Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di munizioni per armi comuni da sparo, la condotta di porto non è sanzionata da alcuna previsione incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2014, n. 12941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12941 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/01/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 112
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 30938/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ER N. IL 25/08/1968;
avverso la sentenza n. 10091/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. FRATICELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- il difensore del ricorrente, avvocato Cosimo Zaccaria, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza deliberata il 21 febbraio 2013 e depositata il 6 marzo 2013 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Modena, 2 luglio 2012, di condanna alle pene della reclusione in anni due e mesi due e della multa in Euro quattrocento a carico di CA MA, dichiarato responsabile dei delitti di traffico di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dei delitti, uniti tra loro in continuazione, di porto di arma clandestina (in esso assorbita la imputazione di detenzione di arma clandestina) e di porto illegale di arma comune da sparo, reati commessi in Modena il 3 febbraio 2012.
1.1 - I giudici di merito hanno accertato quanto segue. Nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la polizia giudiziaria, nel corso di un controllo presso i locali del dopolavoro ferroviario e in esito a perquisizione personale, aveva colto l'imputato nella flagranza della detenzione di due involucri termosaldati, contenenti complessivamente trecentonovanta milligrammi di cocaina (principio attivo: milligrammi 85), e del porto di una "arma a penna monocolpo", colla cartuccia in canna, non catalogata e priva dei contrassegni identificativi.
CA occultava la droga e l'arma nelle mutande.
1.2 - Con riferimento alle censure formulate col gravame, alle mozioni avanzate dall'appellante nel corso del giudizio di secondo grado e in relazione a quanto serba rilievo nel presente scrutinio di legittimità, la Corte territoriale ha così motivato. 1.3 - Devono essere disattese le richieste dell'appellante di rinnovazione della istruzione dibattimentale, per la esecuzione di perizia finalizzata all'accertamento della funzionalità e della idoneità allo sparo dell'arma, e, gradatamente, di autorizzazione "alla effettuazione di consulenza tecnica".
Non emergono, in proposito, profili di dubbio. L'alternativa ipotesi difensiva risulta "svincolata da alcuna risultanza processuale". Del pari la postulazione della consulenza tecnica è sorretta da "mera ipotesi sfornita di ogni concreto fondamento". Anche alla luce della "tipologia del rito col quale si è proceduto" appare corretto il diniego delle ulteriori indagini, senza che possa ritenersi addossata al giudicabile l'inversione dell'onere della prova.
1.4 - Le condotte di porto di arma in luogo pubblico sono state ritualmente contestate alla stregua del pertinente riferimento normativo della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4, (pur in carenza della indicazione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 4) e, comunque, della espressa formulazione dell'addebito di aver "portato fuori della propria abitazione" l'arma clandestina. Non è, pertanto, pertinente il richiamo dell'appellante alla giurisprudenza Europea in tema di qualificazione del fatto nella sede del giudizio di legittimità.
1.5 - Neppure è condivisibile la tesi difensiva circa la "riconducibilità a un unico reato del porto della pena e della relativa munizione".
In relazione alle armi clandestine il porto illecito di munizioni "conserva .. la propria autonomia". L'assorbimento della condotta relativa alle munizioni che costituiscono l'ordinaria dotazione di una arma da sparo, nel reato concernente l'arma stessa, opera, infatti, esclusivamente in relazione alle armi iscritte nel catalogo nazionale e non può trovare applicazione quando si tratta "di uno strumento offensivo creato ad hoc e di per sè illecito". 1.6 - In punto di fatto è assolutamente inverosimile l'assunto dell'appellante di aver, poco prima della perquisizione, recuperato un sacchetto contenente la droga e l'arma, assertivamente abbandonato da persona inseguita dalla Polizia.
1.7 - La ripartizione della droga in due involucri, il superamento della soglia prevista per l'uso personale e, soprattutto, la dichiarazione del giudicabile di non essere attualmente tossicodipendente (pur avendo in passato assunto cocaina), conclamano la destinazione dello stupefacente per lo spaccio.
1.8 - Deve essere esclusa la continuazione tra il delitto relativo agli stupefacenti e i reati concernenti le armi.
Priva di pregio è la contestualità delle condotte relative, laddove gli oggetti detenuti sono eterogenei, ne' sono emerse modalità e circostanze della acquisizione della droga e dell'arma da parte del giudicabile;
sicché nessun elemento consente di ritenere che gli illeciti siano "riconducigli a una deliberazione criminosa unitaria". 2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Cosimo Zaccaria, mediante atto del 3 maggio 2013, col quale ha formulato quattro motivi, dichiarando, anche promiscuamente, di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 4, L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, e
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, (primo motivo), in relazione all'art. 441 c.p.p., comma 5, alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7, e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, (secondo motivo), e in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, (quarto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (secondo e terzo motivo).
