Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 47191
CASS
Sentenza 27 aprile 2016

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Massime1

In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui allegazione grava sull'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino.

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2016, n. 47191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47191
Data del deposito : 27 aprile 2016

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