Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p.
In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al compimento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 32722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32722 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
327 22/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POFOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/07/2003
SENTENZA
N. 735,03 Composta dagli Ill.mi sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.BARDOVAGNI PAOLO
N. 005580/2003 2. Dott. GIORDANO UMBERTO "
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
4.Dott.CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANER je sul ricorso proposto da :
N. IL 01/08/1937 1) RR PAOLINO
avverso SENTENZA del 25/06/2002
CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO
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con sentenza in data 6/7/01, emessa in esito a giudizio immediato disposto con decreto del
18/1/01, la Corte di assise di Savona ha dichiarato RR OL colpevole dell'omicidio consumato dei figli ER e AD e del tentato omicidio della figlia IA e della moglie separata BO TA, fatti tutti aggravati dal rapporto di parentela o di coniugio e dalla premeditazione commessi in frazione Leca di Albenga il 20/10/00 (il RR AD è deceduto il 26/10/00), e, concesse le attenuanti generiche ritenute però subvalenti rispetto alle aggravanti, lo ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi nonché a risarcire i danni alla moglie e alla figlia sopravvissute costituitesi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Genova con sentenza in data 25/6/02 che ha respinto il gravame dell'imputato e quello incidentale con cui il locale
Procuratore generale della Repubblica aveva chiesto l'eliminazione delle attenuanti generiche.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito l'imputato pose in essere gli atti di sterminio dei propri famigliari, esplodendo loro contro numerosi colpi di fucile cal. 12, dando sfogo al malanimo che covava contro di loro da lungo tempo, da quando nel 1993 la moglie stanca dei maltrattamenti subiti aveva ottenuto la separazione ed egli aveva iniziato a vivere da solo e a lavorare in una parte delle serre costituenti il patrimonio comune che era stato diviso, il che aveva dato origine a continui litigi gli ultimi dei quali riguardanti problemi di irrigazione.
Nel giudizio di primo grado sono state sollevate dalla difesa, e respinte dalla Corte di assise con ordinanza del 17/4/01, eccezioni riguardanti la validità del decreto di giudizio immediato e la mancata restituzione nel termine per richiedere il giudizio abbreviato ex art. 458 C.P.P..
In esito ad accertamento psichiatrico sull'imputato disposto dalla Corte medesima, i periti lo hanno ritenuto affetto solo da disturbi della personalità non incidenti sulla capacità di intendere e di volere, valutazione questa che ha trovato consenziente il consulente tecnico della parte civile e contrario invece il consulente della difesa.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore del
RR.
Nel gravame si deduce anzitutto, sotto il profilo procedurale, la nullità del decreto con cui è stato disposto il giudizio immediato e degli atti successivi per essere detto decreto stato emesso quando le indagini preliminari non erano ancora esaurite, essendo terminati solo nell'aprile 2001 gli accertamenti biologici e balistici, e senza che fossero stati trasmessi il verbale di sopralluogo e i reperti balistici che si sostiene sarebbero stati importanti ai fini della decisione se chiedere o meno il giudizio abbreviato;
e si lamenta, sotto quest'ultimo profilo, la mancata restituzione nel termine per proporre tale richiesta.
; Si deduce poi, sotto il profilo sostanziale, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, in ordine alla mancata esclusione della premeditazione e in ordine allo sfavorevole giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti.
Le questioni di carattere procedurale sono prive di fondamento.
Inutilmente si è fatto richiamo nel ricorso, per sostenere la nullità del decreto di giudizio immediato nei confronti del RR, alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. III 26/9/95,
Pellegrino e altro - rv.203.707 e Sez. V 21/1/98, Cusani - rv.210.027) secondo cui il termine di novanta giorni dalla registrazione della notizia di reato entro il quale, ai sensi dell'art. 454 comma 1 C.P.P., il P.M. deve trasmettere la relativa richiesta ha natura meramente ordinatoria quanto alla materiale presentazione della stessa, ma ha natura tassativa per quanto attiene al completamento delle indagini.
Con ciò invero si è inteso chiaramente solo affermare, con riguardo alla ratio dell'istituto che è di evitare l'udienza preliminare nei casi in cui la prova appaia sin dall'inizio evidente, che entro i novanta giorni dalla registrazione della notizia di reato devono essere state compiute le indagini poste a sostegno della richiesta di giudizio abbreviato dalle quali risulti quella evidenza della prova che ne costituisce appunto il presupposto, e non già che siano inibite e possano invalidare il rito indagini ulteriori i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però eventualmente (il che peraltro per i menzionati accertamenti biologici e balistici, come nella sentenza impugnata si dà atto, non è avvenuto) essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento al fine di arricchire il materiale probatorio.
