Sentenza 22 dicembre 1997
Massime • 7
In tema di notificazioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell'imputato, realizza una nullità assoluta che, concernendo la "vocatio in judicium" e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato.
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti).
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedote ne' rilevate cause di inutilizzabilita' concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamneto. (In motivazione si e' osservato come la regola posta al comma 4 dell'art. 627 cod. proc. pen. - che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullita' o inammissibilita' - costituisca applicazione del piu' generale principio di inoppugnabilita' delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del c.d. "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte, di talche' l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilita' non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).
È configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere federalistico-verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall'altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendano persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati mafiosi.
In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su una situazione cumulativa comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti, come previsto dal comma quinto del citato articolo, di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi.
Il principio fissato nell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. Ed invero, deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell'esame di imputati e testi - cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni - atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse).
In tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1997, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Francesco Sacchetti Presidente del 22/12/1997
2. Dott. Santo Belfiore Consigliere SENTENZA
3. Dott. Severo Chieffi Consigliere N. 1861
4. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
5. Dott. TR Dubolino Consigliere N. 23805/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) IK CI;
2) TI PA;
3)NO UI;
4) CA NI;
5) CC NI;
6) ME EM;
7) RE EN;
8) TR RE;
9) TA IT;
10) GI EP;
11) LA OS GA;
12) NO GA;
13) RE ADRIANO;
14) SCHEMMARI ATTILIO, 15) AG ER OM, nonché dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano nei confronti di RA IO DO;
avverso la sentenza pronunciata, in sede di rinvio, in data 11 novembre 1996 dalla Corte di Appello di Milano;
Letti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. NT Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi di CA, TI, La OS, AC, NN, AR, ME, RA nonché il rigetto del ricorso del P.G. di Milano;
dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di IK, DI;
dichiararsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per RE, e senza rinvio per SC, AR, AG;
per OB AE annullamento senza rinvio limitatamente ai capi C), D), E), con eliminazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa, e rigetto nel resto;
Sentito il difensore di parte civile avv. Floriana Maris in sostituzione dell'avv. Gianfranco Maris e i difensori degli imputati, avv. Spazzali per ME e AR, avv. PE per ME, avv. Isolabella e Krogh per RA, avv. Volo per SC, avv. Siracusano per CA, avv. Chiusano per CA e NN, avv. Aricò per AC;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro ascritti, oltre che di altre persone non più presenti nel giudizio, e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Quanto al reato di cui all'art. 75 della l. 22.12.1975, n. 685, il giudice di primo grado rilevava che il CA, nella sua qualità di capo e di promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l'attività dell'associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori, mantenendo rapporti con l'associazione mafiosa Cosa Nostra ed occupandosi del reinvestimento dei capitali provenienti dall'attività illecita;
che il OB era stato a stabile servizio dell'associazione mediante attività di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali illeciti attraverso una rete di società; che il RA, attraverso la gestione di varie società, aveva reso possibile il riciclaggio in stretta connessione con le società del OB e aveva dato assistenza a latitanti;
che lo AC, nella sua posizione di capo e di promotore, aveva esercitato la direzione dell'attività associativa in Milano mantenendo rapporti con i vertici, i fornitori, i trasportatori e curando la raccolta di denaro;
che ME, AR, La OS, NN, TI avevano partecipato all'associazione con compiti operativi relativi alla detenzione, distribuzione, occultamento della droga e riscossione del denaro;
che il IK aveva cooperato al trasferimento all'estero di somme di denaro, anche per pagare gli approvvigionamenti di droga. Con la stessa sentenza i predetti imputati venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685/75 per avere - anche in concorso con persone non identificate - detenuto, acquistato e venduto quantitativi non modici di cocaina e di eroina utilizzando come base strategica per gli incontri e per le cessioni la zona urbana di Milano di via Anguissola.
Infine, il Tribunale dichiarava la responsabilità di OB, CA, RA, RE, DI per il reato di cui agli artt. 110, 321 c.p., di AG, AR e EL per il reato di cui all'art. 319 c.p. nonché di OB, CA e SC per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di lottizzazione relativo all'area Martinelli- Coppin.
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del RE, e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il RA dal reato di cui agli artt. 71, 74 l. 685/75 per non avere commesso il fatto, concedeva al OB le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e adottava le conseguenti statuizioni in ordine alla determinazione delle pene. Con sentenza n. 1114 del 14.11.1995, la Quinta Sezione Penale di questa Corte annullava la decisione di secondo grado, impugnata dagli imputati, e rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell'art. 242 disp. att. del vigente codice di rito, al procedimento avrebbe dovuto applicarsi la normativa dettata dal codice del 1930 per la ragione che -alla data del 24.10.1989- erano stati già eseguiti arresti, fermi e sequestri, sicché restava irrilevante il dato relativo all'epoca dell'iscrizione della notizia di reato e il procedimento, risultando già in corso, avrebbe dovuto essere regolato dalle norme previgenti. Questa Corte osservava che, pur essendo vero che la prosecuzione del procedimento secondo il nuovo rito anziché secondo il rito previgente non comportava, di per sè, alcuna nullità, poteva configurarsi tuttavia nullità della sentenza per violazione di norme processuali in quanto le intercettazioni ambientali, non previste dal codice del 1930, avevano avuto un ruolo decisivo nella valutazione della responsabilità degli imputati e la pronuncia di condanna risultava, pertanto, fondata su mezzi di prova non utilizzabili. Nella citata sentenza di annullamento con rinvio veniva individuata una ulteriore causa di nullità nella circostanza che la Corte di secondo grado aveva disposto, ai sensi dell'art. 603, comma 3 c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere all'audizione di TO ER, imputato di reato connesso, già sentito in primo grado, senza dare adeguatamente conto dell'assoluta necessità di ascoltare nuovamente il TO. Nella parte finale della sentenza di annullamento, la Quinta Sezione Penale di questa Corte precisava che "l'esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa assorbito".
In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva RA IO DO, già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. e -tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a OB AE, a AG EP, a AR VI e a SC IO provvedeva alla rideterminazione delle pene, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
Nello sviluppo della motivazione della sentenza, la Corte di rinvio disattendeva preliminarmente tutte le questioni di nullità attinenti sia al vecchio rito che al nuovo rito, rilevando -quanto alle prime- che doveva escludersi che l'erronea scelta del rito avesse determinato la nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza con cui esso si era concluso e che -quanto alle seconde- il contenuto della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all'art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto su quelle nullità prive di connessione di grado anteriore o subordinato con quelle che avevano formato oggetto della decisione del giudice di legittimità: veniva altresì escluso che dalla riconosciuta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali derivasse anche quella dell'esame delle parti, delle osservazioni sul territorio e dell'esame dei testi, con la precisazione -su quest'ultimo punto- che era stata, a torto, denunciata la violazione dell'art. 499 c.p.p. per il fatto che ai militari che avevano partecipato alle operazioni era stata permessa la consultazione di appunti.
La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull'esistenza della prova del delitto associativo ex art. 75 l. 685/75 in quanto sulla base delle attività di osservazione del territorio, protrattesi dalla fine del 1988 al giugno 1989, dalle dichiarazioni degli appartenenti alla polizia giudiziaria, la cui attendibilità trovava conferma nei filmati e nei vari sequestri di sostanze stupefacenti, e dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO, NI, Di AT e RO doveva considerarsi sufficientemente dimostrato: - che nel quadrilatero formato da via Anguissola, via Cagnoni, via Palma e via Fra Galgario operava un gruppo organizzato formato da numerose persone legate da uno stabile accordo associativo al fine di commercializzare cospicui quantitativi di droga;
-che dai comportamenti tenuti da dette persone emergeva una precisa ripartizione di ruoli, in quanto alcune di esse svolgevano il compito di gregari o di pali e altre entravano in contatto con soggetti inseriti nei vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;
- che il reale oggetto degli incontri e la vera natura degli affari che si svolgevano nel quadrilatero di via Anguissola erano confermati dai sequestri di cospicui quantitativi di droga trovati in possesso di persone poco prima entrate in contatto con gli individui oggetto di osservazione;
- che esistevano immobili in via Ricciarelli, via Creta, via Salis nei quali le persone osservate entravano dopo gli incontri con noti narcotrafficanti prelevando o depositando pacchi, sacchetti, buste e valigette;
- che vi erano stabili contatti tra i soggetti investiti di compiti operativi e quelli individuati ai vertici dell'associazione. La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori consentivano di individuare nella situazione accertata gli elementi costitutivi del contestato delitto ex art. 75 l. 685/75, aggiungendo che l'associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di CA AE e che aveva operato anche dopo la morte di quest'ultimo fino al maggio 1989, quando, forse per l'effetto dei colpi messi a segno dagli inquirenti, era stata sospesa l'attività di spaccio, conservando però integre, le potenzialità operative, che erano state dirottate verso attività collaterali, quali il riciclaggio e l'investimento dei capitali provenienti dal traffico di droga, come è dimostrato dalle frequentazioni di ME e di AC presso il cantiere di CA IN a Lainate, dalle consulenze per la raffineria di Rota Val Imagna e dai rapporti con OB AE.
Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:
- per La OS AE: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboranti TO e Di AT, sulle deposizioni dei verbalizzanti, sui rapporti con gli altri associati (e, in particolare, con AC), mentre quella per i singoli episodi di spaccio concerneva i fatti commessi prima del suo arresto, avvenuto nel marzo 1989; diniego delle attenuanti generiche e conferma dell'entità della pena;
- per IK CI: la qualità di associato, con l'incarico di venditore e di esecutore dei pagamenti ai fornitori esteri, è comprovata dalle reiterate presenze in via Anguissola, dai comportamenti tenuti in tali occasioni, dal sequestro della scatola contenente lire 250.000.000 in banconote di piccolo taglio e dalla non credibilità delle giustificazioni fornite;
le argomentazioni poste a base della condanna per i singoli fatti di spaccio (utilizzate anche nell'esame della posizione degli altri imputati) facevano perno su "un rapporto di causalità efficiente tra la condotta accertata e i singoli episodi di spaccio di cui il IK deve parimenti rispondere a nulla rilevando che nelle occasioni in cui il IK è stato visto in via Anguissola non vi siano stati accertati gli specifici episodi contestati al capo B) o, al limite, non vi sia alcuna contiguità temporale perché, come riferito dal TO, gli ordinativi, le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga erano frazionati nel tempo ed essendovi quindi, fungibilità ed intercambiabilità delle funzioni fra gli associati tutti rispondono di tutto nel senso che chi ha partecipato alle trattative risponderà delle successive cessioni anche se non materialmente presente e viceversa" (pag. 36); venivano confermati il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio;
- per TI PA: la condanna per entrambe le imputazioni è stata giustificata con la presenza in via Anguissola rilevata in sei occasioni tra il febbraio e l'aprile 1989; è stato osservato che l'imputato operava nella zona già nel 1985, quando l'associazione era retta da CA AE: la sua ricomparsa, dopo un periodo di detenzione dal 1986 al 1988 perché coinvolto nei fatti della raffineria di Alcamo, rivela la continuità dell'associazione criminale;
diniego delle attenuanti generiche e riduzione della pena;
- per AN NT e AR VI: sono stati ritenuti responsabili di entrambi i reati loro contestati sulla base dei risultati delle osservazioni del territorio e delle deposizioni dei verbalizzanti nonché delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti TO, Di AT e RO;
esclusione delle attenuanti generiche e riduzione del trattamento sanzionatorio;
- per NN LU: le notazioni degli investigatori, corroborate da rappresentazioni fotografiche e da riprese filmate, e le dichiarazioni dei collaboranti Di AT e TO forniscono adeguata dimostrazione della colpevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio;
sono state negate le attenuanti generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli stupefacenti per le quali il NN era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;
- per AC IN: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per sei mesi dai Carabinieri, dalle cui deposizioni, confermate dalle propalazioni dei collaboratori, è emersa chiaramente la posizione di preminenza in seno all'associazione; sono state escluse le attenuanti generiche ed è stata ridotta l'entità della pena;
- per CA IN: sono stati richiamati i risultati delle osservazioni sul territorio compiute dai Carabinieri, le dichiarazioni di RI NN in merito all'appartenenza di CA IN a "Cosa Nostra" e il giudicato formatosi, sul punto, nel processo di Palermo, nonché le dichiarazioni dei collaboranti TO, Di AT e RO: in base a tali elementi, considerati precisi e univoci, è stato ritenuto che l'imputato, figlio di CA AE, fondatore dell'associazione operante in via Anguissola, rivestiva un ruolo preminente nell'attività del gruppo criminale, tant'è che gli stessi collaboranti hanno concordemente riferito di avere sempre trattato con lui gli acquisti delle partite di droga;
è stata indicata la disponibilità da parte del CA di ingenti risorse finanziarie affidate all'amministrazione fiduciaria del OB e sono state valutate le dichiarazioni di quest'ultimo secondo cui era stata fornita dal CA una parte della droga, costituita da eroina "bianca", caricata sull'autovettura Volvo nel cortile dello stabile di via Salis;
è stata esclusa la violazione dell'art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., concernono fatti diversi nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del CA anche per i reati contro la P.A. -il cui esame è contenuto nella seconda parte della sentenza impugnata- e ritenuta la continuazione con la condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Palermo, la pena veniva rideterminata in ventiquattro anni di reclusione e lire 230.000.000 di multa;
- per ME MO: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all'episodio del 27-28.4.1989 nel cortile dello stabile di via Salis, di cui aveva la disponibilità delle chiavi, della sua presenza, sempre in via Salis, in compagnia di AC e di AR, nonché delle frequentazioni degli associati presso la gelateria gestita dalla di lui moglie, e del suo fattivo interessamento per il reperimento di cambiali di favore e di titoli di credito utilizzati dal CA nell'operazione c.d. "Aiana bis" sono state negate le attenuanti generiche ed è stata ridotta la pena;
- per OB AE: sono stati indicati quali elementi indiziari -ritenuti gravi, precisi e concordanti- della sua appartenenza all'associazione le attività di reinvestimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell'interesse di capi dell'organizzazione, ponendosi così a stabile servizio dell'associazione; è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, ed è stata ridotta la pena complessiva;
- per RA IO DO: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i CA e con il OB non sono stati ritenuti univocamente indicativi del suo coinvolgimento nell'associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state escluse le attenuanti generiche.
Passando ad esaminare le imputazioni aventi ad oggetto i reati contro la P.A. posti in essere in occasione dell'approvazione del piano di lottizzazione Martinelli-Coppin, la Corte di rinvio ricordava che l'area del Ronchetto era inserita nel piano di zona pluriennale del CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Pubblica) con destinazione a verde pubblico attrezzato e che nel 1985 era stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale con cui detta area aveva ricevuto la destinazione ad edilizia residenziale con una volumetria realizzabile di 70.000 mc., dei quali 50.000 residenziali e 20.000 per funzioni commerciali e artigianali: la Corte precisava che per la configurabilità dei reati non era necessario risolvere la questione relativa alla prevalenza o meno della variante al P.R.G. sul piano consortile giacché, ai sensi dell'art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la realizzazione di uffici e, nella trattazione del piano di lottizzazione, era riscontrabile una serie di condotte di pubblici ufficiali contrassegnate da violazioni della prassi, delle istruzioni e delle circolari interne al fine di favorire gli interessi dei privati.
Riguardo alla posizione di AR VI, capo dell'Ufficio lottizzazioni presso il settore urbanistica del Comune di Milano, la responsabilità per il reato continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell'imputato, con la precisazione che l'esclusione della ricezione della somma di lire 34.900.000 non faceva venire meno la correlazione fra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato: con la concessione delle attenuanti generiche, la pena, determinata in due anni di reclusione, è stata condizionalmente sospesa.
DI NZ è stato condannato alla pena di due anni e un mese di reclusione per corruzione continuata per avere dato e promesso, in concorso con OB, CA, RA e RE, la somma di lire 5.000.000 ai funzionari del Comune di Milano AG e EL, ai quali erano state promesse ulteriori somme per fare approvare, con modalità e termini irregolari, la delibera relativa al piano di lottizzazione.
Nei confronti di RE NO, che non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato escluso l'effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai coimputati. AG EP, capo ripartizione settore urbanistica del Comune di Milano, stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio attraverso la documentata esecuzione di condotte illegittime, le intercettazioni telefoniche e le ammissioni di RA.
EL TR, responsabile dell'Ufficio lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa, a seguito di patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.
SC AT, assessore all'urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultati delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il piano di lottizzazione prima dello scioglimento del consiglio comunale, e del particolare iter della pratica dopo tali interventi: la prova della consapevolezza dell'illegittimità dell'atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi restituirla per l'eliminazione degli uffici integrati;
che aveva ricevuto varie pressioni politiche e telefonate di sollecito registrate dalla sua segreteria;
che il rapido ritorno della pratica presso il suo ufficio doveva fargli necessariamente comprendere l'irregolarità dell'iter seguito.
Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del OB, del RA e del CA in ordine ai reati contro la P.A. loro contestati, la Corte di rinvio rigettava tutte le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale perché considerate non indispensabili ai fini della decisione e dichiarava manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 323 c.p. e 192 c.p.p.- La sentenza emessa dal giudice di rinvio veniva impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del RA e da quest'ultimo nonché dal OB, dal ME, dal CA, dal La OS, dallo AC, dal NN, dal TI, dallo AR, dal RE, dal DI, dal AG, dallo SC, dal AR e dal IK.
A) Il Procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il RA era stato assolto dal delitto associativo denunciandone la nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte territoriale aveva del tutto trascurato alcuni elementi indiziari e aveva altresì omesso di coordinare logicamente il complesso di quelli presi in considerazione. Il P.G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui -a suo dire- era incorso il giudice di rinvio nell'interpretare gli elementi probatori relativi ai vari episodi esaminati (provvista dell'alloggio di AT a AE CA e acquisto del terreno del Ronchetto;
appalti di Cesano BO e Valleve;
rapporti con AC IN;
operazione "Aiana bis"), concludendo che, nel contesto di una valutazione globale e coordinata, gli indizi assumevano i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza e convergevano univocamente nel dimostrare che il RA era inserito nell'associazione criminosa.
