Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di traffico di stupefacenti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di merito, con riguardo alla valutazione di irrilevanza della diagnosi di "personalità borderline", attribuita al ricorrente per "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti", ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2009, n. 43285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43285 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO CO - Presidente - del 27/10/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1794
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2736/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ZO nato il [...];
NA RD nato il [...];
ES RI nato il [...];
FE AT nato il [...];
RT IO nato il [...];
ND CO nato il [...];
avverso la sentenza 9 luglio 2008 della Corte di appello di Trento;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso del SI e del ES e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi, nonché l'avv. Bondi il quale ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso stesso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1) la sentenza impugnata.
SI ZO, NA RD, ES RI, FE AT, RT IO, ND CO ricorrono tutti contro la sentenza 9 luglio 2008 della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza 3 agosto 2007 del G.U.P. del Tribunale di Trento, per la parte che qui interessa, ha assolto FE AT e ND CO dal reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, perché il fatto non sussiste e ha così rideterminato le pene per il residuo reato continuato di cui all'art. 73, cessato in data 22.4.2006: per FE, anni sette e mesi due di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa;
per ND, anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa. Ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: perpetua per FE, e per la durata di anni cinque per ND. Ha confermato nel resto e ha condannato RT IO, NA RD, ES RI e SI ZO al pagamento delle spese processuali. SI ZO.
2.1) la sentenza della Corte di appello in punto di eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e merito. La Corte distrettuale ha integralmente disatteso le preliminari eccezioni difensive in ordine all'inutilizzabilità di quelle intercettazioni telefoniche sulle quali è stato fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato.
Si è così ritenuta infondata la deduzione che le intercettazioni fossero state disposte sulla base solo ed esclusivamente di fonti confidenziali, in quanto, essendo il presente procedimento (n. 6242/2005 R.G. notizia di reato) nato dallo stralcio da altro procedimento (n. 2272/2005), sulla base della richiesta di nuove intercettazioni telefoniche (13.9.2005), e risultando dunque il primo provvedimento autorizzativo, in esso adottato dal G.I.P., quello in data 14.9.2005, nulla è stato riscontrato in quest'ultimo che conforti la tesi difensiva che ha invece preso in considerazione quel primo provvedimento autorizzativo, di intercettazioni telefoniche, adottato nell'ambito dell'originario e diverso procedimento, di cui peraltro la difesa non ha fornito validi elementi identificativi ne' ne ha prodotto copia, in palese violazione del principio a tal riguardo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Osserva ancora la sentenza che, essendo stato poi richiesto il provvedimento autorizzativo del 14.9.2005 in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, neppure erano necessari, per la sua adozione, i requisiti dei "gravi indizi" e della "assoluta indispensabilità" dell'intercettazione di cui all'art. 267 c.p.p., solo essendo infatti idonei allo scopo i "'sufficienti indizi" e la mera "necessità delle intercettazioni" per lo svolgimento delle indagini di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 13, come successivamente convertito in legge.
Da ultimo, e per quel che concerne l'eccezione di insufficiente motivazione del decreto autorizzativo de quo, la Corte distrettuale, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato, in relazione sempre all'ipotesi di delitto di criminalità organizzata, che la novella in materia (L. 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo ed art. 267 c.p.p., comma 1 bis) ha innovato l'originaria disciplina codicistica solo prevedendo a tal riguardo una sintetica elencazione degli elementi, dai quali presumere l'avvenuta consumazione del reato, che il giudice può limitarsi invero a recepire, richiamando il contenuto della richiesta di autorizzazione stessa.
Quanto al merito, la Corte di appello ha ribadito il giudizio di responsabilità del G.U.P. per tutti gli odierni ricorrenti, argomentando e proponendo analiticamente sei gruppi di considerazioni tutte convergenti in particolare sul giudizio di colpevolezza del SI avuto specifico riferimento: 1) al tenore delle espressioni utilizzate nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, ed alla impossibilità logica di poter ad esse dare un significato diverso da quello proveniente dall'accusa; 2) al valore dell'omesso approntamento ed effettuazione di servizi di pedinamento dell'imputato, diversi e successivi rispetto a quello del 9 febbraio 2006, e/o delle sue perquisizioni personali all'atto dell'ingresso serale in carcere dopo tale data;
3) all'ininfluenza dell'affermazione difensiva, secondo cui non reggerebbe la condanna sotto il profilo logico per non aver appunto avuto l'accusato la necessità di spacciare all'interno della Casa circondariale di Trento, potendolo fare liberamente fuori, tenuto conto del tenore della telefonata 21.4.2006 tra l'imputato ed il RD (v. la richiesta di quest'ultimo di un ventino) e dell'affermazione del primo, durante l'interrogatorio di garanzia, di esser stato solito accompagnare il suddetto RD, pur egli semilibero (e quindi da evitare, secondo quanto prospettato dal difensore in ordine ai timori del proprio assistito a proposito dei suoi contatti con il NA), "in stazione a Rovereto" perché tossicodipendente (con contestuale possibilità dunque di cedergli in tali momenti la droga richiesta); 4) al ritardo nel pagamento;
al peso, attribuibile nell'economia del crimine, al mancato coinvolgimento del SI da parte del FE e/o di altri coimputati, ed alla mancanza di riferimenti al medesimo nelle intercettazioni inerenti questi ultimi;
5) alla irrilevanza dell'assenza, fra i numerosi precedenti penali del SI, di condanne per reati in materia di sostanze stupefacenti.
2.2) i motivi di impugnazione del SI e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale che viene prospettata sotto tre diverse angolazioni e cioè: A-B) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per assenza di gravi e sufficienti indizi, non avendo ne' i Carabinieri ne' il P.M. illustrato l'assoluta indispensabilità della richiesta ai fini della prosecuzione delle indagini;
C) carenza di motivazione del G.I.P. nei decreti autorizzativi.
In tale quadro il ricorso lamenta che il G.I.P., nella sua preminente funzione di garanzia, non abbia dato conto adeguato della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne' della assoluta indispensabilità delle intercettazioni telefoniche stesse avuto riguardo agli interessi costituzionalmente protetti che con esse si compromettono: da ciò l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite contra legem, sin dal primo decreto autorizzativi, in violazione dell'art. 267 c.p.p.. Il ricorso, al di là di una critica ben argomentata sul piano del diritto e dei richiami giurisprudenziali, non indica peraltro e neppure riporta le aporie e le gravi invalidità motivazionali che si lamentano, impedendo così alla Corte il debito controllo comparativo tra doglianze ed atti, e ciò in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso stesso.
Il ricorso per Cassazione infatti ha come sua caratteristica - naturale e costitutiva - appunto la sua autosufficienza nel senso che esso deve:
a) contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato;
b) dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza;
c) indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata;
d) esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Sez. 4^, 28135/2007, Arena;
Cass. Sez. 6^ 10951/2006; Cass. Sez. 1^, 20370/2006, Rv. 233778 e Rv, 234115; Cass. Sez. 6^ 23781/2006, Rv. 234152 e Cass. Sez. 6^, 23524/2006, Rv. 234153);
e) riportare, per le questioni dedotte, in riferimento agli atti del processo, le parti ed i punti di tali atti investiti dal gravame con correlativa prospettazione critica della rilevanza della questione, (cfr. in termini: Sez. 1, Sentenza n. 47499/07, Rv. 238333, imputato Chialli, Massime precedenti Vedi: N. 11706 del 1993 Rv. 196076, N. 6529 del 1998 Rv. 210712, N. 31964 del 2001 Rv. 219325, N. 4803 del 2002 Rv. 225512, N. 34379 del 2004 Rv. 229279, N. 16223 del 2006 Rv. 233781, N. 20344 del 2006 Rv. 234115, N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 37368 del 2007 Rv. 237302).
A tanto non ha provveduto l'impugnazione de qua e da ciò consegue l'inammissibilità del motivo, per il quale comunque, essendo esso iterazione di una precedente doglianza in appello, vi è congrua, valida ed argomentata risposta nei termini dianzi trascritti, anche sul punto dei "sufficienti indizi" e della mera "necessità delle intercettazioni", per lo svolgimento delle indagini di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 13, successivamente convertito in legge.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente (pag. 9 e segg.) lamenta, in punto di affermazione di responsabilità, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, non solo per l'inutilizzabilità dei risultati investigativi cui hanno condotto le intercettazioni telefoniche, ma anche e comunque per l'insufficienza degli elementi d'accusa, considerato che non vi sarebbe prova che il SI abbia messo in contatto FE AT con il NA.