Nel caso di specie dunque, in cui l'imputato è stato arrestato in quasi flagranza e ha subito ammesso di avere esploso i colpi che hanno raggiunto i famigliari e la richiesta di giudizio immediato, formulata dal P.M. sulla base degli elementi sino a quel momento raccolti, è stata presentata e positivamente valutata dal GIP prima della scadenza del termine di cui all'art. 454 comma 1 C.P.P., non vi è stata violazione di questa norma.
Quanto poi al fatto che alla richiesta del P.M. non sono stati allegati il verbale di sopralluogo e i reperti balistici, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Sez. VI 15/11/94,
Roncaglia e altri - rv.201.816) che l'incompleta trasmissione al GIP, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 454, della documentazione degli atti di indagine sino ad allora compiuti e delle cose pertinenti al reato non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato.
-Correttamente d'altra parte per la ritenuta concreta irrilevanza di tale omissione sulla possibilità per l'imputato di bene valutare, al fine di chiedere o meno il rito abbreviato, una situazione probatoria così pesantemente connotata e tenuto conto del fatto che, come il giudice di secondo grado ha evidenziato, la stessa difesa nei motivi di appello ha riconosciuto che la scelta negativa del predetto era stata determinata da tutt'altre considerazioni - non è stata accolta l'istanza di rimessione nel termine per formulare la relativa richiesta.
Venendo alle questioni sostanziali va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, lo stabilire se l'imputato fosse al momento del reato per infermità di mente totalmente privo di capacità di intendere e di volere ovvero avesse tali capacità, ma grandemente scemate, costituisce una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente giustificata, che compete esclusivamente al giudice del merito con l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica.
Il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte in un caso come quello di specie, in cui non vi è convergenza tra le conclusioni degli esperti che se ne sono occupati, deve pertanto limitarsi a verificare se i giudici del merito abbiano dato congrua ragione della propria scelta tra queste diverse conclusioni e se nell'effettuarla abbiano tenuto presenti le altre circostanze processuali.
La sentenza della Corte di assise di appello di Genova si sottrae sotto tale profilo a censura, essendo le valutazioni dei periti, che si sono espressi per la piena capacità di intendere e di volere del RR al momento del fatto, e quelle del consulente tecnico della difesa, che si è in ultima analisi espresso nel senso del vizio parziale di mente, state sottoposte ad analitico confronto in esito al quale si è evidenziato, con adeguato apparato argomentativo sulla base di precisi e concreti riferimenti, come dagli esami effettuati, dallo stesso comportamento dell'imputato durante e dopo l'azione delittuosa e dalla causale non risultassero elementi per affermare che il disturbo paranoide di personalità caratterizzato da affettività labile e da tratti narcisistici, istrionici e di forte sospettosità che il predetto presenta, sul che in sostanza tutti gli esperti hanno concordato, avesse quegli aspetti patologici di degenerazione della sfera intellettiva o volitiva da cui non si può prescindere per riconoscere a disturbi siffatti incidenza sulla imputabilità (cfr. al riguardo, tra le molte, le sentenze di questa Sezione
20/10/97, Baldini - rv. 208.929 e 22/4/97, Ortolina - rv.207.825).
Quanto all'aggravante della premeditazione il giudice di secondo grado ne ha correttamente ribadito la sussistenza sul rilievo, contrastato nel ricorso solo con argomentazioni in linea di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede, che l'imputato già qualche ora prima di aggredire i famigliari aveva proferito una minaccia di morte nei confronti della moglie e, per sua ammissione, si era munito del fucile prelevandolo dal luogo ove lo custodiva.
La sentenza impugnata non è invece sorretta da adeguata motivazione nella parte che riguarda il giudizio di subvalenza delle attenuanti generiche, concesse già in primo grado e mantenute dalla Corte di assise di appello malgrado il gravame del P.G., rispetto alle aggravanti.
Posto che nella stessa sentenza si riconosce che è soprattutto il conclamato disturbo di personalità, ritenuto sotto questo profilo rilevante, a giustificare la concessione di dette attenuanti, appare invero contraddittoria l'unica ragione addotta per ritenerne la soccombenza,
e cioè l'assenza nell'imputato di forme di resipiscenza la cui compatibilità psicologica con tale disturbo non è stata in alcun modo verificata.
Si impone pertanto, su questo solo punto, una soluzione di annullamento parziale con rinvio alla Corte di assise di appello viciniore ai sensi dell'art. 623 lett. c) C.P.P.
La reiezione del ricorso del RR su tutti i punti di interesse per le parti civili comporta l'obbligo per il predetto di rifondere le spese dalle stesse sostenute in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di assise di appello di Milano. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro millesessantasette di cui novecentosettanta per onorari.
Così deciso in Roma, il 4/7/2003.
II Consigliere est. Il Presidente مس W indaus іля
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 4 A60 2003
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani