Legge 9 luglio 1990, n. 185

Commentari67

Mostra tutto (67)
  • 1Quei contratti nulli con Israele, che invece sopravvivono nell’elusione dello ius cogens
    Luciana Cardelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2impatti e profili di business per gli intermediari
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 29 aprile 2025

  • 3cronaca di un’estradizione negata | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    1. La cronaca e il significato dei fatti. Secondo la definizione dell'enciclopedia Treccani, la cronaca è «narrazione di fatti esposti secondo la successione cronologica», «senza alcun tentativo di interpretazione o di critica degli avvenimenti». Tuttavia, per narrare un avvenimento anche senza proporne un'interpretazione, occorre pur sempre cogliere il significato dei fatti, che inevitabilmente dipende dal contesto di riferimento, in quanto una medesima successione di fatti può assumere significati anche molto diversi secondo che siano considerati in una prospettiva professionale, familiare o politica. Può accadere in particolare che il significato di un avvenimento sia definito non …

     Leggi di più…

  • 4Quei contratti nulli con Israele, che invece sopravvivono nell’elusione dello ius cogens
    Luciana Cardelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. Gli affari con Israele e la tesi del Lawfare. 2. Alcune recenti iniziative sui rapporti di affari con Israele per le insidie del Lawfare “inverso”. 3. Illecito permanente e nullità dei rapporti di affari. 1. Gli affari con Israele e la tesi del Lawfare È possibile fare affari con uno Stato che viola sistematicamente il diritto internazionale (generale, pattizio e umanitario) ed è addirittura sotto accertamento giudiziale per crimini di guerra, contro l'umanità e persino per genocidio? Stando alla storia delle sanzioni internazionali e nazionali, si dovrebbe senza indugio rispondere di no (del resto, basti pensare alla vicenda degli embarghi verso il Sud Africa …

     Leggi di più…

  • 5Testo Unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS)
    https://www.studiocataldi.it/

    Raccolta Normativa Salva questa pagina in PDF REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Testo aggiornato alla modifiche introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304) TITOLO I. Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione. Capo I. Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al …

     Leggi di più…
Mostra tutto (67)

Giurisprudenza135

Mostra tutto (135)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2015, n. 23893
    Provvedimento: 2389 3 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ARBITRATO ESTERO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9118/2013 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 23893 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. -- Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Ud. 22/09/2015 Dott. MARIO FINOCCHIARO Presidente Sezione - PU CI. Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Consigliere 二份 Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9118-2013 proposto da: GOVERNO E MINISTERI DELLA REPUBBLICA …
     Leggi di più...
    • ragioni·
    • esclusione·
    • valutazione del giudice nazionale e non degli arbitri·
    • embargo internazionale·
    • conseguenze·
    • successiva revoca·
    • sopravvenuto embargo internazionale·
    • irretrattabilità dell'azione ordinaria esercitata·
    • immunità dalla giurisdizione·
    • sussistenza·
    • invalidità sopravvenuta della clausola·
    • validità sopravvenuta della clausola compromissoria già invalidata·
    • vendita di armi (elicotteri) a stato estero·
    • compromesso e clausola compromissoria·
    • arbitrato

  • 2Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2024, n. 26835
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da EC TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 16/01/2024 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TE Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione del reato; il rigetto, nel resto, del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26835 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Salerno giudicava TE EC …
     Leggi di più...
    • violazione di legge·
    • giurisdizione penale·
    • art. 25 legge n. 185/1990·
    • materiali di armamento·
    • esportazione senza autorizzazione·
    • vizio di motivazione·
    • tentativo del delitto·
    • annullamento con rinvio·
    • art. 56 cod. pen.

  • 3Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2025, n. 118
    Provvedimento: N. 2692/2007 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007, trattenuta in decisione con provvedimento del 18 luglio 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa DA (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Tomeo e Parte_1 C.F._1 Alfonso Lisanti, in virtù di mandato in atti, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Vallo della …
     Leggi di più...
    • giudicato esterno·
    • frane e smottamenti·
    • responsabilità appaltatore·
    • prova del danno·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • risarcimento danni·
    • giudicato sulla giurisdizione·
    • legittimazione passiva·
    • compensazione spese di lite·
    • lavori pubblici

  • 4Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 4
    Provvedimento: Tribunale di Vallo della Lucania n. 842/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc; lette le note scritte depositate; rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, tutte le parti hanno provveduto a depositare le suddette note scritte; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. …
     Leggi di più...
    • ruolo esattoriale·
    • nullità e inefficacia atto·
    • difetto di notifica·
    • finanziamento agevolato·
    • opposizione a intimazione di pagamento·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • titolo esecutivo·
    • prescrizione decennale·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 5Trib. Lecce, sentenza 02/07/2024, n. 2309
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Lecce Sezione Commerciale Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Ottaviano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5987/2023, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione”, proposta DA: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GRECO ALESSANDRO (C.F. ), giusta mandato in atti C.F._2 -ATTRICE/OPPONENTE CONTRO CP_1 [...] (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., -CONVENUTA/OPPOSTA contumace Nonché CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., …
     Leggi di più...
    • responsabilità socio accomandante·
    • spese processuali·
    • transazione·
    • mancata notifica cartelle esattoriali·
    • discarico ente impositore·
    • opposizione all'esecuzione·
    • legittimazione passiva·
    • soccombenza virtuale·
    • cessata materia del contendere·
    • art. 2313 c.c.
Mostra tutto (135)

Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali
  • Art. 01. ((Definizioni)) (( 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
    a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
    b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
    c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
    d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
    e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
    f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunita' verso destinatari situati nel territorio nazionale.
    In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
    g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o piu' destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
    h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
    i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento;
    l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
    m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE , che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
    n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE , a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
    o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
    p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
    1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
    2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
    q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi. ))
  • Art. 1. Controllo dello Stato 1. L'esportazione, l'importazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva)) devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
    (( 2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. )) 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
    4. Le operazioni di esportazione ((, transito e intermediazione)) sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. ((Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.)) (( 5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento. )) 6. L'esportazione ((, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione)) di materiali di armamento sono altresi' vietati:
    a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell' articolo 11 della Costituzione ; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (( o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) )) ; d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali.
    7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione (( , il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,)) di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
    (( 7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate. )) 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
    a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13; c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall' articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
    9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
    a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia; b) le esportazioni o concessioni dirette ((e i trasferimenti intracomunitari)) da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali; c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335 .
    10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
    11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. ((Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.)) (( 11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
    11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
    11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
    a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
    b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21. ))