Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/06/1990, n. 5
CASS
Sentenza 20 giugno 1990

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La Competenza funzionale a promuovere il procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, dovendo essere determinata alla stregua dei principi generali del processo penale, spetta esclusivamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di provincia in cui dimora il proposto perché deve esistere sempre piena corrispondenza tra il tribunale decidente e la procura requirente. Tale Competenza, essendo funzionale, è inderogabile e non può formare oggetto di potere di sostituzione o di delegazione. Quindi l'eventuale incompetenza dell'organo esclude ogni possibilità di ratifica, convalida, conferma o conversione. L'incompetenza del P.m. requirente realizza un'ipotesi di nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, riconducibile nella previsione dell'art. 185, comma primo n. 2, del codice di procedura penale del 1930 o dell'art. 178, comma primo lett. B, di quello attualmente vigente. (le Sezioni Unite penali nella medesima udienza si sono pronunciate nello stesso senso con sentenza n. 6 in procedimento bellocco e con sentenza n. 7 in procedimento neri).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/06/1990, n. 5
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5
    Data del deposito : 20 giugno 1990

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