Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37102
CASS
Sentenza 19 luglio 2012

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In tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purché con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui è intervenuta la declaratoria di incostituzionalità. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di condanna dei giudici di merito per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione il fatto risulti di lieve entità - avendo il ricorrente richiesto il riconoscimento della nuova attenuante con una memoria depositata nella cancelleria della Corte prima dell'udienza e avendo, in sede di originario ricorso, presentato motivi riferiti alla gravità del reato).

L'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 630 cod. pen., richiedendo quale presupposto di applicabilità un aiuto concreto, sostanziale e determinante per l'individuazione e la cattura dei correi, non è configurabile nei confronti della persona che faccia recuperare le armi utilizzate per il sequestro ed indichi il nominativo del complice dopo che, a carico di quest'ultimo, erano già emersi inequivoci indizi di colpevolezza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2012, n. 37102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37102
Data del deposito : 19 luglio 2012

Testo completo