Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 18509
CASS
Sentenza 17 febbraio 2017

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In tema di munizioni per armi comuni da sparo, la condotta di porto non è sanzionata da alcuna previsione incriminatrice. (Fattispecie relativa al porto di 2 proiettili cal. 9x19 "parabellum", nella quale la S.C. ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 7 della legge 2 ottibre 1967, n. 895, attiene esclusivamente alle condotte concernenti le armi e non anche le munizioni ad esse relative).

Le cartucce cal. 9 x 19 "parabellum" devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.

Non è configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella mera redazione di un verbale di sequestro che attesti la effettiva consegna del bene da parte del titolare, non potendo essere attribuito a quanto attestato nel suddetto atto pubblico, di natura non dispositiva, un significato implicito o sottinteso di dichiarazioni non veritiere del privato circa la provenienza o l'impiego del bene stesso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sussistente il reato di falso ideologico nella annotazione della consegna di un caricatore per arma, contenuta nel verbale di sequestro, alla quale, nella ipotesi accusatoria, era stato attribuito un significato sottinteso - e non esplicitato - di attestazione che il caricatore oggetto di sequestro fosse quello inserito in una pistola ritrovata in precedenza).

Commentari2

  • 1Art. 697 - Detenzione abusiva di armi
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 704 - Armi
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2017, n. 18509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18509
Data del deposito : 17 febbraio 2017

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