Sentenza 19 luglio 2012
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di condanna dei giudici di merito per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione il fatto risulti di lieve entità - avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento della nuova attenuante con una memoria depositata nella cancelleria della Corte prima dell'udienza e avendo, in sede di originario ricorso, presentato motivi riferiti alla gravità del reato).
L'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 630 cod. pen., richiedendo quale presupposto di applicabilità un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l'individuazione e la cattura dei correi, non è configurabile nei confronti della persona che faccia recuperare le armi utilizzate per il sequestro ed indichi il nominativo del complice dopo che, a carico di quest'ultimo, erano già emersi inequivoci indizi di colpevolezza.
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Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37102 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2012 |
Testo completo
Muz 4.2 37 102 /12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 1278 - Presidente - Sent. n.sez. - Tito Garribba UP - 19/07/2012 - Francesco Gramendola R.G.N. 8592/2012 - Luigi Lanza - Pierluigi Di Stefano -Ercole Aprile Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. CC NU, nato a [...] il [...] 2. RI IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2011 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata esclusivamente con riferimento al motivo nuovo delle memorie difensive, ed il rigetto nel resto dei ricorsi;
udito per le parti civili NI NG e IM NE l'avv. Paolo Viviani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Massimo Ricci, in sostituzione dell'avv. Luca Cianferoni, per NU CC, e l'avv. Stefano Borgheresi per IC RI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, emessa, al termine del rito abbreviato, il 16/09/2010 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella stessa città, limitatamente alla riqualificazione del reato di rapina aggravata in quello di violenza privata, ritenendolo assorbito in altro delitto (quello di cui al capo a), di seguito precisato), con conseguente rideterminazione della pena), e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale NU CC e IC RI erano stati dichiarati responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 56 e 630 cod. pen. (capo a), 110, 61 n. 2 e 5, 582, 585 in relazione all'art. 577 cod. pen. (capo e), per avere, in concorso tra loro, il CC come ideatore, il RI come suo complice - in Tavarnelle Val di Pesa, località San Donato in Poggio, il 07/09/2009 - compiuto atti idonei e diretti in maniera non equivoca a compiere un sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NI NG, consistiti nel procurarsi una pistola scacciacani ed un passamontagna, nell'appostarsi in attesa della vittima nei pressi della sua abitazione, posta in una zona isolata di campagna, e nel bloccare la donna dopo che la stessa si era allontanata di circa 700 metri dalla sua casa, trascinandola lontano dalla via pubblica, picchiandola per vincere la sua resistenza e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni, e nell'incominciare a legarla, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà, consistite nell'imprevisto sopraggiungere di un contadino che si era avvicinato, così da indurli a fuggire;
con l'aggravante di aver agito in condizioni di minorata difesa della vittima, tenuto conto dello stato dei luoghi, del sesso della vittima e della superiorità numerica degli aggressori. Rilevava la Corte di appello come le prove acquisite avessero permesso di dimostrare la colpevolezza dei due imputati in ordine ai delitti sopra descritti, che correttamente qualificavano i fatti accertati, essendo state a tal fine valorizzate le dichiarazioni confessorie di entrambi i prevenuti, che avevano trovato riscontro nelle precise risultanze delle ulteriori indagini compiute dagli investigatori e nelle dichiarazioni del numerosi testi escussi;
come la condotta del RI non potesse ritenersi integrante una ipotesi di desistenza volontaria, in quanto la determinazione dello stesso di lasciare andare la vittima non era stata il frutto di una spontanea iniziativa, ma la conseguenza dell'intervento del contadino, tal ND, che aveva fatto fallire il programma criminoso;
né le successive iniziative potessero essere qualificate ai sensi dell'art. 630, comma 5, cod. pen., essendo state determinate da fattori esterni;
e come la pena irrogata fosse stata determinata in misura congrua rispetto alla gravità dei fatti ed alla personalità 2 of 2 degli imputati, ai quali erano state pure riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Concludeva la Corte come fossero condivisibili le statuizioni del primo giudice circa le azioni civili promosse nel processo penale dalla NG e dal di lui coniuge, tenuto conto che a quest'ultimo era stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti in conseguenza del tentato di sequestro di persona subito dalla moglie.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso entrambi gli imputati. Il CC, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luca Clanferoni, ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 630 cod. pen., per avere la Corte di appello desunto la prova della sussistenza del richiesto elemento psicologico del delitto tentato contestato dalle dichiarazioni del coimputato RI e dalla concordanti deposizioni dei testi che, nei giorni precedenti, avevano raccolto la confidenze dello stesso CC, laddove l'iniziativa delittuosa del prevenuto, persona fortemente condizionata dall'abuso di alcol e di psicofarmaci, era stata caratterizzata dalla "rudimentalità del piano", da "mancanza di professionalità" e dall'assenza di un luogo dove la vittima sarebbe dovuta essere tenuta in stato di privazione della libertà.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato l'ammissibilità della costituzione come parte civile di IM NE, marito della NG, benché lo stesso non avesse subito alcun danno diretto ed immediato causalmente collegabile ai reati.
