Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 2
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., ad opera della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche a specifici atti del processo, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che ha ad oggetto la verifica se il giudice del merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi ai fini del giudizio, e quindi fatti che, se convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa, e se abbia svolto un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, restando pur sempre escluse dall'ambito del controllo di legittimità non soltanto le deduzioni circa l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate dal giudice del merito in altri passaggi argomentativi.
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti.
Commentario • 1
- 1. Legittimo impedimento anche via PEC, ma onere di accertarsi che sia stata letta (Cass. 38733/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2023
Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa. 2. L'imputata, per il tramite del difensore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31980 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 687
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 12899/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
CI OR, n. a Cosenza il 25/11/1957;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in data 20 ottobre 2005, di conferma della sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 1 febbraio 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 20 ottobre 2005, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 1 febbraio 2005 nei confronti di CI OR alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per avere, in concorso con altre persone, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere PE CE amministratore unico della Valle Crati s.p.a. a consegnare una somma di denaro e ad assumere come lavoratori subordinati persone indicate, con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Il giudice di primo grado aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e aveva assolto il CI dalle altre imputazioni concernenti episodi di danneggiamento e detenzione e porto di arma, finalizzati, nella contestazione, ad eseguire la suddetta estorsione. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) incongrua e contraddittoria valutazione della condotta del CI, così come modificata rispetto all'originaria impostazione accusatoria;
infatti, i giudici di merito, avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e avendo conseguentemente ritenuto che l'imputato avesse agito da solo, senza travisamenti ed utilizzo di armi, ed avendo giudicato lo stesso estraneo alle altre fattispecie di reato contestate, come lineare e logico corollario avrebbero dovuto concludere per l'estraneità del CI anche rispetto al reato di tentata estorsione e non contraddittoriamente affermare, modificando l'originaria contestazione la sua partecipazione alla fase esecutiva diretta ad attuare la pretesa estorsiva;
inoltre, gli elementi di prova sarebbero stati percepiti e valutati in maniera erronea, frammentaria, pervenendo a conclusioni difformi dai risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta;
in particolare, sarebbero state travisate le dichiarazioni del teste Mandolino, dalle quali, coordinate con le dichiarazioni dei coimputati, RI e BA, emergerebbe l'infondatezza dell'affermazione dei giudici di merito che il BA fosse un emissario del CI, mentre risulterebbe che fu il BA a contattare il CI, il quale non ebbe alcun tipo di rapporto e di contatto con la persona offesa;
b) violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e art. 522 c.p.p., imputazione e/o trasformazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto, poiché la condotta minacciosa di cui sarebbe stato portatore il CI e per la quale è intervenuta condanna non potrebbe essere quella di cui all'imputazione, essendo stata esclusa la compartecipazione dello stesso CI ai fatti di danneggiamento e di porto e detenzione di arma;
c) violazione dell'art. 56 c.p., comma 3, per non essere stata applicata l'esimente della desistenza volontaria, la quale non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell'azione criminosa, sempre che la decisione di interromperla non risulti necessitata: la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente e dissociata dagli atti probatori, dai quali emergerebbe che dal luglio 2003 (la contestazione riguarda il periodo dal 19 giugno al 5 novembre 2003) non ebbe più alcun contatto con il "portavoce RI", disinteressandosi completamente della vicenda;
d) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 che sarebbe incompatibile con il ruolo e la condotta dell'imputato, per come ritenuti in sentenza.
Il difensore del CI ha depositato motivi nuovi ai sensi della L.22 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
Il difensore ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia travisato le dichiarazioni del teste Mandolito, escusso all'udienza del 16 novembre 2004, in ordine alla genesi, alla dinamica ed alle motivazioni dell'intervento del CI: l'attenta analisi e la corretta lettura di tali dichiarazioni avrebbe consentito di escludere che il coimputato BA potesse essere ritenuto "l'emissario del CI", mentre la valutazione unitaria con quelle del PE, di cui al verbale di s.i.t. del 1^ ottobre 2003, avrebbe portato ad escludere che il CI avesse mai posto in essere nei suoi confronti minacce dirette.
Il difensore ricorrente lamenta, ancora, che non sia stato valutato l'interrogatorio del CI in merito alla sua desistenza, che sarebbe confermata dall'informativa della squadra mobile della questura di Cosenza datata 25 settembre 2003, dalla quale emergerebbe che, dalla fine di luglio 2003, nessuna telefonata e/o colloquio, avente come protagonista diretto o indiretto il CI, venne più intercettata o registrata.
