Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 3
Il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'agente sia mosso dal fine di esercitare un preteso diritto e commetta il primo per eseguire il secondo.
Il delitto di violenza privata ha in comune, con il delitto di sequestro di persona, l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che, in esso, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento dello stesso.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile quando il soggetto agisca per esercitare un suo preteso diritto e non già una potestà pubblica. (In applicazione di detto principio è stato configurato il reato di sequestro di persona nella condotta di chi, anziché denunciare all'autorità il sospetto autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per farsi accompagnare dal ricettatore).
Commentari • 2
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La violenza privata è il delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale che si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa Che cosa si intende per violenza privata Il bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi del reato Elemento oggettivo del reato Le condotte di violenza e minaccia Elemento soggettivo del reato Procedibilità del reato di violenza privata Fac-simile querela per violenza privata Che cosa si intende per violenza privata Il delitto di violenza privata si configura secondo l'art. 610 c.p. quando "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche …
Leggi di più… - 2. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2009, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 346
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 040720/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE EL N. IL 04/09/1975;
avverso SENTENZA del 08/07/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore della p.c. avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile) Andrea in sost. Avv. Martino che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
OV CH è stato condannato, unitamente a GE TI, alla pena di giustizia in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Palmi del 6 aprile 2001 e della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 8 luglio 2008 - per il delitto di sequestro di persona per avere con violenza costretto AN ZI a salire sulla vettura del GE ed ivi trattenendolo per un certo arco di tempo.
I due giovani avevano prelevato il AN ritenuto responsabile di un furto di autoradio per farsi accompagnare dal ricettatore. Con il ricorso per cassazione il OV ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 605 e 392 c.p. ed ha sostenuto che le prove a suo carico erano equivoche e che comunque nei fatti era ravvisabile o la violenza privata oppure l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CH OV non sono fondati.
Quanto alla pretesa equivocità degli elementi posti a carico dell'imputato, va detto che la Corte di merito ha chiarito che dalle deposizioni del padre di AN ZI, ritenuto attendibile perché puntuale nelle sue dichiarazioni, e di un carabiniere intervenuto in seguito alla richiesta del AN TO, emergevano elementi evidenti della responsabilità degli imputati, che avevano costretto con la forza AN ZI a salire sulla vettura del GE, che era poi partita alla ricerca del ricettatore. Nemmeno con il ricorso il OV ha contestato una siffatta ricostruzione dei fatti.
Infondati sono anche i rilievi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, corretta essendo quella operata dai giudici di merito perché AN ZI venne privato della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile. Il fine di esercitare un preteso diritto, ammesso, ma non concesso che sia ravvisabile anche un tale reato nella fattispecie concreta, infatti, non esclude il delitto di sequestro di persona, quando ne ricorrano i presupposti, ma può determinare un concorso dello stesso delitto con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. 16 febbraio 1979, Maffettone), quando il primo è stato consumato per eseguire il secondo.
Ciò perché non esiste un rapporto di specialità fra la norma di cui all'art. 393 c.p. e quella di cui all'art. 605 c.p., perché la privazione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, elemento costitutivo del delitto di sequestro di persona, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di ragion fattasi (Cass. Sez. 5^ penale, 26 giugno 1980 - 17 ottobre 1980, n. 10506, che ha affermato tale principio in un caso del tutto analogo a quello in discussione).
Nel caso di specie, inoltre, non è nemmeno ravvisabile il delitto di ragion fattasi perché tale reato è configurabile quando il soggetto agisca per esercitare un suo preteso diritto e non una potestà pubblica;
quindi correttamente va ritenuto responsabile del delitto di sequestro di persona colui che abbia privato della libertà personale un individuo ritenuto responsabile di un furto in suo danno (Cass., 8 gennaio 1993, Sanfilippo, principio affermato in un caso analogo a quello in discussione).
Quanto, infine, ai rapporti tra il delitto di violenza privata e sequestro di persona è necessario ricordare che, per giurisprudenza costante, il delitto di cui all'art. 610 c.p. ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge e che, comunque, i due delitti hanno in comune l'elemento materiale della costrizione, ma si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo.
Infatti nella violenza privata ciò che viene lesa è la libertà psichica di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la lesione concerne la libertà di movimento.
In conclusione correttamente il fatto contestato al OV è stato qualificato come violazione dell'art. 605 c.p.. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009