Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Qualora la notifica di un atto ad imputato in servizio militare venga effettuata, ai sensi dell'art. 158, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., mediante consegna all'ufficio del comandante dal quale il militare dipende, è essenziale che di ciò sia data, a cura di detto ufficio, come previsto dalla stessa norma, immediata notizia all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2001, n. 13577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13577 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 08/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 228
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - N. 15273/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL OL, nato a [...], l'[...];
avverso li sentenza della Corte militare d'appello in data 8.10.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. militare Dott. Francesco GENTILE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori avv. Emanuele FRAGASSO e avv. Lucio ZARANTONELLO;
OSSERVA
Con sentenza del 27.6.1996, il Tribunale militare di Padova dichiarava l'NT - tenente colonnello dell'Aeronautica militare - colpevole del delitto di truffa militare continuata pluriaggravata e, concessegli le attenuanti di cui agli artt.62 bis c.p. e 48 c.p.m.p., ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione militare. Su gravame dell'imputato, la sezione distaccata di Verona della Corte militare d'appello - con sentenza del 12.3.1998 - assolveva l'NT da tutti gli episodi ascrittigli (tranne quello del 22.5.1995) perché il fatto non sussiste;
e, concessa in relazione a tale fago l'ulteriore attenuante ex art.62 n.4 c.p., riduceva la pena a due mesi di reclusione militare.
Su ricorso del prevenuto e del P.G. militare, questa Corte, con sentenza in data 18.1.1999 dichiarava inammissibile il primo e, in accoglimento del secondo, annullava la decisione di appello limitatamente al capo assolutorio.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte d'appello militare colla sentenza oggi esaminata - dichiarava l'NT colpevole anche dei reati per i quali era stato assolto e, dichiaratili in continuazione con quello sul quale si era formato il giudicato (ritenuto più grave) aumentava la pena inflittagli di due ulteriori mesi di reclusione militare, determinandola definitivamente in quattro mesi. Il giudice di rinvio rigettava, anzitutto, la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di escutere testimoni e di acquisire i fogli di presenza sottoscritti dal prevenuto, ritenendo che si trattasse di prove non rilevanti, ex art.627 c.2 c.p.p. Invero, la moglie e il suocero dell'NT erano già stati sentiti in primo grado;
l'accertata necessità di cure della prima rendeva superflua l'audizione dei medici che l'avevano assistita;
quanto ai documenti, si era acclarato che, dopo la loro trascrizione nei prospetti riepilogativi mensili, venivano distrutti. Ciò premesso, la Corte territoriale riteneva interamente provato l'addebito mosso all'NT e cioè che egli - mediante la presentazione di tabulati autocertificativi e di fogli di viaggio non corrispondenti alle missioni effettivamente svolte, avesse tratto in inganno gli uffici amministrativi dai quali dipendeva, ottenendo la corresponsione di somme di denaro non dovutegli.
Riteneva il giudice di rinvio che avesse valore probatorio l'insieme dei tabulati derivanti dall'uso di una tessera "viacard" che attestava l'elevatissimo numero di viaggi compiuti sulla tratta Vicenza-Milano (luogo di residenza - il primo, di lavoro il secondo) nei giorni in cui l'NT, che ne era titolare, si recava a Milano per servizio;
mentre apparivano scarsamente credibili le dichiarazioni della moglie e del suocero di costui, che avevano asserito di essersi avvalsi della tessera per propri spostamenti. Non era credibile che, dovendosi entrambi recare da Vicenza a Milano nello stesso giorno e praticamente alla stessa ora, i coniugi usassero mezzi di trasporto diversi e che l'NT, in particolare, prendesse il treno proprio nei giorni in cui la moglie andava a Milano in macchina. Altrettanto doveva dirsi per le dichiarazioni del suocero, del resto scarsamente precise e inattendibili, laddove pretendevano di asseverare che costui si recasse a Milano solo nei giorni in cui poteva pagare il pedaggio autostradale colla tessera del genero.
Se ne doveva dedurre che, nella stragrande maggioranza dei casi, le discrasie esistenti fra i prospetti riepilogativi delle presenze in ufficio dell'imputato e gli orari emergenti dai tabulati viacard, documentavano la mancata prestazione del proprio servizio da parte dell'ufficiale che, nonostante arrivasse in ritardo o ripartisse in anticipo, riceveva integrali corresponsioni. E proprio il numero rilevante dei tabulati escludeva che le dette risultanze potessero essere frutto di errore. Così come appariva priva di fondatezza l'ipotesi di una erronea trascrizione dei prospetti autocertificativi, non realizzabile coll'accertata frequenza. Senza tacere che il primo ad accorgersi delle errate trascrizioni avrebbe dovuto essere proprio l'interessato.