B) Il RA chiedeva l'annullamento della sentenza formulando i seguenti motivi di ricorso: a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell'art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che gli elementi probatori a discarico erano prevalenti su quelli dell'accusa; b) erronea applicazione delle norme urbanistiche con riferimento al ritenuto reato di corruzione ex art. 321 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per tale reato: la censura veniva illustrata rilevando che non era corretto l'assunto della Corte circa l'irrilevanza della individuazione dei rapporti tra il vincolo imposto dal piano consortile CIMEP e la variante del P.R.G., dato che per poter configurare il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non è sufficiente l'esistenza di irregolarità meramente procedurali ma è necessaria l'illegittimità dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, non senza avere rilevato che, comunque, era stato ignorato che il ricorrente non aveva interesse a sollecitare la pratica con regalie e compensi ai funzionari incaricati;
c) erronea applicazione della legge penale e vizi logici della motivazione in ordine alla determinazione della misura della pena e alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti;
d) gli stessi vizi sono stati prospettati con riferimento alla liquidazione del danno in favore della parte civile e alla dichiarata provvisoria esecutività delle relative statuizioni. Sono stati depositati motivi aggiunti e note difensive con i quali sono stati illustrati e sviluppati i motivi di ricorso e sono state confutate le ragioni poste a base dell'impugnazione del P.G.- C) IK CI proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza impugnata sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in relazione all'ari 75, comma 2 l. 685/75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, affermata senza che gli elementi fattuali valutati denotassero l'esistenza dell'accordo su cui doveva basarsi la societas sceleris;
b) inosservanza ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito all'epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n. 55; c) mancanza di motivazione per l'esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli;
d) mancanza di motivazione e inosservanza della legge penale in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
D) Nell'interesse di AC IN e di La OS AE l'annullamento della sentenza impugnata veniva richiesto per i seguenti motivi: a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni rese sulla base delle intercettazioni ambientali;
inutilizzabilità del contenuto delle relazioni di servizio per inosservanza degli art. 499, comma 5 e 240 c.p.p. in quanto nel corso delle deposizioni i Carabinieri erano stati autorizzati a consultare relazioni che non avevano formato ne' sottoscritto;
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso, ER TO e AT RO, per violazione dell'art. 602, comma 2 e 3 c.p.p., essendo insussistente la situazione di assoluta necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
b) illogicità manifesta della motivazione sui seguenti punti: -vizi logici nella interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata senza un serio controllo dell'attendibilità delle deposizioni e senza una rigorosa verifica dell'intrinseca attendibilità dei collaboranti, incorsi in varie contraddizioni non rilevate dai giudici di merito;
mancata prova dei requisiti essenziali dell'associazione; -illogicità e carenze logiche in ordine alla pronuncia di responsabilità dello AC e del La OS per i singoli episodi di spaccio;
-manifesta illogicità della motivazione e violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
E) Nell'interesse di ME MO l'avv. Daria PE proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p. in quanto l'esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali -per responsabilità della Pubblica Accusa- da ledere i principi fondamentali della cross- examination;
b) errata interpretazione degli artt 71, 74 e 75 l. n. 685/75, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la responsabilità del ME in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di univocità e di concludenza;
c) errata interpretazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all'attività di sconto di cambiali a favore di CA IN, infondatamente valutata come attività di riciclaggio;
d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, prive di elementi a carico del ME, e travisamento dei fatti in ordine alla condanna per il reato associativo e per i reati fine;
e) illogicità della motivazione posta a base del diniego delle attenuanti generiche. Nell'interesse del ME proponeva ricorso anche l'altro difensore di fiducia, avv. Spazzali, formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge processuale per avere il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l'effetto di precludere la rilevazione delle nullità verificatesi nei pregressi gradi del giudizio;
b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514 c.p.p.) per il fatto che il P.M. aveva depositato annotazioni di p.g. del tutto anonime, che erano state poi lette dai testi, senza che potesse stabilirsi se trattavasi di atti da loro redatti ovvero documentazione di attività da loro effettivamente compiute;
c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del ME all'associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all'episodio di via Salis del 28.4.1989; d) mancanza e illogicità della motivazione sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche.
F) Nell'interesse di AR VI proponeva ricorso facendo riferimento a quelli presentati in favore del ME da intendere "come integralmente ritrascritti".
G) Nell'interesse di NN LU venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell'ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio per violazione dell'art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2, 3 e 4 e 624, comma 1 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva erroneamente ritenuto che l'esame delle questioni di nullità prospettate nei motivi di appello fosse precluso dalla sentenza di annullamento pronunciata dal Supremo Collegio;
b) inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione riguardo alla disposta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. mediante l'audizione degli imputati di reati connessi, TO, Di AT e RO;
c) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascrittigli: in particolare, veniva dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un adeguato controllo della intrinseca attendibilità dei collaboranti e facendo derivare la responsabilità per i reati fine unicamente dalla ritenuta responsabilità per il reato associativo;
d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. H) TI PA chiedeva l'annullamento della sentenza deducendo: a) illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla partecipazione al reato associativo desunta dalla sola sua presenza nel quadrilatero di via Anguissola in talune occasioni nelle quali non erano stati eseguiti sequestri di sostanze stupefacenti e senza che nessuno dei collaboratori avesse fornito elementi a suo carico;
b) vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci milioni eseguiti il 20.4.1989; c) erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. in quanto dalla partecipazione al reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio;
d) violazione della legge penale e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
1) I difensori di CA IN hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 649 c.p.p. per la ragione che il CA è stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in relazione all'asserito legame di appartenenza a "Cosa Nostra", avente per fine anche la commissione di reati in materia di traffico di droga, per cui la sentenza impugnata, riguardando gli stessi fatti, è nulla per violazione del divieto del bis in idem;
b) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza in riferimento sia al dato cronologico relativo alla durata della supposta associazione sia alla struttura del gruppo criminale, che - con riguardo alle risultanze del processo e, soprattutto, a seguito dell'assoluzione del RA dal reato associativo- è stato ricondotto dal giudice di rinvio ad una situazione fattuale radicalmente diversa da quella posta a base dell'accusa originaria;
c) violazione e falsa applicazione di norme processuali in relazione all'omesso esame delle questioni di nullità e all'avvenuta utilizzazione di prove nulle o inutilizzabili (in riferimento tanto al vecchio rito quanto al nuovo rito) concernenti le c.d. "osservazioni sul territorio" e le deposizioni dei verbalizzanti utilizzate dalla Corte di rinvio in palese contrasto col "dictum" della Corte di Cassazione;
d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603, comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e al mancato controllo della intrinseca attendibilità del collaborante TO e dell'esistenza di riscontri individualizzanti;
e) mancanza e illogicità manifesta della motivazione nonché travisamento dei fatti nella valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato associativo, i cui elementi costitutivi (in particolare quello psicologico) non erano stati oggetto di adeguato accertamento;
f) violazione della legge penale e vizi logici della motivazione relativamente alla ritenuta esistenza delle aggravanti di cui all'art. 75, comma 1 e 4 della l. n. 685/75, in relazione all'attribuzione al CA della posizione di capo dell'associazione e al numero degli associati;
g) violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione nell'interpretazione degli elementi probatori venivano denunciate anche in riferimento all'affermazione di responsabilità per i singoli episodi di spaccio e, segnatamente, alla vicenda di via Salis in data 28.4.1989; h) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. nonché vizi logici della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L) OB AE ha denunciato l'inosservanza, sotto più profili, di norme processuali, che ha dato causa a plurime nullità, lamentando che gli inquirenti, nell'attività di acquisizione probatoria, hanno commesso numerosi illeciti, anche penali, con l'avallo del P.M.- Il ricorrente deduceva inosservanza di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l'esistenza dell'associazione criminosa, la sua appartenenza all'organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai quali assumeva che dalle norme urbanistiche e dalle intervenute pronunce dei giudici amministrativi emergeva la piena legittimità del piano di lottizzazione dell'area del Ronchetto.
Con motivi aggiunti del 15.10.1997, il OB ribadiva le conclusioni esposte nel ricorso e sosteneva che, in ogni caso, i reati contro la P.A. erano estinti per prescrizione per effetto delle concesse attenuanti generiche.
M) Il difensore di DI NZ ricorreva contro la sentenza rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto irregolare la procedura seguita per l'approvazione del piano di lottizzazione, pur in assenza di norme imperative e di qualsiasi potere dell'imputato in merito alla conduzione della pratica. N) RE NO proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità del giudizio di rinvio in dipendenza della notificazione del decreto di citazione al domicilio reale, non a mani proprie, anziché al domicilio eletto: lamentava, inoltre, mancanza di motivazione per l'omessa estensione dei motivi di gravame dei coimputati DI, AR, AG e EL per i quali era stata disposta la riduzione della pena in relazione alla valutazione della minore gravità obiettiva dei fatti.
O) Nell'interesse di AR VI veniva dedotta l'inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto, essendo basata la sentenza di condanna di primo grado sul fatto di avere percepito la somma di lire 34.900.000, l'esclusione della ricezione di tale somma avrebbe dovuto determinare una pronuncia di proscioglimento ne' la dichiarazione di responsabilità poteva giustificarsi genericamente attraverso il riferimento ad altre somme indeterminate.
P) Il difensore di AG EP chiedeva l'annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché motivazione insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in senso derogatorio, al piano consortile del CIMEP, corrispondente ad un piano particolareggiato;
che gli erano state attribuite condotte insussistenti ed erano state erroneamente ipotizzate inesistenti violazioni della prassi amministrativa;
che risultava parimenti erronea l'opinione secondo cui la normativa urbanistica vietava la realizzazione di uffici;
b) erronea applicazione della legge penale in riferimento alla omessa derubricazione del reato di corruzione ex art 319 c.p. in quello di abuso d'ufficio non patrimoniale di cui all'art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata applicazione dell'amnistia; c) insufficiente e illogica motivazione in relazione alla mancata revoca della provvisionale liquidata alla parte civile e alla mancata sospensione della provvisoria esecuzione.
Con memoria difensiva pervenuta il 24.10.1997 venivano ulteriormente svolte le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso.
