Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 14566
CASS
Sentenza 14 febbraio 2005

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Massime1

Nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 cod. pen., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'imputata colpevole di sequestro di persona per avere privato tre adulti ed una minore della libertà personale per quattro giorni, trattenendoli in un appartamento dove li sottoponeva a "riti" particolari, asseritamente destinati a scacciare il demonio dal corpo della bambina).

Commentario1

  • 1Il sequestro di persona a scopo di estorsione
    Raffaella Feola · https://www.studiocataldi.it/ · 25 ottobre 2017

    di Raffaella Feola - Il delitto di "sequestro di persona a scopo di estorsione" è disciplinato dall'art. 630 c.p. La ratio del reato ex art. 630 c.p. La disposizione in esame trova fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà personale del singolo. Il reato ex art. 630 c.p. è un reato comune, poiché non occorre una determinata qualità o qualifica per privare un soggetto della libertà personale e, per estorcere al sequestrato o a terzi un prezzo per la liberazione. Essendo aggiunta alla privazione della libertà di cui all'art. 605 c.p., la componente dell'estorsione ex art. 629 c.p. si evince che ci troviamo davanti ad un reato dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 14566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14566
Data del deposito : 14 febbraio 2005

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