2.1 - Col primo motivo il difensore censura l'affermazione della responsabilità per il delitto di porto di arma clandestina e il denegato assorbimento del reato concernente la cartuccia, deducendo:
l'art. 14, comma 7, della legge di stabilità del 2011 ha abrogato la L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, che istituiva il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e ha soppresso il catalogo;
tanto comporta la abolito criminis del ritenuto delitto di porto di arma clandestina.
L'esclusione del reato in parola consente il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
5. Deduce, inoltre, il ricorrente: erroneamente la Corte territoriale ha negato l'assorbimento della condotta concernente l'unica cartuccia, che costituiva la dotazione dell'arma clandestina "monocolpo". 2.2 - Col secondo motivo il difensore deduce: difetta la dimostrazione della funzionalità dell'arma; la carenza della prova in proposito comporta la assoluzione del giudicabile. Gradatamente il difensore si duole della reiezione della mozione per la rinnovazione della istruzione dibattimentale, opponendo: anche nel giudizio abbreviato trova applicazione l'art. 495 c.p.p., comma 2;
deve essere assicurato il diritto alla prova sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici;
la prova richiesta non era superflua, ne' irrilevante;
e, comunque, era decisiva;
la ipotesi di accusa era indimostrata;
la motivazione della Corte territoriale è priva "di fondamento logico giuridico"; il giudice del gravame doveva esercitare il potere officioso di integrazione probatoria previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5. 2.3 - Col terzo motivo il difensore impugna l'accertamento della responsabilità per il delitto concernente gli stupefacenti, opponendo: la droga detenuta non era destinata allo spaccio;
il ricorrente non ha mai negato di far uso di stupefacenti, avendo soltanto asserito di essere stato in passato tossicodipendente;
la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni del giudicabile;
la droga detenuta ammonta a poco più di mezzo grammo;
il mero superamento del limite quantitativo non suffraga la ipotesi della destinazione dello stupefacente allo spaccio;
le condizioni economiche e sociali dell'imputato sono compatibili con l'uso personale della droga.
2.4 - Col quarto motivo il difensore censura il diniego del riconoscimento della continuazione stigmatizzando l'omessa considerazione dell'asserito stato di tossicodipendenza. 2.5 - Con memoria recante la data dell'8 gennaio 2014 il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - La abrogazione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 7, colla soppressione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ha comportato la abolitio criminis esclusivamente delle sole, specifiche norme incriminatrici inerenti le previsioni delle armi non catalogate (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 1, n. 1) e delle armi prive della indicazione del numero di iscrizione del prototipo dell'esemplare nel catalogo nazionale (art. 23, comma 1, n. 2, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11, comma 1). In tal senso questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale "la detenzione di arma clandestina perché non catalogata non è più prevista dalla legge come reato, per effetto della soppressione normativa da parte della L. n. 183 del 2011, art. 14, comma 7, del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. (Sez. 1, n. 21673 del 23/04/2013 - dep. 21/05/2013, Crudo, Rv. 255946; cui adde Sez. 1, n. 29496 del 27/06/2013 - dep. 10/07/2013, Lagrotteria, Rv. 256109). Ma restano in vigore, in quanto non travolte dalla succitata abrogazione e dalla soppressione del catalogo, le residue norme incriminatrici - ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 2, 3 e 4, in relazione al comma 1, n. 2, dello stesso articolo e con riferimento al precedente art. 11, comma 1 - delle condotte di fabbricazione, importazione, esportazione, commercio, messa in vendita, cessione, detenzione e porto delle armi clandestine, prive delle indicazioni degli altri "numeri", "contrassegni" e "sigle", ulteriormente prescritti dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 11, comma 1, come integrato dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 15: il marchio o la sigla del produttore, il numero progressivo di matricola, la indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica Italiana o di altro Paese nel caso di importazione da paese esterno alla Unione Europea.
Orbene, nella specie è affatto pacifico e fuori discussione che l'arma, illegalmente portata dal ricorrente in luogo pubblico, era priva della indicazione del numero di matricola (v. sentenza di primo grado, p. 1 della motivazione).
Sicché risulta perfettamente integrato il ritenuto delitto di porto di arma clandestina.
3.2 - Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, "la mancata assunzione di una perizia richiesta dalla parte" non è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
L'indagine peritale, infatti, non è sussumibile nella tipologia della "prova decisiva", prevista dalla ridetta disposizione, per il suo carattere di mezzo "neutro.. sottratto al potere dispositivo delle parti" e "rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità" (Sez. 1^, 8 giugno 1994, n. 9370, Morabito, massima n. 199913; Sez. 1^, 17 giugno 1994, n. 9788, Jahrni, massima n. 199279; Sez. 6^, 26 novembre 1996, n. 275/1997, Tornabene, massima n. 206894; Sez. 5^, 30 aprile 1997, n. 6074, Ritossa, massima n. 208090; Sez. 1^, 23 ottobre 1997, n. 11538, Geremia, massima n. 209137; Sez. 3^, 28 ottobre 1998, n. 13086, Patrizi, massima n. 212187; Sez. 5^, 6 aprile 1999, n. 12027, Mandala, massima n. 214873; Sez. 4^, 12 dicembre 2002, n. 9279/2003, Bovicelli, massima n. 225345; Sez. 6^, 12 febbraio 2003, n. 17629, Zandri, massima n. 226809; Sez. 6^, 18 giugno 2003, n. 37033, Brunetti, massima n. 228406; Sez. 4^, 5 dicembre 2003, n. 4981, Ligresti, massima n. 229665; e Sez. 4^, 22 gennaio 2007, n. 14130, Pastorelli, massima n. 236191).