3. Con ricorso sottoscritto dal suo difensore avv. Stefano Borgheresi, il RI ha dedotto dodici motivi, in parte tra loro connessi, dunque raggruppabili come segue.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56, comma 3, e 630 cod. pen., e vizio di motivazione per travisamento delle prove, per avere la Corte toscana negato il riconoscimento all'imputato della desistenza volontaria, nonostante egli avesse abbandonato un'azione in una situazione della quale aveva ancora il "pieno dominio", posto che il teste ND, l'anziano contadino intervenuto sul posto, era rimasto inerte e si era limitato ad osservare la scena da una certa distanza, senza urlare o fare alcunché in aiuto della donna (la quale aveva anzi descritto il contadino come persona "molto spaventata e addirittura pietrificata"), sicché il RI non poteva essere impaurito da quella presenza, mera occasione e non causa della sua desistenza volontaria. 3 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 5, e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per travisamento della prova, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello negato riconoscimento al RI della circostanza attenuante di cui al primo degli indicati articoli, affermando illogicamente che quell'attenuante richiederebbe "un'attività diretta alla liberazione dell'ostaggio e comunque non determinata da fattori esterni", laddove la relativa disposizione codicistica non prevede affatto la sussistenza di tali condizioni, né la influenza delle ragioni della "dissociazione". Né, ad avviso del ricorrente, poteva essere valorizzato il fatto che le dichiarazioni confessorie del RI fossero state precedute da quelle del CC, in quanto, per un verso, è irrilevante che le indicazioni di uno siano decisive per la cattura del concorrente, ben potendo la circostanza essere concessa anche in caso di unico agente o di decisione unanime dei compartecipi;
per altro verso, le carte del processo avevano dimostrato che gli inquirenti avevano sentito i due imputati separatamente, senza che gli stessi potessero consultarsi tra loro, e che ciò era accaduto in occasione del secondo ascolto del CC, quando questi aveva fatto, per la prima volta, il nome del suo complice, il quale, dunque, non era stato ancora "raggiunto da elementi di responsabilità” e, anzi, aveva poi reso dichiarazioni confessorie ben più ampie e dettagliate di quelle del coimputato, pure consentendo il recupero della pistola e del bastone utilizzati per l'aggressione della NG, fornendo indicazioni sui possibili destinatari di analoghe iniziative delittuose ideate dal CC e ammettendo che il sequestro della predetta era stato immaginato a scopo di estorsione.
3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. e vizio di motivazione, per travisamento delle prove, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte fiorentina negato al RI il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal predetto articolo codicistico, nonostante il prevenuto avesse confessato, fornendo ample prove della sue responsabilità, permettendo agli inquirenti di recuperare cose ed oggetti pertinenti al reato ed avesse spiegato l'intenzione del CC di eseguire altri sequestri di persona.
3.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, collegandola al fatto che il reato fosse stato commesso lungo un sentiero costeggiato da boscaglia dove i correi si erano inizialmente nascosti e dove la vittima era stata poi trascinata per evitare che l'iniziativa potesse essere sorvegliata, nonostante fosse risultato che quella situazione non aveva affatto favorito la commissione del reato, come comprovato dall'intervento di un teste, il contadino ND, che aveva fatto desistere il RI dal proseguire l'esecuzione dell'intento criminoso. 4 3.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello confermato la condanna ad una pena eccessiva, sganciata dai parametri di valutazione forniti dalla legge, senza debitamente considerare lo stato di incensuratezza e l'ottimo comportamento processuale dell'imputato, espressione del suo ravvedimento e della diminuita pericolosità sociale, pure posti a fondamento della decisione relativa alla concessione delle attenuanti generiche.
3.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533, 538 e 539, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado con riferimento alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dallo NE, marito della NG, ed al pagamento della provvisionale, pur in mancanza di prova circa il nesso eziologico tra tali pregiudizi ed i reati commessi dal RI e di dimostrazione del quantum del danno presuntivamente patito dal congiunto della persona offesa.
