Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero o la loro tardiva trasmissione, a ciò ostando il principio di tassatività delle nullità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2009, n. 48604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48604 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO SE Maria - Presidente - del 15/10/2009
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 4454
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI NI - Consigliere - N. 17136/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SE SA, n. a Vibo Valentia il 31.10.1965, AN NI, n. a Briatico il 7.4.1938, AN NI, n. a Tropea il 31.10.1988;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in data 14 gennaio 2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 22 aprile 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per le parti civili, l'avv. Salerni Arturo, per la parte civile EN ed anche per la parte civile ZA in sostituzione dell'avv. Talarico Marco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e note spese;
Uditi i difensori, avv. Poti Antonio e avv. Gamabardella Francesco per AN SE SA, e avv. Managò Antonio, per entrambi i AN NI, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 14 gennaio 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il 22 aprile 2008 nei confronti di AN SE SA alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, di AN NI, classe 1938, alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, di AN NI, classe 1988, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, dichiarati colpevoli dei reati di tentata estorsione, violenza privata, lesioni aggravate, detenzione illegale di pistola e detenzione senza giustificato motivo di un coltello. Gli imputati sono accusati di avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei terreni di proprietà di ZA Giovambattista, con condotte minacciose poste in essere nei confronti in particolare di persone (EN TO, AR TO, NA NN) che svolgevano lavori agricoli per conto del ZA nei suddetti terreni, condotte che avevano determinato la formulazione delle diverse altre imputazioni, quali l'avere esploso più colpi di pistola e utilizzato espressioni minacciose nei confronti di tutti i suddetti e l'avere cagionato lesioni a EN, attinto da un colpo di pistola alla mano e colpito alla testa con il calcio della pistola.
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di AN SE SA deduce: a) erronea applicazione dell'artt. 453 e seg. c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva che, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, la difesa, all'udienza del 4 dicembre 2007, eccepiva la nullità del decreto stesso, per violazione del diritto di difesa, e chiedeva la rimessione in termini per la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato, poiché il p.m. aveva disposto una consulenza dattiloscopica prima della richiesta di giudizio immediato, il cui risultato era stato depositato successivamente alla richiesta, ma prima della pronuncia del decreto di giudizio immediato. Lo stesso ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia soffermata soltanto sul tema della eccepita nullità, trattando con "inconsueta semplicità" il tema della restituzione in termini, sul quale vi era stato il parere favorevole del p.m.; afferma, poi, che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di forza maggiore che legittimava la restituzione in termini per poter chiedere il giudizio abbreviato. b) mancanza di motivazione sulle doglianze difensive, concernenti la credibilità dei testi assunti, soprattutto di coloro che, essendosi costituiti parte civile, non potevano essere equiparati ai semplici testimoni. In particolare, il ricorrente pone in rilievo come il EN avesse dichiarato ai Carabinieri e al P.M. che era stato esploso un solo colpo di pistola, mentre aveva rappresentato una diversa realtà al giudice del dibattimento, inoltre, dal verbale dei Carabinieri risultava il ritrovamento di un unico bossolo e "banale" sarebbe, ad avviso del ricorrente, la spiegazione della Corte di Appello, che attribuisce alla natura dei luoghi la causa del mancato ritrovamento degli altri bossoli.
c) mancanza di motivazione sulla doglianza difensiva, concernente la autonoma qualificazione ex art. 610 c.p. della frazione di condotta che avrebbe visto l'utilizzo di più colpi di pistola rispetto all'altra, pur consumata nella stessa data, qualificata come tentata estorsione, mentre il reato di cui all'art. 610 c.p., avendo carattere sussidiario, avrebbe dovuto farsi ricadere sotto l'altro titolo delittuoso.
d) il ricorrente rileva che la condotta dei AN era dettata dal fatto che gli stessi fossero possessori del terreno, di cui all'imputazione, come dimostrato dai numerosi contenziosi civili di cui il giudice penale era a conoscenza, pertanto, essi non intendevano realizzare un ingiusto profitto, ma un profitto a loro modo di vedere legittimo, ritenendo di essere stati ingiustamente estromessi da un bene che fino a poco tempo prima avevano coltivato e posseduto.