Q) Il difensore di SC AT denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla contestata condotta di abuso sotto il profilo che non erano stati correttamente interpretati i rapporti tra variante al P.R.G. e piano consortile, in quanto quest'ultimo costituisce strumento attuativo del primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. venivano prospettati con riguardo all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo nonché dell'elemento psicologico. Veniva, poi, dedotto che la Corte di rinvio aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25, comma 2 e 97, comma 1 Cost. e che risultava del tutto inadeguata la motivazione sulla determinazione della pena. Con motivi nuovi il difensore dello SC deduceva la non configurabilità del reato anche alla luce della riformulazione dell'art. 323 c.p. con l. 16.7.1997, n. 234, e la necessità di rivalutare la condotta, l'elemento psicologico e il trattamento sanzionatorio: chiedeva, inoltre, che il reato fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova relativi alle pregresse fasi processuali rendono necessario il previo accertamento della portata della sentenza n. 1114 pronunciata da questa Corte in data 14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all'esercizio della facoltà delle parti di sollevare nuove contestazioni sulla validità degli atti processuali e sulla giuridica possibilità di porre a fondamento della decisione gli elementi probatori già acquisiti allorché si è verificato l'intervento decisorio del giudice di legittimità. La sentenza n. 1114/95, che ha annullato la pronuncia di secondo grado, rappresenta, quindi, l'imprescindibile termine di riferimento alla cui stregua devono vagliarsi l'ammissibilità e la consistenza delle numerose eccezioni di rito formulate dalle parti in riferimento sia ai vincoli di ordine interno che traggono origine dall'intrinseco contenuto del dictum del Supremo Collegio, cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi a norma del terzo comma dell'art. 627 c.p.p., sia ai limiti legali posti dal quarto comma dello stesso art. 627.
La disposizione da ultimo citata stabilisce che "non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari". È riscontrabile ampia concordanza di opinioni in dottrina e in giurisprudenza nel senso che la norma collega alla sentenza di annullamento l'effetto della irretrattabilità delle questioni concernenti le pregresse nullità e inammissibilità quale espressione delle preclusioni derivate dalla res iudicata formatasi a seguito della pronuncia che, in tutto o in parte, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato ad altro giudice per il nuovo giudizio. In questi termini è uniformemente orientata la giurisprudenza di questo Supremo Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma dell'art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di Cassazione, che coprono il dedotto e il deducibile e hanno, perciò, il valore di implicita decisione negativa delle questioni di nullità e di inammissibilità (Cass., Sez. VI, 7 aprile 1995, Palumbo;
Cass., Sez. IV, 25 ottobre 1994, Scrascia;
Cass., Sez. I, 28 ottobre 1991, Giacchetti). Il principio -già affermato sotto il vigore dell'art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984, Ortisi;
Cass., Sez. V, 20 novembre 1974, D'Angio)- rappresenta uno dei cardini dell'ordinamento processuale e del sistema delle impugnazioni cui è connaturata la regola della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione che, "oltre ad essere rispondente alfine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo -il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche- è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di Cassazione dall'art. 111 Cost" (Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 294). A tale specifica ratio decidendi è conformata la pronuncia del giudice delle leggi con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'art. 544, comma 3 del codice di rito del 1930, sostanzialmente riprodotto dall'art. 627, comma 4 del codice vigente, sul rilievo che, stante il carattere inoppugnabile di tutte le decisioni del giudice di legittimità, "la pronuncia della Cassazione di annullamento con rinvio costituisce 'un atto di valore definitivo' ed opera quindi sanatoria di tutte le nullità anche assolute verificatesi sino a quel momento" (Corte Cost., 4 febbraio 1982, n. 40: cfr. negli identici termini, con riguardo alla sentenza civile di annullamento con rinvio, Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 247). 1.2. - Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 627 c.p.p. poggia sulla definitività delle decisioni della Corte Suprema di Cassazione e sul meccanismo, ad essa strettamente correlato, delle preclusioni derivanti dalla res iudicata, ditalché dalle sentenze di annullamento con rinvio deriva l'insuperabile ostacolo al nuovo esame di tutte le questioni relative alla nullità e all'inammissibilità dei precedenti atti processuali: difatti, nell'ottica dell'analisi ricostruttiva recepita anche dalla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale, nullità e inammissibilità diventano oggetto di sanatoria e non possono essere più riproposte ne' possono essere più fatte valere come motivo di annullamento della sentenza di rinvio. D'altro canto, in relazione alla specificità strutturale e funzionale della pronuncia di annullamento con rinvio -attraverso la quale, mediante il congegno delle preclusioni, si realizza il c.d. giudicato progressivo- non può neppure condividersi l'opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui il limite posto dal quarto comma dell'art. 627 non opererebbe nei confronti delle inutilizzabilità, essendo evidente che, poiché tale norma è espressione delle linee fondamentali del sistema processuale, l'intangibilità della decisione copre non solo le nullità e le inammissibilità, di cui è fatta espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità che erroneamente dovessero essere state non dichiarate dal giudice di legittimità. Pertanto, nell'ipotesi di successivo ricorso per cassazione, il sindacato è inevitabilmente limitato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio e le nullità, le inammissibilità e le inutilizzabilità antecedenti restano prive di rilievo, con la sola eccezione del caso in cui esse siano state rilevate con la sentenza di annullamento e il giudice di rinvio abbia eluso l'osservanza dei principi in base ai quali la Corte regolatrice le aveva dichiarate: in quest'ultima ipotesi, tuttavia, nel nuovo giudizio di legittimità le predette nullità e inammissibilità sono suscettibili di ulteriore esame soltanto nella prospettiva della eventuale disapplicazione del dictum inerente alla prima sentenza di annullamento e, quindi, nell'ambito particolare della disposizione ex art. 627, comma 3 c.p.p. che impone al giudice di rinvio di uniformarsi a tale sentenza per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
1.3. - Alla luce delle precedenti considerazioni appare indubbia la correttezza della sentenza impugnata che -pur contenendo opinabili discettazioni sulle categorie della nullità e della inutilizzabilità delle prove e sui rapporti di pregiudizialità logico-giuridica tra esse configurabili- ha esattamente richiamato l'art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la regula iuris enunciata nella sentenza di annullamento è quella per cui l'adozione delle forme processuali previste dal codice vigente anziché di quelle dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell'art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sè, causa di nullità e rileva soltanto ai fini esclusione della giuridica possibilità di utilizzazione delle intercettazioni ambientali perché non consentite dal codice abrogato. Al di fuori di tale specifica ipotesi, ogni altra questione è stata giustamente considerata superata per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 627 c.p.p., salvo quella relativa all'applicazione dell'art. 603 c.p.p., in riferimento alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, corrispondente ad altro autonomo motivo per il quale è stato pronunciato l'annullamento.
Non è conferente il richiamo fatto in alcuni ricorsi, e sviluppato nella discussione, alla parte finale della motivazione della sentenza 14.11.1995 di questa Corte, laddove è precisato che "l'esame di qualsiasi altro motivo di ricorso rimane precluso dalla presente decisione in quanto in essa assorbito", per inferirne che il giudice di legittimità ha inteso non pregiudicare la riproposizione di tutte le questioni di rito non esaminate. Una simile interpretazione distorce, infatti, il senso di detta locuzione la cui portata non è quella di introdurre una deviazione dalla regola legale dettata dal quarto comma dell'art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio -a seguito dell'accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello l'esame di ogni questione inerente al merito della regiudicanda, nel senso che nel nuovo giudizio avrebbero dovuto essere definite tutte le contestazioni che, in punto di valutazione delle prove e di applicazione della legge penale sostanziale, erano state sollevate con riguardo all'affermazione di responsabilità degli imputati per i singoli reati loro ascritti. Peraltro, non può non sottolinearsi che, al di là del significato da attribuire alla dichiarazione di assorbimento con cui si conclude la motivazione della pronuncia n. 1114/95, essa non è sicuramente idonea a paralizzare l'effetto preclusivo destinato immancabilmente a prodursi, ope legis, per il solo fatto della statuizione di annullamento con rinvio, dato che l'irretrattabilità (o la sanatoria) delle nullità e delle inutilizzabilità pregresse è connaturata alle intrinseche connotazioni che contraddistinguono tale decisione, che, per sua inderogabile essenza, è inoppugnabile al pari di ogni altra sentenza della Corte Suprema di Cassazione.
1.4. - Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità derivata delle prove raccolte dal giudice di rinvio muovendo dalla premessa che esse sarebbero in rapporto di necessaria derivazione con le intercettazioni ambientali, sicché, se fosse fondata la doglianza, alla decisione gravata dovrebbero addebitarsi l'elusione del dictum contenuto nella sentenza di annullamento e, di riflesso, la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte regolatrice al quale il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi ai sensi della disposizione di cui al terzo comma dello stesso art. 627.
Tali censure, non soggette alla preclusione, sono, tuttavia, prive di fondamento.
Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l'art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli effetti della dichiarazione di nullità, stabilisce che "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo", deve porsi in risalto che nel caso in esame mancano le condizioni necessarie a qualificare come inutilizzabili le prove assunte nel giudizio di rinvio per l'asserita derivazione dalle intercettazioni ambientali. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono (Cass., Sez. III, 28 febbraio 1994, Santi;
Cass., Sez. I, 30 settembre 1991, Giannuzzi). Le basi stesse della nozione di invalidità derivata pongono in luce l'esattezza dell'orientamento di questo Supremo Collegio, che deve essere qui ribadito, secondo cui il principio fissato dal primo comma dell'art. 185 c.p.p. non può trovare applicazione in materia di inutilizzabilità, essendo questa sancita per le prove illegittimamente acquisite in violazione dei divieti di legge (art. 191 c.p.p.) e non potendo, perciò, essere esteso a quelle prove la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Cass., Sez. I, 26 maggio 1994, Scaduto).