4. Con successive memorie depositate rispettivamente il 07/06/2012 ed il 02- 03/07/2012, l'avv. Borgheresi per il RI e l'avv. Cianferoni per il CC hanno formulato un ulteriore nuovo motivo, evidenziando come, per effetto della recente sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012 - con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità la sentenza - gravata debba essere annullata con rinvio per consentire il riconoscimento in favore dei due imputati di tale attenuante (in ragione della estemporaneità del progetto criminoso attuato dal prevenuti, della mancanza di predisposizione di mezzi o uomini, della rudimentalità del piano e dell'assenza di richiesta di denaro, dunque del carattere "minore" del tentato sequestro) e la conseguente riduzione della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi vadano accolti nei ristretti limiti di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del CC è Inammissibile perché generico. Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la 5 parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto : indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento. In particolare, nel ricorso si prospetta la possibile assenza di prova in ordine all'esistenza nell'imputato del richiesto elemento soggettivo del contestato delitto di sequestro di persona aggravato, valorizzando circostanze quali lo stato alcoldipendenza del prevenuto e la rudimentalità del piano criminoso del tutto indeterminate, e trascurando di confrontarsi - realmente con la motivazione della sentenza gravata nella quale è stato messo in risalto come fossero stati tutti e due gli imputati a confessare la loro intenzione di commettere quel sequestro a scopo di estorsione e come il CC avesse ammesso di aver agito in ragione della sua disastrosa situazione economica e dell'impellente esigenza di procurarsi il denaro necessario per fare fronte ai suoi acquisti di alcolici e di psicofarmaci. D'altro canto, le numerose persone informate dei fatti, ascoltati dagli inquirenti, tra i quali il fratello dell'imputato, avevano confermato - come si legge in quella motivazione che il CC - aveva confidato loro l'intenzione di realizzare quel rapimento a scopo di estorsione, avendo bisogno di denaro per risanare la sua esposizione debitorie verso banche e privati (v. pag. 10 della sentenza gravata). Gli argomenti della ipotesi difensiva sono stati formulati in termini assolutamente generici, senza la individuazione delle ragioni in fatto o in diritto per cui l'ordinanza impugnata sarebbe stata censurabile, termini che, perciò, impediscono l'esercizio del sindacato di legittimità.
2.2. Il secondo motivo del ricorso del CC è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualizzato che la costituzione di parte civile di IM NE, marito della persona offesa NI NG, era stata ammessa in quanto, per un verso, è pacifico che è legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso, bensì mero prossimo congiunto della vittima (così, nella giurisprudenza di questa 6 4 Corte, tra le tante, Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi, Rv. 246280); per altro verso, lo NE aveva prospettato e poi dimostrato, anche con la produzione di idonea documentazione, di aver concretamente subito vari pregiudizi di natura patrimoniale, collegabili ai riflessi che la vicenda criminale aveva avuto sulla sua attività lavorativa, e non patrimoniali, di natura sanitaria, derivanti direttamente dal delitto patito dalla coniuge (v. pagg. 15-19 della sentenza gravata).
3.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RI è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (così, tra le molte, Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252230; Sez. 1, n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355; Sez. 5, n. 17688 del 03/12/2004, Dominici, Rv. 232124). Di tale regola la Corte fiorentina ha fatto buon governo sottolineando, con una motivazione congrua e priva di vizi di logicità, come il RI avesse ammesso che la fuga della vittima era stata determinata dal fatto che egli aveva rilevato la presenza di un uomo che, ai margini del boschetto, stava osservando la scena dell'aggressione alla NG, tanto che egli si era spaventato, aveva allentato la presa e la donna era riuscita a fuggire. In tale ottica, mentre è del tutto irrilevante che quell'uomo, il teste ND, non avesse adottato alcuna specifica iniziativa tesa a contrastare l'azione delittuosa che aveva casualmente scoperto, appare determinante la circostanza che il RI non avesse affatto scelto liberamente di abbandonare la presa violenta sulla vittima, ma come la liberazione della NG fosse dipesa dalla comparsa di quel contadino che aveva impaurito l'aggressore il quale, spaventato, aveva visto oramai irrimediabilmente impedita la realizzazione del programma delittuoso (pag. 11 della sentenza gravata).
