Sentenza 1 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà. (Fattispecie in cui le minacce rivolte alla persona offesa affinché non si allontanasse dall'abitazione avevano avuto esito positivo a causa del particolare stato di debilitazione, prostrazione e sottomissione in cui la stessa versava nei confronti dell'imputato). ,
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2010, n. 38994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38994 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente - del 01/10/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 3045
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 5040/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP TI;
avverso la sentenza 23.10.09 della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.10.09 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.2.09 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di CI CH, previa concessione delle attenuanti generiche riduceva ad anni sei e mesi otto di reclusione la pena a suo carico per i delitti di estorsione, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, rapina e tentata rapina. Tramite il proprio difensore il CI ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui i giudici del merito avevano ravvisato i delitti di estorsione e sequestro di persona, nonostante che la deposizione della persona offesa ZI SA - da inquadrarsi nel contesto del pregresso rapporto sentimentale che l'aveva legata al ricorrente - fosse sotto più aspetti viziata da incongruenze, contraddizioni ed illogicità e che il morboso attaccamento che la legava al CI fosse connotato da caratteri di sudditanza tali da far pensare "all'ormai depenalizzato reato di plagio" o, semmai, a quello di mera violenza privata, visto che le elargizioni di denaro fatte nel corso degli anni dalla ZI al CI erano state, il più delle volte, spontanee, come ammesso dalla stessa persona offesa;
b) quanto al delitto di sequestro di persona, ne mancava - oltre all'elemento soggettivo - anche quello materiale costituito dalla privazione della libertà, atteso che la ZI ben avrebbe potuto allontanarsi dall'abitazione ove dormiva con il CI o chiedere l'altrui aiuto (quanto meno con il telefonino cellulare che era rimasto sempre in suo possesso), di guisa che, al più, si sarebbe potuta ipotizzare una mera violazione dell'art. 610 c.p.;
c) contraddittoria e manifestamente illogica motivazione laddove l'impugnata sentenza aveva confermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di rapina e tentata rapina rispettivamente ai danni di NO RA e LP TO, quantunque dalle loro deposizioni non fosse emerso l'impiego di violenze o minacce da parte del CI delle due occasioni per cui era processo, ne' risultasse il dolo proprio delle contestate figure delittuose.
1 - Il ricorso è inammissibile.
I motivi che precedono sub a) e sub e) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in essi sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno diffusamente dato conto della ricostruzione della vicenda, dei rapporti fra le parti, delle ripetute richieste di denaro accompagnate dall'uso di violenza o minaccia da parte dell'odierno ricorrente, nonché della credibilità del narrato della persona offesa;
quest'ultimo è stato riscontrato da plurime documentazioni mediche relative alle lesioni patite dalla ZI, nonché dalla deposizione di più testi che avevano avuto modo di incontrarla all'indomani delle violenze da lei subite ad opera del CI.
La ricostruzione della vicenda che si legge in ricorso, accompagnata dall'estrapolazione di taluni passaggi dibattimentali e da glosse valutative in ordine alle dichiarazioni dei testi non fanno altro che sollecitare una nuova delibazione del merito del processo, non consentita in sede di legittimità.
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione ai reati di rapina e tentata rapina, giacché l'impugnata sentenza ha, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, evidenziato che - contrariamente all'assunto del CI - le persone offese NO RA e LP TO avevano chiaramente riferito di ripetute minacce intese a far sì che non pretendessero dal ricorrente il pagamento di carburante e sigarette.
Quanto alla pretesa assenza di dolo, si tratta di motivo meramente assertivo.
2 - Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato, atteso che la gravata pronuncia, conformemente ad antica e costante giurisprudenza di questa S.C., ha considerato sufficiente ad integrare l'elemento materiale della privazione dell'altrui libertà anche la mera violenza morale, non essendo necessario, ai fini dell'art. 605 c.p., che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, bastando qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà (cfr. Cass. Sez. 5, n. 14566 del 14.2.05, dep. 19.4.05, rv. 231354; Cass. Sez. 2, n. 472 del 22.6.84, dep. 15.1.85, rv. 167426, ed altre).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha chiarito che le minacce rivolte dal ricorrente alla persona offesa affinché non si allontanasse da casa avevano avuto esito positivo grazie al particolare stato di debilitazione, prostrazione e sottomissione nei confronti del CI in cui versava la ZI.
Nè il fatto contestato al ricorrente può ricondursi alla diversa figura incriminatrice di cui all'art. 610 c.p., noto essendo che nel reato di violenza privata la condotta è diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà fisica della vittima, vale a dire la sua libertà di movimenti e di locomozione (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6, n. 41972 del 27.9.04, dep. 27.10.04, rv. 229900). Ancora meramente assertiva è la pretesa carenza del dolo del reato di cui all'art. 605 c.p.. 3 - All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010