Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31980
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ad opera della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche a specifici atti del processo, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che ha ad oggetto la verifica se il giudice del merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio, e quindi fatti che, se convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e se abbia svolto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, restando pur sempre escluse dall'ambito del controllo di legittimità non soltanto le deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate dal giudice del merito in altri passaggi argomentativi.

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti.

Commentario1

  • 1Legittimo impedimento anche via PEC, ma onere di accertarsi che sia stata letta (Cass. 38733/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2023

    Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa. 2. L'imputata, per il tramite del difensore di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31980
Data del deposito : 14 giugno 2006

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