Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2002, n. 28837
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

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La decisione che dispone misure di prevenzione, pur assumendo natura sostanziale di sentenza - trattandosi di decisione di merito che conclude una fase o un grado del processo, suscettibile di impugnazione ed idoneo ad acquistare autorità di giudicato -, conserva la forma di decreto e non quella di sentenza e, pertanto, non deve contenere i requisiti richiesti dall'art.546 cod.proc.pen. ed è destinata ad assumere rilevanza esterna con il deposito nella sua interezza, senza che rilevi un formale ed autonomo dispositivo. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che i requisiti del provvedimento possono essere rinvenuti in qualsiasi parte del decreto, e desumersi anche indirettamente, purché i dati essenziali siano individuabili in modo certo e inequivoco).

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2002, n. 28837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28837
    Data del deposito : 26 giugno 2002

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