In conclusione, il ricorrente chiede alla Corte di riesaminare la ricostruzione dell'intera vicenda processuale, anche sotto il punto di vista dell'esatta individuazione, interpretazione, disamina delle emergenze probatorie come segnalate ed evidenziate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Deve escludersi, in primo luogo, che vi sia stata una trasformazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto. Sul punto la sentenza impugnata correttamente applica il principio giuridico costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale la mancata correlazione fra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti totale difformità tra i due dati, con una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume la fattispecie astratta prevista dalla legge, in modo che possa derivarne incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa: circostanza non verificatasi nel caso di specie, poiché la contestazione fa riferimento ad "un quadro di particolare valenza intimidatoria" (sentenza di primo grado, pag. 31, e sentenza di secondo grado, pag. 12) nel quale il CI si è inserito, apportando un contributo casualmente rilevante alla realizzazione dell'evento lesivo, mentre, d'altro canto, l'imputato, attraverso l'iter del processo, è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. Un. 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco, riv. 205619). Le censure difensive concernenti la dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto contestato, nonché la mancata applicazione dell'esimente della desistenza volontaria, si basano sulla denuncia di una "percezione e valutazione in maniera erronea degli elementi di prova", di una "dissociazione dagli atti probatori", denuncia che, ad avviso del ricorrente, troverebbe fondamento nel disposto della L. 22 febbraio 2006, n. 46, che, con la modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), consentirebbe alla Corte di "riesaminare la ricostruzione dell'intera vicenda processuale, anche sotto il punto di vista dell'esatta individuazione, interpretazione, disamina delle emergenze probatorie come segnalate ed evidenziate". Certamente nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella sua nuova formulazione, perché
la L. 8 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato la suddetta norma è entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve essere applicata "ai procedimenti in corso" in conformità a quanto previsto dalla stessa L. 8 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1. Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Se si confronta il nuovo testo del citato art. 606 c.p.p. con quello anteriore alla legge di modifica, si rileva che le innovazioni introdotte riguardano la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nella precedente formulazione della norma, e la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". L'ipotesi della contraddittorietà non apporta sostanziali innovazioni, in quanto si tratta di un vizio comunque rientrante nella violazione delle regole della logica - anzi, in termini filosofici, il principio di non contraddizione è il principio supremo - sebbene esso, come risulta testualmente, non debba essere "manifesto"; ma se con tale carattere si intende, come ha inteso l'esperienza applicativa, che sono ininfluenti le minime incongruenze e che le denunciate illogicità devono essere di spessore tale da inficiare la struttura logica della motivazione, non può non ritenersi che anche la contraddittorietà debba essere "manifesta". Occorre, invece, esaminare quale sia il significato del riferimento agli "altri atti del processo", alla luce dei quali può essere sindacata la motivazione al di là del testo del provvedimento impugnato. A tal fine è necessario un esame, sia pure sintetico, della normativa in tema di motivazione e la relativa evoluzione giurisprudenziale.
L'art. 111 Cost., commi 6 e 7 disponendo che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" e che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge" rivela la connessione esistente tra l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la funzione assegnata alla Corte di cassazione di sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali, costituendo la motivazione la condizione indispensabile per l'effettività del controllo dell'intero iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito nell'applicazione della norma giuridica.
L'obbligo della motivazione trova puntuale specificazione in varie disposizioni del codice di procedura penale. Oltre che nell'art. 125, a norma del quale le sentenze, le ordinanze e, nei casi previsti dalla legge, i decreti devono essere motivati a pena di nullità, le principali disposizioni devono essere individuate nell'art. 546, comma 1, lett. e) e nell'art. 292: la prima riguarda la motivazione delle sentenze, nelle quali deve essere contenuta "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie"; la seconda disposizione, la cui matrice è identificabile nell'art. 13 Cost., comma 2, concerne la motivazione delle ordinanze relative alle misure cautelari personali, nella quale deve essere presente "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza" (art. 292, comma 2, lett. c), nonché "l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa" (art. 292, comma 2, lett. c bis).
