Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
Nel delitto di sequestro di persona, previsto dall'art. 605 cod. pen., la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà della persona offesa, ben potendo manifestarsi nella forma della violenza morale, che ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'imputata colpevole di sequestro di persona per avere privato tre adulti ed una minore della libertà personale per quattro giorni, trattenendoli in un appartamento dove li sottoponeva a "riti" particolari, asseritamente destinati a scacciare il demonio dal corpo della bambina).
Commentario • 1
- 1. Il sequestro di persona a scopo di estorsioneRaffaella Feola · https://www.studiocataldi.it/ · 25 ottobre 2017
di Raffaella Feola - Il delitto di "sequestro di persona a scopo di estorsione" è disciplinato dall'art. 630 c.p. La ratio del reato ex art. 630 c.p. La disposizione in esame trova fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà personale del singolo. Il reato ex art. 630 c.p. è un reato comune, poiché non occorre una determinata qualità o qualifica per privare un soggetto della libertà personale e, per estorcere al sequestrato o a terzi un prezzo per la liberazione. Essendo aggiunta alla privazione della libertà di cui all'art. 605 c.p., la componente dell'estorsione ex art. 629 c.p. si evince che ci troviamo davanti ad un reato dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2005, n. 14566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14566 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 14/02/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 00370
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 006193/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN DA N. IL 04/06/1971;
avverso SENTENZA del 30/09/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G.F. Viglietta, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore della PC avv. SCARSO C., che, a sua volta, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
AN AR è stata condannata in entrambi i gradi di giudizio perché ritenuta colpevole di sequestro di persona per avere privato tre donne (tra le quali una AM) e un uomo della libertà personale per quattro giorni trattenendoli in un appartamento dove li sottoponeva a "riti" particolari (tra i quali l'incendio dei vestiti e dei giocattoli della minore) a vessazioni fisiche e morali e a umiliazioni, asseritamente destinate a scacciare il demonio dal corpo della AM.
Ricorre per Cassazione l'interessata articolando due censure:
- erronea applicazione della legge penale per insussistenza del fatto o (in subordine) per non esatta qualificazione giuridica dello stesso, atteso che mancano sia l'elemento materiale che quello psicologico del delitto ex art. 605 c.p.. Nessuna violenza fu esercitata, neanche di carattere psicologico, poiché nessuna minaccia è stata posta in essere. Potrebbero, a tutto concedere, in alternativa, essere ipotizzabili i delitti ex artt. 640 o 643 c.p. - violazione dell'art. 133 c.p., atteso che è stata inflitta una pena vicina al massimo. Il Tribunale ha motivato sul punto rilevando che più persone (la AN e il marito) avevano concorso nel reato, ma la Corte di appello, avendo assolto l'uomo, ha lasciato invariato il trattamento sanzionatorio, senza dare spiegazione alcuna di tale sua decisione.
Il ricorso è infondato.
È indubbio (cfr ASN 198209036-RV 155511) che la violenza, strumentale alla consumazione del delitto ex art. 605 c.p., può anche essere morale (non dovendo essa necessariamente "esprimersi" attraverso la coercizione fisica). Tanto ciò è vero che è stato ritenuto sia rinunciatale, in nome di convinzioni religiose, una certa sfera della propria libertà personale (nonostante si tratti di un bene costituzionalmente protetto), solo quando il consenso non sia viziato da errore .violenza o minaccia (ASN 198610841-RV 173954) e che non è di ostacolo alla sussistenza del delitto ex art. 605 c.p. il fatto che la PO possa riuscire ad "autoliberarsi", essendo sufficiente che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento (ASN 198903979-RV 180829). Orbene, nel caso di specie, non è contestato in fatto che la AN esercitava una fortissima pressione psicologica sulla famiglia della AM proprio perché, approfittando delle superstizioni dei suoi componenti, faceva credere che un allontanamento non consentito dal luogo nel quale si stava operando la "guarigione" della minore avrebbe potuto comprometterla. Sussiste quindi a evidenza l'elemento materiale del delitto di sequestro di persona e, per quanto si è detto, anche quello psicologico (dolo generico), non essendo possibile dubitare - per come sono stati ricostruiti i fatti dai giudici di merito - che la imputata avesse piena consapevolezza di infliggere alle vittime una limitazione della loro libertà di locomozione. Quanto al trattamento sanzionatorio, va notato come la assoluzione del marito della AN non possa avere efficacia decisiva nella determinazione della pena, atteso che il fatto che il reato fosse stato contestato, in origine, a due persone in concorso non fu che uno dei parametri di valutazione della sua gravità. La Corte di appello (cfr ultima pagina della sentenza) motiva ampiamente in ordine alle ragioni per le quali ritiene non poter accedere alla richiesta di riduzione di pena, facendo riferimento alla lunga durata del periodo di privazione della libertà, alle vessazioni imposte alle PPOO e alla particolare intensità della coazione psicologica.
Consegue condanna della ricorrente alle spese del grado e alla rifusione delle spese sostenute dalla PC che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
condanna inoltre la predetta alla rifusione delle spese sostenute dalla PC che liquida in complessivi E. 2.000, comprensivi di onorario.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005