3.2. Manifestamente infondato è, altresì, il motivo del ricorso del RI concernente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 630, comma 5, cod. pen.. Premesso che è sicura l'inapplicabilità al caso di specie della particolare forma di attenuante della dissociazione prevista dal comma 4 dell'art. 630 cod. pen. 7 circostanza questa che, comportando la dissociazione finalizzata a consentire al soggetto passivo il riacquisto della libertà, presuppone la consumazione del delitto de qua (così Sez. 1, n. 3623 del 19/01/1983, Ienna, Rv. 158631) è - pacifico come l'attenuante dell'art. 630, comma 5, cod. pen., non sia configurabile laddove risulti che l'imputato non abbia fornito alcun significativo contributo ad evitare le conseguenze ulteriori del reato, né a alcun concreto aiuto nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o per la cattura dei concorrenti, laddove, ad esempio, il contributo alle indagini abbia riguardato altri reati (in questi termini Sez. 6, n. 8903 del 22/12/2010, Vignola, Rv. 249725). Con la conseguenza che l'attenuante in parola non è riconoscibile se l'imputato dovesse rendere una confessione dopo che il soggetto passivo abbia riacquistato la libertà e dopo che tutti i concorrenti nel reato siano stati assicurati alla giustizia (Sez. 1, n. 9449 del 14/06/1994, Je Shuang Jang, Rv. 199846), oppure se le dichiarazioni ammissive abbiano concretizzato un mero contributo utile di raggiungimento della verità ed all'accertamento delle singole responsabilità (così Sez. 6, n. 7504 del 18/03/1994, Bernardoni, Rv. 199015; Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992, Castiglia, Rv. 192111). Orbene, di tali regula iuris la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione chiarendo, con una motivazione congrua, che va esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, che la confessione del RI intervenne quando a carico del CC - il quale aveva già reso dichiarazioni parzialmente ammissive - erano emersi inequivoci indizi di colpevolezza, desumibili dalle dichiarazioni dei vari testi i quali avevano riferito della intenzione di quello di organizzare un sequestro di persona a scopo di estorsione;
dall'accertata presenza dello stesso CC nel luogo del fatti ed all'orario di commissione del delitto in questione;
nonché dal fallimento dell'alibi da lui in precedenza fornito (pagg. 11-12 della sentenza gravata). Né può avere una qualche influenza decisiva per le investigazioni, per quanto innanzi anticipato, il fatto che il RI permise agli inquirenti il recupero della pistola e del bastone impiegati durante l'aggressione della NG, né tanto meno il riferimento alla possibilità che il CC stesse pensando alla realizzazione di altri analoghi propositi criminosi in danno di altri abbienti residenti nella zona.
3.3. Manifestamente infondata è la doglianza difensiva riguardante il mancato riconoscimento al RI della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., in ragione del suo collaborativo atteggiamento processuale, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale la circostanza comune del ravvedimento attivo, di cui alla seconda ipotesi del suddetto n. 6, concernendo l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del of reato, non è applicabile al reati contro il patrimonio per i quali l'attenuazione della pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato (così, ex plurimis, Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, De Bernandinis, Rv. 249144).
3.4. Infondato è il motivo del ricorso del RI relativo al riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.. Questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (così, da ultimo, Sez. 1, n. 1319 del 24/11/2010, Pellegrino, Rv. 249420), a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dall'azione del reo: di talchè la circostanza è certamente riconoscibile laddove il delitto sia stato commesso in una zona isolata, approfittando anche della presenza di alberi utili a nascondere gli esecutori in agguato (Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo, Rv. 230244). Di tale norma di legge Corte toscana ha fatto corretta applicazione, rilevando come il tentato sequestro fosse stato commesso dagli imputati lungo un sentiero costeggiato da boscaglia, all'interno della quale essi avevano trovato rifugio in attesa della NG e dentro la quale la vittima era stata poi trascinata, nella speranza che la iniziativa non fosse sorvegliata, essendo ininfluente che poi, in maniera causale, un teste fosse passato dal luogo ed avesse osservato l'azione criminosa (v. pagg. 12-13 della sentenza gravata).
