Sentenza 13 ottobre 2011
Massime • 1
Il riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2011, n. 47379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47379 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/10/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1552
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 9700/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAGL AO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/11/2009 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, AO DAGL è stato dichiarato responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Al DAGL era addebitato di aver, con querela sporta alla Procura della Repubblica di Verona, accusato falsamente, pur sapendola innocente, AN BI di aver danneggiato volontariamente la sua autovettura, chiedendone espressamente la punizione per il reato di danneggiamento.
Il G.u.p. aveva ritenuto provata la calunnia sulla scorta di quanto dichiarato dallo stesso imputato nel corso dell'esame testimoniale reso nel dibattimento penale scaturito dalla denuncia-querela da lui proposta a carico della BI per il delitto di cui all'art. 635 c.p., conclusosi con pronuncia di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste. DAGL aveva invero ammesso di aver accusato la BI solo per premunirsi dal rischio che quest'ultima lo querelasse a sua volta, a seguito di un approccio rivoltole in modo ingiurioso e inopportuno.
Il G.u.p. aveva escluso l'idoneità dei certificati medici prodotti dalla difesa dell'imputato e redatti ad oltre tre anni di distanza dalla presentazione della denuncia calunniosa a documentare una supposta incapacità di intendere e di volere del DAGL all'epoca del fatto, sia perché descrittivi dello stato di mente del prevenuto in epoca successiva e comunque non comprovanti una situazione di difetto di imputabilità, sia perché aventi un contenuto dichiarativo/valutativo, anziché certificativo di una situazione contestualmente attestata dal medico redigente, e perciò inidonei a essere utilizzati nel giudizio abbreviato con efficacia di prova documentale.
In sede di appello, l'imputato aveva dedotto la inidoneità della deposizione testimoniale contraddittoria e confusa resa nel giudizio a carico della BI a supportare la prova certa della falsità dell'accusa di danneggiamento;
aveva ribadito l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla scorta della documentazione medica attestante la patologia mentale da cui era affetto, chiedendo in subordine - a conferma dell'esistenza della malattia - l'esame del medico curante, nonché (in caso di ritenuta inutilizzabilità dei certificati medici) l'espletamento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere all'epoca del fatto.
La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame, rilevando che la prova della falsità dell'accusa formulata dall'imputato era stata fornita in modo certo ed inequivocabile dallo stesso DAGL nel corso dell'esame testimoniale nel giudizio conclusosi con l'assoluzione della BI, nel quale aveva ammesso di essersi inventato l'accusa per screditare la donna e premunirsi dalla denuncia che temeva di ricevere dalla stessa in relazione al comportamento ingiurioso ed importuno da lui tenuto nell'occasione nei confronti della donna.
La deliberata falsità dell'accusa di danneggiamento volontario dell'autovettura e la sua studiata presentazione nell'ambito di un disegno lucidamente concepito al fine di "parare" la denuncia che sarebbe stata del tutto prevedibilmente sporta dalla BI - emergenti in modo inequivocabile dalla confessione resa dall'imputato - venivano a fugare, secondo la Corte lagunare, qualsiasi dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico della calunnia e sulla piena capacità del DAGL di intendere il significato e il disvalore dell'azione compiuta.
La Corte di appello ha ritenuto che per tali ragioni non ricorressero i presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria mediante l'esame medico curante dell'imputato o l'espletamento di una perizia sul suo stato di mente alla data della presentazione della querela.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, avendo la sentenza impugnata omesso di analizzare il contenuto dei certificati medici prodotti, che erano diretti a provare non la capacità di intendere e di volere del DAGL, ma a mettere in luce la inesistenza dell'elemento psicologico della calunnia. Pur avendo affermato che la deposizione resa dall'imputato risultava contraddittoria e confusa, la Corte di merito avrebbe omesso di motivare se tale contraddittorietà delle dichiarazioni dell'imputato, possa essere il frutto di una alterazione psichica dell'imputato, che affonda le sue origini in uno stato patologico mentale, con conseguente esclusione del dolo.
- la mancata assunzione di una assunzione di una prova decisiva, in relazione all'esame dibattimentale del medico curante, finalizzata non a cogliere la capacità di intendere e di volere dell'imputato, quanto piuttosto a valutare, in relazione al suo stato morboso, la compatibilità o meno dell'elemento doloso.
- la erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen., in quanto la contraddittorietà delle dichiarazioni dimostrerebbero come l'imputato non abbia perseguito un fine calunnioso, ma di come egli si sia trovato, di fronte alla vicenda processuale, in difficoltà nell'esprimersi e nel comunicare la sua volontà. Inoltre, la denuncia-querela presentata, essendo estremamente generica, quanto alle modalità del danneggiamento, non potrebbe avere alcun contenuto calunnioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da ritenersi inammissibile.
2. Con riferimento al secondo motivo, va ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (da ultimo, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161). Pertanto, nel caso in esame, il mancato accoglimento di tale richiesta non può in ogni caso costituire vizio censurabile ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. d).