Risultato questo che sarebbe stato ottenuto dai giudici di merito mediante un primo travisamento dei fatti (pagg. 13 G.I.P. e pagg. 17 dell'appello) nel senso che si sarebbe attribuito un contrasto tra le dichiarazioni di NA e SI, senza tener conto della diversa realtà fattuale, in relazione alla quale sia il SI che il FE avrebbero fatto univoco riferimento al telefono cellulare, mentre di "mini moto e di birra" si è parlato soltanto nei messaggi intercorsi tra SI e NA. L'errore del G.I.P. è poi diventato l'errore della Corte di appello che sul punto nulla ha motivato, nonostante specifico atto di gravame (pag. 17 motivi).
Un secondo travisamento dei fatti viene prospettato (pag. 12 ricorso) con riferimento ad una telefonata, mai avvenuta, tra SI e RD, ed utilizzata a pag. 50 dalla Corte di appello. Quanto all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche (punto A, pag. 13 ricorso) si lamenta il mancato credito dato al termine "gallettine" ed alla spiegazione ragionevole fornita ai commenti che accompagnavano la foto di una minimoto e di una cassa di birra.
Il ricorso prosegue poi (pagg. 15 e segg. punti B, C, D, E) per illustrare tutta una serie di circostanze che comporterebbero assoluta assenza di prova del coinvolgimento nello spaccio del SI, quali: l'esito negativo dei pedinamenti;
l'assenza della telefonata 21 aprile 2006 tra SI e RD;
l'attribuzione all'acquisto del cellulare del ritardo nel pagamento;
la mancanza di dichiarazioni che interessino direttamente o indirettamente l'imputato: argomenti peraltro tutti per i quali esiste specifica ed inappuntabile risposta argomentata da parte della Corte distrettuale.
Ritiene conclusivamente il Collegio che, escluse le questioni sul dedotto travisamento, le residue critiche non superino la soglia dell'ammissibilità in quanto con esse si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controllo.
Il motivo è quindi sul punto inammissibile perché deduce motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le valutazioni e gli apprezzamenti probatori (in punto di responsabilità concorsuale e interpretazione delle intercettazioni), operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. Pen. Sez. 6^, 5334/1992 Rv. 194203, Verdelli).
Quanto ai due prospettati travisamenti del fatto - nella misura in cui essi sussistano - le doglianze sono infondate e comunque prive di rilievo nell'economia complessiva della prova che in concreto sorregge la statuizione di responsabilità del SI, la cui colpevolezza risulta conseguita in modo sintonico dai giudici di merito di primo e secondo grado, in un contesto di una convergente pluralità di dati probatori non disarticolata dalle due indicazioni oggi proposte in ricorso.
È noto infatti, per consolidata giurisprudenza, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile soltanto quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando il limite del "devolutum" (cfr in termini: sez. 6^, 27061/2008 P.G. e De Simone c. Donno;
Sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207). L'impugnazione del SI va quindi rigettata con aggravio di spese.
NA RD:
3.1) la sentenza della Corte di appello.
La Corte distrettuale ha ritenuto la principale richiesta assolutoria dell'imputato infondata in quanto il giudizio di penale responsabilità risulta conforme alle risultanze istruttorie in atti e non inficiato ne' adeguatamente contrastato dai rilievi critici di cui all'atto d'impugnazione.
3.2) i motivi di impugnazione di NA e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa del NA deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, limitatamente alla valutazione della prova, proponendo un'unica sostanziale "quaestio juris" e cioè "se sia corretta l'affermazione di penale responsabilità dell'accusato, laddove questa sia desunta ed ottenuta, in modo esclusivo, dalla interpretazione data dagli inquirenti ad alcune telefonate, senza riscontri esterni al tenore del dialogo, oggetto di interpretazione, ed a fronte di affermazioni, attendibili e di segno contrario, rese dagli accusati a giustificazione delle loro comunicazioni intercettate".
Il quesito, quale formulato, va preliminarmente emendato nel senso che ciò che impropriamente si definisce come l'interpretazione degli inquirenti" è stata fatta propria dai giudici di merito, non in modo automatico ed acritico, bensì a seguito di un autonomo percorso critico che ha finito con il ribadire la prima lettura offerta dagli investigatori.