A tali esatti criteri ermeneutici risulta sostanzialmente rispondente la sentenza impugnata in cui l'esclusione di inutilizzabilità derivate è stata fatta giustamente derivare dalla ragione che l'esame degli imputati e dei testi è stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali e ha offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinati per la ragione che essi sono assolutamente indipendenti da dette intercettazioni: difatti -come ha lucidamente osservato la Corte di rinvio- il solo fatto che talune domande e precisazioni sia state fatte, nell'esame delle parti, traendo spunto da conversazioni captate mediante le intercettazioni non vale a comunicare l'inutilizzabilità alle dichiarazioni spontaneamente rese nel corso dell'esperimento di attività consentite dalla legge processuale e in nessun modo riconducibili, sul piano strutturale e funzionale, al mezzo di prova colpito dal divieto legale.
1.5. - Sono prive di pregio anche le censure formulate dai ricorrenti per denunciare la nullità della deposizione degli ufficiali ed agenti di p.g. per il motivo che essi sono stati autorizzati a consultare gli appunti o relazioni di servizio, ossia quegli atti nei quali era stata presa nota delle c.d. "osservazioni sul territorio" e dei movimenti degli imputati nella zona di via Anguissola.
Le ragioni giustificative della esclusione di nullità, indicate nella sentenza impugnata, devono essere condivise in quanto rappresentano il risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all'art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il "testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti": a tale norma espressamente rinvia il secondo comma dell'art. 514 c.p.p., che, dopo avere fissato la regola generale del divieto di lettura degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, stabilisce, nella seconda parte, che "l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'art. 499, comma 5".
Va precisato preliminarmente che è stato giustamente negato che attraverso la consultazione degli appunti si sia verificata una illecita acquisizione dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, colpita dal divieto posto dal secondo comma dell'art. 514 c.p.p., dato che i risultati probatori hanno come unica fonte l'esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l'autorizzazione alla consultazione, finalizzata ad agevolare la memoria dei fatti, è stata congruamente giustificata con la circostanza che l'escussione riguardava vicende verificatesi molti anni prima e che le indagini si erano protratte per vari mesi con l'impiego di un rilevante numero di militari operanti secondo turni di servizio.
Non è producente l'obiezione a mezzo della quale vari ricorrenti hanno lamentato la violazione del citato art. 499, comma 5 adducendo che tale disposizione autorizza la consultazione dei soli documenti redatti dallo stesso teste, mentre nel caso in esame gli appunti o le relazioni di servizio erano, in parte, anonimi e, alcuni di quelli sottoscritti, non erano riferibili ai militari esaminati. Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ex art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell'art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto una corretta analisi ricostruttiva della predetta normativa cogliendone la reale ratio nell'esigenza che il documento consultato contenga la descrizione di attività di polizia giudiziaria cui ha partecipato il teste, onde non può negarsi che la disposizione è applicabile allorquando, anche se l'atto non sia redatto e formato dalla persona esaminata, questa sia chiamata a rispondere su fatti noti per conoscenza diretta e la visione del documento costituisca semplice ausilio tendente a facilitare il ricordo.
D'altro canto, lo stesso fatto che nel caso in esame non si è trattato di acquisizione di verbali e di documenti nel fascicolo del dibattimento ma di semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 499 e del secondo comma dell'art. 514 c.p.p. rende evidente che nessuna conseguenza invalidante può trarsi dalla circostanza che non tutte le relazioni di servizio si trovassero depositate nel fascicolo del pubblico ministero.
1.6. - Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli stessi errori di diritto sanzionati con l'annullamento dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1114/95, in cui era stata accertata la violazione da parte del giudice di secondo grado dell'ari 603 c.p.p. per la ragione che non era stata adeguatamente motivata l'assoluta necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Le censure non hanno fondamento.
In primo luogo, deve porsi in risalto che l'intervenuto annullamento non ha privato il giudice di rinvio della facoltà di disporre nuovamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale purché fosse osservata la condizione, rimasta inadempiuta nel giudizio di appello, di fornire congrua motivazione dell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 603 c.p.p.- Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell'art. 627 c.p.p., dopo avere precisato che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, stabilisce che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione". Dal testo della disposizione emerge inequivocamente che i poteri istruttori del giudice di rinvio hanno una estensione maggiore di quella propria dei poteri del giudice di appello, dato che mentre a quest'ultimo è consentita la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti" (art. 603, comma 1 c.p.p.) o la rinnovazione sia ritenuta "assolutamente necessaria" (art. 603, comma 3 c.p.p.), nel giudizio di rinvio, per l'assunzione di altre prove, è sufficiente che queste risultino "rilevanti per la decisione" (art. 627, comma 2 c.p.p.).
Tanto chiarito, appare evidente che il sindacato di questa Corte sul provvedimento con cui è stato disposto l'esame dei collaboratori di giustizia, imputati in procedimenti connessi, non può essere esercitato applicando gli stessi criteri seguiti nella sentenza n. 1114/95 e che, dunque, nella diversa prospettiva dischiusa dall'art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta da adeguata motivazione che fornisce congruo supporto giustificativo alla ritenuta rilevanza dell'assunzione del mezzo di prova, la cui necessità risulta, del resto, palese sol che si consideri che, con la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e con la conseguente pronuncia di annullamento con rinvio, era venuta meno la principale fonte di prova per la ricostruzione dei fatti.
2. - Nell'esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall'art. 75 della l. 22.12.1975, n. 685, dovendo, anzitutto, stabilirsi -in riferimento ai molteplici motivi di ricorso che investono tale accertamento- se, nell'affermare l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo A) della rubrica, la Corte di rinvio abbia compiuto una corretta valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa. Il controllo di legittimità della motivazione della sentenza impugnata porta senz'altro ad escludere la sussistenza dei vizi denunciati dai ricorrenti, i quali hanno dedotto che il convincimento relativo all'operatività dell'associazione criminosa è privo di solide basi giustificative in quanto è inficiato da palesi incongruenze e aporie logiche, da contraddittorietà insanabili tra le singole proposizioni attraverso le quali si articola lo sviluppo argomentativo della decisione, nonché da deviazioni dalle regole legali in tema di valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di persone imputate in procedimenti connessi. 2.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l'effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di legittimità, il cui ambito -secondo le espresse indicazioni contenute nella relazione preliminare (pag. 132-133)- è stato circoscritto limitandolo ai vizi logici risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed evitando che l'apprezzamento del giudice di legittimità possa sovrapporsi a quello del giudice di merito. Nell'ottica di tale precisa analisi ricostruttiva è stato precisato che il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass., Sez. I, 17 febbraio 1995, Fidone;
Cass., Sez. I, 11 gennaio 1993, Nigro): ditalché, nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove -operazione questa coessenziale al giudizio di merito- ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fare trasparire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1995, Clarke). Ne consegue che, ai fini dell'affermazione del vizio ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato interpretazioni alternative o una diversa ricostruzione, magari dotate di altrettanta logicità, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco). 2.2. - Alla luce dei principi testè enunciati le conclusioni accolte, in punto di fatto, nella sentenza impugnata resistono al sindacato di legittimità in quanto sono il risultato di un coerente e organico vaglio critico degli elementi probatori e della coordinazione dei dati disponibili in un quadro complessivo unitario, secondo linee argomentative pienamente congruenti e munite di ineccepibile valore persuasivo.
In primo luogo, va sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche attinenti alla riconosciuta attendibilità delle deposizioni rese dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano in ordine alle attività di c.d. "osservazione del territorio" compiute dagli ultimi mesi del 1988 sino al mese di giugno del 1989.
Sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal personale di polizia giudiziaria la Corte di rinvio ha ritenuto che dalle rilevazioni eseguite nel periodo sopra indicato è risultato:
- che le persone soggette ad indagine si incontravano ogni giorno, in una fascia oraria ben determinata, nel quadrilatero formato da via Anguissola, via Cagnoni, via Palma, via Fra Galgario, senza alcuna ragione apparentemente lecita, con modalità denotanti particolari cautele, circospezione e precauzioni;
- che gli atteggiamenti tenuti dagli individui osservati rivelavano che si trattava. di incontri precedentemente concordati e che alcuni si comportavano nei modi tipici dei gregari mentre altri, rivestiti di una posizione evidentemente superiore, entravano in contatto con personaggi noti agli investigatori per essere inseriti ai vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;
- che erano stati eseguiti sequestri di cospicui quantitativi di droga trovati in possesso di persone che poco prima erano entrati in contatto con gli individui che operavano nel quadrilatero di via Anguissola, con i quali vi erano stati scambi di pacchi, di buste e di oggetti;
- che erano stati individuati locali in via Ricciarelli, via Creta, via Salis nei quali le persone osservate entravano dopo avere preso contatto con noti narcotrafficanti e dai quali prelevavano o depositavano, pacchi, sacchetti, buste e valigette. Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei testi, che hanno consentito la compiuta ricostruzione dei movimenti degli imputati verificatisi in via Anguissola e nelle zone limitrofe nell'arco dei sei mesi di durata delle osservazioni, esce indenne dal sindacato di legittimità risultando convalidato da argomentazioni di ineccepibile rigore logico e congruenza giuridica. Invero, con argomentazioni incensurabili dal giudice di legittimità, la Corte di rinvio ha osservato che la piena affidabilità delle deposizioni dei Carabinieri può ricavarsi dal fatto che le denunciate divergenze e discrasie cadono su particolari marginali e del tutto secondari e che le circostanze da loro riferite è confermata dai filmati acquisiti agli atti, dai sequestri di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, dalla mancanza di idonee giustificazioni in ordine alla presenza degli imputati, nel quadrilatero di via Anguissola, in atteggiamenti circospetti.