L'esigenza costituzionalmente rilevante di un controllo non può essere circoscritta al momento dell'applicazione della norma giuridica, ma deve intendersi inevitabilmente estesa al giudizio di fatto, a quel momento, cioè, in cui il giudice valuta i risultati delle prove e procede alla ricostruzione del fatto. La correttezza del giudizio di fatto si pone quale necessaria condizione della legalità della decisione, la quale si sottrae a censura solo se esistono fatti che giustificano l'applicazione della norma. La garanzia costituzionale ex art. 111 Cost. riguarda la motivazione nella sua unità, inscindibilmente costituita dalla soluzione delle questioni di diritto, sostanziale e processuale, e dall'accertamento del fatto, al quale una determinata norma deve essere applicata. Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione più importante è proprio quella fornita a giustificazione del giudizio di fatto, perché la Corte di cassazione può confermare una decisione di rito o una decisione di merito in diritto anche quando non siano corrette nella giustificazione, ma lo siano nel dispositivo (art. 619 c.p.p., comma 1), ma deve annullare una decisione di merito in fatto che, pur ipoteticamente corretta nell'esito, non lo sia nella giustificazione. L'obbligo della motivazione sul fatto è regolato principalmente dall'art. 192 c.p.p., comma 1, che è generalmente considerato espressione del riconoscimento legislativo del principio del libero convincimento del giudice. L'art. 192 c.p.p., comma 1, col disporre che "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", esprime l'intento del legislatore di prevenire, attraverso il controllo della motivazione, l'esercizio insindacabile del potere discrezionale nell'apprezzamento giudiziale delle prove, al fine di evitare che il libero convincimento trasmodi in arbitrio e in scelte dettate da opzioni meramente soggettive. Il medesimo intento traspare, del resto, dai commi successivi dell'art. 192, nei quali vengono enunciate specifiche regole di giudizio e sono precisati i limiti dell'impiego della prova indiziaria (comma 2) e delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di persone imputate in un procedimento connesso (comma 3).
Tali norme risultano in simmetria con la disposizione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, comprendendo tra i motivi di ricorso la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", sanziona le violazioni dell'obbligo della motivazione, elevando le regole della logica a regole giuridiche, alla cui osservanza è vincolato il giudice quando procede alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove. Tutte le norme citate (art. 192 c.p.p. e quelle di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 292 c.p.p.) offrono indicazioni alquanto dettagliate circa l'estensione e la struttura logica della motivazione a giustificazione del giudizio di fatto, evidenziando esigenze non solo di logicità della motivazione, ma anche di completezza. La necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati del processo ha un preciso sostegno normativo nell'art. 192 c.p.p., comma 1, ma soprattutto nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), ove si distingue tra esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte argomentativa e parte informativa.
È evidente che solo una chiara, completa e articolata motivazione consente al giudice di cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell'argomentazione. Ciò significa che solo rispettando l'obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro e completo i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudice, alla base del disposto del citato art. 192 c.p.p., trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr. Sez. 1^, 15/10-19/12/1990, n. 16564, Batani, riv. 186122; Sez. 1^, 11/4-6/12/1991, n. 12370, Bartone, riv. 189326). Tale obbligo si imponeva in modo ancora più evidente alla luce della formula adottata nel codice del 1988, la quale, disponendo che il controllo del giudice di legittimità fosse condotto unicamente sul testo della sentenza impugnata, inibiva il riesame dell'incartamento processuale.
Se la Suprema Corte non poteva, nell'esercizio del suo sindacato sulla motivazione, esaminare gli atti e se la narrazione della vicenda storico-processuale compiuta dal giudice di merito era l'unico elemento su cui essa poteva fondare il proprio apprezzamento di legittimità, era evidente che l'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto era ancora più penetrante, poiché questa esposizione era l'unico mezzo consentito al giudice di legittimità per valutare la congruità e la logicità della motivazione, per verificare la correttezza logico- razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni svolte sulla consistenza probatoria degli elementi acquisiti, per evincere, con chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolavano la fattispecie concreta (Sez. 3^, 18/6-6/10/1993, n. 9093, Caiazzo, Riv. 195286). Con la conseguenza che la completezza della cognizione del fatto si poneva come conditio sine qua non perché la Corte di cassazione potesse esercitare il suo ruolo di giudice di legittimità, sicché ove tale ricostruzione mancasse o risultasse frammentaria, si imponeva l'annullamento con rinvio del provvedimento medesimo (Sez. 1^, 6 aprile 1995, Lauro, m. 201284; Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, n. 191732; Sez. 3^, 12 maggio 1995, Stanghi, m. 202056; Sez. 3^, 1 febbraio 1996, Zullo, m. 205394). Si comprende perché la giurisprudenza si era posta il problema del c.d. travisamento del fatto: una motivazione che, accortamente o inconsapevolmente, non riproducesse fedelmente le risultanze processuali, sarebbe stata in grado di sottrarsi al vaglio della Corte di Cassazione.