Al quesito, così rettificato, va quindi risposto che gli indizi, raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, ben possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e senza necessità di riscontri in altri elementi esterni, qualora siano ad un tempo: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. Pen. Sez. 4^, 22391/2003, Rv. 224962, Qehalliu Luan. Massime precedenti Conformi: N. 1035 del 1991 Rv. 189043).
Ne consegue che il giudice di merito, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle Intercettazioni di comunicazioni, deve accertare - come realizzato nella presente fattispecie - che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sui significato complessivo della conversazione.
Il peso e la conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, inoltre, integrano una tipica "questione di fatto", rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità quando essa risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Penale sez. sez. 2^, 41044/2005, Rv. 232697 Guttadauro;
Cass. pen., sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566;
conforme: Cass. pen., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661). Tale operazione logico-ricostruttiva va condotta tenuto conto dell'estrema variabilità dei possibili "contenuti comuni dello scambio informativo", i quali vanno rigorosamente decrittati in funzione dei soggetti parlanti, dei loro contingenti e comuni interessi (leciti od illeciti) ed avuto costante e specifico riguardo allo strumento usato (comunicazione non visiva tra persone non presenti), all'ambiente sociale-culturale-lavorativo, o criminale di riferimento, alla inusitata o sproporzionata frequenza dei contatti stessi in relazione all'argomento trattato, e, a tali effetti, alla plausibile condivisibilità o meno delle giustificazioni sottese o difensivamente prospettate.
Nella specie risulta che i giudici di merito hanno rispettato tutti tali parametri operativi, procedendo con uno schema argomentativo che ha tenuto conto delle variabili comunicative tra le parti, scartando - ragionevolmente e con idonea motivazione- le prospettazioni di lettura alternativa le quali non davano affatto conto dei contesti dell'agire dei vari protagonisti dell'illecito nei quali andavano in concreto "calate" le diverse conversazioni telefoniche. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione sull'entità della sanzione irrogata e sulla non riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo all'ammissione degli addebiti.
La doglianza è palesemente inammissibile. La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dai Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. Penale Sez. 4^, 12915/2006 Billeci). Identica conclusione va formulata in tema di entità della sanzione inflitta. Le critiche risultano infatti inammissibili nella misura in cui involgono censure di mero fatto (Cass. Penale Sez. 5^, 9074/1983, Siani;
v. anche mass. 158977; 158834; 157655; 156961; 158285), e considerato che, in tema di determinazione della pena (anche nei conteggi intermedi di attenuazione od aumento), la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo: della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito, nella specie formulato senza vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta logicità della giustificazione sanzionatoria in concreto proposta. ES RI:
4.1) la sentenza della Corte di appello.
La Corte trentina ha escluso la fondatezza della pretesa assolutoria dell'imputato, in quanto supportata da generiche contestazioni al contenuto della pronuncia gravata e compromessa in radice proprio da quelle ammissioni del medesimo, rese nell'ambito del proprio interrogatorio del 30.6.2006, sulle quali ha doverosamente ed a ragione fondato il G.U.P. le proprie conclusioni in ordine appunto all'esattezza della tesi accusatoria, ed in merito alle quali nulla ha al contempo dedotto, per parte sua, il difensore nella propria impugnazione.
4.2) i motivi di impugnazione di ES e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa del ES deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla pronuncia di responsabilità. In buona sostanza si contesta che la Corte di appello, escluso il reato associativo, non abbia evidenziato la concreta sussistenza della realtà D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, ottenuta mediante un rovesciamento dell'onere della prova.
Il motivo, per come formulato è palesemente infondato. La Corte di appello, nei termini dianzi trascritti, ha argomentato in modo ineccepibile, ed in questa sede non censurabile, attesa la congruenza e la logicità delle scansioni motivazionali, sia i profili di responsabilità dell'accusato sia la non sussistenza dell'invocata attenuante, negativamente valorizzati i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di imputabilità avuto riguardo ai "disturbi di personalità" dei quali il ricorrente risulta affetto. Il motivo pur palesemente infondato esige alcuni richiami che diano corretto inquadramento giuridico alle inaccoglibili richieste difensive.