3. Quanto ai restanti motivi, se ne deve dedurre la manifesta infondatezza. Relativamente al primo motivo, deve osservarsi che, nell'atto di appello, contrariamente a quanto si vuoi sostenere con l'odierna impugnazione, il ricorrente si doleva della mancata utilizzazione dei certificati medici prodotti, in quanto dagli stessi emergeva "un vero e proprio stato morboso-patologico che escludeva l'imputabilità dell'imputato", chiedendo l'audizione del prof. Robotti, proprio "per fugare tutti i dubbi in ordine alla condizione mentale dell'imputato in relazione ai fatti contestati", per poi concludere che "in considerazione di tale stato soggettivo, all'epoca dei fatti, sicuramente, l'imputato non poteva essere animato dall'intento di accusare falsamente la parte offesa". Pertanto, è stata la difesa a voler far leva sulle certificazioni mediche per provare il difetto di imputabilità del prevenuto per poi farne discendere, quale conseguenza ulteriore ed automatica, la mancanza dell'elemento soggettivo.
Orbene, va preliminarmente ribadito che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (Sez. 6, n. 16260 del 10/03/2003, Cesarano, Rv. 225645). Con la conseguenza che si ritiene pacificamente compatibile la diminuente del vizio parziale di mente con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto logico tra l'ammettere la seminfermità mentale e il ritenere provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché diminuite. Infatti, nello status di imputabilità diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre - anche se scemata - la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall'art. 43 cod. pen.. Venendo al caso in esame, la sentenza impugnata ha esaurientemente valutato l'azione all'atto del suo manifestarsi (la presentazione della querela) e ha ragionevolmente concluso nel senso della piena capacità dell'imputato di intendere il significato ed il disvalore dell'azione compiuta. Ha poi adeguatamente e correttamente esaminato la sussistenza dell'elemento psicologico, rilevando che la prova della consapevole falsità della accusa di danneggiamento volontario formulata dall'imputato a carico della BI nella denuncia- querela era stata fornita in modo certo e inequivocabile dallo stesso DAGL nel corso dell'esame testimoniale da lui reso nel giudizio a carico della BI, nel quale, dopo aver inizialmente cercato di accreditare ora la tesi di un danneggiamento involontario della vettura dovuto a un errore di manovra durante l'uscita dal parcheggio, ora quella di una dinamica completamente incompatibile con quella descritta nella denuncia, aveva infine ammesso di essersi inventato l'accusa per screditare la BI e premunirsi dalla denuncia che temeva di ricevere dalla stessa in relazione al comportamento ingiurioso e importuno da lui tenuto nell'occasione nei confronti della donna.
La Corte di merito ha altresì valutato il comportamento tenuto dal DAGL nel procedimento a carico della BI. Va precisato al riguardo che nell'atto di appello si sosteneva che la confusione dell'imputato nell'udienza del processo a carico della BI era da attribuirsi all'intento di rimettere la querela. La Corte distrettuale ha a tal riguardo concluso che la contraddittorietà e la confusione che avevano caratterizzato la deposizione dell'imputato rappresentavano soltanto il tentativo maldestro dell'imputato di non ammettere subito la natura falsa dell'accusa che gli avrebbe inevitabilmente comportato le conseguenze pregiudizievoli (concretizzatesi nel presente processo per calunnia) di cui era ben consapevole.
Nella specie, in definitiva, ci si trova in presenza di valutazioni adeguate, espresse in sentenza, in termini di ragionevole plausibilità, senza vizi nella struttura argomentativa e nei passaggi inferenziali, tali da integrare quelle patologie della decisione, tutelabili ex art. 606 cod. proc. pen., per ciò stesso al di fuori di un possibile intervento censorio di questo Giudice di legittimità.
4. Quanto infine alle censure prospettate nell'ultimo motivo di annullamento, va osservato, in ordine alla dedotta genericità della falsa querela promossa contro la BI, che la stessa è stata idonea a far determinare l'inizio di un procedimento penale a carico di quest'ultima, dimostrando inequivocabilmente che la falsa incolpazione conteneva in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079).
Le restanti censure versate nell'ultimo motivo tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto ed all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, le cui decisioni si integrano fra di loro a formare un complesso sistema motivazionale, connotato da completezza di esposizione del risultato probatorio e di complessiva coerenza, che la Corte di cassazione non deve condividere o sindacare, potendo solo verificare se sia, come nel caso in esame, sorretto da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logico:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
5. Deve infine constatarsi la irritualità della revoca della costituzione di parte civile. L'inefficacia della dichiarazione di revoca consegue all'omesso suo perfezionamento secondo le forme previste dall'art. 82 cod. proc. pen., alla cui sola osservanza è collegato il venir meno della immanenza della costituzione di parte civile normativamente prevista dall'art. 76 c.p.p., comma 2. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011