Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1997, n. 1988
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Sentenza 22 dicembre 1997

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In tema di notificazioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio eletto, al domicilio reale, ma non a mani proprie dell'imputato, realizza una nullità assoluta che, concernendo la "vocatio in judicium" e, quindi, la rituale costituzione del rapporto giuridico processuale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del processo, sorgendo la preclusione soltanto con la formazione del giudicato.

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti).

Nel giudizio di rinvio non possono essere dedote ne' rilevate cause di inutilizzabilita' concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamneto. (In motivazione si e' osservato come la regola posta al comma 4 dell'art. 627 cod. proc. pen. - che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause di nullita' o inammissibilita' - costituisca applicazione del piu' generale principio di inoppugnabilita' delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del c.d. "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte, di talche' l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilita' non implica che le stesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento).

È configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere federalistico-verticistico, raggruppante l'intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall'altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell'organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendano persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati mafiosi.

In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su una situazione cumulativa comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti, come previsto dal comma quinto del citato articolo, di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi.

Il principio fissato nell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. Ed invero, deve ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga, cioè, a costituire la conseguenza logica e giuridica, nel senso che l'atto dichiarato nullo costituisce l'ineliminabile premessa logica e giuridica di quello successivo, per modo che, cadendo tale premessa, restano necessariamente caducati anche gli atti che ne conseguono. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che dalla ritenuta inutilizzabilità di intercettazioni ambientali potesse derivare la inutilizzabilità dell'esame di imputati e testi - cui talune domande e precisazioni erano state poste traendo spunto da conversazioni captate mediante dette intercettazioni - atteso che tale esame era stato del tutto autonomo dalle intercettazioni ambientali ed aveva offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non potevano reputarsi inquinati essendo del tutto indipendenti dalle intercettazioni stesse).

In tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1997, n. 1988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1988
    Data del deposito : 22 dicembre 1997

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