Nella tipologia del travisamento sono stati individuati diversi vizi, distinti in relazione alle cause che ad essi hanno dato origine:
travisamento derivante dalla supposizione di una prova inesistente, travisamento del risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, travisamento conseguente all'omessa valutazione di una prova acquisita o causato dallo scorretto apprezzamento di una o più prove. Le prime due tipologie, però, secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Sez. Un. 26 settembre 2001 - 9 gennaio 2002, n. 624, non massimata sul punto;
nonché, Sez. 4^, 9 giugno 2004, n. 29920, Bonazzi, riv. 228844) avrebbero potuto considerarsi vizi di ordine processuale che potevano consentire di accedere all'esame degli atti processuali, in quanto la prova mai acquisita o il risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello effettivo potrebbero equipararsi alla prova non legittimamente acquisita con la conseguente applicazione della nozione di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1). L'esigenza di completezza della motivazione al fine del sindacato su di essa non è stata, comunque, certamente trascurata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, pur nei limiti imposti dalla rigida preclusione all'esame degli atti processuali di cui all'originario disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto il ricorrente poteva dedurre l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il travisamento del fatto, sicché la Corte potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. Un., 30 aprile - 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944).
Il rimedio di talune forme di travisamento attraverso il controllo dei motivi di appello e la congiunta verifica dell'esame che ne aveva compiuto il giudice dell'impugnazione spostava l'indagine sul piano del vizio della mancanza della motivazione, nel senso che l'omessa risposta ad una specifica censura dell'appellante, vertente su un elemento decisivo, determinava l'incompletezza della motivazione che giustificava l'annullamento della decisione. Lo stesso rimedio aveva possibilità di impiego anche quando il giudizio di primo grado si fosse concluso con una pronuncia di assoluzione e la condanna dell'imputato fosse intervenuta nel giudizio di appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. Anche in tale ipotesi, infatti, era stata ammessa una possibilità di verifica dell'omesso esame di risultanze probatorie decisive (Sez. Un. 29 ottobre - 24 novembre 2003, n. 45276, Andreotti, rv. 226092 e 226093), potendo la Corte di cassazione fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d'appello dell'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, avesse prospettato al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria.
Non vi è dubbio, quindi, che il riferimento contenuto nella novella legislativa agli "atti del processo" come possibile parametro di riferimento del vizio denunciato consenta alla Corte di cassazione di verificare la completezza della motivazione, già individuata dalla giurisprudenza della Corte stessa come requisito essenziale della sentenza.
L'accesso agli atti del processo, però, non è indiscriminato, ma veicolato dall'atto di impugnazione che deve indicare "specificamente" quali siano gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del provvedimento impugnato, indicazione che potrà assumere le forme più diverse (integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito ecc.), ma sempre tali da non costringere la Corte di cassazione ad un lettura totale degli atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma, tanto che la relativa richiesta con i motivi di ricorso deve ritenersi sanzionata dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p..
Il significato di tale "indicazione specifica" si evidenzia dall'inserimento del disposto della norma nella tipologia del vizio denunciato, che attiene alla esistenza stessa della motivazione o alla sua struttura logica.
Prima della novella legislativa era consolidato il principio per cui, nella verifica della fondatezza o non del motivo di ricorso ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di cassazione non era quello di accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito avessero esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se avessero dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove avessero esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1^, 21 settembre - 4 novembre 1999, n. 12496, Guglielmi ed altri, rv. 214567; Sez. Un., 30 aprile - 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944).
Ebbene deve ritenersi che tali principi siano rimasti fermi anche a seguito della novella legislativa, poiché questa non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità, come si desume dal sistema costituzionale e da quello dell'ordinamento giudiziario (art. 111 Cost., comma 7, e R.D. n. 12 del 1941, art. 65), ma anche, come si è detto, dalla natura del vizio denunciabile (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che attiene alla correttezza del discorso giustificativo della decisione e non al suo contenuto valutativo.
