Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudice ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, in modo non conforme al vero, l'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 48389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48389 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1220
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 25412/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
DI CE PI N. IL 09/11/1958;
avverso la sentenza n. 4060/2013 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del 08/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele: annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, avverso la sentenza del Gup di Livorno, in data 8 ottobre 2013, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di Di RA ER, in ordine al reato di cui all'art. 48 e 479 c.p.p., perché il fatto non sussiste. La accusa era stata elevata per avere, l'imputato, ottenuto dal Giudice di pace, la emissione di un decreto ingiuntivo sul presupposto, però, di un titolo di credito contraffatto. Il Gup ha affermato che il decreto ingiuntivo non è un atto pubblico con valore di prova dell'esistenza del credito, ma un provvedimento impugnabile e privo di valenza intrinsecamente probatoria. Deduce il ricorrente, la erronea applicazione dell'art. 479 c.p.. Il decreto ingiuntivo, infatti, va considerato come atto pubblico il cui contenuto è penalmente tutelato dall'art. 479 c.p.. Esso consiste nella attestazione della esistenza di prova scritta del credito.
D'altra parte, nessuno dubita che il falso ideologico possa essere contestato in relazione ad un atto amministrativo che sia impugnabile dinanzi al Tar. Cita, come ipotesi omologa, la ordinanza dichiarativa di contumacia, emessa sulla base di presupposti di fatto (notificazione alla controparte) contraffatti (Cass. sent.n. 6274 del 2003). Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in tema di "atti dispositivi", ha riconosciuto che anche in tal genere di atti - che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in essi contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione ai fini della sussistenza della falsità ideologica (Sez. U, Sentenza n. 1827 del 03/02/1995 Ud. (dep. 24/02/1995) Rv. 200117; conforme Sez. 5, Sentenza n. 2043 del 23/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208674;
Sez. 5, Sentenza n. 4386 del 17/02/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213107).
In tale ottica sono stati ritenuti idonei ad integrare la fattispecie di cui all'art. 479 c.p., la falsità degli atti presupposti al rilascio del diploma di laurea;
il decreto di liquidazione emesso dal sindaco per lavori di ricostruzione, mai iniziati nel comune indicato (Sez. 5, Sentenza n. 10384 del 10/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214299); la delibera di aggiudicazione di un appalto pubblico per la manutenzione di presidi ospedalieri, nella quale si era dato falsamente atto dell'avvenuta consultazione dell'albo dei fornitori delle Unità sanitarie locali (Sez. 5, Sentenza n. 5397 del 14/10/2004 Ud. (dep. 11/02/2005) Rv. 230683); la patente di guida con riguardo all'attestazione, contraria al vero, dell'avvenuto regolare superamento dell'esame teorico, pur non menzionato nell'atto ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 4325 del 08/10/1997 Cc. (dep. 20/01/1998) Rv. 209880).
Anche la sentenza della Sez. 6, n. 2725 del 12/01/1996 Ud. (dep. 14/03/1996) Rv. 204777 ha posto in evidenza che non rileva che il presupposto del documento possa essere altrimenti provato: invero l'art. 479 c.p. non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalità in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso. Ancor più significativo è poi il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente ossia la sentenza n. 6274 del 23/01/2003, Rv. 223567 che ha enunciato il principio secondo cui è configurabile il reato di falso ideologico per induzione (art. 48 e 479 c.p.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione - i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione -, induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia. Questa, infatti, è atto pubblico, formato dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, produttivo di autonomi effetti, obiettivamente modificativo della posizione giuridica della parte e non meramente preparatorio dell'atto conclusivo del giudizio, costituito dalla sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 26/11/2002 , Rv. 224339). Va anche considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato materia di falso ideologico per induzione, anche la produzione, da parte di avvocato, di documentazione falsa a corredo del ricorso presentato al Tribunale e imprescindibile requisito di ammissibilità dello stesso, quando a tale produzione abbia fatto seguito la emissione di sentenza che, presupponendo, dunque, falsamente, la oggettiva valida instaurazione del contraddittorio processuale, è stata ritenuta atto pubblico ideologicamente falso, per induzione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5353 del 2010). Tanto premesso, va rilevato, conformemente alle richieste del PG, che il decreto ingiuntivo emesso dal giudice, per quanto basato su una percezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere ben lontana dal principio della cognizione piena e dunque in assenza di contraddittorio fra le parti, e, piuttosto, sollecitato sulla base di documentazione latamente atta a fornire prova documentale del credito, è comunque suscettibile di esecuzione provvisoria e, qualora non sia impugnato dall'ingiunto, risulta suscettibile di acquisire valore di giudicato fra le parti. Esso è dunque, per tale sua natura, costitutivo di diritto per il richiedente ed ha natura di atto pubblico in quanto emanato da pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta, anche solo implicitamente, in esso, fatti (esistenza di prova del credito: art. 633 c.p.c.) che costituiscono imprescindibili presupposti del contenuto dispositivo dell'atto medesimo. Infatti, quando la prova del credito, prodotta dal richiedente è, in sè, falsa, anche l'attestazione del giudice, circa la esistenza di essa, è ideologicamente falsa per induzione. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tale principio, essendosi, il Gup, limitato a rilevare che il procedimento sommario non comporta l'accertamento della esistenza del credito ma trascurando che comporta pur sempre la attestazione della esistenza della relativa prova.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio perché il giudice del merito si uniformi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014