3.5. Manifestamente infondato è il motivo del ricorso del RI concernente le decisioni del giudice di merito sulla dosimetria della pena irrogata, con il quale il ci si è doluti della mancata adeguata valutazione dello stato di incesuratezza e del comportamento collaborativo dell'imputato. La determinazione della pena da irrogare in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'articolo 132 c.p., l'applica discrezionalmente, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. E' pacifico come, in questa sede, non sia consentito sollecitare una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati da quel giudice, spettando a questa Corte solo valutare se, nell'uso del suo potere discrezionale, il giudice si sia attenuto a corretti criteri logico-giuridici ed abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. 9 Sotto questo punto di vista bisogna prendere atto come la sentenza impugnata si sia attenuta ai criteri appena indicati, avendo la Corte di appello evidenziato come lo stato di incensuratezza e la confessione resa dal RI fossero state già considerate al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche e come la pena base inflitta non potesse essere ulteriormente ridotta in ragione dello stadio avanzato del tentativo e della particolare violenza usata nei confronti della vittima, "colpita con calci, pugni e con un bastone, e trascinata dentro la boscaglia al fine di ottenerne la sottomissione" (v. pag. 14 della sentenza gravata).
3.6. Al pari di quanto rilevato con riferimento all'analoga censura contenuta nel ricorso del CC, anche l'ultimo motivo del ricorso del RI va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Si è già evidenziato come la Corte territoriale abbia compiutamente motivato in ordine alle ragioni della costituzione di parte civile di IM NE, marito della persona offesa NI NG, il quale, astrattamente legittimato a costituirsi parte civile allo scopo di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso, bensì prossimo congiunto della vittima (così, nella giurisprudenza di questa Corte, tra le tante, Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Bertozzi, Rv. 246280), aveva fornito prova, con la produzione di idonea documentazione, di avere concretamente subito pregiudizi di natura patrimoniale, collegabili ai riflessi che la vicenda criminale aveva avuto sulla sua attività lavorativa, e non patrimoniali, di natura sanitaria, derivanti direttamente dal delitto patito dalla coniuge (v. pagg. 15-19 della sentenza gravata). E', poi, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo il quale non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (così, tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). La relativa doglianza formulata dalla difesa del RI è, perciò, inammissibile perché proposta per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge processuale.
4.1. E', invece, fondato il motivo nuovo fatto valere dai difensori dei due imputati con le memorie depositate in cancelleria rispettivamente il 07/06/2012 ed il 02-03/07/2012, teso ad ottenere che la sentenza venga cassata con rinvio per consentire l'eventuale riconoscimento in favore dei due imputati di una ulteriore attenuante. 10 E' noto come con la sentenza n. 68 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In particolare la Consulta ha osservato che "l'art. 311 cod. pen. stabilisce... che le pene comminate per I delitti previsti dal Titolo I del Libro II vale a dire, i - delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra il sequestro terroristico o eversivo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Diversamente dal sequestro di ostaggi, il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si rivela, in effetti, pienamente idoneo a fungere da tertium comparationis, ai fini che qui interessano. Si tratta, infatti, di una figura non già "residuale", ma strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili. Sequestro terroristico o eversivo e sequestro estorsivo (nella sua attuale configurazione) hanno, anzitutto, una comune matrice storica. [...] Sul piano, poi, della struttura della fattispecie, la condotta integrativa del due delitti è identica, consistendo nel privare taluno della libertà personale. Le figure criminose si distinguono solo in rapporto alla finalità che sorregge la condotta (dolo specifico): di estorsione, in un caso, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nell'altro. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, identica è anche la pena prevista per la fattispecie-base: la reclusione da venticinque a trenta anni. Le due norme incriminatrici stabiliscono, poi, identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato, di intensità crescente a seconda che si tratti di conseguenza non voluta dal reo (reclusione per anni trenta) o di evento volontariamente causato (ergastolo: artt. 289-bis, secondo e terzo comma, e 630, secondo e terzo comma, cod. pen.). In rapporto ad entrambe le fattispecie sono previste, inoltre, analoghe circostanze attenuanti correlate alla *dissociazione» dell'agente dagli altri concorrenti nel reato, funzionali a favorire il recupero della libertà personale da parte del sequestrato (artt. 289-bis, quarto comma, e 630, quarto comma, cod. pen.); a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o a stimolare il reo a prestare aiuto alla giustizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 630, quinto comma, cod. pen., che trova riscontro, quanto al sequestro terroristico o eversivo, nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante «Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15). Ancora: una ulteriore diminuzione di pena per entrambi i delitti - 11 è prevista a favore del «dissociato» che fornisca un contributo di eccezionale rilevanza, «anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumità della persona sequestrata» (art. 6 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante *Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). Riguardo a tale insieme di attenuanti si registrano soltanto delle marginali differenze nelle diminuzioni di pena, peraltro tutte a sfavore del sequestro terroristico o eversivo. Identica è pure la speciale disciplina del concorso eterogeneo di circostanze, dettata dall'art. 289-bis, quinto comma, cod. pen. e dall'art. 630, sesto comma, cod. pen. in rapporto alle fattispecie aggravate dalla morte del sequestrato. A ulteriore dimostrazione del parallelismo, il legislatore ha, infine, introdotto due clausole generali di equiparazione, stabilendo che le norme del codice penale che richiamano l'art. 630 e tutte le norme processuali valevoli in rapporto al sequestro estorsivo si applichino anche al sequestro terroristico o eversivo (artt.
