; avverso la sentenza n. 914/2013 GIUDICE DI PACE di VERONA, del 18/11/2014; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Alberto Mauro Iaco- viello, che chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/11/2014 il Giudice di Pace di Verona assolveva AB AB dal reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.lvo n. 286 del 1998, in quanto, non avendo ottemperato al precedente provvedimento del Questore a lasciare il territorio e destinatario di nuovo ordine del Questore di Verona in data 06/08/2012 notificato in pari data, continuava a trattenervisi senza giustificato motivo (fatto accertato in Verona il 30/01/2013). In motivazione era evidenziato che l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.l.vo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 22, lett. m), L. n. 94 del 2009, come da ultimo modificato con D.L. n. 89 del 2011. Dagli atti di indagine acquisiti col consenso della difesa, emergeva che l'imputato, cit- tadino extracomunitario, in Italia senza fissa dimora, era risultato destinatario di un ordi- ne del Questore di Verona del 06/08/2012, emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo. n. 286 del 1998. Il prevenuto, invece, in contrasto con tale disposizione, si tratteneva in Italia senza giusto motivo. Il 30/01/2013, nel corso di un servizio d'istituto, una pattuglia di agenti della Polizia di Stato di Verona ne accertava tramite riscontri AFIS la sua identità. Il provvedimento espulsivo del Prefetto era stato emesso nello stesso giorno della noti- fica del provvedimento del Questore, contenente l'intimazione a lasciare il territorio na- zionale, sicché nessun tipo di indagine risultava compiuta, per accertare le reali condizio- ni dello straniero e, in particolare, la sua eventuale permanenza sul territorio italiano in presenza di un giustificato motivo, con la conseguenza che l'ordine del Questore appariva mancante dei presupposti ed in grado di legittimare il prevenuto ad invocare eventual- mente la presenza del giusto motivo per non ottemperare all'ordine. Tale situazione non permetteva, addirittura allo stesso interprete, di stabilire con chia- rezza i limiti legali da prendere in considerazione. In ogni caso, nessuna prova risultava fornita in giudizio capace di determinare l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto e circa la presenza del dolo di tale reato.
2. La Procura generale presso la Corte di appello di Venezia proponeva ricorso per Cas- sazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento. Il motivo di doglianza riguardava la mancanza e/o la manifesta illogicità della motiva- zione risultante dal testo della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Ad avviso del ricorrente, il giudice apoditticamente affermava la tesi dell'insussistenza invero, nessuna circostanza consentiva di desumere che l'imputato non avesse ottempe- رسل della prova del dolo omettendo di indicare gli elementi dai quali traeva detta conclusione;
3 rato all'ordine, perché non consapevole di esservi obbligato, né risultavano giustificazioni rese dall'imputato in ordine alla sua indebita permanenza nel territorio dello Stato. Inoltre, il ricorrente esponeva che lo stesso giudicante non dubitava della conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'ordine rivoltogli, sicché appariva del tutto irra- gionevole ipotizzare che la condotta contestata all'imputato non fosse cosciente e volon- taria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata va annullata in quanto affetta da vizio di motivazione. Invero il giudicante riteneva desumibile la prova della mancanza del dolo previsto per la fattispecie criminosa di cui all'art. 14, comma 5-ter, D.lvo n. 286 del 1998 dall'assenza di accertamenti in ordine alla sussistenza di valide ragioni dell'AB di rimanere in Italia. In realtà, gli elementi prospettati dal giudice non indicano la sussistenza di un giustifi- cato motivo di inottemperanza, da parte del predetto, a prescindere dalla circostanza che, in base alla lettura della sentenza, egli non avrebbe neanche dedotto l'esistenza di valide ragioni per la permanenza in Italia (v., per riferimenti, Cass., Sez. 1, 06/10/2010 n. 43467, Obanor, non massimata;
Sez. 1, 15/04/2009 n. 18537, Moumjid, non massi- mata). In proposito, va rilevato che la sussistenza del giustificato motivo, per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative-l'onere della cui Allez a kova sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancan- za di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (in termini, Cass., Sez. 1, 28/02/2008 n. 11683, Serdaru, non massimata).
3. Va pertanto emessa pronunzia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giu- dice di Pace di Verona, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. رسد 4
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Verona. Così deciso in Roma il 27 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Aldo Ent S a me vecchin DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2016 IL CANCELLIERE NI AT