Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 13577
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora la notifica di un atto ad imputato in servizio militare venga effettuata, ai sensi dell'art. 158, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., mediante consegna all'ufficio del comandante dal quale il militare dipende, è essenziale che di ciò sia data, a cura di detto ufficio, come previsto dalla stessa norma, immediata notizia all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 13577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13577
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

    Testo completo