Sentenza 22 marzo 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.) - e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) - la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2006, n. 12762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12762 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 22/03/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 484
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 044156/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN MA, N. IL 24/07/1965;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da NI MA avverso l'ordinanza emessa in data 23/09/2005 dal G.I.P. del Tribunale di Roma con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, resistenza a P.U. e lesioni ai danni dell'agente AT ER (capi a, b e c dell'imputazione). Provvedimento emesso all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del predetto indagato. Il Tribunale, confermando l'ordinanza cautelare impugnata e nel ritenere sussistenti a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati predetti, ha rilevato, in fatto che:
"in data 20/09/2005, il JI AN denunciava l'avvenuto sequestro della moglie e del figlio (RE EZ YA ET e JI AN NT ZI) da parte di tale MA, a seguito dell'intermediazione operata dal denunciante nella compravendita di una partita di cocaina (negozio concluso tra il MA ed un cittadino colombiano residente in Madrid). L'opera di intermediazione nell'illecito affare e che doveva concludersi tra il MA e tale NK era stata sollecitata dal cittadino spagnolo EN, il quale era a conoscenza dell'imminente viaggio in Spagna del JI AN. Questi aveva accettato l'incarico, il 16 settembre si era recato a Madrid e aveva fatto in modo di procurare l'incontro tra i due "contraenti", sia pure intervenendo soltanto telefonicamente;
aveva inoltre appreso che la consegna aveva ad oggetto tre chilogrammi di cocaina al prezzo complessivo di Euro 60.000,00 da corrispondersi in due tranches (30.000,00 al momento dello scambio e 30.000,00 dopo l'arrivo del MA in Italia), ma non aveva presenziato alla cessione. Il 18/09/2005 il denunciante, che si trovava ancora in Spagna, era stato contattato dalla moglie, la quale aveva ricevuto la richiesta del MA di fissare un appuntamento. La predetta, su consiglio del marito, si era recata nel luogo all'uopo fissato. Dopo l'incontro tra i due, il JI AN era stato contattato, aveva parlato telefonicamente con MA e aveva così appreso da questi che la cocaina si era in realtà rivelata zucchero;
MA gli aveva quindi detto che avrebbe portato via la RE ed il figlio intimandogli, se avesse voluto rivederli, di consegnargli la somma di Euro 41.000,00, di cui 30.000,00 per l'acquisto della droga e 11.000,00 per le spese di viaggio sostenute;
in alternativa il MA gli aveva prospettato di consegnargli "due pacchi di roba". Erano seguite varie telefonate sull'utenza della moglie, la quale rispondeva e passava poi la comunicazione al MA (la donna in una occasione era riuscita a dirgli che MA la stava portando in direzione di Latina). Dagli accertamenti eseguiti dalla P.G., partendo dalle indicazioni fornite dal JI AN (sull'abitazione e sull'esercizio commerciale ove lavorava), si è giunti alla identificazione del MA in NI MA. Dall'informativa del 21/09/2005 risulta che il JI AN, tenuto costantemente sotto controllo nell'ufficio di P.G., ha ricevuto diverse telefonate dal NI aventi sempre ad oggetto l'importo da versare, alle quali ha risposto secondo le istruzioni impartitegli dagli operanti;
i due hanno infine fissato un appuntamento in via Federico Borromeo, al fine di consegnare il danaro al NI e ottenere la liberazione degli ostaggi;
alle ore 2.45, nel luogo prefissato, è giunto, alla guida della vettura Toyota Rav 4, il NI, il quale, alla vista degli agenti, ha opposto resistenza, cagionando all'assistente Cacciarella lesioni giudicate guaribili in gg. 5 (come da referto in atti). L'operazione si è conclusa con l'arresto dell'odierno istante, trovato fra l'altro in possesso del telefono cellulare della RE, mentre quest'ultima ed il figlio minore sono stati rintracciati in largo Dosaggio, nelle vicinanze di via F. Borromeo". Contro l'ordinanza del tribunale del riesame il difensore del NI ricorre per Cassazione denunciando, con unico motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestatogli, assumendo che l'ipotesi delittuosa realizzata va qualificata come estorsione e non come sequestro di persona a fine di estorsione, così come ritenuto da una pronuncia della Sezione seconda n. 9189 del 1993, essendo il sequestro ricollegabile ad una causa preesistente. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.
Invero, le Sezioni unite hanno da tempo chiarito che la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 c.p.) (Sez. U., Sentenza n. 962 del 2004). Della predetta pronuncia non possono che essere condivise - perché non scalfite dalle considerazioni svolte dalla difesa - le argomentazioni per cui "il prezzo è la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della liberazione della persona: prezzo e liberazione sono i due poli dello specifico sinallagma. La ricerca di questo corrispettivo può però essere volta a conseguire sia il vantaggio che deriva direttamente dal prezzo (e quindi ad ottenere un profitto comunque ingiusto), sia il vantaggio che deriva da un rapporto pregresso. Se la pretesa dell'agente ha titolo, come nella specie, in un negozio avente causa illecita, il profitto perseguito è ingiusto;
e non si vede perché se ad essa si accompagni la segregazione del soggetto passivo, e la liberazione di questo sia condizionata al pagamento di un prezzo, la condotta del sequestratore debba essere scissa in due fatti-reato - sequestro di persona ed estorsione - il secondo dei quali presuppone comunque l'ingiustizia del profitto. Il binomio normativo "ingiusto profitto come prezzo della liberazione" non esclude che il perseguimento del prezzo del riscatto tragga il movente da preesistenti rapporti illeciti, limitandosi a collegare l'azione ricattatrice alla prospettiva della liberazione del sequestrato. L'agente infatti non ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere;
sicché in realtà l'utilità non dovuta che il ricattatore persegue rappresenta null'altro che il corrispettivo della liberazione dell'ostaggio. In definitiva può affermarsi che il delitto previsto dall'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento obbiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione;
ne consegue che ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica quella forma particolare di delitto che è prevista dall'art. 630 c.p; ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006