Pertanto, il ricorrente prospetta ipotesi alternative di reato, quali violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni. e) la pena inflitta sarebbe sganciata dalla realtà fattuale e meramente arbitraria.
Il difensore di AN NI, classe 1938, e AN NI, classe 1983, deduce:
a) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 442 c.p.p., comma 2, art. 454 c.p.p., comma 2, e art. 458 c.p.p., comma 1. Il ricorrente, formulando motivo di ricorso analogo a quello dell'altro ricorrente, lamenta che l'istanza di restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato non avrebbe potuto essere vanificata se non ritenendo di ridurre la pena di un terzo:, secondo quanto previsto dall'art. 442 c.p.p., posto che l'esito della perizia dattiloscopica disposta dal p.m. avrebbe potuto sicuramente indurre gli imputati ad una scelta processuale diversa, quale appunto quella del rito abbreviato.
b) vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, ed in relazione agli artt. 110, 393, 582, 585 e 610 c.p., art. 629 c.p., comma 2, art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 2, e Legge Armi.
La Corte di Appello avrebbe attribuito illogicamente una assoluta attendibilità alle dichiarazioni delle parti offese, peraltro costituite parti civili. Il ricorrente afferma, inoltre, che la testimonianza di EN attribuiva ai due AN una semplice presenza passiva sul luogo dei fatti, anzi non era stato in grado di specificare se tutti e tre i AN fossero giunti sul posto insieme o in momenti separati. Contraddittoriamente, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe affermato che i tre avrebbero posto in essere una spedizione armata. Inoltre, i verbalizzanti hanno riferito di avere rinvenuto sul luogo dei fatti un solo bossolo di pistola, circostanza che smentiva il riferimento alla esplosione di più colpi di pistola e sul punto la affermazione della sentenza impugnata che gli altri bossoli si sarebbero smarriti sarebbe congetturale.
c) il ricorrente censura il rigetto da parte della sentenza impugnata della questione sollevata dalla difesa sotto il profilo dell'art. 47 c.p., comma 3 in relazione al delitto di tentata estorsione, in quanto sarebbe stata sottovalutata l'importanza della pendenza di un giudizio civile tra le parti tendente a veder riconosciuto il diritto di usucapione sul fondo di cui all'imputazione, con la conseguenza che i giudici di merito avrebbero dovuto sospendere il processo in attesa dell'esito del giudizio civile o, quanto meno, avrebbero dovuto ritenere sussistente il reato di cui all'art. 393 c.p.. In tale condotta, doveva, poi, ritenersi assorbita l'ipotesi di reato di cui all'art. 610 c.p., atteso che la condotta sarebbe stata comunque unica e diretta allo stesso fine.
d) violazione dell'artt. 62 bis, 69, 81 e 133 c.p.. Il ricorrente lamenta la mancata concessione a AN NI classe 1938 delle attenuanti generiche e al AN NI classe 1988 la mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;
censura, altresì, l'eccessività della pena e degli aumenti per la continuazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, con il quale si denuncia erronea applicazione della legge processuale, e si eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato e/o si censura il diniego di rimessione in termini per chiedere la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente affermato che non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi o la loro tardiva trasmissione da parte del pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari (art. 454 c.p.p.), in applicazione del principio di tassatività delle nullità (Sez. 6^, 15 novembre 1994 - 11 maggio 1995, n. 5403, Roncaglia, rv. 201816; Sez. 1^, 4 luglio 2003, n. 32722, Ferrua, rv. 226180). È bensì vero che è stato anche affermato (sent. n. 5403 del 1995) che in caso di eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resterebbe tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine al fine di instare per il giudizio abbreviato, ma, nel caso di specie, il Tribunale di Vibo Valentia, con la sua ordinanza del 13 novembre 2007, ha chiaramente ritenuto l'inutilizzabilità dell'atto di indagine (consulenza dattiloscopica) depositato in epoca successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, come è anche dimostrato dal testo delle sentenze dei giudici di merito che ad esso non fanno riferimento nella motivazione posta a base della dichiarazione di colpevolezza degli imputati. Del resto gli stessi ricorrenti non specificano in quali termini concreti vi sia stata una violazione del loro diritto di difesa con riferimento ad un atto di indagine inutilizzabile e inutilizzato.
