Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 luglio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 2013 |
Commentari • 91
- 1. La continuazione tra reati in rapporto alla recidiva, al nesso teleologico e all’art. 131-bis c.p.Piera Strabello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Disciplinata all'art. 81 c.p., la continuazione fra reati è definita dalla giurisprudenza di legittimità come un istituto “multifocale” per la sua natura, al contempo, unitaria e pluralista. E' proprio dalla capacità della continuazione di comporsi, ora, come reato unico, ora, come plurimi reati autonomi che, rapportata con figure quali la recidiva ex art. 99 c.p., l'aggravante teleologica ex 61, n. 2 c.p. nonché la causa di non punibilità del particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., la risoluzione del rapporto assumerà curvature differenti in base alla tesi cui si accederà. Procedendo per gradi, la continuazione fra reati si sostanzia in un particolare concorso …
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Giurisprudenza • 153
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2015, n. 23893Provvedimento: 2389 3 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ARBITRATO ESTERO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9118/2013 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 23893 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. -- Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Ud. 22/09/2015 Dott. MARIO FINOCCHIARO Presidente Sezione - PU CI. Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Consigliere 二份 Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9118-2013 proposto da: GOVERNO E MINISTERI DELLA REPUBBLICA …Leggi di più...
- ragioni·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 01. ((Definizioni)) (( 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunita' verso destinatari situati nel territorio nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o piu' destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento;
l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE , che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE , a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi. )) - Art. 1. Controllo dello Stato 1. L'esportazione, l'importazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva)) devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
(( 2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. )) 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione ((, transito e intermediazione)) sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. ((Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.)) (( 5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. )) 6. L'esportazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione)) di materiali di armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell' articolo 11 della Costituzione ; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (( o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) )) ; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione (( , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,)) di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
(( 7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. )) 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13; c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall' articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia; b) le esportazioni o concessioni dirette ((e i trasferimenti intracomunitari)) da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali; c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335 .
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. ((Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.)) (( 11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21. ))