2.3. - Nella struttura logica della motivazione della sentenza impugnata è stato, poi, assegnato il giusto rilievo alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p. Sulla scia dei criteri già enunciati nel vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Rabito), nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3^ stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse dei chiamanti (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). Sono state, quindi, analiticamente indicate le operazioni logiche demandate al giudice di merito ai fini della verifica dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che "il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddettì esterni" (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, RI). Orbene, considerato che non è richiesto che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se così fosse, basterebbe da sola a dimostrare la colpevolezza indipendentemente dalla chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità e non suscettibili di aprioristica tipizzazione, che ne delimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala ed altri;
Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale prospettiva, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da elementi di prova rappresentativa ma anche di elementi di prova logica (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino) e che essi possano essere costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, reputate intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri).
Quanto alla verifica della intrinseca attendibilità dei collaboratori TO ER, NI LI, Di AT IN e RO NU, appartenenti ad altri gruppi dediti al traffico di stupefacenti in rapporti con l'associazione per cui è processo, la Corte di rinvio ha posto in evidenza, con motivazione esauriente e immune da carenze logiche, che le loro dichiarazioni sono contraddistinte da spontaneità, da disinteresse, da intrinseca coerenza e precisione, dato che i collaboratori, prima ancora di accusare altri, si sono autoincolpati di gravi reati e, anche in sede di controesame, hanno fornito un racconto puntuale, costante e coerente. Quanto al controllo dell'attendibilità esterna, la Corte di merito ha giustamente considerato che convincenti elementi obiettivi di riscontro possono trarsi dal contenuto delle deposizioni dei Carabinieri, ditalché la totale convergenza delle distinte fonti di prova è stata reputata univocamente significativa dell'esistenza dell'associazione ex art. 75 della l. 685/75. 2.4. - Le precedenti considerazioni rivelano in modo incontestabile la correttezza del metodo valutativo della prova e la piena affidabilità logica dei risultati probatorì su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ritenuto che nella zona di via Anguissola operava un'organizzazione criminale, che, per la peculiare finalità costituita dal commercio di sostanze stupefacenti, presentava gli elementi obiettivi della fattispecie ex art. 75 l. 685/75, alla cui base è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono -ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati- parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Cass., Sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello;
Cass., Sez. I, 31 maggio 1995, Barchiesi;
Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1995, Lacedra). Sulla base delle precise e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la Corte di rinvio è riuscita a ricostruire le vicende e le modalità operative dell'associazione rilevando che questa aveva iniziato ad agire sulla piazza di Milano prima del 1985 sotto la guida di CA AE e che, dopo la morte di questo, il figlio IN aveva assunto una posizione di preminenza all'interno del gruppo, che aveva continuato ad operare sino alla metà del 1989. Al riguardo, con riferimento all'arco temporale che segna l'inizio e la fine dell'attività associativa, va precisato che nella decisione impugnata è stata correttamente esclusa la mancanza di correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato per la duplice ragione che nel capo di imputazione è stata indicata soltanto l'epoca dell'accertamento del reato e che gli imputati hanno avuto piena e concreta possibilità di difendersi anche rispetto all'effettiva durata dell'associazione. 3. - Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza impugnata in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l'addebitabilità del delitto associativo identificate nel consapevole e volontario contributo apportato da ogni associato all'attività del gruppo e al perseguimento dello scopo comune. In particolare, attraverso una meticolosa e convincente disamina delle risultanze probatorie, nella motivazione della sentenza impugnata è stata posta in evidenza la ricorrenza, per i singoli imputati, degli elementi costitutivi del delitto associativo chiarendo che il loro continuativo inserimento nella struttura operativa risulta qualificato dal necessario elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (Cass., Sez. VI, 27 maggio 1991, P.M. in proc. Cibelli e altri;
Cass., Sez. VI, 16 giugno 1990, Marin). Ne consegue che la pronuncia di responsabilità per la partecipazione all'associazione resta incensurabile nel giudizio di legittimità essendo sorretta da un esauriente apparato argomentativo che, sotto il profilo logico e giuridico, resiste ai molteplici rilievi critici dei ricorrenti. L'esame delle singole posizioni conferma inequivocamente la conclusione testè esposta.
3.1. - L'appartenenza di CA IN all'associazione è stata ritenuta dimostrata mediante il coordinamento di distinti elementi probatori, pienamente convergenti tra loro, desunti dalle deposizioni dei Carabinieri, dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e dalla diretta partecipazione dell'imputato all'operazione di via Salis del 27-28.4.1989, avente ad oggetto la cessione di un quantitativo di droga di ben 100 chilogrammi. Con pari compiutezza e plausibilità logica è stato ritenuto provato il ruolo di dirigente dell'organizzazione criminale, assunto dall'imputato dopo la morte del padre, apparendo, in proposito, muniti di univoco valore dimostrativo, oltre alle precisazioni dei collaboratori, gli accertati suoi collegamenti con l'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", da cui il gruppo operante in Milano veniva rifornito.
Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente escluso che i fatti in esame sono gli stessi per i quali il CA è stato ritenuto responsabile del delitto ex art. 416 bis c.p. dal Tribunale di Palermo con sentenza del 17.2.1993,
passata in giudicato in data 8.7.1994.
La censura non ha fondamento in quanto la Corte di merito ha esattamente escluso la sussistenza delle condizioni che rendono operante il principio del ne bis in idem.
Nella sentenza impugnata è stata negata l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi collegamenti del gruppo di Milano con la mafia siciliana e l'appartenenza a "cosa nostra" di CA IN e del defunto padre, il gruppo lombardo era composto, oltre che dai CA, da persone non associate all'organizzazione mafiosa, sicché la composizione soggettiva dei due gruppi era certamente diversa. La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale e fedele applicazione di un indirizzo affermato più volte nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che "è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere federalistico-verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali;
dall'altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendano persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati mafiosi (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna ed altri). In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del CA per il delitto associativo commesso in Milano possa avere infranto il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal Tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile, non poteva precludere il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano, stante l'autonomia delle due associazioni, caratterizzate dalla differente struttura soggettiva e dal fatto che il gruppo milanese, nonostante i legami con "cosa nostra" derivanti dalla posizione dirigenziale dei CA, era dotato di apprezzabili margini di libertà operativa. Infine, devono essere disattese, perché palesemente infondate, le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento psicologico proprio del delitto associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti tali punti col sottolineare, da un canto, l'intensità del dolo in relazione al ruolo di assoluta preminenza nell'associazione e, dall'altro, la consistenza della compagine dell'organizzazione nella quale, peraltro, militavano anche persone non identificate, come risulta specificato nel capo di imputazione.
3.2. - La prova della responsabilità per il delitto associativo di La OS AE è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall'art 192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell'inserimento dell'imputato nell'associazione dedita al traffico di droga. In proposito, la Corte di rinvio ha fatto puntuale richiamo alle plurime e convergenti chiamate in correità, fatte dai collaboranti TO e Di AT, a riscontro obiettivo delle quali sono state indicate concrete condotte del La OS e i suoi rapporti con altri associati (in particolare, quelli con un esponente di spicco come lo AC), rilevati direttamente dai Carabinieri. Il concreto e fattivo contributo stabile all'attività dell'associazione è stato ritenuto provato, riguardo a IK CI, in base alla rilevata presenza dell'imputato in quattro occasioni in via Albissola -in orari, con atteggiamenti denotanti la trattazione di affari illeciti e in compagnia di altri associati- e al fatto che, ad un controllo, fu trovato in possesso di una busta contenente circa 250 milioni in banconote di piccolo taglio, consegnatagli poco prima dallo AR, sicché nella sentenza impugnata è stato affermato -in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non plausibilità delle giustificazioni addotte dall'interessato- che il IK svolgeva il compito di corriere della droga, come, peraltro, è stato espressamente precisato da OB AE nel suo memoriale.
Risulta dotato di solida base logica e giuridica anche il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti di TI PA, di AR VI, di NN LU e di AC IN, la cui appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata provata sulla base degli univoci risultati probatori ricavati dal coordinamento delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia con le rilevazioni compiute nella zona di via Anguissola dai Carabinieri, sicché è stato ritenuto, con piena ragione, che le distinte fonti di prova si riscontrino reciprocamente e giustifichino il convincimento relativo alla partecipazione di detti imputati al gruppo criminale.
Non merita censura neppure il capo di sentenza concernente l'affermazione di responsabilità di ME MO per il quale la prova dell'inserimento nell'associazione è stata tratta dalla valutazione di circostanze fattuali inequivocamente significative e conducenti. In particolare, la Corte di merito ha correttamente attribuito valore determinante all'episodio del 27-28.4.1989 nel quale il ME, in compagnia del CA, dello AR e dello AC (il primo e il terzo dirigenti dell'associazione), partecipò in via Salis al carico della autovettura Volvo nei cui pannelli delle portiere e nel cui filtro dell'aria fu trovato nascosto un ingentissimo quantitativo di droga: come è stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del ME per il delitto associativo non risultando credibile che un gruppo criminale, la cui attività era accompagnata dall'adozione di precauzioni e cautele, potesse consentire ad un estraneo di presenziare ad una operazione così importante e compromettente quale quella del carico di un ingente quantitativo di droga sull'autovettura Volvo. 3.3. - Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei confronti di OB AE, dato che la motivazione della sentenza impugnata è saldamente ancorata ad una coerente interpretazione degli elementi probatori che unisce al requisito della congruenza logica quello della conformità all'esatta applicazione della legge penale.
Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: -che il OB ha avuto con CA AE e con CA IN rapporti economici di notevole rilievo protrattisi per molti anni;
-che egli sin dal 1983-1984, quando ancora operava in Sicilia nel campo immobiliare, conosceva la natura dell'attività illecita svolta da CA AE, del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva;
-che il OB aveva accettato di gestire e di investire per conto del CA e, successivamente, del figlio IN un patrimonio di oltre sette miliardi di lire, di cui gli era nota la provenienza dal traffico di droga, realizzando una serie di operazioni dirette a mascherarne l'origine e la titolarità; -che la gestione attuata per conto e nell'interesse dei CA aveva avuto carattere autonomo e fiduciario nel senso che egli poteva utilizzare liberamente le immense risorse finanziarie messegli a disposizione e che tale attività egli aveva continuato anche dopo l'omicidio di CA AE, nonostante che la stampa avesse indicato quest'ultimo come un esponente di spicco della mafia cui faceva capo una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti.
Con ineccepibile conseguenzialità logica, la Corte di rinvio ha tratto alcuni importanti corollari dalle accertate circostanze fattuali, ritenendo che l'associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del OB era quello di curare il reinvestimento dei capitali provenienti dall'attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei CA posti ai vertici dell'organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell'interesse dell'intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto che egli era al servizio stabile dell'organizzazione e ne rafforzava la compagine e le capacità operative con l'assicurare il reimpiego e la "mimetizzazione" degli imponenti proventi dell'attività criminosa.
Le linee argomentative della decisione impugnata appaiono, sul punto, dotate di adeguatezza logica, derivando da una congruente interpretazione degli elementi probatori disponibili, e rappresentano l'esatta applicazione dei principi giuridici che presiedono alla configurazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal OB può ben essere valutata, sul piano obiettivo, come un apprezzabile e fattivo apporto personale che ha agevolato l'attività dell'associazione, essendo qualificato, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle finalità dell'organizzazione criminosa nonché dalla coscienza del contributo causale derivante dalla condotta materiale.
Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive -individuate nei fatti attribuiti al OB dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici- valgono indubbiamente a dimostrare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato nella figura dell'associazione ex art. 75 della l. 685/75 ed impediscono la configurabilità di differenti fattispecie riconducibili a differenti norme incriminatrici, quale, ad esempio, quella del riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p.- 3.4. - Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale di Milano e da RA IO DO contro la pronuncia di assoluzione a norma dell'art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l'appartenenza dell'imputato all'associazione finalizzata al narcotraffico con una motivazione manifestamente illogica, carente, priva dei necessari passaggi logici e con vistose incongruenze;
il secondo ha sostenuto che una corretta interpretazione degli elementi probatori avrebbe portato senz'altro ad escludere la situazione di incertezza probatoria ritenuta, invece, sussistente relativamente alla condotta tipica della partecipazione all'associazione criminosa.
I ricorsi non hanno fondamento.
Con una completa e organica disamina delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha valutato la posizione del RA osservando che i rapporti da lui tenuti con i CA non possono in alcun modo assimilarsi a quelli che questi ultimi, da anni e prima che gli stessi iniziassero ad operare in Milano, avevano avuto col OB, tanto da giustificare il convincimento che costui era stabilmente incaricato, all'interno dell'organigramma dell'associazione, di reinvestire i flussi di risorse finanziari ricavati dall'attività illecita. Muovendo da tale premessa la Corte stessa ha analiticamente esaminato gli elementi probatori relativi alle singole operazioni attraverso le quali, secondo la prospettazione dell'accusa, si sarebbe manifestato l'inserimento del RA nell'associazione criminosa (provvista dell'alloggio di AT a CA AE e acquisto del terreno del Ronchetto;
appalti di Cesano BO e di Valleve;
sconto di effetti cambiari;
rapporti con AC IN;
operazione "Aiana bis" pervenendo alla conclusione, sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, che sussiste una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono assistiti dalla indispensabile connotazione della concordanza: di talché, all'esito di una simile analisi critica degli elementi indizianti valutati singolarmente e globalmente, nella sentenza impugnata è stato coerentemente ritenuto che il conflitto delle risultanze probatorie dà origine ad una situazione di equivocità e di ambivalenza che giustifica il proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.- Ciò posto, deve sottolinearsi che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell'ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in ordine alle condizioni di incertezza delle prove, che giustificano l'assoluzione a norma del secondo comma dell'art. 530, e al bilanciamento degli elementi probatori i limiti della cognizione affidata alla Corte Suprema sono quelli normalmente inerenti al sindacato di legittimità, nel senso che deve essere controllato il percorso logico-razionale attraverso il quale si è sviluppato il ragionamento del giudice e che, ove non siano riscontrati vizi logici e giuridici, resta incensurabile la valutazione di incertezza e di perplessità (Cass., Sez. IV, 25 marzo 1992, Di Giorgio). Dall'applicazione di tale criterio direttivo deriva che la motivazione della sentenza impugnata non merita le critiche ad essa rivolte, da opposti versanti, dall'imputato e dal P.G. di Milano in quanto il dubbio sulla responsabilità del RA è il risultato di una accurata e organica disamina delle risultanze probatorie, condotta secondo le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in termini del tutto ineccepibili che forniscono la giustificazione razionale del convincimento espresso in merito alla situazione di incertezza e di equivocità delle prove. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono considerarsi privi di fondamento per la precisa ragione che essi si limitano, nella sostanza, a prospettare una differente interpretazione delle risultanze probatorie e ad opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, finendo, quindi, per sollecitare un sindacato che non potrebbe esplicarsi senza invadere l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco). 4. - Devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che investono la pronuncia di condanna per i singoli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.
Con tali doglianze i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del capo di sentenza relativo a detta imputazione deducendo che la decisione risulta viziata dalla inosservanza e falsa applicazione dell'art. 110 c.p. nonché da mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la ragione che, in violazione delle norme regolatrici del concorso di persone nel reato, la responsabilità degli associati per i reati di spaccio è stata fatta automaticamente derivare dalla responsabilità per il delitto associativo, ignorando l'autonomia esistente tra quest'ultimo e i reati fine e senza tenere conto che per integrare gli elementi costitutivi di detti reati non è sufficiente la sola riconducibilità di essi nel programma criminoso dell'associazione.
Al fine di verificare la giuridica consistenza delle censure, occorre porre in risalto che le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di legittimità nell'analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell'autonomia del reato associativo e dei reati fine, attuativi del programma criminoso. In particolare, in una recente sentenza in cui sono state lucidamente e organicamente sviluppate le posizioni espresse sull'argomento, questa Corte ha osservato che "il ruolo di partecipe -anche in posizione gerarchicamente dominante- da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso": attraverso il riferimento sistematico al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale nella stessa sentenza è stato precisato che "dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione" (Cass., Sez. I, 21 marzo 1997, Greco ed altri).
4.1. - Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le censure dei ricorrenti appaiono prive di pregio, con la sola eccezione di quelle contenute nel ricorso del OB. L'analisi della specifica articolazione argomentativa della motivazione della sentenza impugnata pone in luce che le ragioni giustificative della pronuncia di condanna per i reati fine di spaccio non sono state fatte coincidere, puramente e semplicemente, con il mero fatto della partecipazione all'associazione e dell'adesione delle volontà al programma delinquenziale di cui i singoli episodi criminosi costituiscono attuazione: al contrario, la struttura della motivazione, pur nella sua concisione, rivela inequivocamente che la ratio decidendi è stata quella di configurare la responsabilità sulla base di precisi coefficienti che -sul piano materiale e su quello psicologico- permettono l'attribuzione dei reati scopo alla stregua delle regole del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.- In proposito, la Corte di rinvio ha rilevato che dalle risultanze probatorie emerge che l'illecito commercio di sostanze stupefacenti era stato strutturato operativamente in modo che le cessioni e i pagamenti delle forniture di droga fossero frazionati nel tempo e che si realizzasse piena fungibilità e intercambiabilità dei compiti degli associati (v. pag. 36): con il risultato che era stata realizzata una rete di distribuzione nella quale costoro erano inseriti con diversi ruoli che assicuravano il concreto funzionamento della struttura commerciale mediante l'intervento di ciascuno di essi in uno dei differenti momenti necessari per il passaggio dei quantitativi di droga da un gruppo all'altro (trattative, consegne, pagamenti). Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che gli imputati devono rispondere dei reati fine, contestati al capo B) della rubrica, non soltanto in riferimento agli episodi di spaccio verificatisi nei giorni nei quali è stata rilevata la loro presenza nella zona di via Anguissola ma anche per gli altri episodi nei quali tale presenza è mancata, dato che anche per questi ultimi ciascuno degli imputati ha dato un volontario e consapevole apporto causale al meccanismo utilizzato per l'illecito commercio. Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l'effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione alla verificazione dei singoli episodi criminosi, con la precisazione che simile contributo fattuale e psicologico costituisce un quid pluris rispetto alla generica deliberazione di aderire al programma criminoso proprio dell'associazione.
4.2. Le considerazioni dianzi esposte non sono riferibili, tuttavia, alla posizione del OB.
Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati la ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione dell'organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la responsabilità del OB in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell'apparato operativo predisposto per la collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all'interno dell'associazione.
In particolare, deve sottolinearsi che la responsabilità del OB per i reati fine è stata ricondotta al fatto che "avendo sempre garantito l'assorbimento dei flussi finanziari provenienti dal traffico di droga e consentendo all'associazione di poter sempre contare sulla sua collaborazione per il reinvestimento dei capitali provenienti dall'attività illecita, egli ha concorso moralmente con coloro che operavano materialmente lo spaccio della droga sulla piazza rafforzando e facilitando il loro proposito criminoso con l'affidamento, in concreto rivelatosi fallace, che il loro patrimonio sarebbe stato posto al riparo dai pericoli delle investigazioni" (pag. 80). Un simile argomentare merita censura in quanto gli elementi materiali e psicologici così individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato enucleato alcun specifico e oggettivo dato su cui costruire la effettiva configurabilità del concorso del OB ex art. 110 c.p. nei reati fine e, di riflesso, l'aggancio dei criteri di imputazione della responsabilità concorsuale per i singoli episodi di spaccio:
ond'è che le linee argomentative risultano inficiate da un palese paralogismo che ha reso apodittica la statuizione di colpevolezza per i reati fine, che, nella sostanza, è stata reputata come una conseguenza automatica e inevitabile della condanna per il delitto associativo. Ne consegue che l'accertata carenza logica della motivazione giustifica l'annullamento di tale capo della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare la posizione del OB rispetto all'attività di spaccio conformandosi ai principi giuridici precedentemente illustrati.
