Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2006, n. 12762
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Sentenza 22 marzo 2006

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Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.) - e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) - la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2006, n. 12762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12762
    Data del deposito : 22 marzo 2006

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