Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2007, n. 21923
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Sentenza 30 gennaio 2007

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Ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente. (Nella specie, in cui il P.M. aveva ricevuto un'informativa di P.G. il 22 febbraio, aveva fatto proprie le ragioni di urgenza rappresentate in essa con provvedimento dispositivo di intercettazioni emesso il 1° marzo, convalidato solo il 7 marzo dal G.i.p. e le operazioni erano state avviate solo il 9 marzo, la Corte ha escluso la ricorrenza di un caso di urgenza e di grave pregiudizio per le indagini con la conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, escludendo, ai fini di un'eventuale utilizzazione, che la tardiva convalida potesse ritenersi equivalente a, e valere come, autorizzazione all'intercettazione rilasciata in via ordinaria).

In forza del principio "vitiatur, sed non vitiat", la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite (nella specie, intercettazioni telefoniche) e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili (nella specie, la rappresentazione oggettiva del colloquio intercettato eseguita da uno dei colloquianti nel corso dell'interrogatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2007, n. 21923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21923
    Data del deposito : 30 gennaio 2007

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