Sotto il profilo del vizio della motivazione, la Corte territoriale ha dato congruamente conto del diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale.
3.3 - Il carattere meramente congetturale del "dubbio" difensivo circa la offensività dell'arma, ritenuta palese dai giudici di merito alla stregua della descrizione della pistola "a penna", contenuta nei processi verbali di perquisizione, di sequestro e di arresto e nella annotazione della polizia giudiziaria, rende priva di giuridico pregio le censure difensive anche in ordine alla sussistenza dei delitti di porto.
3.4 - Quanto, poi, al delitto concernente la droga, l'assunto difensivo del ricorrente, circa il supposto travisamento della prova a opera della Corte territoriale, è resistito dalla citazione della sentenza di primo grado, contenuta nel ricorso: "l'imputato ha dichiarato in sede di interrogatorio di non essere un consumatore di cocaina (o, meglio, di esserlo stato)" e, per vero, dal processo verbale dell'interrogatorio, reso dal ricorrente nella udienza di convalida dell'arresto il 6 febbraio 2012, risulta che CA dichiarò: "Sono stato assuntore di cocaina e ho smesso circa sei/sette anni fa".
3.4 - Per il resto non ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nella narrativa che precede - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e u-nivocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto).
Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito;
bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.5 - In ordine, infine, alla esclusione della continuazione interna tra i delitti concernenti le armi (già tra loro unificati ai sensi dell'art. 81 c.p.) e il residuo reato relativo agli stupefacenti, la denunzia della violazione di legge (sotto il profilo della mancata valutazione della tossicodipendenza) è priva di fondamento. Affatto irrilevante è, per vero, la generica allegazione da parte del giudicabile dello stato di tossicodipendenza (pregresso) nella patente carenza di veruno collegamento colla attualità della commissione dei reati.
3.6 - Esatto è, invece, il rilievo mosso dal ricorrente in ordine alla negazione dei giudici di merito sul punto del denegato assorbimento della condotta relativa alla munizione nei delitti concernenti l'arma.
La mancanza dei segni distintivi e identificativi dell'arma non incide sul profilo saliente e decisivo che la singola cartuccia incamerata costituisce alla evidenza la "ordinaria dotazione" della pistola monocolpo.
Affatto erroneamente, pertanto, il primo giudice - peraltro con incongruente riferimento normativo - e la Corte territoriale confermatrice hanno divisato che fosse pienamente "integrato il porto di munizioni contestato sub L. n. 110 del 1975, art. 7" (sic, v. la sentenza di primo grado, a p. 3).
E non è neppure il caso di ricordare che, in reazione alle munizioni per ami comuni da sparo, la legge penale non contempla alcuna ipotesi di reato che tipizzi la specifica condotta di porto (il richiamo contento nella L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7, attiene esclusivamente alle condotte concernenti le armi e non anche le munizioni relative, v. Sez. 1, n. 6914 del 29/04/1992 - dep. 11/06/1992, Rivelli, Rv. 190561; Sez. 1, n. 3432 del 10/05/1988 - dep. 04/03/1989, Betori, Rv. 180703; Sez. 1, n. 454 del 25/10/1982 - dep. 21/01/1983, Rastelli, Rv. 157011; Sez. 1, n. 9268 del 08/02/1980 - dep. 28/07/1980, Soffritti, Rv. 145917; e Sez. 1, n. 1873 del 25/07/1979 - dep. 09/02/1980, Belli, Rv. 144288). Purtuttavia è per vero assorbente il rilievo che l'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito, non ha avuto alcuna influenza sul dispositivo.
All'imputato non è stata contestata alcuna autonoma ipotesi di reato in relazione al porto della cartuccia incamerata e neppure in relazione alla detenzione della stessa. E nessuna dichiarazione di penale responsabilità, specifica e autonoma, risulta contenuta nel dispositivo della sentenza di condanna.
Inoltre, nel commisurare l'aumento di pena per la ritenuta continuazione interna, in ragione di tre mesi di reclusione, il primo giudice ha fatto esclusivo riferimento al delitto di porto illegale dell'arma comune da sparo ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7, (sostituiti rispettivamente dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14).
Il rilevato errore di diritto, pertanto, vitiatur sed non vitiat. Sicché al medesimo deve porsi riparo senza pronunciare annullamento, con mera correzione della sentenza impugnata nei termini che precedono, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1. 3.7 - Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e le statuizioni di rito per la correzione della sentenza, ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione alla Corte di appello di Bologna di copia della presente sentenza ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014