Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2009, n. 43285
CASS
Sentenza 27 ottobre 2009

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In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell'autore del reato, e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di traffico di stupefacenti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di merito, con riguardo alla valutazione di irrilevanza della diagnosi di "personalità borderline", attribuita al ricorrente per "disturbi misti delle capacità scolastiche", "immaturità affettiva, impulsività, scarsa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti", ecc.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2009, n. 43285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43285
Data del deposito : 27 ottobre 2009

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