In termini va subito premesso che, secondo la più accreditata e sensibile dottrina psichiatrico - forense e medico legale, nonché per le scienze del comportamento in genere, è ormai pacifico che le nozioni di "capacità di intendere e di volere" e quella di "vizio di mente" non corrispondono a categorie scientifico - naturalistiche. Esse altro non sono che convenzioni giuridiche, nate in un periodo storico dominato dall'ideologia positivista ed ancorato a una psichiatria biologica che non è conforme alle moderne correnti psicodinamiche e fenomenologiche: esse peraltro hanno un contenuto sostanziale che la dottrina e la prassi giurisprudenziale necessariamente si sforzano di adeguare ai tempi, come avvenuto in tema di disturbi gravi di personalità.
Su tale tema infatti un punto nodale di riferimento è notoriamente dato dalla sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 delle Sezioni Unite, la quale ha stabilito che anche i "disturbi della personalità", come quelli da nevrosi e da psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa. Peraltro la portata dell'affermazione è stata dalla stessa Corte tarata e ridimensionata con le ulteriori precisazioni che sono state date dalle regole - corollario secondo cui non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre "anomalie caratteriali" o gli "stati emotivi e passionali", i quali non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente. È inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. Per riassumere: i disturbi della personalità (nevrosi e psicopatie) possono essere apprezzati alla luce delle norme degli artt. 88 ed 89 c.p., con conseguente pronuncia di totale o parziale infermità di mente dell'imputato, a condizione che essi abbiano - riferiti alla capacità di intendere e di volere - le seguenti qualità, globalmente in grado di incidere sulla capacità di autodeterminazione dell'autore del fatto illecito: a) consistenza e intensità (intese come valore concreto e forte); b) rilevanza e gravità (intese come valore importante); c) rapporto motivante con il fatto commesso (apprezzato come correlazione psico-emotiva rispetto al fatto illecito).
Quanto ai profili definitori della nozione di imputabilità, va precisato che nel nostro sistema, il contenuto sostanziale della imputabilità, argomentandolo dagli artt. 85, 88 ed 89 c.p., è pacificamente dato dalla capacità di intendere e di volere, non alterata da infermità ablative (art. 88 c.p.) o gravemente riduttive (art. 89 c.p.) delle funzioni mentali. La capacità di intendere, che equivale in pratica ad "un pensare ordinato", va definita quindi come quella serie di abilità che mettono la persona in grado di rendersi conto del valore sociale dell'atto che essa intende compiere, di prefigurarsene le conseguenze, di stabilirne gli effetti ed i mezzi per produrli. In altri termini, la capacità di intendere esprime quale complesso armonico di condizioni psichiche che rende l'individuo capace di superare le difficoltà, in situazioni già sperimentate o nuove. L'intendere, quindi, comporta un uso efficace dei processi di conoscenza e del principio di realtà.
La capacità di volere, a sua volta ed in tale ottica, va definita l'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, selezionando le spinte ad agire o non- agire, nel rispetto della propria precedente esperienza nonché dei valori della cultura di appartenenza, e delle esigenze di razionalità e logicità tra mezzi e fini.
Se quindi la capacità di intendere può definirsi un "pensare ordinato" e la capacità di volere può esprimersi in un "determinarsi nelle azioni in modo socialmente adeguato ed accettato", va subito osservato che l'infermità di mente, capace di aggredire ed alterare siffatte due attitudini della persona, deve comportare, per giungere alla soglia di un disturbo penalmente rilevante, un vero e proprio processo patologico, idoneo ad interferire nelle dinamiche di conoscenza e volontà, con conseguente esclusione o grande compromissione della capacità di intendere e/o di volere.
In tale quadro, l'infermità di mente, anche se esprime un concetto più ampio di quello di malattia di mente, deve tuttavia dipendere da una causa patologica, anche non necessariamente inquadrabiie nelle figure tipiche della nosografia clinica, ma sempre tale da alterare i processi intellettivi e volitivi con quel rilievo e densità causale che anche i disturbi gravi di personalità - nei termini evidenziati dalle SS.UU.- possono in concreto realizzare.
Di tali criteri assiologici risulta aver fatto buon governo la Corte di appello di Trento la quale, soppesate le diagnosi di "personalità borderline", attribuite al ricorrente, e pur avuto riguardo alle manifestazioni di "disturbi misti delle capacità scolastiche", alla "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti ed intenzioni", "difficoltà a leggere in modo equilibrato le diverse situazioni", ha ritenuto tale novero di disagi psichici privi di quella idoneità causale ad incidere radicalmente (ex art. 88 c.p.) o grandemente (ex art. 89 c.p.) sui processi di intelligenza e volontà, avuto anche peculiare riferimento alla natura del reato contestato, di elementare percezione nel suo preciso livello di illiceità e dissocialità anche a persone di scarsa dotazione intellettuale. Il tutto, tra l'altro, in una palese assenza del fondamentale rapporto motivante tra patologia prospettata ed illecito commesso.