5. - Occorre ora esaminare i motivi di ricorso con i quali gli imputati condannati per le violazioni della legge sugli stupefacenti hanno denunciato l'errata applicazione della legge penale e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura delle pene loro inflitte.
Anche tali censure sono destituite di fondamento.
Nel disegno del legislatore, le circostanze attenuanti generiche hanno la specifica funzione di mitigare la pena, conformandola alle peculiari caratteristiche di ciascuna singola fattispecie, in relazione a particolari situazioni diverse da quelle che la legge penale pone espressamente a base delle circostanze attenuanti tipizzate. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le condizioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. I, 1^ ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. I, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, va riconosciuto che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, ritenuti decisivi, riferibili sia alla oggettiva gravità dei fatti, risultante dalla estensione dell'associazione, dai volumi del traffico di droga e dalle enormi dimensioni del danno per la collettività, sia alla pericolosità sociale degli imputati, desunta anche dai precedenti penali degli imputati.
Queste stesse notazioni danno pienamente conto della incensurabilità logica e giuridica della quantificazione del trattamento sanzionatorio, tanto in riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena adeguatezza, alla gravità dei fatti e alla specifica capacità a delinquere di ciascun imputato.
6. - Restano da esaminare i ricorsi che investono i capi di sentenza relativi alle condanne per i reati contro la pubblica amministrazione.
Il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p., nel testo modificato dall'art. 1 della l. 16.7.1997, n. 234, è estinto per prescrizione. Infatti, rilevato che dal capo di imputazione risulta che la consumazione si è protratta fino al marzo 1990 e considerato che la nuova normativa ha stabilito per l'abuso d'ufficio una pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anni, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt. 157, comma 1^ n. 4 e 160, comma 3^, ultima parte c.p., il termine prescrizionale è scaduto nel settembre 1997, col decorso del periodo di sette anni e mezzo, non essendo configurabile, in base alla contestazione, l'aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capoverso dell'art. 323 novellato. Ditalché, poiché il reato è estinto per prescrizione, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata contenenti la condanna per l'abuso di ufficio, mancando le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.- A quest'ultimo riguardo, va osservato che, da un lato, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad escludere l'esistenza del fatto e la non commissione dello stesso da parte degli imputati e che, dall'altro, in presenza della causa estintiva, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l'eventuale rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, risulta incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, RI ed altri;
Cass., Sez. V, 24 giugno 1996, P.M. in proc. Battaglia). Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto stesso -così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile- è perfettamente riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice posta dall'art. 1 della l. 16.7.1997, n. 234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata. 6.1. - Passando ad esaminare i ricorsi relativi al capo di sentenza contenente la pronuncia di condanna per il reato di corruzione di cui agli artt. 81 cpv. e 319 c.p. nei confronti dei funzionari del Comune di Milano, AR e AG, nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 321 c.p. a carico di CA, OB, RA, DI, RE, deve rilevarsi che le censure formulate dai ricorrenti sono destituite di giuridico fondamento e devono essere, pertanto, disattese, in quanto le linee argomentative della sentenza impugnata risultano, sul punto, pienamente congruenti sul piano logico e corrispondono all'esatta applicazione di norme giuridiche.
Invero, con ampia e puntuale interpretazione degli elementi probatori disponibili (documentazione acquisita, ammissioni di taluni imputati, conversazioni telefoniche intercettate), la Corte di rinvio ha ricostruito la vicenda ponendo in luce le condotte tenute dai singoli imputati e accertando che i funzionari addetti al settore urbanistico ricevettero denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, violando prassi, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli-Coppin relativo all'area del Ronchetto. Ditalché nella sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che - indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pleriennale del CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all'art. 22 delle N.T.A.- nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che, in dipendenza dell'accordo corruttivo, l'atto compiuto dal pubblico ufficiale risulta illecito e contrario ai doveri di ufficio perché reso non nell'interesse della pubblica amministrazione ma per il soddisfacimento del privato corruttore (Cass., Sez. VI, 10 luglio 1995, Caliciuri;
Cass., Sez. VI, 15 novembre 1994, Roncaglia). 6.2. - Nel giudizio di rinvio sono state concesse le circostanze attenuanti generiche a AR VI, a AG EP e a OB AE, sicché, poiché la pena edittale massima per il reato di corruzione risulta inferiore a cinque anni, la pronuncia di condanna deve essere annullata senza rinvio in quanto detto reato -la cui consumazione è stata contestata "fino al dicembre 1989"- è estinto per prescrizione a seguito del decorso del periodo di sette anni e mezzo.
6.3. - Il RA, condannato per il delitto di corruzione, ha anche censurato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche denunciando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione di tale statuizione.
Premesso che in proposito devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente õ 5 in materia di controllo dei criteri seguiti dal giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p., deve porsi in risalto che la motivazione della sentenza impugnata si riduce alla seguente proposizione: "Il diniego delle invocate attenuanti generiche si giustifica per la gravità dei comportamenti e la particolare intensità del dolo".
Le censure formulate, sul punto, dal ricorso del RA devono considerarsi fondate e meritevoli di accoglimento dal momento che colgono un reale vizio della motivazione: questa, difatti, si appalesa del tutto carente e priva di qualsiasi sviluppo argomentativo, risolvendosi nella mera enunciazione apodittica di parametri astratti non accompagnata dalla esposizione delle specifiche ragioni che, nel contesto della complessiva situazione esaminata, giustificano, sul piano logico e giuridico, la valutazione della gravità dei comportamenti del RA e della particolare intensità del dolo.
Pertanto, l'accertata carenza di motivazione non può non determinare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste dal RA.
6.4. - RE NO ha proposto ricorso per cassazione contro il capo di sentenza con cui è stato escluso l'effetto estensivo degli appelli proposti da coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.
Deve premettersi che il RE, non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che nel giudizio di cassazione, nel quale questa Corte ha espressamente riconosciuto l'ammissibilità del ricorso e ha riscontrato la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione dei coimputati appellanti.
Col primo motivo di ricorso il RE ha denunciato la nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza dichiarativa di contumacia in data 18.3.1996 denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al giudizio di rinvio. Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale formato in pari data dal cancelliere della Corte di Appello di Milano all'atto del deposito della predetta impugnazione risulta che il RE ha eletto domicilio in Alba presso lo studio dell'avv. Campanello:
inoltre, dagli atti è documentato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio non è stata eseguita presso il domicilio eletto ma presso il domicilio reale mediante consegna a persona diversa dall'imputato.
Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è univocamente orientata nel senso che la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell'imputato, realizza una nullità assoluta che, concernendo la vocatio in judicium e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1988, RI, e successivamente, Cass., Sez. V, 8 ottobre 1993, Bettiga;
Cass., Sez. V, 20 maggio 1992, Dragone;
Cass., Sez. I, 16 gennaio 1991, Saporito). Dall'applicazione di tale principio di diritto consegue che la notifica del decreto di citazione eseguita al RE non al domicilio eletto, ma al domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del giudizio di rinvio. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio e nel nuovo giudizio dovrà accertarsi se ricorrano o meno le condizioni per l'effetto estensivo ai sensi dell'art. 587 c.p.p.- 6.5. - L'estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il CA e per il OB e del reato di corruzione per il solo OB impone di rideterminare le pene inflitte per i due imputati mediante la eliminazione per il CA di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e per il OB di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa.
6.6. - Infine, con riferimento al capo di sentenza concernente gli interessi civili, premesso che l'estinzione del reato per prescrizione, intervenuta per taluni imputati, non è di ostacolo all'esame dei motivi di ricorso riguardanti la liquidazione del danno a favore del Comune di Milano costituito parte civile e alla provvisoria esecutività attribuita alla relativa statuizione, deve porsi in evidenza che le censure espresse dai ricorrenti risultano del tutto prive di specificità, in quanto, oltre ad una generica doglianza di illegittimità per violazione di legge e per illogicità della motivazione, i motivi non consentono di individuare le precise ragioni che giustificherebbero l'annullamento della pronuncia. La parte civile ha diritto al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che, in relazione alla complessità del processo e all'attività difensiva svolta, vengono liquidate in lire 9.936.000, di cui lire 9.000.000 per onorari.
Al rigetto dei ricorsi di IK, di TI, di NN, di AC, di ME, di AR, di DI e di La OS deve seguire la condanna di tali ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR VI, AG EP e SC AT in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione nonché nei confronti di OB AE limitatamente ai reati di corruzione e di abuso di ufficio e nei confronti di CA IN limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa per il OB e di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il CA;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di RE NO nonché nei confronti di OB AE limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685/75 del capo d'imputazione sub B) e nei confronti di RA IO DO limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio;
rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di IK IC, TI PA, NN LU, AC IN, ME MO, AR VI, DI NZ e La OS AE, condannando questi ultimi al pagamento in solido delle spese processuali;
condanna il OB, il CA, il RA, il DI, il AG ed il AR al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile, Comune di Milano, che liquida in complessive lire 9.936.000, ivi comprese lire 9.000.000 di onorari;
rigetta i ricorsi del OB e del CA nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998