Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 32722
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p.

In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al compimento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 32722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32722
Data del deposito : 4 luglio 2003

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