Trattasi di conclusioni prive di inadeguatezze logico - scientifiche, concernenti un imputato che, tra l'altro e comunque, in fatto, non presenta rilevanti e decisive turbe di "intelligenza emotiva" (intesa questa, soprattutto, come la capacità di essere consapevoli dei propri sentimenti e di comportarsi in modo coerente con essi), o di "intelligenza sociale" (che entra in gioco nelle complesse dinamiche dei rapporti interpersonali) tali, per la loro consistenza e spessore, da alterare il rapporto con la decisione illecita ed i processi di autocontrollo personale.
Si versa ancora a fronte di valutazioni adeguate, espresse in sentenza, in termini di ragionevole plausibilità, senza vizi nella struttura argomentativa e nei passaggi inferenziali, tali da integrare quelle patologie della decisione, tutelatali ex art. 606 c.p.p., e, per ciò stesso al di fuori di un possibile intervento censorio del giudice di legittimità.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, avuto anche riguardo alle caratteristiche di personalità del ricorrente.
Il motivo è altrettanto pacificamente infondato: invero, una volta esclusi i dedotti vizi di imputabilità, rilevanti "quoad minus" ex art. 89 c.p., l'integrità relativa della capacità di intendere e di volere dell'imputato non svolge alcun ruolo sul giudizio di minor offensività della condotta, attesa la presenza di caratteristiche e circostanze dell'azione - puntualmente evidenziata a pag. 59 della sentenza impugnata - idonee ad escludere in radice la dedotta attenuante.
FE AT.
5.1) la sentenza della Corte di appello.
La Corte distrettuale, accolto nella parte concernente la richiesta assolutoria dal reato associativo, ha proceduto ad autonomamente determinare la pena per il delitto continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (da intendersi cessato in data 22.4.2006, ed a sua volta non fatto oggetto di impugnazione), irrogando la pena finale di anni 7 mesi 2 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa (p.b. anni 15 ed Euro 54.000,00, ridotta per le concesse attenuanti generiche ad anni 10 ed Euro 36.000,00, aumentata per la continuazione interna ad anni 10 mesi 9 ed Euro 42.000,00, ridotta infine di un terzo per il rito), in quanto giudicata congrua rispetto ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. e nello specifico adeguata sia alla gravità (sotto il profilo del dato ponderale dello stupefacente ceduto, trattandosi in occasione del più grave episodio del 22.4.2006 di Kg 2,600 di hashish acquistati, ed in altre circostanze di quantitativi dell'ordine ora di Kg. 1 ora di centinaia di grammi) ed al numero degli episodi delittuosi accertati, sia alla personalità dell'imputato (v. i suoi numerosi precedenti specifici), sia alla preminenza assoluta del suo ruolo nell'ambito della presente vicenda processuale, sia infine alla circostanza di fatto dell'esser temporalmente collocate le condotte illecite in esame in un arco di tempo successivo all'avvenuta fruizione da parte dello stesso appellante, in relazione ad altra condanna, dei benefici dell'ammissione alla semilibertà e della liberazione anticipata, così da dar chiara prova di una solo apparente sua resipiscenza in quell'occasione e di una perdurante sua insensibilità invece verso qualsivoglia forma di rivisitazione critica del proprio stile di vita.
La Corte di appello ha invece respinto le richieste assolutorie per le residue imputazioni sub D) - E) della rubrica, in quanto fondate solo su generici proclami di innocenza e da altrettanto generiche affermazioni circa l'insufficienza delle prove in atti, che in nessun modo tengono conto peraltro delle contrarie emergenze probatorie. 5.2) i motivi di impugnazione di FE AT e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta estorsione (capi sub D ed E), considerato che non si sarebbero rispettate le regole che impongono la rigorosa verifica dell'attendibilità soggettiva del denunciante.
Il motivo non risulta ammissibile posto che, sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza motivazionale, esso finisce con proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, esclusa - senza vizi - nella giustificazione a supporto offerta in modo integrato e sintonico dai giudici di merito.
