Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 2
La decisione che dispone misure di prevenzione, pur assumendo natura sostanziale di sentenza - trattandosi di decisione di merito che conclude una fase o un grado del processo, suscettibile di impugnazione ed idoneo ad acquistare autorità di giudicato -, conserva la forma di decreto e non quella di sentenza e, pertanto, non deve contenere i requisiti richiesti dall'art.546 cod.proc.pen. ed è destinata ad assumere rilevanza esterna con il deposito nella sua interezza, senza che rilevi un formale ed autonomo dispositivo. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che i requisiti del provvedimento possono essere rinvenuti in qualsiasi parte del decreto, e desumersi anche indirettamente, purché i dati essenziali siano individuabili in modo certo e inequivoco).
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4, decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 l. 1423/56.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2002, n. 28837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28837 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/06/02
1. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - N. 1896
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 7784/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SENTENZA sul ricorso proposto da:
GI AL;
NO AN;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Venezia, emessa in data 13.12.2000;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. L'avv. Giorgio Pietramala, nell'interesse di PA AL e NO OS, ricorre per cassazione avverso la sopra indicata decisione della corte d'appello di Venezia, confermativa del decreto con cui il Tribunale di Venezia, in data 25.11.1999, dispose la confisca di un appartamento con annesso garage, intestato a PA AL ed acquistato da PA VA BE (sottoposto a misura di prevenzione) e dalla moglie NO AN in data 28.12.1991 per la somma di L. 65.000.000.
2. In accoglimento della richiesta del procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Manifestamente infondata è la deduzione di nullità per incompletezza del dispositivo del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 546 c.
3. c.p.p., nel cui testo si "conferma il provvedimento 25.11.99 del tribunale di Venezia appellato dal difensore di VA BE IN, senza la menzione dei nomi degli interessati intervenuti nel procedimento (RI AL e NO AN).
Pur essendo più volte stata affermata la natura sostanziale di sentenza del decreto che dispone misure di prevenzione, trattandosi di decisione di merito che conclude una fase o un grado del processo, suscettibile di impugnazione ed idoneo ad acquistare autorità di giudicato, tale decreto conserva la forma sua propria e non già quelle della sentenza con i requisiti di cui all'art. 546 c.p.p., ed è destinato ad assumere rilevanza esterna con il deposito nella sue interezza, senza che rilevi un formale ed autonomo dispositivo. Ne deriva che i requisiti del provvedimento possono rinvenirsi in qualsiasi parte del decreto, e desumersi anche indirettamente, purché i dati essenziali siano individuabili in modo certo e inequivoco.
Il provvedimento della corte d'appello reca, nella parte descrittiva, la menzione sia di PA VA BE, sia della moglie NO AN e del figlio PA AL, la prima comproprietaria con il marito, il secondo titolare formale e intestatario del bene confiscato;
nella parte motivazionale prende in considerazione tutte argomentazioni svolte nei motivi di appello dal difensore, estensore dell'atto di impugnazione riferibile a tutt'e tre le persone sunnominate.
2.2. Manifestamente infondata è altresì la denunciata mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento all'indagine bancaria sulla movimentazione di denaro della NO presso il Credito Bergamasco, avendo la Corte acquisito dalla predetta banca notizie sulla inesistenza di un conto corrente della NO e motivatamente escluso la necessità e l'utilità di un supplemento di informazioni richiesto dalla difesa.
2.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione, va ricordato che, in base agli artt. 4, co. 10 L. 1423/1956 e 3-ter, co. 2 L. 575/1965, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Ciò implica che con il ricorso si può esclusivamente denunciare la inesistenza o la mera apparenza di motivazione, in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 L. 1423/56 e non invece il vizio previsto dall'art. 606.1 lett. e)
c.p.p. (v. Cass. 703/2000, Ingraldi, 215556). Nel caso di specie il provvedimento della corte veneziana è sorretto da una corretta motivazione, correlata alla risultanze acquisite e valutata nel quadro di principi normativi esattamente interpretati ed applicati.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla pena pecuniaria di 500 euro, che si ritiene adeguata in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare la somma di 500 (cinquecento) euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002