Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
In tema di falso per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del p.u. è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente; del falso, tuttavia, non risponde il p.u., tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore.
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2015, n. 24301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24301 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/03/2015
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1034
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 34808/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO TT N. IL 26/11/1955;
avverso la sentenza n. 9931/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per le parti civili, l'avv. Attilio Soriano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l'avv. Mancini Igino, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ha eccepito la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma in data 24/10/2013, ha ritenuto PA NE responsabile del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. per avere, con autocertificazione contenuta in raccomandata inviata al comune di Frascati (protocollata il 17/11/2005) e riportata nel contratto pubblico di compravendita stipulato il 10/5/2006 col comune suddetto, attestato falsamente che di aver costruito, sul terreno oggetto del contratto, un fabbricato censito in catasto al foglio 1003, particella 238; che si trattava di fabbricato oggetto di occupazione pluriennale esclusiva da parte sua (da più di dieci anni); che, in relazione al fabbricato suddetto, era stata rilasciata dal comune di Roma, a suo favore, la concessione edilizia in sanatoria n. 8735 del 16 ottobre 1996. Laddove:
- il fabbricato era stato realizzato nel 1940 da SQ SA (nato nel 1911) e RU RO (nata nel 1911), che lo avevano occupato fino alla data del decesso (avvenuta, per l'ultimo dei due, nel 2000);
- la concessione in sanatoria, relativa al fabbricato in questione, era stata rilasciata nel 1986 a favore di SQ SA;
- l'immobile era stato, a partire dal 2000, nella disponibilità degli eredi di SQ SA e UC RO, i quali lo avevano locato l'l/7/2003 a IA DR (il contratto di locazione era stato stipulato da SQ SA, nato nel 1959, nipote dell'originario costruttore);
- la "disponibilità" dell'immobile era stato trasferita a PA nel 2005 da SQ SA junior;
- PA non era, al momento della dichiarazione, nel possesso esclusivo dell'immobile.
Per effetto di tanto lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite SQ RI e SQ LF.
La sentenza precisa che la dichiarazione si inseriva in una complessa procedura amministrativa, concordata dal comune di Frascati, dalla regione Lazio e dal Commissario per gli usi Civici, al fine di regolarizzare un notevole numero di occupazioni abusive di aree di proprietà comunale. In detta procedura, per ottenere l'acquisizione del diritto di proprietà (in questo caso, da parte di PA), era indispensabile l'autocertificazione dell'occupazione pluriennale esclusiva del fabbricato da parte dell'aspirante acquirente.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Igino Mancini, il quale contesta la sussistenza del falso e, comunque, suo inquadramento giuridico. Col primo motivo lamenta che, erroneamente, i giudici di merito abbiano ritenuto falsa la dichiarazione, sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo, in quanto PA ha solo dichiarato quanto da lui ritenuto rispondente a realtà. Egli, infatti, avendo la disponibilità materiale dell'immobile dal 2005, dichiarò di essere possessore ultradecennale in applicazione dell'art. 1146 cod. civ., che gli consentiva di sommare il suo possesso a quello del dante causa (accessione nel possesso), per goderne gli effetti. Proprio in applicazione di tale istituto PA intervenne nel giudizio pendente, dinanzi al Commissario per gli usi civici, tra il comune di Frascati e SQ SA, e in tale sede raggiunse un accordo col Comune al fine di vedersi trasferire l'immobile. L'atto di compravendita del 10/5/2006 dava proprio attuazione alla transazione suddetta. In ogni caso, aggiunge, anche se l'imputato avesse errato nel ritenere operante l'istituto giuridico invocato, si verserebbe in una ipotesi di errore su legge extra-penale, che esclude l'elemento soggettivo del reato.
Col secondo contesta la qualificazione giuridica del fatto, che potrebbe al massimo rientrare - a suo giudizio - nelle previsione dell'art. 483 cod. pen.. Col terzo e ultimo motivo eccepisce la prescrizione del reato, intervenuta, sostiene, prima della sentenza d'appello, in quanto il reato si sarebbe consumato con la ricezione dell'autocertificazione da parte del Comune, avvenuta il 17/11/2005. Ove, invece, si dovesse ancorare il tempus commissi delicti al rogito notarile del 10/5/2006, la prescrizione sarebbe maturata dopo la pronuncia della sentenza d'appello, ma prima del deposito della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento, anche se il reato va dichiarato prescritto e la sentenza annullata agli effetti penali.