Invero, per pacifica giurisprudenza, gli aspetti del giudizio, che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. Pen. Sez. 5^, 8094/2007 Rv. 236540, Ienco. Massime precedenti Conformi: N. 752 del 2006 Rv. 235732, N. 752 del 2006 Rv. 235733, N. 36764 del 2006 Rv. 234605, N. 7380 del 2007 Rv. 235716, N. 11264 del 2007 Rv. 236139). Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta carenza di motivazione in punto di determinazione della sanzione anche nei passaggi intermedi.
La doglianza è del tutto infondata avuto riguardo alla presenza di una motivazione sintonica dei due giudici di merito per i reati ritenuti, la quale ha fornito la ragionevole contezza della sanzione in concreto irrogata.
6.0) RT IO
6.1) la sentenza della Corte di appello.
La Corte trentina ha respinto la richiesta di revoca della disposta confisca dell'autovettura Subaru Forrest, tg CT 910 YV, sequestrata ai sensi del D.L. 3 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, ed intestata sia al RT che alla di lui moglie (ed acquistata dai due coniugi in leasing con un canone mensile di Euro 336,00), argomentando che, a dispetto delle contrarie deduzioni difensive, l'entità del reddito complessivo lordo dei predetti coniugi riferito all'anno 2005 (v. circa Euro 15.700,00), siccome riportato nello stesso atto d'appello, e a cui corrisponde un reddito mensile netto di circa Euro 1.000,00 non può che evidentemente deporre per la ravvisabilità nel caso di specie di quella marcata sproporzione tra le entrate dell'imputato ed il valore dell'automezzo in questione (nonché l'onere mensile da quegli assuntosi all'atto della stipula del leasing), in sentenza già ritenuta dal primo giudice, nonché anche di quell'"incongruo squilibrio" tra guadagni e capitalizzazione, "da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza" che devono supportare l'adozione della misura oggetto di istanza di revoca.
6.2) I motivi di impugnazione di RT IO e la decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà della motivazione stessa, per aver il giudice limitato l'indagine sulla sproporzione al mero reddito dell'imputato senza tener conto che, trattandosi di bene acquistato da entrambi, era al reddito di tutti e due che doveva essere parametrato il giudizio di incongruo squilibrio. Il motivo è inammissibile.
Invero nella specie risulta, contrariamente all'assunto del ricorrente, che la Corte di appello ha fatto riferimento esplicito al reddito di entrambi i coniugi ("entità del reddito complessivo lordo dei predetti riferito all'anno 2005") e con un giudizio in fatto, in questa sede non censurabile, attesa la sua linearità e correttezza, ha ritenuto la marcata sproporzione tra valore del bene e redditualità di entrambi i due coniugi.
ND CO.
7.1) la sentenza della Corte di appello.
Escluso anche per questo imputato il reato associativo, la pena da infliggersi per il reato continuato di cui alla cit. L., art. 73 (cessato addì 22.4.2006), è stata indicata nella misura finale di anni 4 mesi 2 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa (p.b. anni 8 mesi 6 ed Euro 48.000,00, ridotta per le concesse attenuanti generiche ad anni 5 mesi 8 ed Euro 32.000,00, aumentata per la continuazione interna ad anni 6 mesi 3 ed Euro 36.000,00, ridotta infine di un terzo per il rito), in quanto giudicata congrua rispetto ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. e nello specifico adeguata alla gravità (sotto il profilo del dato ponderale dello stupefacente compravenduto, trattandosi in occasione dei più grave episodio del 7.2.2006 di Kg 2 di hashish ceduti, ed in altre circostanze di quantitativi dell'ordine ora di Kg. 1 ora di centinaia di grammi) ed al numero degli episodi delittuosi accertati.
7.2) i motivi di impugnazione di ND e la decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione in punto di determinazione della pena finale posto che non si sarebbe considerata la peculiarità della posizione dell'accusato il quale ha ceduto hashish ad un solo acquirente e per tempo limitato.
Il motivo è inammissibile avuto riguardo alla precisa ed analitica motivazione della Corte di appello - sopra riportata - che ha fissato la sanzione avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. ed alla gravità ed al numero degli episodi delittuosi accertati, con un finale giudizio che si sottrae a critiche in sede di legittimità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso del SI va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I ricorsi di tutti gli altri ricorrenti (NA, ES, FE, RT ed ND) vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di SI ZO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009