Il difensore di AN SE SA ha dedotto, inoltre, la mancanza di motivazione sulle doglianze difensive concernenti la credibilità dei testi assunti. Tale deduzione è manifestamente infondata per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste, poiché tutte le doglianze difensive sono state (pagg. 6 ss. della sentenza impugnata) puntualmente e analiticamente esaminate dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica;
non consentita per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Anche sul punto del concorso fra la tentata estorsione e il reato di cui all'art. 610 c.p. la sentenza impugnata si è pronunciata espressamente, chiarendo che le condotte poste in essere nei confronti di EN, AR e NA erano rivolte ad allontanare gli operai dal fondo sul quale stavano lavorando, mentre le altre condotte in contestazione erano tese all'impossessamento del terreno di proprietà del ZA (pag. 11 sentenza impugnata), in tal modo evidenziando in concreto un caso di concorso di reati e non di concorso apparente di norme.
Manifestamente infondata è anche la censura concernente la mancata derubricazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione ampia e corretta dal punto di vista giuridico, ha chiarito che i AN si avvidero che vano era risultato il tentativo di appropriarsi del fondo in via civile, a seguito del rigetto della pretesa cautelare, e, quindi, agirono in carenza di alcun collegamento con la convinzione di esercitare la tutela di un preteso diritto;
aggiungendo, ulteriormente che "allorché la minaccia e la violenza utilizzate si estrinsecano - come nel caso di specie - in forme di tale forza intimidatoria e di tale pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è in ogni caso finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i carattere dell'ingiustizia". Proprio la ricorrenza del profitto esclude anche l'altra alternativa richiesta difensiva di riqualificazione del reato di tentata estorsione in quello di violenza privata. Infine, il motivo di ricorso di AN SE SA, con il quale si lamenta la arbitrarietà della pena inflitta, è del tutto privo di specificità, a fronte di una motivazione Sul punto ampia e analitica in ordine agli elementi di cui all'art. 133 c.p. (pag. 12 della sentenza impugnata).
Della infondatezza del primo motivo di ricorso di AN NI, classe 1938, e AN NI, classe 1988, concernente la restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato, si è già detto;
così come si è già argomentato sulla manifesta infondatezza della censura concernente la credibilità delle dichiarazioni delle parti offese.
Sulla specifica doglianza secondo la quale i due AN avrebbero mantenuto una semplice presenza passiva sul luogo dei fatti, deve rilevarsi che essa non è consentita nel giudizio di legittimità, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Sul punto, infatti, i giudici di merito hanno concordemente (pag. 16 ss. sentenza di primo grado e pag. 6 ss. sentenza di appello) interpretato i fatti, ricostruiti sulla base delle testimonianze assunte, come dimostrativi della responsabilità a titolo concorsuale dei due AN, poiché "il sopraggiungere di tre uomini sul fondo agricolo non fu casuale ma preordinato a porre in essere una condotta evidentemente illecita per modalità, fine perseguito e mezzi adoperati". Anche della manifesta infondatezza delle censure relative alla derubricazione del reato contestato e all'assorbimento di quello di cui all'art. 610 c.p. si è già detto con riferimento all'altro ricorso. Manifestamente infondata è la denunciata mancata applicazione a MA NI, classe 1988, delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, poiché risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado che è stata applicata la riduzione per le attenuanti generiche. Per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche a MA NI, classe 1938, deve osservarsi che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento al "significativo ruolo rivestito nella vicenda in un contesto di progressione criminosa" e, quindi, non è in alcun modo censurabile;
così come non è censurabile la valutazione discrezionale in ordine alla misura della pena e all'aumento per la continuazione. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con la conseguenza del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, i ricorrenti in solido alle spese delle parti civili ZA IO e EN TO, che liquida, per ciascuno, in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009