1. Il motivo concernente l'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato. Si evince dalla sentenza impugnata che PA NE ebbe a dichiarare, in data 10 maggio 2006, in occasione della stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'immobile sito in Roma, loc. Campo Romano, contrariamente al vero: 1) di "occupare" l'immobile in questione "da molti anni", laddove la disponibilità dell'immobile gli era stata concessa solo dal 2005 da SQ SA junior;
2) di aver "costruito" sul terreno suddetto un fabbricato, senza autorizzazione comunale, laddove la costruzione era avvenuta ad opera di SQ SA OR moltissimi anni prima;
3) che in ordine al fabbricato era insorta controversia tra il comune di Frascati e l'occupante del lotto (vale a dire, con lui personalmente), laddove la controversia era insorta tra il comune di Frascati e SQ SA;
4) di aver ottenuto concessione in sanatoria, laddove la concessione in sanatoria era stata rilasciata a favore di SQ e della moglie. Le dichiarazioni erano, pertanto, chiaramente e irrimediabilmente false, per cui nessuna censura è possibile muovere, sul punto, alla sentenza impugnata, che ha ritenuto integrato il reato sotto l'aspetto oggettivo, posto che "occupazione" e "possesso" (cui si riferisce l'art. 1146 cod. civ.) di un immobile sono concetti giuridicamente diversi e posto che l'istituto dell'accessione nel possesso non consente di sovrapporre la figura del "possessore" a quella del "costruttore" di un fabbricato, ovvero le figure dei beneficiari di una concessione, ne' determina la successione nei rapporti processuali pendenti (relativi all'immobile). Quanto all'elemento soggettivo, decisiva è l'osservazione della Corte di merito che la parte di un procedimento amministrativo "ha l'obbligo di ostensione di semplici dati fattuali, lasciando il compito alla pubblica amministrazione di provvedere alla qualificazione giuridica". E ciò senza considerare che l'errore su legge extrapenale costituisce una ipotesi della difesa, non fondata su congruenti dichiarazioni della parte interessata (infatti, nemmeno il difensore rimanda a corrispondenti affermazioni del PA). 2. È infondato anche il motivo concernente la qualificazione del reato. È il caso di rammentare che la giurisprudenza di questa Corte si è cimentata più volte con le problematiche connesse alle false attestazioni dei privati che si trovino in rapporto strumentale con la falsità ideologica posta in essere dal pubblico ufficiale, per affermare che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste;
del falso, però, non risponde il pubblico ufficiale, in quanto tratto in inganno, bensì il soggetto che lo ha ingannato (Cass., SU, n. 35488 del 28/6/2007; SU, n. 1827 del 24/2/1995). Tale conclusione, ormai pacifica in giurisprudenza nelle ipotesi in cui la falsa attestazione si inserisca, come presupposto, in un atto pubblico formato da un pubblico ufficiale o da un impiegato incaricato di pubblico servizio e compilato con le debite forme, per uno scopo di diritto pubblico inerente all'esercizio delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio, conserva la sua validità nelle ipotesi in cui la falsa attestazione del privato si inserisca in un procedimento amministrativo che culmina in un atto di autonomia negoziale (contratto) posto in essere per mezzo di notaio (anch'egli un pubblico ufficiale), giacché non è il tipo di atto pubblico cui accede la falsa attestazione del privato a connotare di illecito - ai sensi dell'art. 48 cod. pen. - la condotta del mentitore, bensì lo "sviamento" dell'atto pubblico dalla sua funzione tipica, provocata dall'attestazione falsa, e la strumentalizzazione della funzione pubblica che attraverso di essa si attua.
Nella specie, le attestazioni del PA si sono inserite in un complesso procedimento amministrativo, che ha visto partecipi il comune di Frascati, il Commissario per la liquidazione degli usi civici e lo stesso PA, sfociato nell'attribuzione all'imputato, per atto pubblico, della proprietà dell'immobile oggetto delle false dichiarazioni. Le sue dichiarazioni hanno rappresentato, pertanto, il presupposto dell'atto pubblico in questione;
atto che, pur non provenendo da un'Autorità amministrativa, ha rappresentato il momento conclusivo di un procedimento amministrativo, all'esito del quale si è manifestata la volontà della pubblica amministrazione. Le false dichiarazioni da lui rese sono state quindi recepite nell'atto pubblico (il contratto) posto in essere col ministero del notaio Capecelatro, il quale, facendo affidamento su quelle dichiarazioni, ha dato atto dell'esistenza delle condizioni per operare il trasferimento (la parte dispositiva del contratto è infatti preceduta da una serie di "premesse" in cui si riportano i "fatti" attestati dal PA):
presa d'atto erronea, propedeutica alla stipulazione del contratto, di cui il notaio non può ritenersi responsabile e che va addebitata al deceptor ai sensi dell'art. 48 cod. pen. Si è di fronte, cioè, anche in questo caso, a false dichiarazioni del privato che si pongono in rapporto strumentale con la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, di cui il privato - che l'ha provocata - deve rispondere.
3. Ciò posto, deve prendersi atto che il reato, commesso il 10/5/2006 (giorno di stipula del contratto, in cui erano fatte, o ripetute, le false dichiarazioni), si è prescritto il 10/11/2013, dopo la sentenza d'appello. La non manifesta inammissibilità del ricorso comporta, perciò, che la sentenza va annullata agli effetti penali, mentre rimangono salve le statuizioni civili. L'imputato va condannato, di conseguenza, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 1.800, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015