9-ter e 10 del decreto-legge n. 59 del 1978). A fronte di quanto precede, il fondamentale elemento di differenziazione tra le due figure criminose vale a dire la diversità del bene giuridico protetto, riflessa nel contenuti del dolo specifico non solo non impedisce la comparazione, ma rafforza, anzi, il giudizio - di violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. [...] Al riguardo, non giova obiettare come fa l'Avvocatura dello Stato che la pena del sequestro wwwww estorsivo potrebbe essere comunque mitigata tramite l'applicazione delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, di quelle previste dagli artt. 62, numeri 4, 5 e 6, e 114, primo comma, cod. pen. Ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, il rilievo è inconferente, giacché la disciplina generale relativa alle attenuanti comuni si applica anche al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: con la conseguenza che la censurata disparità di trattamento, connessa all'inapplicabilità al sequestro estorsivo dell'attenuante speciale, resta inalterata. Per altro verso, poi, l'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 311 cod. pen., non "assorbe", in linea di principio, le attenuanti comuni evocate dalla difesa dello Stato, che hanno propri e distinti presupposti di applicabilità. Considerazioni, queste, estensibili, mutatis mutandis, anche alle attenuanti speciali connesse alla dissociazione, applicabili a entrambe le figure criminose, e alle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.)" 4.2. L'anzidetto motivo è ammissibile benché formulato come motivo nuovo solo con una memoria difensiva, in quanto la richiamata sentenza della Corte 12 costituzionale, di accoglimento a contenuto additivo, è stata pubblicata in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione. Al riguardo, ben può essere valorizzato l'unico precedente relativo ad una pronuncia di questa Corte adottata in una situazione simile a quella oggi in esame, nella quale si è affermato che la nuova disciplina della acquisizione e valutazione delle prove contemplate dall'art. 513 cod. proc. pen., conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1988, si applicava anche ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, senza che fosse necessario che gli originari motivi di ricorso fossero stati integrati da motivi nuovi aggiunti, non potendo il giudice di legittimità non tenere conto della inapplicabilità della normativa dichiarata illegittima, ed essendo, invece, sufficiente che i motivi originari avessero investito il giudice di legittimità del controllo della motivazione sul punto relativo alla materia oggetto dell'intervento della Consulta (Sez. 3, n. 3091 del 18/01/1999, Cangelosi, Rv. 213574). In applicazione di tale principio di diritto va rilevato come in entrambi gli originari ricorsi gli imputati, pur non potendo sollecitare il riconoscimento di una circostanza attenuante che all'epoca ancora "non esisteva" nell'ordinamento, avessero fatto valere questioni attinenti alla "rudimentalità del piano criminoso" e alla "mancanza di professionalità" (così nell'impugnazione proposta nell'interesse del CC, sia pur con più diretti riflessi sulla configurabilità dell'elemento psicologico), ovvero avessero avanzato doglianze di varia natura concernenti direttamente la valutazione dell'asserita scarsa gravità della vicenda ai fini del riconoscimento di talune circostanze attenuanti (così nell'impugnazione proposta nell'interesse del RI). In presenza di originari motivi dei ricorsi involgenti la valutazione della maggiore o minore gravità del reato, dunque implicitamente l'astratta possibilità che il fatto potesse essere considerato di lieve entità, nel sensi indicati dai Giudici delle leggi, ogni verifica di merito delle emergenze processuali sullo specifico punto, preclusa in questa sede, previa declaratoria di annullamento con rinvio va rimessa al giudizio della Corte territoriale.
5. Al rigetto di tutti gli altri originari motivi dei due ricorsi consegue la condanna degli imputati alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di difesa sostenute in questo grado che, in ragione della disciplina tariffaria forense e dell'attività professionale effettivamente svolta, si stima congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
13 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 630 cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta i ricorsi nel resto. Condanna gli imputati al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in euro 3.000,00 per onorari, aumentati del 12,5% per spese generali, oltre iva e cpa. Così deciso il 19/07/2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Tito Garribbo Ercole Aprile danish M DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 14