A ciò dovevano aggiungersi le testimonianze delle persone che l'NT - ufficiale medico - aveva visitato in date ed orari incompatibili colla sua presenza sul posto di lavoro;
mentre era generica l'affermazione resa da costui, per la quale egli aveva compensato eventuali assenze con recuperi mai annotati. Tale ultimo assunto difensivo non dispiegava alcuna efficacia nella negazione del dolo, essendo irrilevanti talune libere iniziative, non concordate nè controllate dai superiori;
e, d'altra parte, anche eventuali prestazioni extra orario non esentavano l'NT dall'obbligo ben conosciuto di rispettare tutti i doveri del suo ufficio. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, l'NT, che deduceva:
- nullità del decreto di citazione in appello, per errata notifica. Il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia;
l'atto indicato venne invece notificato ex art.158 c.p.p. nonostante che non si trattasse più della prima notificazione, e, in ogni caso, neppure col rispetto integrale di tale norma - non risultando ne' l'impossibilità di procedere a diretta consegna al destinatario ne' l'avvenuta comunicazione al medesimo da parte del ricevente. Contrariamente a quanto ritenuto coll'ordinanza reiettiva dell'eccezione, copia dell'atto di elezione domiciliare era stata depositata presso la Procura militare di Padova, come dimostrava la copia in possesso del difensore, firmata dal funzionario ricevente. A nulla rilevava, quindi, che l'originale della dichiarazione potesse essere stato smarrito. Ed infine, l'eccezione proposta al giudice del rinvio non era tardiva, trattandosi di nullità assoluta ed essendo stata tempestivamente sollevata nel giudizio di rinvio, cui si riferiva;
- mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione. Illegittimo era il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento per l'escussione di testimoni, la cui errata valutazione era stata motivo di annullamento in sede di legittimità e che si presentavano quindi come assolutamente rilevanti nell'economia del giudizio di rinvio, senza che occorresse un loro carattere di novità;
- vizio di motivazione in punto di responsabilità. Questa era stata affermata sulla base esclusiva dei tabulati autostradali e senza il minimo vaglio critico delle ritenuta incompatibilità cogli orari di lavoro, laddove le testimonianze dei familiari avevano palesemente infirmato il ragionamento dei giudici di merito, che non le avevano svalutate con logico ragionamento;
mentre le autocertificazioni venivano compilate con alcuni giorni di ritardo, ciò che rendeva verosimili errori di compilazione, come del resto dimostrato in dibattimento. Le contrarie testimonianze non corroboravano l'accusa, in quanto le prestazioni mediche lontane dall'ufficio erano sempre state date dall'NT col previo consenso dei superiori ed egli aveva poi provveduto a recuperi orari. In punto, poi, di dolo, la condotta del ricorrente - che aveva compiuto numerose missioni di servizio senza chiedere compensi - era incompatibile colla struttura della truffa, che pretende una volontà fraudolenta. Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il primo motivo di ricorso - che ovviamente assorbe le ulteriori censure formulate dal ricorrente - è fondato nei termini di seguito precisati.
La dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per la sede del rinvio per erronea notificazione dello stesso in domicilio diverso da quello eletto è invero priva di pregio;
questa Corte ha più volte affermato che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art.162 c.p.p.. Per conseguenza non può riconoscersi validità ed efficacia alla elezione di domicilio fatta (come nel caso di specie) presso il difensore e da questi depositata in cancelleria, anziché dichiarata a verbale dall'imputato o da questi trasmessa all'autorità procedente mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata (cfr. Sez. 3^, 27.11.1998, n. 3663). Ciò non di meno, deve egualmente ravvisarsi la nullità della detta notificazione, per inosservanza dell'art. 158 c.p.p., in base al quale è stata eseguita: in tal caso è essenziale, invero, che all'interessato sia data informazione dell'atto, in modo da raggiungere l'effettività della sua conoscenza (cfr. Sez. 6^, 3.5.1994, n. 9897); dal momento che la copia del decreto venne consegnata ad ufficiale del Comando dal quale l'NT dipendeva e che in atti - a parte una informativa rivolta dalla cancelleria al Comando stesso - non v'è traccia della consegna o comunque di altra forma di avvertimento all'NT, che, attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio, è assoluta ed insanabile ex art.179 c.p.p. (cfr. Sez. 5^, 17.2.1999, n. 335) e quindi tempestivamente dedotta - qui attenendo al giudizio di rinvio.
Deve, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Napoli della Corte militare d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte militare d'appello - sezione distaccata di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001