Occorre ulteriormente chiarire che, con riferimento al requisito della completezza della motivazione e in applicazione del criterio della concisione espositiva (artt. 544 e 546 c.p.p.), non vi è perfetta coincidenza tra le risultanze processuali e il contenuto della motivazione. Infatti, nel dibattimento vanno ammesse ed acquisite tutte le prove rilevanti rispetto a tutti gli oggetti di prova (art. 190 in relazione all'art. 187 c.p.p.); nella motivazione, invece, vanno discusse solo le prove controverse e decisive rispetto alle sole questioni controvertibili.
Che la struttura minima della motivazione concerna solo le prove decisive, lo si ricava non solo dal principio di concisione espositiva, ma anche dal disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Il primo articolo richiedendo l'indicazione delle prove poste a base della decisione fa riferimento non a tutte le prove comunque rilevanti, ma solo a quelle poste a base della decisione, cioè delle prove fondamentali, appunto decisive. A questo articolo si collega il secondo, che prevede l'annullamento della sentenza in caso di mancata assunzione di una prova decisiva. Dunque è la prova decisiva che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso in tanto assume rilevanza in quanto dimostri che il giudice abbia trascurato di sottoporre al proprio esame fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. Tale principio assume ancor più valore se saggiato alla luce di altro principio più volte affermato da questa Suprema Corte, quello della valutazione unitaria della prova, che, visto sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo di ricorso, consente di affermare che non è ammissibile quel motivo che parcellizzi la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, ponendosi al di fuori di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti. La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorché si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto. Pertanto, alla stregua del precetto dell'art. 606 c.p.p., anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva e non sia carente nell'esame di prove decisive o affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito.
Rimane fermo, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. Un. 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, n. 2110, Fachini, riv. 203767). In applicazione dei suddetti principi si rileva la inammissibilità dei suddetti motivi ricorso, poiché con essi si chiede esplicitamente a questa Corte di "riesaminare la ricostruzione dell'intera vicenda processuale" non per constatarne imprecisioni o inesattezze di valore decisivo nel complessivo quadro probatorio, bensì per una diversa "interpretazione, disamina delle emergenze probatorie".
I giudici di merito, le cui valutazioni, non essendovi difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. 1^, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3^, 14/2-23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2^, 2/03-4/5/1994, 5112, PalazzottO, riv. 198487;
Sez. 2^, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, 209145), fondano le loro convinzioni su dati testimoniali e sui risultati delle intercettazioni e di questo materiale probatorio forniscono un'ampia e analitica ricostruzione, adottando criteri interpretativi e ricostruttivi privi di vizi logici.
In particolare, la doglianza contenuta nei motivi aggiunti di omessa valutazione dell'interrogatorio del CI è del tutto infondata, in quanto essa è stata compiutamente apprezzata dal giudice di primo grado (pagg. 16 e 17); mentre la indicazione della informativa della squadra mobile di Cosenza datata 25/09/2003, a supporto della richiesta di ritenere sussistente la desistenza volontaria, non è supportata da alcuna specificazione in merito alla decisività di tale elemento (peraltro estrapolato dal complessivo quadro probatorio) se raffrontato con le dichiarazioni rese dalla persona offesa, poste dal giudice di appello a fondamento del rigetto della richiesta difensiva (pag. 14).
D'altro canto, il ricorrente, per sostenere le proprie tesi interpretative, non solo chiede a questo giudice di legittimità un'inammissibile valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali, ma procede ad una ricostruzione parcellizzata del materiale probatorio (riportato, invece, ampiamente nelle pagg. da 2 a 23 della sentenza di primo grado), trascurando, in particolare, le emergenze delle intercettazioni, laddove "gli interlocutori, ignari di essere registrati, fanno espresso riferimento alla persona" del CI (pag. 23 della sentenza di primo grado e pag. 11 della sentenza di secondo grado).
I motivi di ricorso, pertanto, sono da ritenersi non consentiti sia sul punto della responsabilità che su quello dell'esimente della desistenza volontaria.
Il motivo di ricorso concernente l'applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è infondato. La giurisprudenza costante di questa Suprema Corte ha chiarito che la suddetta circostanza aggravante speciale richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'intero contesto riconduca l'illecito "ad una pretesa mafiosa e lo stesso CI è esplicito nel presentarsi come referente delle cosche del cosentino": si tratta di una valutazione fondata su precise emergenze probatorie, che consentono di inquadrare la fattispecie concreta in quella astratta dell'aggravante come sopra delineata e qualsiasi diverso apprezzamento esula dai limiti cognitivi di questo giudice di legittimità.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006